Regolamento per l ottenimento del certificato d abilitazione alla caccia (del 13 gennaio 1993)

Documenti analoghi
Regolamento per l ottenimento del certificato d abilitazione alla caccia (del 13 gennaio 1993)

Ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC)

Ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC)

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

ESAME PER ISTRUTTORE CINOFILO

il certificato dell Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina 1

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA Approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 dd ART.

dicembre 2008 TERRITORIO

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendistato per agricoltore (del 14 gennaio 1998)

Bollettino ufficiale delle leggi

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

REGOLAMENTO CANTONALE COLLABORATRICE SANITARIA CRS Settore Corsi Croce Rossa Ticino

Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI.

XIX CORSO PER CACCIATORI DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno (del 23 giugno 2009)

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendistato per agricoltore (del 14 gennaio 1998)

AREA COORDINAMENTO DEL TERRITORIO U.O. AGRICOLTURA E TUTELA DELLA NATURA

del 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

(Decreto Rettorale Rep. n. 713 Prot. n del 20/04/2017) Il Rettore

Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (dell 8 novembre 1976)

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Il programma didattico dei corsi è articolato in lezioni teorico-pratiche come indicato in allegato.

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Berna

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 31 DEL 05/08/10

REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone. Deliberazione della Giunta Provinciale. Registro Delibere di Giunta N. 48

CORSO DI PREPARAZIONE ALL ESAME CANTONALE PER L ESERCIZIO DELL AGRITURISMO

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di veterinaria dell Università di Berna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Allegato A. Art. 1 FINALITA. Art. 2 SOGGETTI

ACCADEMIA FAUNISTICA BERGAMASCA CORSO PER LA FORMAZIONE E L ABILITAZIONE PER ASPIRANTI CACCIATORI DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

del 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002)

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. della OPMed e quelle dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria

Ordinanza del DFI. Capitolo 1: Disposizioni generali

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Armi. CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO pag. 3. LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI COMUNI DA SPARO pag. 4

CORSO PER L ABILITAZIONE AL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO Aprile/maggio 2018

concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Regolamento della Scuola Specializzata Superiore di Economia Aziendale (SSEA) (del 16 dicembre 2008)

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico limitato

(Decreto Rettorale Rep. n. 711 Prot. n del 20/04/2017) Il Rettore

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

CORSI ABILITANTI PER LA. Programma modulare

Il soggetto organizzatore consegna a ciascun partecipante il materiale adeguato alla preparazione per sostenere la prova d esame.

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Norme per il rilascio dei tesserini e dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio. IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI (Approvato con deliberazione C.P. n. 4 del 16/02/04)

Ambito Territoriale di Caccia VT 2

Ordinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

ACCADEMIA FAUNISTICA BERGAMASCA

Sezione I. Sezione II Modalità di svolgimento e contenuto degli esami di abilitazione di cui all articolo 29 l.r 3/1994 ALLEGATO A

Regolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del 23 novembre 2012

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei

Art. 3 Beneficiari. Art. 4 Tipologia di iniziative finanziabili e costi ammissibili. Art. 5 Divieto di cumulo. Art. 6 Spese ammissibili

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti.

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali

PROVINCIA DI GROSSETO

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESAME SCADE IL GIORNO 20 APRILE 2018

Ordinanza municipale concernente l uso dell autosilo Cervia

Corso per la formazione dei candidati cacciatori 2019

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Consiglio Regionale della Puglia

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

CORSO PER CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI ABILITATO AL PRELIEVO DI CINGHIALE, CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE

Regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione 1 (del 31 maggio 1994)

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

DECRETO N Del 19/02/2018

Ambito Territoriale di Caccia VT 2

Rilascio dell'abilitazione e modalità di presentazione della domanda

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Durata degli studi La durata degli studi è limitata di regola ad un massimo di quattro anni.

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre sulle derrate alimentari ; 2 ordina:

Direttive relative per l esame per il conseguimento

REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI CONSEGUIMENTO DELL IDONEITA PROFESSIONALE ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA

Transcript:

Regolamento per l ottenimento del certificato d abilitazione alla caccia (del 13 gennaio 1993) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP); 1 - l ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP); 2 - la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell 11 dicembre 1990; - il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell 11 luglio 2006, in particolare l art. 24 3, decreta: CAPITOLO I Norme generali Scopo Art. 1 Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare l istruzione dei candidati cacciatori e di accertare le loro conoscenze teoriche e pratiche per poter correttamente esercitare la caccia. Competenze Art. 2 1All Ufficio caccia e pesca (in seguito UCP) sono affidate: a) l applicazione del presente regolamento, ad eccezione dei compiti espressamente attribuiti alla Commissione esame; b) l organizzazione degli esami di abilitazione. 2Alla Commissione esame (in seguito Commissione) compete lo svolgimento e la vigilanza degli esami di abilitazione e la relativa valutazione; alla vigilanza possono collaborare gli agenti della polizia della caccia. CAPITOLO II Organizzazione Organizzazione interna della Commissione Art. 3 1La Commissione designa fra i suoi membri i responsabili delle singole sessioni o prove d esame. 2Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Stato. CAPITOLO III Presupposti per l ottenimento del certificato d abilitazione Domanda per l ottenimento del certificato di abilitazione Art. 4 1Può richiedere l ottenimento del certificato d abilitazione colui che: a) ha compiuto i 17 anni; 4 b) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera; 1 RS 922.0 2 RS 922.01 3 Ingresso modificato dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249. 4 Lett. modificata dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249; precedente modifica: BU 2006, 325. 1

