BANDI E FINANZIAMENTI REGIONE VENETO. Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile



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COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI NOTIZIARIO SPECIALE N.04/2009 AGLI ENTI ASSOCIATI DEL VENETO - LORO SEDI BANDI E FINANZIAMENTI REGIONE VENETO Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile Comuni, A.T.E.R., Imprese, Cooperative, Fondazioni, ecc. Realizzazione di interventi di edilizia residenziale e delle opere di urbanizzazione necessarie per incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da forte disagio abitativo. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica attivati sono destinati alle fasce sociali deboli (art. 2, Legge Regionale n. 10/96) e alle categorie di cittadini rientranti nel "social housing". 16 aprile 2009 P.O. Gestione Programmi complessi e di edilizia agevolata - Tel. 041/279.2384 edilabitativa@regione.veneto.it Finanziamento progetti per la tutela delle minoranze linguistiche storiche Enti locali, Camere di commercio e aziende sanitarie locali presenti nel Veneto nelle aree delimitate dai Consigli Provinciali per le lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 3 della Legge n. 482/1999. 1

Il Bando regionale si propone di finanziare progetti di tutela delle minoranze linguistiche storiche mediante il finanziamento ad interventi volti ad adeguare gli uffici della amministrazione locale per garantire l'uso della lingua minoritaria ai cittadini che intendono esprimersi in tale lingua. I progetti da elaborare e presentare devono riguardare le seguenti tipologie di interventi: a) la realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni di sportelli linguistici con prioritario finanziamento destinato alla realizzazione di sportelli capo-fila destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria con utilizzazione di personale interprete e/o traduttore da assumersi con contratto a tempo determinato di durata massima annuale, qualora in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, e con utilizzo degli stessi per le incombenze di cui all'articolo 7 della Legge n. 482 del 1999 (assistenza agli organi istituzionali); b) l istituzione di corsi di formazione (linguistica), che prevedano in via prioritaria interventi proposti da livelli di governo superiore al comune o di aggregazioni di enti locali, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi esclusivamente al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni; c) la realizzazione di progetti di carattere culturale che contribuiscono alla salvaguardia, alla promozione ed alla diffusione delle lingue e delle culture ammesse a tutela; d) la realizzazione di interventi in materia di toponomastica per l adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, in aggiunta ai toponimi ufficiali e proposti in via prioritaria da livelli di governo superiore al comune o da aggregazioni di enti locali; 30 aprile 2009 relint@regione.veneto.it Contributi per la promozione e sviluppo della pratica sportiva anno 2009 a) le province, i comuni, le Comunità montane e loro consorzi nonché le I.P.A.B. escluse quelle riconosciute persone giuridiche di diritto privato; b) il C.O.N.I., le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., le loro rappresentanze regionali, nonchè i comitati promossi dagli stessi per le iniziative di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), m), n) e p); c) le associazioni disciplinate dagli artt. 12 e 36 del codice civile, aventi sede nella regione, dai cui statuti si evincano: prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro, e l elezione 2

