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COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO (TE) III^ Settore Area Amministrativa Ufficio Affari Generali P.IVA 00252130679 Tel. 085/80631211-12 - fax 085/8061254 E mail: affarigenerali@comune.mosciano.te.it Internet: www.comune.mosciano.te.it Pec: comune.mosciano.te@legalmail.it Alleg. n. 3) L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DI N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI (UNO PER BEVANDE CALDE ED UNO PER BEVANDE FREDDE E SNACK) - PRESSO IL PALAZZO CIVICO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI Art. 1 Oggetto Oggetto della presente concessione è il servizio di ristorazione a mezzo di n. 2 distributori automatici (uno per bevande calde ed uno per bevande fredde e snack dolci/salati) presso il punto ristoro meglio descritto nell allegato 1) e specificatamente evidenziato nella planimetria ad esso unita - cfr alleg. A). Art. 2 Posizionamento dei distributori ed eventuali spostamenti I due distributori automatici di che trattasi dovranno essere installati nel sito indicato dal Comune. In sede di gara, i partecipanti dovranno dichiarare di aver visionato detto sito e di averlo trovato adatto allo scopo. Ai fini della formulazione dell offerta (quella economica e quella tecnica) in relazione sia alle attuali esigenze del Comune (numero dei dipendenti e degli amministratori, numero medio degli accessi alla struttura),sia alla situazione di fatto nelle aree circostanti al Palazzo Civico (numero degli esercizi:bar, pasticcerie, caffetterie presenti nelle vie adiacenti) si fa presente che tutti i dati utili in tal senso sono quelli indicati nell allegato n. 1). L Ente si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta concessionaria, per motivi legati a traslochi degli uffici dell Ente (per lavori e/o manutenzioni presso il Palazzo Civico) ovvero per altre ragioni di forza maggiore o anche di semplice opportunità, lo spostamento delle

apparecchiature in sedi diverse o in locali diversi da quelli originariamente assegnati, senza che questo possa comportare alcun onere a carico del Comune stesso. Lo spostamento dovrà essere eseguito dalla concessionaria entro congruo termine indicato dall Ufficio. Ogni variazione (sostituzione o spostamento) dei distributori dovrà comunque e sempre essere autorizzata dal Comune. Art. 3 - Condizioni di esecuzione L'impresa concessionaria dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente capitolato speciale, utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e\o disponibilità. L Impresa si impegna a rifornire i distributori con generi di prima qualità, assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge sia dei prodotti, sia delle apparecchiature utilizzate per la loro distribuzione automatica. Art. 4 - Durata e importo presunto La concessione ha la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, senza necessità di disdetta delle parti. L installazione verrà documentata da apposito verbale sottoscritto da un rappresentante incaricato dalla ditta e da un dipendente incaricato dal Comune. Nel corso del triennio di durata del contratto, il Concessionario si impegna a rispettare, riguardo ai prezzi dei prodotti erogati quanto indicato nell offerta economica riguardo alla invarianza degli stessi per un anno, per due anni o per tre anni. Arrivati alla fine del contratto, l impresa aggiudicataria è, in ogni caso, tenuta a garantire la prestazione fino all individuazione del nuovo contraente. Il canone annuo posto a base della concessione per il prefato punto ristoro (composto da due distributori automatici, di cui uno per bevande calde ed uno per bevande fredde + snack dolci/salati) è di Euro 200,00. Il rimborso spese dovuto al Comune per consumi (es. energia elettrica ed, eventualmente, acqua) è stimato forfettariamente in 300,00 l anno. Art. 5 - Obbligatorietà dell offerta L offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi dell art. 1329 del Codice Civile. Mentre con la presentazione dell offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all aggiudicazione. Art. 6 - Gestione del servizio Il Concessionario dovrà effettuare a sue cure e spese, l installazione delle macchine distributrici nel punto ristoro descritto nell alleg. 1) e meglio indicato nella planimetria ad

