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Allegato "A" al n. di fascicolo STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "FRANCESCA FONTANA" Art. 1 E' costituita nello spirito della Costituzione della repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, nonchè del presente statuto un'associazione operante nei settori (culturali, ricreativi, sportivi, etc.) che assume la denominazione di Associazione Culturale "FRANCESCA FONTANA". Questa, è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza distinzione di razza, sesso o religione, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Art. 2 L'Associazione persegue i seguenti scopi: - sostenere e promuovere la Borsa di studio per giovani universitari dedicata alla memoria di Francesca Fontana, istituita nel 2009 dalla Parrocchia Pieve di Santo Stefano in Pisignano; - svolgere attività con utilità sociale a favore degli associative di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati; - culturali, sportivi, solidaristici, di aggregazione e assistenziali, senza scopo di lucro; - diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo; promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità e guerre, collaborando a tal fine con altre Associazioni e Organizzazioni non Governative; - organizzare e gestire, anche attraverso terzi, centri di somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola calda e mense; inoltre, gestire, anche attraverso terzi, Centri Ricreativi, estivi e non, a sostegno delle famiglie per le scuole materne, primarie e medie; - proporre opportunità di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, sociali e aggregativi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dello stare insieme, dell'educazione e della legalità permanente; creare opportunità di dialogo, incontro e dibattito nel mondo della cultura e della solidarietà; - compiere, in via strumentale, tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento degli scopi associativi; - accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previsti dalle vigenti normative comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari ed offrire collaborazione, assistenza e consulenza nei settori di attività; - promuovere attività editoriale: pubblicazione di bollettini, riviste, volantini, opuscoli, pubblicazione di atti e testi, di seminari, nonché la promozione e sostegno a libri e/o testi che abbiamo le finalità del presente statuto; - organizzare, promuovere e sostenere con la collaborazione dei familiari, iniziative, ricorrenze particolari e/o memorial di persone scomparse volte a tener vivo il ricordo delle stesse. Art. 3 L'Associazione si caratterizza per la democraticità della Struttura.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazioni le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Le prestazioni fornite dagli aderenti si caratterizzeranno per la loro gratuità. Art. 4 La domanda d'ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale, deciderà motivando l'eventuale rigetto. La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dal versamento della quota sociale per l'anno in corso. Il socio si impegna a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Al neo socio verrà rilasciata bozza provvisoria dello statuto vigente dell'associazione, la tessera sociale salvo che la sua partecipazione sia semplicemente comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci. Da tale consegna o iscrizione il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio. In caso di domande d'ammissione presentate da minori, queste dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. La qualifica di socio fondatore e socio onorario viene attribuita con delibera del Consiglio direttivo come puro titolo onorifico. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale (a decorre da due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale senza necessità di alcuna formalità), causa di morte o estinzione dell'associazione. Le decisioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. Art. 5 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte legittimamente dagli organi preposti. Sono tenuti altresì al versamento della quota associativa annuale stabilita in funzione delle attività programmate. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri. Art. 6 La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione. Il socio potrà partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto il tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifiche delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione; potrà godere dell'elettorato attivo e passivo, e nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alla cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Art. 7 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Art. 8 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: - beni, immobili e mobili; - contributi; - donazioni e lasciti; - rimborsi; - attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina L'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o da attività istituzionali statutariamente previste. Art. 9 L'associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e lasciti; c) contributi dello Stato, delle regioni, di Enti locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) entrate derivanti da servizi convenzionati; e) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e associativi; f) erogazioni liberali degli associati e terzi; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, con l'associazionismo di promozione sociale; Art. 10 L'anno finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Dal bilancio dovranno risultare i beni, le liberalità, i contributi o i lasciti ricevuti da terzi e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Art. 11 Gli organi dell'associazione sono: - l'assemblea dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei revisori; - il Collegio dei probiviri Art. 12 L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. Art. 13 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri; - approva il bilancio preventivo e consuntivo; - approva il regolamento interno. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Art. 14 Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente. Al fine di suddividere al meglio il lavoro necessario alla gestione della vita

associativa è possibile prevedere l'elezione di altre cariche all'interno del Consiglio direttivo, quali ad esempio il tesoriere/cassiere, il segretario o il magazziniere. I compiti possono essere ugualmente suddivisi senza definire delle cariche specifiche. A prescindere dalla scelta, occorrerebbe sempre seguire un criterio di corretta gestione che preveda una suddivisione dei compiti fra controllori e controllati, vale a dire evitare che sulla medesima persona si concentrino troppe competenze senza alcun monitoraggio delle medesime da parte di altri per prevenire eventuali errori. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione, da effettuarsi non meno di otto giorni prima della adunanza, è fatta a mezzo lettera, fax, email, e da ogni altro mezzo che garantisca il controllo del ricevimento di quanto spedito. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico - finanziario; c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare il recesso e l'esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea entro 20 giorni, perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Art. 15 Il Presidente dura in carica tre anni ed oltre ad essere il legale rappresentante, ha la firma dell'associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti

bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati. Art. 16 Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, oltre a redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Art. 17 Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Art. 18 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Art. 19 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Art. 20 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.