STATUTO ASSOCIATIVO ************** Associazione culturale RIGOLETTO RECORDS



Documenti analoghi
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

Associazione Culturale Enrico De Stefani

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Allegato A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIEVE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO. Associazione Culturale. MONTEFORTIANA Scienza, Salute, Società

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

FOTO CLUB ADRIA - STATUTO -

STATUTO. PHILOSOPHY KITCHEN Laboratorio di idee

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

AMICI DELLA LUCANIA STATUTO

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

Statuto associativo di Libera Uscita

Ibex Fotonatura Piemonte STATUTO. TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO Articolo 1. Articolo 2

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

Associazione. Amici dell Archivio Fotografico Lucchese STATUTO. Amici dell. Archivio Fotografico Lucchese

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE «ARMONIA CORDIS»

Statuto Associazione EX _TRA Via Sopranzi, Tradate(VA)

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo quinto Organi dell' Associazione sono: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; d) il vice-presidente; e) il

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE Simple Function Point Association

STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA

Statuto dell Associazione Culturale Porte Aperte al Benessere

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

Allegato A STATUTO SOCIALE

STATUTO. Art. 1 Denominazione e sede E costituita l Associazione Obiettivo Cultura. La sede sociale è sita in Napoli alla Piazza Garibaldi, 26.

STATUTO Il Sole Onlus

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE AMICI DEL ROCK

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione )

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE. E' costituita tra i comparenti una Associazione senza fini di lucro denominata ARTICOLO 2 - SEDE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE. Articolo 1. Club GAMeC. Articolo 2 SCOPI DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 3

ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione)

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO ALLEGATO A. È costituita l Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SMS BIBLIO PISA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NUOVA FAMIGLIA ADDIS BETESEB - ONLUS

STATUTO. dell Associazione Società Italiana dei Docenti e Ricercatori di. Automatica (SIDRA) TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE HIDDEN. Art E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRINNOVANDO

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

STATUTO ASSOCIAZIONE

Transcript:

STATUTO ASSOCIATIVO ************** Associazione culturale RIGOLETTO RECORDS ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA DIFFUSIONE DELLA MUSICA E DELLA CANZONE D AUTORE Art. 1 E costituita l associazione RIGOLETTO RECORDS, tra studiosi, e appassionati della musica e della canzone d autore, un associazione di diritto privato che assume la seguente denominazione : Associazione Per Lo Studio E la ricerca, la conservazione e la diffusione della canzone d autore Art. 2 Scopi dell Associazione sono: - promuovere l attività e le opere degli associati; - ampliare la conoscenza della cultura musicale, ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile; - porsi come punto di riferimento cittadino per la promozione della musica d autore; - Diffusione di interesse, cultura e studio, con particolare riferimento alla musica e alla canzone d autore; - Salvaguardia e recupero di testimonianze, e documenti e riguardanti gli oggetti costitutivi, al fine di conservare una memoria storica della canzone d autore; - Valorizzazione del patrimonio esistente attraverso la promozione di mostre, congressi, studi, visite guidate, creazione e sviluppo di siti internet, interventi presso scuole ecc., al fine di diffondere la conoscenza e inerente il patrimonio che rientra nella sfera di interesse dell Associazione; - Collaborazione con musei, Associazioni, biblioteche, archivi, Enti di varia natura, pubblici e privati, nazionali e esteri, per realizzare iniziative di valorizzazione culturale rientrante nella sfera di interesse dell Associazione; - Favorire la conoscenza e i rapporti tra studiosi ed appassionati della materia al fine di un proficuo scambio di idee ed esperienze; - Promozione di attività culturali: convegni. conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e musiche attinenti le attività dell associazione; - Attività di formazione: corsi teorico/pratici per educatori, insegnanti e cittadinanza con istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; - attività editoriale: attività di produzione fonografica nonché di pubblicazione di bollettini, di una riviste o giornali, di atti di convegni, di seminari, nonché di studi e ricerche e gestione di biblioteche; - Produzione di filmati e documentari in ogni loro forma, anche in collaborazione con altre associazioni esistenti; Art. 3 Il patrimonio dell'associazione è costituito da: fondo di dotazione iniziale;

quote sociali, materiali, scorte, attrezzi, macchine, mobili, dotazioni varie; eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondi di riserva, erogazioni e contributi pubblici e privati, altre fonti. Art. 4 L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. E fatto obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e/o finanziario secondo le disposizioni di cui oltre. Art. 5 Possono essere ammessi a far parte dell'associazione, i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, che tengano una irreprensibile condotta morale e civile che sono interessati ai temi e alle attività che l Associazione promuove o campi ad essi affini Art. 6 Le categorie dei soci sono le seguenti: - soci fondatori - soci ordinari, Enti e persone fisiche che corrispondono la quota annua - soci simpatizzanti, persone fisiche che versano una quota di iscrizione valida per un anno. - soci sostenitori che si impegnano a versare, oltre alla quota ordinaria, una quota supplementare