c) se privato del diritto di cacciare, al momento della scadenza del termine di iscrizione deve ancora scontare un massimo di 2 anni. 2La domanda va inoltrata per lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno tramite formulario ufficiale da richiedere all UCP, allegando: a) una fotografia formato passaporto recente; b) copia della ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa per la responsabilità civile per una somma minima di fr. 2,0 mio. 3L'UCP verificata la ricevibilità della domanda, invia al richiedente la tessera d'iscrizione, il materiale teorico e l'elenco delle giornate di formazione teorica e pratica obbligatorie previste all'art. 8 cpv. 1. 5 4La tassa d iscrizione è fissata a fr. 400.--, oltre al costo del materiale didattico pari a fr. 150.--. 6 Rimborso della tassa d iscrizione Art. 5 1In caso di rinuncia per motivi di forza maggiore e quando ne sia fatta richiesta documentata all UCP entro la prima giornata di formazione, la tassa d iscrizione è rimborsata in ragione di fr. 350.-- (deduzione di fr. 50.-- per copertura delle spese amministrative). 7 2L importo di fr. 150.-- (costo del materiale) non viene rimborsato. 8 Ottenimento del certificato di abilitazione Art. 6 9 Il certificato di abilitazione viene rilasciato a colui che: a) ha partecipato a tutte le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie previste all'art. 8; b) ha superato l'esame di abilitazione. CAPITOLO IV Giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro Giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro a) definizione Art. 7 10 Le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie possono comprendere in particolare censimenti diurni e notturni, valorizzazione biotopi, aiuto ai posti di controllo, tiro e maneggio dell arma, trattamento e igiene delle carni, giornate teoriche. b) organizzazione, numero delle giornate, tessera di iscrizione Art. 8 11 1Le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie sono organizzate dall UCP, il quale può delegarne il compito alla Federazione venatoria. 2La Federazione e le singole società venatorie possono organizzare delle ulteriori giornate di formazione la cui frequenza è facoltativa. 3L UCP fissa annualmente il genere e il numero di giornate obbligatorie per ogni candidato cacciatore, indicandole sulla tessera d iscrizione. CAPITOLO V Esame di abilitazione 2 5 Cpv. modificato dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157. 6 Cpv. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dall 8.11.2013 - BU 2013, 442; precedente modifica: BU 2013, 120. 7 Cpv. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dall 8.11.2013 - BU 2013, 442. 8 Cpv. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 1.3.2013 - BU 2013, 120. 9 Art. modificati dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157. 10 Art. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dall 8.11.2013 - BU 2013, 442; precedente modifica: BU 1997, 157. 11 Art. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dall 8.11.2013 - BU 2013, 442; precedenti modifiche: BU 1997, 157; BU 1999, 50.

Ammissione all esame di abilitazione Art. 9 1È ammesso all esame di abilitazione colui che: a) è in possesso di una tessera personale d iscrizione valida; b) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera; c) se privato del diritto di cacciare, la privazione scade entro il 31 dicembre dell anno in cui viene inoltrata la richiesta. 12 2L iscrizione all esame o alle singole sessioni avviene tramite l invio per lettera raccomandata all UCP della tessera d iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno. 13 Validità della tessera d iscrizione Art. 10 14 La tessera d iscrizione perde la sua validità: a) dopo 5 anni a decorrere dalla data d emissione b) in caso di bocciatura durante quattro sessioni d esame. Forma e contenuto dell esame Art. 11 1L esame comporta una sessione scritta, una orale e una di tiro. 2La Commissione fissa al momento dell iscrizione le modalità d esame di ogni singola sessione. 15 3Ad ogni sessione il candidato deve presentarsi con un documento di legittimazione valido. Tassa in caso di ripetizione di una sessione d esame Art. 12 16 In caso di ripetizione di una sessione d esame, sono fissate le seguenti tasse d iscrizione: a) per la ripetizione della sessione scritta: fr. 150. ; b) per la ripetizione della sessione orale: fr. 100. ; c) per la ripetizione della sessione di tiro: fr. 50.. Auditori Art. 13 1Gli esami non sono pubblici. 2Il Presidente, sentito il parere della Commissione, può in via eccezionale accordare deroghe. Sessione scritta Art. 14 17 La sessione scritta comprende domande che vertono fra l altro sui seguenti argomenti: a) legislazione sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale; b) principi ecologici, sistematica, biologia della selvaggia e malattie; c) conoscenza delle armi e delle munizioni, nozioni di balistica; d) gestione venatoria; e) arte ed etica venatoria e ausiliari del cacciatore; f) igiene delle carni. Sessione orale Art. 15 1Sono ammessi alla sessione orale i candidati che hanno superato la sessione scritta. 2La sessione orale comprende una o più prove concernenti fra l altro i seguenti argomenti: a) legislazione sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale; b) principi ecologici, sistematica e biologia della fauna, malattie, determinazione dell età della selvaggina, riconoscimento delle tracce e delle impronte degli animali; c) etica venatoria, equipaggiamento del cacciatore; d) rapporto bosco-selvaggina, riconoscimento e prevenzione dei danni alla foresta ed all agricoltura, cura dei biotopi; e) cani da caccia; 12 Cpv. modificato dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249; precedenti modifiche: BU 1999, 50; BU 2006, 325. 13 14 Art. modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 31.1.2003 - BU 2003, 50; precedente modifica: BU 1999, 50. 15 16 Art. modificato dal R 23.2.2005; in vigore dal 25.2.2005 - BU 2005, 73. 17 Art. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 1.3.2013 - BU 2013, 120. 3

