Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero

Documenti analoghi
Legge federale sulla diffusione della formazione svizzera all estero

Legge federale sulla trasmissione della formazione svizzera all estero

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE)

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Legge federale sulla presenza della formazione svizzera all estero

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Ordinanza sul personale federale

Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Ordinanza sull adeguamento di disposizioni di legge a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza concernente l imposizione degli utili di liquidazione. in caso di cessazione definitiva dell attività lucrativa indipendente:

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

del 29 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2017)

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione. del 29 novembre 2016

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS)

del 29 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2019)

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Ordinanza concernente l imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell attività lucrativa indipendente

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

del 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017)

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente l abrogazione e l adeguamento di ordinanze nell ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Ordinanza dell Assemblea federale

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Transcript:

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) del 28 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 3, secondo periodo, 8 capoverso 4, 10 capoverso 5, 15 capoverso 2 e 20 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2014 1 sulle scuole svizzere all estero (LSSE), ordina: Sezione 1: Definizioni Art. 1 Ai sensi della LSSE e della presente ordinanza s intende per: a. allievi: i bambini e giovani di età compresa tra il compimento del 3 e del 25 anno di età che frequentano una scuola svizzera o che partecipano a un altra forma di diffusione della formazione svizzera all estero in conformità alla LSSE; b. persone in formazione: i giovani fino al compimento del 25 anno di età che seguono una formazione professionale di base di cui all articolo 5 LSSE; c. persone abilitate a insegnare in Svizzera: i docenti titolari di un diploma d insegnamento riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione; d. livello secondario II: liceo e scuola professionale di base. Sezione 2: Riconoscimento delle scuole svizzere e delle loro offerte (art. 3 6 LSSE) Art. 2 Domande 1 La domanda di riconoscimento come scuola svizzera e della relativa offerta deve essere presentata dal comitato fondatore o dall ente responsabile della scuola. 2 La domanda deve contenere le indicazioni necessarie per valutare se la scuola soddisfa le condizioni richieste dalla legge. Deve prendere posizione in merito alle singole condizioni per il riconoscimento secondo la LSSE e contenere segnatamente i seguenti allegati: RS 418.01 1 RS 418.0 2014-2159 4605

a. una sinossi dei previsti sviluppi negli otto anni a venire con indicazioni sull effettivo di allievi nelle classi; b. una pianificazione finanziaria che informi sulle spese e sui ricavi da attendersi negli otto anni a venire; c. gli statuti; d. informazioni sull ente responsabile, la sua organizzazione e la sua composizione; e. informazioni sull impostazione pedagogica e, se si tratta di offerte nell ambito della formazione professionale di base, sull impostazione formativa; f. la prova che i docenti sono abilitati a insegnare nei rispettivi livelli; g. la documentazione sull utilità pubblica e sull impiego degli utili. 3 Per il riconoscimento di filiali di scuole è necessario presentare inoltre il regolamento sull organizzazione della scuola e la collaborazione con la filiale. 4 La domanda deve essere presentata all Ufficio federale della cultura (UFC) con copia alla rappresentanza svizzera competente. Art. 3 Esame delle domande 1 La rappresentanza svizzera competente esprime il proprio parere in merito alla domanda e lo comunica all UFC. 2 Per esaminare le domande concernenti offerte della formazione professionale di base l UFC consulta la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI). Sezione 3: Aiuti finanziari alle scuole svizzere (art. 10 LSSE) Art. 4 Basi di calcolo Per il calcolo degli aiuti finanziari per le spese d esercizio delle scuole svizzere valgono i seguenti principi: a. l importo per allievo e persona in formazione può essere differenziato in base al livello scolastico; b. l importo per allievo e persona in formazione di cittadinanza svizzera è superiore al sussidio per gli altri allievi e per le altre persone in formazione; c. l importo per docente può essere differenziato in base al costo della vita nel Paese ospitante, agli anni di servizio del docente, al livello scolastico e al fatto che il docente sia abilitato o meno a insegnare in Svizzera; d. nel calcolo del numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi, vengono ponderati maggiormente 4606