democratica degli organi di direzione e di controllo, operanti da almeno un biennio per le iniziative di cui alle lettere a), c), d), g) h), m); d) gli enti morali e gli enti di culto che, senza fini di lucro, perseguono, anche indirettamente, finalità motorie, ricreative e sportive, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere a), c) e h); e) le università degli studi del Veneto e gli istituti superiori di educazione fisica, per le iniziative di cui alle lettere g) ed n); f) gli organismi rappresentativi a livello provinciale del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., per le iniziative di cui alle lettere c), e), h), m); g) le istituzioni scolastiche, per le iniziative di cui alla lettera p); h) le scuole per atleti approvate dal Ministero della pubblica istruzione (Ski College Falcade) per le iniziative di cui alle lettere f) g) e n); i) i soggetti ammessi al beneficio dei finanziamenti di cui all articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1257, n. 1295, e successive modificazioni ed integrazioni, per le iniziative di cui alla lettera h Promuovere attività sportive e ricreative motorie di varie fasce di popolazione. A tal fine sono ammesse a contributo le voci di spesa direttamente riconducibili all evento oggetto di domanda che a titolo esemplificativo si indicano di seguito: 1. pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa (volantini, manifesti, opuscoli, spazi ed oneri pubblicitari, spese postali di distribuzione del materiale, iniziative promozionali, volantinaggio, audiovisivi); 2. locazione e/o allestimento sedi (con esclusione dell acquisto di beni a lunga durata o di interventi strutturali). Nel caso di beni di modico valore, necessari all attività finanziata, sarà ammessa una spesa pari al 20% del valore espresso in fattura; 3. compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici sportivi, docenti per corsi di formazione ed aggiornamento, relatori, collaboratori, volontari, promotori e organizzatori; 4. le spese relative all ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro, pernottamento, dovranno essere debitamente documentati ed intestati al beneficiario del contributo; 5. assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all iniziativa; 6. premi, omaggi e riconoscimenti che dovranno essere debitamente documentati ed intestati al beneficiario; 7. le spese generali - sempre documentate - (postali, telefoniche, assicurative, segreteria, missioni, rimborsi spese agli organizzatori, ecc.) possono essere ammesse complessivamente sino alla concorrenza del 20% del totale rendicontato purché riferite all attività oggetto di finanziamento; 8. gli scontrini fiscali di modico importo devono riportare sul retro l indicazione dei beni acquistati riferiti all iniziativa finanziata e nel loro complesso non possono superare il 15% dell intero ammontare dell onere sostenuto per l iniziativa; 9. le spese per l acquisto di beni (di immediato utilizzo) e prestazioni di servizi inerenti l iniziativa, dovranno essere giustificate da fatture e/o ricevute fiscali emesse dai fornitori e dai medesimi quietanzate. 10. ai fini dell ammissibilità dei documenti attestanti pagamenti di compensi, rimborsi spesa, premi (senza emissione di fattura e/o parcella con esposizione dell IVA), se di importo superiore a euro 5.000,00, si ricorda che dovranno essere dimostrati con copia del documento di pagamento avvenuto 3

tramite: conto corrente bancario o postale ovvero copia dell assegno non trasferibile intestato al destinatario del versamento. 18 maggio 2009 llpp@regione.veneto.it Contributi per l istituzione di parchi e riserve di interesse locale Enti Locali del Veneto Sostegno alle iniziative degli Enti Locali del Veneto per la realizzazione di parchi e riserve di interesse locale. Gli interventi finanziabili dovranno riguardare esclusivamente ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di componenti di elevato e/o particolare valore naturalistico, ecosistemico e paesaggistico e il contributo regionale sarà concesso, per ogni singola iniziativa, a titolo di cofinanziamento all Ente richiedente che dovrà assumere a proprio carico la restante somma per l esecuzione del completo intervento 30 maggio 2009 serv.parchi@regione.veneto.it Contributi economici straordinari o eccezionali ai sensi dell'art. 3 L.R. 11.03.1986, n. 8. Singoli cittadini per il tramite delle Amministrazioni Comunali e delle Unioni fra Comuni 4

L'intervento economico regionale è una misura di sostegno che concorre al superamento di condizioni caratterizzate da grave difficoltà temporanea, ed è utilizzabile all'interno di percorsi personalizzati, attivati dai servizi sociali territoriali, per prevenire il rischio di esclusione sociale. Hanno diritto ad usufruire degli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 8/86, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, tutti i residenti in possesso dei requisiti indicati ed in carico alla rete dei servizi sociali pubblici. Il contributo regionale, che va considerato quale "una tantum", non ripetibile, può essere richiesto per le seguenti spese: A) Spese relative a una grave situazione debitoria. Il contributo massimo erogabile è di 10.000,00 e va considerato quale una tantum, non ripetibile. Descrizione intervento: La grave situazione debitoria, del singolo o del nucleo familiare, deve essere attribuibile ai seguenti eventi: - perdita del posto di lavoro o malattia ed eventi luttuosi, accaduti ad un membro del nucleo portatore di reddito; - parti gemellari e plurigemellari. Tipologia di spese ammissibili: - A1. rate mutui per l alloggio (deve trattarsi di una prima casa e il nucleo non deve risultare in possesso di altre proprietà); - A2. debiti per spese di affitto in alloggi di proprietà privata; - A3. debiti per spese condominiali; - A4. debiti per bollette per spese di riscaldamento. Le situazioni debitorie sono ammissibili qualora i richiedenti non abbiano i requisiti per accedere ad altri specifici bandi, emessi da amministrazioni pubbliche, o qualora la loro domanda sia rimasta inevasa (come da documentazione agli atti delle amministrazioni Comunali), o qualora la richiesta non possa essere soddisfatta con le ordinarie provvidenze dell Ente locale. B) Spese per interventi sull alloggio di proprietà della persona richiedente il contributo. Il contributo massimo erogabile è di 5.000,00 e va considerato quale una tantum, non ripetibile. Descrizione intervento: Il presente intervento, che non ammette spese di ristrutturazione, è volto alla creazione e al ripristino delle normali condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza dell abitazione. La necessità di intervenire sull alloggio di proprietà per creare o ripristinare le normali condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza, deve essere certificata dai competenti uffici comunali/azienda Ulss. Tipologia di spese ammissibili: - impianti fognari e relativa messa in opera; - impianti idrici e relativa messa in opera; - impianti elettrici e relativa messa in opera; - impianti termici e relativa messa in opera; - servizi igienici e relativa messa in opera; - tinteggiatura, qualora sia finalizzata al risanamento. 5