f) igiene delle carni; g) conoscenza, maneggio, porto e manutenzione dell arma, munizioni e balistica, stima delle distanze, trappole. Sessione di tiro Art. 16 1Sono ammessi alla sessione di tiro i candidati che hanno superato la sessione orale. 2La sessione di tiro comprende una o più prove concernenti in particolare: a) tiro con fucile a palla; b) tiro con fucile a pallini; c) maneggio e porto dell arma. 3Le armi e i sistemi di mira devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di caccia. Convocazione Art. 17 1La convocazione alle singole sessioni è inviata ad ogni candidato per lettera raccomandata. 2La convocazione al tiro può essere consegnata direttamente ai candidati che hanno superato la sessione orale. CAPITOLO VI Valutazioni Competenza Art. 18 La Commissione è competente per decidere sul superamento dell esame. Sessione scritta Art. 19 1La sessione scritta è superata se il candidato raggiunge il punteggio minimo fissato dalla Commissione. 18 2Il risultato della sessione scritta viene comunicato per iscritto al candidato entro 15 giorni dalla data della sessione. Sessione orale Art. 20 19 1La prestazione in ciascuna prova orale viene valutata da almeno due membri della Commissione esaminatrice con il seguente punteggio: 1 punto (insufficiente); 2 punti (debole), 3 punti (sufficiente); 4 punti (buono). 2La sessione orale è superata se il candidato raggiunge il punteggio complessivo minimo fissato dalla Commissione e se in nessuna prova ottiene il punteggio 1. 3Al candidato non è concessa la partecipazione alle prove rimanenti qualora in una prova ottenga il punteggio 1, oppure non gli sia più possibile raggiungere il punteggio complessivo minimo richiesto per il superamento della sessione. 4In caso di ripetizione della sessione orale il candidato deve presentarsi a tutte le prove fissate quell anno dalla Commissione. Sessione di tiro Art. 21 20 1La sessione di tiro è superata se per ogni singola prova si ottengono i punteggi minimi fissati dalla Commissione. 2In caso di bocciatura, al candidato: a) non è concessa la partecipazione alle prove rimanenti; b) è concessa la possibilità di ripetere una volta tutta la sessione di tiro nell arco della stessa giornata. 21 3In caso di ripetizione della sessione di tiro il candidato deve presentarsi a tutte le prove fissate quell anno dalla Commissione. 4 18 19 Art. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50. 20 Art. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50. 21 Cpv. modificato dal R 6.2.2007; in vigore dal 9.2.2007 - BU 2007, 53.

Presenza e comportamento durante la sessione d esame Art. 22 1L esame è considerato non superato se il candidato non si è presentato ad una sessione d esame senza una valida giustificazione. 2Essa deve essere inviata per lettera raccomandata all UCP, di regola almeno 10 giorni prima della data prevista. 3I candidati che denotano un comportamento scorretto durante gli esami (ad esempio sorpresi a copiare o a suggerire), vengono immediatamente allontanati e l esame è considerato non superato. CAPITOLO VII Ricorsi, norme transitorie e finali Ricorsi Art. 23 22 Contro le decisioni della Commissione o del suo Presidente può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Art. 24-25... 23 Entrata in vigore Art. 26 1Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore 24 immediatamente. 2Esso abroga il regolamento dipartimentale concernente l esame dei candidati cacciatori del 2 gennaio 1986. Pubblicato nel BU 1993, 44. 22 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120; precedente modifica: BU 1997, 157. 23 Art. abrogati dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157. 24 Entrata in vigore: 19 gennaio 1993 - BU 1993, 44. 5