gli allievi e le persone in formazione di cittadinanza svizzera rispetto agli altri bambini e giovani che frequentano la scuola; e. l UFC può, con il consenso del Cantone patrono, riconoscere il diritto al sussidio anche per docenti non abilitati a insegnare in Svizzera; f. il numero dei docenti non abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola riceve un sussidio non può superare il numero dei docenti abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola riceve un sussidio. Art. 5 Aliquote di sussidio e ordine di priorità 1 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) stabilisce le aliquote di sussidio in un ordinanza. 2 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il DFI istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande secondo l articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 2 sui sussidi. Art. 6 Presentazione delle domande 1 Le domande devono essere presentate dall ente responsabile delle scuole svizzere. 2 Le domande devono contenere segnatamente gli elenchi degli allievi, delle persone in formazione e dei docenti. L UFC mette a disposizione un modulo apposito. 3 Le domande devono essere presentate all UFC con copia alla rappresentanza svizzera competente. 4 Le domande devono essere presentate al più tardi tre mesi dopo l inizio dell anno scolastico. Art. 7 Esame delle domande 1 La rappresentanza svizzera competente esprime il proprio parere in merito alle domande e lo comunica all UFC. 2 Essa esamina segnatamente: a. il numero degli allievi e delle persone in formazione di cittadinanza svizzera; b. l attestazione della scuola svizzera relativa alla copertura assicurativa sociale delle persone abilitate a insegnare in Svizzera. 2 RS 616.1 4607

Sezione 4: Aiuti finanziari ad altre forme di diffusione della formazione svizzera all estero (art. 14 e 15 LSSE) Art. 8 Aiuti finanziari per la retribuzione di persone abilitate a insegnare in Svizzera 1 Per gli aiuti finanziari per la retribuzione di persone abilitate a insegnare in Svizzera valgono le seguenti condizioni: a. la scuola è frequentata da almeno 15 allievi o persone in formazione di cittadinanza svizzera; b. il numero degli allievi o delle persone in formazione di cittadinanza svizzera è proporzionato al numero complessivo di allievi o persone in formazione; c. il docente per il quale la scuola ha diritto a ricevere sussidi impartisce l insegnamento secondo i piani di studio svizzeri o secondo i documenti determinanti della formazione professionale di base e trasmette nozioni sulla Svizzera e sui suoi valori culturali fondanti. Impartisce l insegnamento principalmente in una lingua nazionale svizzera. 2 L aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Sono considerati costi computabili le spese salariali e i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. 3 L aiuto finanziario massimo può ammontare eccezionalmente al 70 per cento dei costi computabili, se il contesto economico della scuola lo richiede. 4 È possibile chiedere un sussidio per la retribuzione di una persona abilitata a insegnare in Svizzera ogni 15 allievi o persone in formazione di cittadinanza svizzera. Art. 9 Aiuti finanziari per la diffusione della formazione svizzera in forma di corsi 1 Per gli aiuti finanziari per la diffusione della formazione svizzera in forma di corsi valgono le seguenti condizioni: a. i corsi sono frequentati da almeno otto allievi o persone in formazione di cittadinanza svizzera; b. i corsi sono impartiti da persone abilitate a farlo e principalmente in una lingua nazionale svizzera; c. i corsi si basano su materiale didattico svizzero e trasmettono nozioni sulla Svizzera e sui suoi valori culturali fondanti. 2 L aiuto finanziario ammonta al massimo al 70 per cento dei costi computabili. Sono considerati costi computabili le spese salariali, i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali e gli oneri amministrativi direttamente legati all offerta. 4608

Art. 10 Aiuti finanziari per l acquisto di materiale didattico 1 Per gli aiuti finanziari per l acquisto di materiale didattico valgono le seguenti condizioni: a. la scuola è frequentata da almeno sei allievi o persone in formazione di cittadinanza svizzera; b. il materiale didattico serve alla diffusione della formazione svizzera. 2 L aiuto finanziario ammonta al massimo al 70 per cento dei costi computabili. Sono considerati costi computabili le spese per l acquisto e la fornitura di materiale didattico. Art. 11 Aiuti finanziari per la fondazione e la creazione di nuove scuole svizzere 1 Per gli aiuti finanziari per la fondazione e la creazione di nuove scuole svizzere il comitato fondatore o l ente responsabile deve provarne la necessità fornendo uno studio di fattibilità. 2 Per fondazione e creazione di nuove scuole svizzere s intendono: a. la rifondazione di scuole in nuove sedi; b. la fondazione e la costruzione di filiali di scuole in nuove sedi; c. gli ampliamenti strutturali di scuole allo scopo d integrarvi scuole professionali di base. 3 Per gli aiuti finanziari per la fondazione e la creazione di nuove scuole svizzere valgono le seguenti condizioni: a. la Confederazione può concedere un sussidio del 50 per cento al massimo ai costi computabili per la fondazione e la creazione di una nuova scuola svizzera; b. il sussidio non deve superare i 3 milioni di franchi. 4 Per costi computabili s intendono le spese per: a. la progettazione; b. l acquisto e l urbanizzazione di terreni; c. la costruzione di nuovi edifici, comprese le spese edili accessorie; d. l acquisto o la ristrutturazione di edifici esistenti; e. gli arredi; f. il materiale didattico. 5 Non sono computabili segnatamente le spese per: a. gli studi di fattibilità; b. la manutenzione di edifici; c. le contribuzioni pubbliche, gli ammortamenti e gli interessi sul capitale. 4609