- soci onorari, che per la loro personalità, attività o carica, possono apportare maggior prestigio all Associazione. Tra essi potrà essere designato un Presidente Onorario Non vi sono limitazioni al numero dei soci simpatizzanti. Art. 7 L ammissione dei soci ordinari è subordinata al parere favorevole del Consiglio dei soci fondatori o da un apposita Commissione da questo nominata che ha l obbligo di motivare e di rendere pubblico l eventuale diniego d ammissione. E espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art.8 E stabilita l intrasmissibilità della quota o contributo associativo, compresi i trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. Non viene stabilità una età minima per l'ammissione. Art. 9 Le quote sociali, per i soci fondatori, ordinari e sostenitori, devono essere pagate alla cassa sociale in via anticipata entro il mese di Gennaio di ogni anno, tale pagamento comporta fra l altro il diritto di ricevere gratuitamente o a prezzo di costo, le eventuali pubblicazioni dell Associazione. Il mancato pagamento della quota sociale per un anno, può comportare, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, la decadenza automatica da socio ordinario e precludere la riammissione del socio moroso. Art. 10 Sono organi dell Associazione:

- Il Consiglio Direttivo - Il Presidente effettivo - Il Vicepresidente effettivo, - Il segretario - Il tesoriere - i consiglieri Art. 11 L Assemblea Generale dei soci fondatori è riunita in via ordinaria almeno una volta all anno. L avviso di convocazione può avvenire tramite mediante lettera / email / sms, deve contenere l ora e il giorno fissati, l eventuale luogo ( nel caso il Consiglio Direttivo deliberi di tenere l Assemblea stessa in luogo diverso dalla sede sociale) e l ordine del giorno. Il Consiglio dei soci fondatori può inoltre indire Assemblee in via straordinaria quando particolari esigenze lo richiedano, quando occorra procede a modifiche statutarie oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno ¼ dei soci. Art. 12 L Assemblea dei soci fondatori delibera: - Sull importo delle quote associative (tutte) - Sul bilancio consuntivo e su quello preventivo e sulle relazioni che lo accompagnano - Sulla nomina delle cariche sociali - Sulla nomina del consiglio direttivo prevedendo la partecipazione di soci ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote annuali. - Su ogni altro argomento di carattere ordinario posto all ordine del giorno L Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell Associazione, sulle modifiche dello statuto e su eventuali argomenti di carattere straordinario. L Assemblea è presieduta dal Presidente

effettivo, oppure, in sua mancanza dal vicepresidente o da chi viene designato dall Assemblea stessa Art. 13 In via ordinaria, le deliberazioni assembleari vengono assunte in prima convocazione con voto favorevole di almeno 2/3 dei soci, ed in seconda convocazione a semplice maggioranza qualunque sia il numero dei soci presenti. In via straordinaria occorrerà sempre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci. Le votazioni hanno luogo per acclamazione oppure, a scelta di chi la presiede, per alzata di mano o per mezzo di schede segrete. Qualora si debba deliberare in via straordinaria, il Consiglio Direttivo può indire la votazione per mezzo di referendum. In tal caso esso spedirà a tutti i soci in regola con i pagamenti, al loro indirizzo desunto dalle schede di segreteria, una lettera contenente l ordine del giorno (accompagnato da una breve relazione) da un foglio per la votazione e da una busta già predisposta per la spedizione di ritorno della scheda di votazione. La proposta si intenderà approvata qualora, entro il termine fissato dal Consiglio, siano pervenute risposte favorevoli di almeno 2/3 dei soci. Art. 14 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e si compone dei soci fondatori e dei soci ordinari scelti dall Assemblea dei soci fondatori. Esso procede alla nomina al proprio interno, del Presidente, di un Vice-Presidente, di un Segretario, di un Tesoriere, e dei consiglieri con eventuali compiti operativi; procede altresì alla nomina dell eventuale Presidente Onorario. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili; la carica non prevede compenso alcuno. Art. 15 E compito del Consiglio Direttivo:

- Procedere all esame delle domande di ammissione di nuovi soci e/o nominare una Commissione di accettazione composta da quattro membri scelti fra i soci in regola; - Predisporre ogni anno il bilancio consuntivo al 31 Dicembre e quello preventivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea Ordinaria previa sottoscrizione del Presidente effettivo, del Tesoriere - Provvedere alla convocazione delle Assemblee dei soci; - Curare la tenuta del Libro di Cassa e dei Verbali delle Assemblee e delle riunioni dello stesso Consiglio Direttivo; Art. 16 Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni 3 mesi nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Alle riunioni hanno diritto di intervenire il Presidente Onorario L assenza ingiustificata di un consigliere, per tre sedute ordinarie consecutive, comporta la sua decadenza dalla carica. In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, per qualsivoglia motivo all infuori del compiuto triennio, il Consiglio medesimo nominerà in sua vece il primo escluso alla ultime votazioni per l elezione del consiglio stesso. Il Consigliere così cooptato andrà a scadere insieme al resto del Consiglio e potrà essere rieletto. Art. 17 Il Presidente effettivo ha la rappresentanza e la responsabilità dell Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, poteri di firma anche per quanto si riferisce ai deliberati del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza e la firma spettano al Vicepresidente o ad altra persona designata dal Consiglio.

Art. 18 Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, anche non Soci, da nominarsi dall'assemblea, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Art. 19 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dal Titolo I cap. III art. 36 e segg. del codice civile. In caso di scioglimento dell associazione il consiglio direttivo stabilirà di devolvere eventuali avanzi di cassa ad enti o associazioni con pari scopi associativi. Parma, 11.12.2012