STATUTO. E costituita ai sensi dell articolo 36 del codice civile un associazione



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STATUTO Articolo 1 Costituzione - Sede dell associazione E costituita ai sensi dell articolo 36 del codice civile un associazione denominata "Associazione Italiana Maggiordomi", il cui acronimo è "AIM", di seguito per brevità Associazione. L Associazione ha sede legale in Milano, via Silvio Pellico n. 8 presso il "Town House Galleria" e sede operativa in Milano, via Vivaio n. 11. Articolo 2 Scopi dell Associazione L Associazione non ha fine di lucro e si propone i seguenti scopi: i) promuovere e valorizzare la figura e la professione di maggiordomo, anche attraverso incontri a tema o didattici, partecipazioni a fiere e manifestazioni, organizzazione di corsi di formazione professionale ed in genere con ogni mezzo utile; ii) provvedere all informazione ed alla consulenza agli Associati relativamente ai problemi specifici della categoria; iii) raccogliere ed elaborare notizie ed informazioni con riferimento alle specifiche problematiche della categoria; iv) promuovere lo scambio di informazioni tra gli Associati. L'Associazione promuoverà inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità per il raggiungimento degli scopi sociali sono stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale potrà promuovere tutte le iniziative e compiere tutti gli atti ritenuti a ciò necessari. Art. 3 Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea approvata a maggioranza. Art. 4 Associati Gli Associati si distinguono in: i) Associati Fondatori; ii) Associati Sostenitori; iii) Associati Ordinari. Gli Associati Fondatori sono persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto nell'assemblea e nell'assemblea Generale, sono tenuti al pagamento della quota fissa annuale ed eventualmente di un ulteriore contributo determinato in base alle esigenze del rendiconto annuale. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. Rivestono tale qualifica i signori ROSSO ALESSANDRO FRANCESCO, PECORELLI SANDRO, BORSATO ORNELLA, DAL BOSCO ELISA, ALBERTI PATRIZIA IOLANDA e VISCONTI ARTURO. Gli Associati Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche cui, per particolari meriti nei confronti dell Associazione, sia stata attribuita tale qualifica. Hanno diritto di voto nell Assemblea e nell Assemblea Generale, sono tenuti al pagamento di una quota fissa annuale ed eventualmente di un ulteriore contributo determinato in base alle esigenze del rendiconto annuale. Possono essere membri del Consiglio Direttivo. L ammissione in tale categoria di Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli Associati Ordinari sono persone fisiche che abbiano maturato una significativa esperienza nella professione di maggiordomo o che comunque

intendano svolgere professionalmente detta attività ovvero che rivestano una delle seguenti qualifiche: - capo barman; - capo ricevimento; - capo housekeeping; - maitre; - capo cuoco. Essi hanno diritto di voto nell Assemblea Generale e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. Possono essere membri del Consiglio Direttivo. Art. 5 Ammissione all Associazione Per l ammissione all Associazione è richiesta la domanda sottoscritta dalla persona interessata. Nel caso di persona giuridica la domanda dovrà essere sottoscritta dalla persona fisica dotata dei poteri di rappresentanza della richiedente. In tale domanda dovrà essere precisato che il richiedente conosce ed accetta incondizionatamente il presente Statuto. Sull ammissione, previ gli opportuni accertamenti, decide il Consiglio Direttivo. Avverso la decisione negativa del Consiglio Direttivo il richiedente potrà proporre impugnazione all Assemblea entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di diniego dell ammissione. Deliberata l ammissione l Associato viene iscritto nel Libro Associati, nel quale dovranno essere annotati, per ciascun Associato, l indirizzo di residenza o domicilio nel caso di persone fisiche e la sede sociale nel caso di persone giuridiche, il numero di fax e l indirizzo di posta elettronica.

Art. 6 Obblighi dell Associato L adesione all Associazione comporta per l Associato l obbligo di versare la quota associativa nella misura fissata dall Assemblea e di osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell Associazione. Art. 7 Recesso Il recesso è consentito a qualsiasi associato purché comunicato per iscritto ed indirizzato al Consiglio Direttivo con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla data in cui il recesso debba acquisire efficacia. Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote associative già versate. Art. 8 Esclusione Il provvedimento di esclusione potrà essere adottato nei confronti dell Associato: (i) che ometta di provvedere al versamento della quota associativa annuale; (ii) che non osservi le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni e gli indirizzi degli organi dell Associazione; (iii) relativamente al quale siano venuti meno i requisiti che ne avevano permesso l ammissione; (iv) che si comporti in modo contrario alle finalità dell Associazione o che in qualsiasi modo rechi danno morale o materiale all'associazione. Il provvedimento di esclusione è adottato a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicato per iscritto all Associato e dovrà contenere l indicazione degli addebiti. L esclusione diverrà definitiva i) ove l Associato non proponga impugnazione scritta all Assemblea entro i 30 giorni successivi o ii) nell ipotesi l Assemblea confermi l esclusione.