6 Se i costi complessivi o singoli elementi superano il volume abituale per progetti paragonabili, i costi computabili possono essere ridotti di conseguenza. L UFC decide nel singolo caso quali costi sono computabili. Art. 12 Presentazione delle domande 1 Le domande secondo gli articoli 8 10 devono essere presentate dall ente responsabile di cui all articolo 14 capoverso 1 LSSE. Le domande secondo l articolo 11 devono essere presentate dal comitato fondatore o dall ente responsabile della scuola. 2 Le domande devono contenere le indicazioni necessarie per valutare se le condizioni richieste dalla legge sono soddisfatte. L UFC mette a disposizione un modulo apposito. 3 Le domande devono essere presentate all UFC con copia alla rappresentanza svizzera competente. 4 Le domande devono essere presentate al più tardi tre mesi prima dell inizio dell anno scolastico o del corso o dell acquisto del materiale didattico. Art. 13 Esame delle domande 1 La rappresentanza svizzera competente esprime il proprio parere in merito alle domande e lo comunica all UFC. 2 Nel caso di domande secondo gli articoli 8 10 essa esamina segnatamente: a. il numero degli allievi e delle persone in formazione di cittadinanza svizzera; b. i conteggi delle scuole relativi alla copertura assicurativa sociale dei docenti abilitati a insegnare in Svizzera. 3 Per esaminare le domande concernenti offerte della formazione professionale di base l UFC consulta la SEFRI. Sezione 5: Aiuti finanziari per la consulenza, l assistenza e il sostegno ai giovani Svizzeri all estero (art. 14 cpv. 2 lett. d LSSE) Art. 14 L UFC eroga aiuti finanziari per la consulenza, l assistenza e il sostegno ai giovani Svizzeri all estero a organizzazioni che forniscono globalmente tali prestazioni. 4610

Sezione 6: Assicurazione sociale (art. 8 LSSE) Art. 15 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione malattie 1 Le persone abilitate a insegnare in Svizzera occupate presso una scuola svizzera sono affiliate all assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (AVS/AI), all assicurazione svizzera contro gli infortuni (AINF) e all assicurazione malattie svizzera, nella misura in cui la legislazione applicabile prevede che sottostiano alle disposizioni legali svizzere. 2 Gli obblighi dei datori di lavoro sono regolati dalle disposizioni legali applicabili. Art. 16 Previdenza professionale 1 Le persone abilitate a insegnare in Svizzera, che sono obbligatoriamente affiliate all AVS/AI, sottostanno al diritto svizzero anche nella previdenza professionale. 2 Il datore di lavoro provvede a una previdenza professionale delle persone abilitate a insegnare in Svizzera che corrisponde alle esigenze minime della legge federale del 25 giugno 1982 3 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. 3 Se il docente ha la possibilità di restare affiliato alla sua cassa pensioni oppure di essere assicurato presso la cassa pensioni del Cantone patrono, il datore di lavoro decide della sua affiliazione presso l uno o l altro istituto. Se l affiliazione presso questi istituti non è possibile, il docente viene ammesso alla cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA). 4 L UFC fissa in modo forfettario il guadagno assicurato delle persone abilitate a insegnare in Svizzera che sono assicurate presso PUBLICA. Esso tiene conto dei differenti livelli scolastici. Art. 17 Rappresentanza delle scuole svizzere nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere 1 L UFC può designare un organo esterno che rappresenti le scuole svizzere nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere per le persone abilitate a insegnare in Svizzera da assicurare in conformità all articolo 8 LSSE. 2 Questo organo rappresenta le scuole svizzere segnatamente al momento di concludere e modificare il contratto di affiliazione a PUBLICA. 3 RS 831.40 4611