C) Spese a carattere sociale, sostenute da singoli cittadini o famiglie in occasione di interventi chirurgici, previsti dal Servizio Sanitario regionale, effettuati in strutture sanitarie situate nel territorio extra Regione di residenza. Il contributo massimo erogabile è di: - 3.000,00, per le spese sostenute in occasione di interventi chirurgici effettuati in strutture sanitarie extra Regione di residenza; - 5.000,00 per le spese sostenute in occasione di interventi chirurgici effettuati in strutture sanitarie extra territorio nazionale. Tale contributo va considerato quale una tantum. Descrizione intervento: Le spese si riferiscono a quelle sostenute per viaggi e soggiorni dalle persone sottoposte ad interventi chirurgici e dai loro familiari, purché debitamente documentate. Tipologia di spese ammissibili: - spese per viaggi corrispondenti ad un quinto del prezzo della benzina per km percorso e biglietto autostradale, treno, aereo, al prezzo più conveniente; - spese appropriate per vitto e alloggio. 31 maggio 2009 dir.servizisociali@regione.veneto.it Contributi agli Enti Locali che intendono acquisire o sistemare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa L.R. 54/99 Enti Locali Promuovere l acquisizione e l utilizzo da parte degli Enti Locali di beni immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa, mediante l erogazione di contributi in conto capitale per l acquisto dei beni e per la realizzazione delle sistemazioni volte al loro riutilizzo. 31 maggio 2009 entilocali@regione.veneto.it 6

Contributi per la realizzazione di boschi nella pianura veneta Il contributo viene concesso alle amministrazioni pubbliche, così come definite all art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, che risultino proprietarie dei terreni oggetto di intervento o che conducono e hanno diritto a condurre tali superfici per almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda. La legge promuove e sostiene l incremento delle superfici boscate prevedendo l erogazione di contributi per la realizzazione di due tipologie di intervento : la prima riguarda l ampliamento e/o il ripristino di boschi di pianura e periurbani, la seconda riguarda la creazione di parchi urbani ed aree verdi attrezzate. Per la realizzazione dei parchi urbani è richiesta una superficie minima accorpata di 0,5 ettari; per la realizzazione di boschi periurbani una superficie di 2,5 ettari e per i boschi di pianura (zone agricole classificate E) almeno 5 ettari accorpati. Scadenza: 3 giugno 2009 foreste@regione.veneto.it Contributi per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche L.R. 16/2007 - Anno 2009 Soggetti Pubblici Concessione di contributi per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli art. 11 e 14 della Legge Regionale 16/2007. 7

Gli Enti pubblici che intendono realizzare opere finalizzate alla friubilità degli edifici e spazi pubblici, o acquistare facilitatori della vita di relazione ai sensi degli artt. 11 e 14 della citata legge, possono presentare domanda di finanziamento, tenuto conto delle disposizioni applicative alla LR 16/07 approvate con la DGR n. 2422 del 08/08/08, al Presidente della Provincia competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della citata DGR n. 727/09. 9 giugno 2009 llpp@regione.veneto.it Bergamo, 15 aprile 2009 Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord 8