In pendenza dell eventuale impugnazione all Assemblea il provvedimento di esclusione manterrà i suoi effetti. L esclusione dell Associato non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art. 9 Cessazione della qualità di Associato La qualità di Associato cessa: a) per morte dell Associato; b) per estinzione dello stesso ove l Associato sia persona giuridica; c) per recesso dell Associato; d) per esclusione dell Associato; e) per perdita dei diritti civili ove l Associato sia persona fisica; f) per scioglimento dell Associazione. Art. 10 Obbligo di pagamento della quota associativa La cessazione della qualità di Associato non esonera dall obbligo del pagamento delle quote associative sino a quando la cessazione non divenga efficace. Art. 11 Quota associativa La quota di associazione è costituita da una somma determinata annualmente dall Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Gli Associati che aderiscano nel corso dell anno sono tenuti al pagamento della quota associativa per l intero anno in corso. Ove l Assemblea non determini in diversa misura l entità della quota annua questa si intende fissata nello stesso importo dell anno precedente. L Assemblea può determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, contributi da porsi a carico degli Associati Fondatori e degli Associati Sostenitori in base alle esigenze annuali dell associazione e preordinati a consentire l eventuale

ripianamento dei debiti. Art. 12 Fondo Il patrimonio dell'associazione è costituito: - dalle quote associative annuali versate dagli Associati; - dagli eventuali contributi versati dagli Associati Fondatori e dagli Associati Sostenitori in funzione delle esigenze dell associazione; - dalle eventuali elargizioni, donazioni e lasciti; - dalle eventuali eccedenze delle gestioni annuali; - da qualsiasi altro introito che venisse realizzato dall'associazione. Art. 13 Organi dell Associazione Sono Organi dell Associazione: - l Assemblea Generale; - l Assemblea; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - i Vice Presidenti; - il Segretario; - il Collegio dei Revisori. Art. 14 Assemblea Generale - Convocazione L Assemblea Generale è aperta a tutte le categorie di Associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative dell anno in corso. Essa fissa gli indirizzi generali idonei a promuovere e valorizzare la figura e la professione di maggiordomo, formula suggerimenti ed istanze dirette agli altri organi dell Associazione, propone incontri e manifestazioni atti a promuovere lo scambio di informazioni tra gli Associati, provvede alla nomina

del Collegio dei Revisori. Spetta altresì all Assemblea Generale nominare fra gli Associati Ordinari due membri che faranno parte del Consiglio Direttivo. Per la regolare costituzione dell Assemblea Generale è necessaria la presenza, in proprio o per delega scritta rilasciata anche a soggetto non associato, di un numero di Associati non inferiore al 10% (dieci per cento) del totale di tutte le categorie di Associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. Ogni Associato presente o rappresentato in Assemblea ha diritto ad un voto. L Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo quando lo stesso lo ritenga opportuno o quando sia avanzata richiesta da un numero di Associati non inferiore al 10% (dieci per cento) del totale di tutte le categorie di Associati. L Assemblea è convocata con avviso spedito a mezzo telegramma, fax o raccomandata a.r. almeno dieci giorni prima dell adunanza. Ai fini della convocazione faranno fede le risultanze del Libro Associati. L Assemblea Generale si riunisce presso la sede dell Associazione o in altro luogo purché in Italia. L Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell Associazione e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente più anziano ovvero dal membro del Consiglio Direttivo presente nominato dall Assemblea. Di ogni seduta viene redatto a cura del Segretario apposito verbale sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Segretario, all inizio della riunione, su proposta del Presidente, l Assemblea nomina un segretario per la redazione del