esso unita cfr. sub-alleg. A), entro i termini assegnati dal Comune di Mosciano S.A., che verranno comunicati successivamente all aggiudicazione. L installazione delle macchine distributrici dovrà essere eseguita a regola d arte, secondo le norme vigenti, a cura della ditta aggiudicataria, utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e\o disponibilità (si fa presente che questo Comune non dispone di montacarichi). Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini entro 7 giorni dalla comunicazione che verrà data dal Comune. La ditta ha l onere, nel corso del triennio di vigenza contrattuale, di derivare l energia elettrica [e, se lo desidera, anche l acqua, ma alle condizioni meglio specificate nell allegato 1, dato che al P.T. esistono solo due rubinetti posti sopra due rispettivi lavabo ad una altezza che non consente di inserire sotto un contenitore adeguatamente capiente per attingere acqua] necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici dalle utenze comunali. Come già specificato nell alleg. n. 1) non è possibile effettuare installazioni di distributori automatici che presuppongono serbatoio d acqua interno. Il rimborso spese dovuto dalla ditta aggiudicataria al Comune per consumi (utenze di cui sopra) è forfettariamente stimato (sempre in riferimento al punto ristoro in argomento, con due apparecchi automatici) in. 300,00 annui. Dalla ditta medesima deve essere assicurata la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un ottimale condizione igienica delle stesse. I rifornimenti potranno essere eseguiti da personale della ditta, munito di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, durante gli orari di apertura al pubblico della struttura comunale interessata. Il Concessionario, in caso di segnalazione di guasti, è tenuto ad effettuare l assistenza tecnica entro la giornata successiva alla segnalazione e, nel caso in cui il ripristino della funzionalità degli apparecchi dovesse richiedere un periodo superiore alle 72 ore, a sostituire i distributori con apparecchi simili. La ditta concessionaria deve consegnare gratuitamente agli utenti la chiave/card magnetica ricaricabile per l utilizzo dei distributori, a fronte di un deposito cauzionale di 5,00. La ditta concessionaria rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione, che sarà resa al momento della restituzione della chiave/card magnetica.. Art. 7 - Specifiche tecniche e caratteristiche dei prodotti I distributori dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D.lgs.81/08 e successive modificazioni. Le apparecchiature dovranno, inoltre, rispettare la norma CEI EN 60335 norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita- Dovranno consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde ed essere predisposti per l accettazione di tutti i tagli di moneta metallica, fino a cinque centesimi di euro - 0,05) - L erogazione del resto sarà un optional che verrà comunque valutato in sede di offerta tecnica. I distributori dovranno altresì essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distribuire agli utenti su richiesta. I prodotti distribuiti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: I prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici e conosciute a livello nazionale.

L impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza della cosiddetta Shelf-life di prodotto, ossia termine minimo di conservazione del prodotto. L Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti, a spese della ditta, nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l erogazione. I distributori automatici devono distribuire di base i seguenti prodotti Bevande calde: Caffè espresso (corto, lungo, macchiato e simili); The Cioccolata Cappuccino Latte Acqua calda Bevande fredde Acqua minerale naturale e gassata bottiglie PET l.0,5 Bibite in lattina l. 0,33 (coca cola, aranciata, chinotto, sprite ecc.) Succhi di frutta in brick capacità l.0,20 Integratori sali minerali (tipo gatorade) bottiglie PET lt 0,5 Alimentari preconfezionati Snack tipo wafer Loacker Snack tipo croissant g. 50 Snack tipo cioccolato kit kit Snack tipo patatine I prezzi offerti per i prodotti sopra elencati devono essere applicati sia all utilizzo con moneta sia all utilizzo con chiave/card magnetica. È facoltà della società applicare prezzi diversificati per i possessori di chiavetta. La ditta concessionaria può anche offrire, attraverso i distributori, altri prodotti oltre a quelli sopra elencati, purchè omogenei a questi ultimi. (No a prodotti freschi di brevissima conservazione yogurt, frutta, panini, tramezzini, gelati, varie-). L offerta di altri prodotti, oltre quelli sopra indicati, sarà oggetto di valutazione nel contesto di tutti gli altri criteri che informeranno il giudizio sul servizio, dal punto di vista tecnico. Pertanto, in sede di formulazione della offerta tecnica, come meglio verrà normato nel disciplinare di gara, il partecipante alla gara indicherà in un apposito elenco allegato alla

relazione progettuale gli altri eventuali prodotti offerti, specificando tassativamente, a fianco di ognuno di essi, la relativa casa produttrice (che dovrà essere ditta primaria, tra quelle più conosciute a livello nazionale). Anche nell offerta economica, in apposito allegato, la ditta partecipante dovrà esibire la elencazione di tutti i prodotti offerti (sia quelli di base di cui sopra e sia quelli offerti in più come risultanti dall offerta tecnica), indicando però, a fianco di ognuno, oltre alla ditta produttrice (che, lo si ripete, dovrà essere ditta primaria, tra quelle più conosciute a livello nazionale) il prezzo che verrà praticato all utenza. Qualora il partecipante alla gara dovesse offrire prodotti, forniti da casa di produzione sconosciute ai più o di secondaria importanza, in sede di valutazione, quei singoli prodotti li si considererà tamquan non essent ai fini del giudizio da parte della Commissione di gara; se, poi, per caso, quel partecipante dovesse aggiudicarsi la gara, l A.C. si riserva il diritto di chiedere la sostituzione dei prodotti in questione. Si precisa all uopo che interesse dell Ente non è quello di aggiudicare la gara in base ai prezzi più bassi praticati all utenza sui singoli prodotti (prodotti magari sottomarca e, quindi, sottocosto); suo interesse precipuo è, invece, quello di assicurare all utenza una certa qualità di questi ultimi. L indicazione del prezzo praticato servirà all Ufficio solo e esclusivamente per verificarne poi l invarianza per uno, due o tre anni di vigenza contrattuale, secondo l opzione dell offerente.[come infatti sarà meglio specificato nel disciplinare di gara, sull invarianza (e non sui prezzi praticatisi singoli prodotti!) verrà attribuito un punteggio, nell ambito dell offerta economica]. Art. 8 - Obblighi ed oneri generali a carico della ditta Il servizio e tutti i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia. La ditta verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita è conforme al sistema H.A.C.C.P di cui al D. L. 155/97 e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza. In particolare, l'impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nei Decreti Legislativi 81/08, inerente le norme che riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e 26 maggio 1997 n. 155, concernente l igiene dei prodotti alimentari. La Ditta concessionaria si impegna, inoltre, ad applicare, nei confronti del proprio personale dipendente, il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo. L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza

nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell'amministrazione Comunale che di terzi. Il Comune non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, i cambiamonete ovvero altri apparecchi collocati dalla Ditta concessionaria in strutture dell Ente. L Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata. La ditta concessionaria sarà pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità del proprio personale. Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all esercizio dell attività di cui trattasi, come pure l eventuale revoca di dette autorizzazioni, comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la società possa vantare diritti di alcun genere nei confronti del Comune. Art. 9 - Modalità del pagamento Il canone minimo annuo che dovrà essere corrisposto al Comune di Mosciano S.A. é fissato in euro 200,00 ( per l unico punto ristoro previsto nel Palazzo Civico, con n. 2 distributori automatici: uno per bevande calde ed uno per bevande fredde e snack) ovvero nella maggior somma che risulterà offerta in gara cfr. alleg. n. 2). Detto canone (Euro 200,00) + il rimborso spese (Euro 300,00 annui) dovranno essere corrisposti dal concessionario al Comune nella misura del 50% alla fine di ogni semestre ( comunque non oltre 20 gg. dopo la scadenza del semestre), a partire dal sesto mese dopo la firma del contratto e così di seguito. Il mancato versamento entro i termini di cui sopra comporterà l immediata risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro 15 gg.- E fatto salvo il diritto dell Ente di chiedere il risarcimento dei relativi danni. Riguardo all ultimo semestre di vigenza contrattuale, il versamento del relativo canone + rimborso spese (nella misura del 50% annuo) dovrà avvenire due mesi prima della fine del semestre stesso. Art. 10 Cessione del contratto E fatto divieto alla concessionaria di cedere in tutto o in parte il contratto avente ad oggetto la concessione in questione, sotto pena di risoluzione del rapporto con conseguente perdita della cauzione, nonché del risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. Art. 11 Penalità Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, l Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell inadempienza trasmessa via fax o via e-mail: 15,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione o nell asportazione delle macchine ai sensi dell art. 6 del presente capitolato;

30,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all art 7 del presente capitolato; 15,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento canoni ai sensi dell art. 9 del presente capitolato; In ogni caso l'amministrazione si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, rivalendosi sulla cauzione qualora l impresa, appositamente diffidata, persista nell inadempimento, anche dopo le contestazioni. Art. 12 - Risoluzione del contratto L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di: - frode nell esecuzione degli obblighi contrattuali; - sospensione o interruzione del servizio da parte del concessionario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - mancato rispetto di quanto previsto dall offerta tecnica presentata in sede di gara; - segnalazione di tre inadempienze; - mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa,antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali; - mancato versamento della cauzione entro i termini di cui all art. 15 del presente capitolato speciale o il versamento di un importo inferiore a quello dovuto; - cessione dell azienda, cessazione dell attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria. - altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione del rapporto contrattuale. La risoluzione del contratto avverrà con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga effettuato. Art. 13 - Stipulazione del contratto e relative spese La formalizzazione del contratto avente ad oggetto la concessione del servizio avverrà (senza spese di segreteria e registrazione a carico della concessionaria, salvo il caso d uso) per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio. Nel caso in cui fosse necessario stipulare e/o registrare apposito contratto disciplinante la concessione in oggetto, ogni spesa conseguente sarà a carico del concessionario. Art. 14 Cauzione Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il gestore è tenuto a versare una cauzione definitiva pari al 10% del canone annuo complessivamente dovuto da costituirsi mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Mosciano S.A., indicando la causale del versamento (oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 106 del D.Lgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell Economia e delle Finanze). In caso di risoluzione del contratto e per inadempienza del gestore, il deposito cauzionale, salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale. Tale deposito cauzionale, che sarà infruttifero, resterà

vincolato per l intera durata della concessione, comprese eventuali proroghe, e restituito solo dopo la definizione di ogni pendenza concernente l esecuzione del contratto de quo. Art. 15 Polizze assicurative Prima dell installazione dei distributori automatici, la concessionaria dovrà comprovare, producendone copia, di aver stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie e per un massimale non inferiore a 500.000,00 a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni del Comune per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita. Art. 16 - Foro competente Per tutto ciò che non è previsto, saranno applicate le norme del Codice Civile e tutte le disposizioni di legge in vigore in quanto applicabili. Foro competente, per ogni eventuale controversia, è quello di Teramo Art. 17 Responsabile del Procedimento Il responsabile del procedimento è l istruttore amm.vo Antonio Del Vescovo. IL RESPONSABILE DI SETTORE (Raffaella D Egidio)