Sezione 7: Disposizioni varie (art. 3, 7 e 9 LSSE) Art. 18 4612 Ente responsabile 1 Per ente responsabile di una scuola svizzera s intende l associazione scolastica, una fondazione, una società di capitali o di persone, una società cooperativa o una corporazione di forma giuridica analoga. 2 Alle riunioni dell ente responsabile partecipano con voce consultiva: a. il direttore della scuola; b. un rappresentante della rappresentanza svizzera competente; c. un rappresentante dei docenti per gli affari che non riguardano il personale e gli stipendi. Art. 19 Identità visiva 1 Le scuole svizzere sono tenute a utilizzare la denominazione «scuola svizzera» nel proprio nome. In casi fondati l UFC può ammettere designazioni che vi fanno riferimento. 2 Il DFI stabilisce: a. un logo che deve essere parte integrante dell identità visiva di una scuola svizzera; b. un logo che contrassegna altre forme di diffusione della formazione svizzera all estero ai sensi dell articolo 14 LSSE. Art. 20 Rendiconto 1 L ente responsabile di una scuola svizzera deve rendere conto annualmente all UFC con copia al Cantone patrono al più tardi tre mesi dopo la fine dell anno d esercizio. 2 Il rendiconto contiene: a. indicazioni sull effettivo degli allievi, delle persone in formazione e dei docenti distinti per livello scolastico e per cittadinanza; b. una copia del rapporto annuale. 3 L UFC può fissare ulteriori condizioni per il rendiconto nella decisione sugli aiuti finanziari. 4 Le scuole svizzere forniscono inoltre indicatori finanziari al più tardi tre mesi dopo l approvazione del consuntivo. L UFC mette a disposizione un modulo apposito. Art. 21 Diffusione della cultura svizzera e cura dell immagine della Svizzera Le scuole svizzere e gli enti responsabili di altre forme di diffusione della formazione svizzera all estero sfruttano la loro rete locale per diffondere la cultura svizzera anche in contesti extrascolastici e per curare l immagine della Svizzera.

Sezione 8: Esecuzione Art. 22 Compiti delle rappresentanze svizzere 1 La rappresentanza svizzera competente segue le attività della scuola svizzera. Partecipa alle riunioni dell ente responsabile in qualità di osservatrice senza diritto di voto. 2 Essa esprime per scritto il proprio parere in merito alla documentazione presentata dalla scuola per l ottenimento degli aiuti finanziari. 3 Informa l UFC su avvenimenti di particolare importanza e sugli sviluppi concernenti le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 3 6 LSSE o le condizioni del sostegno di cui all articolo 14 LSSE. Art. 23 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all estero (art. 21 cpv. 1 LSSE) 1 La Commissione per la diffusione della formazione svizzera all estero è una commissione amministrativa permanente ai sensi dell articolo 8a capoverso 2 dell ordinanza del 25 novembre 1998 4 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione. 2 Essa è composta di nove membri. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli ulteriori membri. 3 Nella Commissione sono rappresentati: a. l Amministrazione federale con due membri, di cui uno del Dipartimento federale degli affari esteri e uno del Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca; b. la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e l Associazione dei Cantoni patroni con un membro ciascuna; c. le scuole svizzere con due membri, di cui uno a rappresentanza degli enti responsabili e uno a rappresentanza delle direzioni delle scuole; d. l Associazione mantello dei docenti svizzeri con un membro; e. l Associazione delle scuole svizzere con un membro; f. l Organizzazione degli Svizzeri all estero con un membro. 4 La Commissione consiglia l UFC segnatamente in merito ai seguenti affari: a. riconoscimento di una nuova scuola svizzera secondo l articolo 3 LSSE; b. riconoscimento del livello secondario II, di offerte della formazione professionale di base e di filiali di scuole svizzere secondo gli articoli 4 6 LSSE; c. revoca del riconoscimento di una scuola svizzera o delle sue offerte formative di cui agli articoli 4 6 LSSE o imposizione di oneri per il riconoscimento; 4 RS 172.010.1 4613

d. modifiche della presente ordinanza; e. stesura di un ordine di priorità del DFI di cui all articolo 5 capoverso 2; f. sostegno di altre forme di diffusione della formazione svizzera all estero di cui all articolo 14 LSSE, nella misura in cui assume carattere pregiudiziale. Sezione 10: Disposizioni finali Art. 24 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 L ordinanza del 29 giugno 1988 5 sull istruzione degli Svizzeri all estero è abrogata. 2 L ordinanza del 25 novembre 1998 6 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione è modificata come segue: Allegato 2, n. 1.3 Alla rubrica DFI «Commissione per il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero» è sostituita con «Commissione per la diffusione della formazione svizzera all estero». Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2015. 28 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 5 RU 1988 1102, 1996 2243, 2007 4477, 2008 2181, 2011 5227 6 RS 172.010.1 4614