verbale dell assemblea. Art. 15 Assemblea - Convocazione L Assemblea è aperta agli Associati Fondatori e agli Associati Sostenitori. L Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l anno entro il 30 giugno per l approvazione del rendiconto economico e patrimoniale relativo all esercizio conclusosi al 31 dicembre dell anno precedente. L Assemblea è convocata dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, da due membri del Consiglio Direttivo, presso la sede dell Associazione ovvero in altro luogo purché in Italia. L Assemblea ordinaria o straordinaria dovrà inoltre essere convocata quando sia richiesto da un numero di Associati non inferiore a 1/5 (un quinto) del totale delle categorie di Associati Fondatori e Sostenitori. Nella richiesta di convocazione dovranno essere indicati anche gli argomenti da porre all ordine del giorno. L Assemblea, ordinaria o straordinaria, sarà inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, lo riterrà opportuno. Le deliberazioni prese dall Assemblea in conformità del presente statuto obbligano tutte le categorie di Associati, ancorché assenti o dissenzienti. L Assemblea è convocata con avviso spedito a mezzo telegramma, fax o raccomandata a.r. almeno 10 giorni prima dell adunanza. Ai fini della convocazione faranno fede le risultanze del Libro Associati. Per la regolare costituzione dell Assemblea ordinaria è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di un numero di Associati non inferiore al 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) del totale delle categorie di Associati Fondatori e Sostenitori.

Per la regolare costituzione dell Assemblea straordinaria è necessaria la presenza, in proprio o per delega di un numero di Associati non inferiore a 2/3 (due terzi) del totale delle categorie di Associati Fondatori e Sostenitori. Art. 16 Partecipazione all Assemblea Possono partecipare all Assemblea gli Associati Fondatori e gli Associati Sostenitori che siano in regola con il pagamento delle quote associative dell anno in corso. Gli Associati intervengono all Assemblea personalmente o a mezzo delega scritta rilasciata anche a soggetto non associato. Nel caso gli Associati siano persone giuridiche le stesse intervengono in persona del loro titolare o legale rappresentante o di soggetto da questi designato Art. 17 Votazioni nell Assemblea Ogni proposta si ha per approvata ove consegua la maggioranza dei voti dei partecipanti dell Assemblea, non tenendo conto degli astenuti. Nella sola ipotesi che oggetto della proposta sia lo scioglimento dell Associazione sarà necessaria una maggioranza pari ai 2/3 dei voti degli intervenuti, non tenendo conto degli astenuti. Ogni Associato presente o rappresentato in Assemblea ha diritto ad 1 voto. Le modalità di votazione vengono stabilite di volta in volta dal Presidente dell Assemblea. Art. 18 Presidenza dell Assemblea L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente più anziano ovvero dal membro del Consiglio Direttivo presente nominato dall assemblea.

Di ogni seduta viene redatto a cura del Segretario apposito verbale sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Segretario, all'inizio della riunione, su proposta del Presidente, l'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale dell'assemblea. Art. 19 Compiti dell Assemblea Spetta all Assemblea: - fissare le direttive per l attività dell Associazione; - deliberare sui principi cui dovrà uniformarsi il Consiglio Direttivo nella gestione dell Associazione; - determinare le quote associative annuali e l entità degli eventuali contribuiti; - approvare il rendiconto annuale e una stima dei costi di gestione dell anno successivo; - nominare fra gli Associati Sostenitori quei membri chiamati a far parte del Consiglio Direttivo; - deliberare la revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo. L Assemblea straordinaria: - delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell Associazione; - delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale di particolare rilevanza o che possa modificare gli scopi della Associazione; - autorizza il Presidente ovvero il Consiglio Direttivo o un suo delegato al compimento di atti di straordinaria amministrazione. Art. 20 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dagli Associati Fondatori e dagli Associati Sostenitori e dagli Associati Ordinari nominati a tale carica dall Assemblea Generale, fino ad un massimo di 15 (quindici) membri complessivi e rimane in carica sino a revoca da parte dell Assemblea. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso spedito a mezzo telegramma, fax, raccomandata a.r. o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima dell adunanza. Esso è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. L esclusione dell Associato comporta la revoca automatica da membro del Consiglio Direttivo. In caso di morte o di dimissioni o di revoca di uno dei suoi membri il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione per cooptazione, individuando il sostituto tra gli Associati Sostenitori ovvero tra gli Associati Ordinari a seconda che il membro da sostituire appartenga, rispettivamente, agli Associati Fondatori o agli Associati Sostenitori ovvero agli Associati Ordinari. I membri così nominati rimarranno in carica, rispettivamente, sino alla successiva Assemblea o Assemblea Generale, che dovrà deliberare in ordine alla loro conferma o sostituzione. Oltre a quanto previsto nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo dà attuazione ai principi di gestione deliberati dall Assemblea e provvede alla gestione dell Associazione, anche istituendo sedi secondarie e determinando, per dette sedi, i compiti e le attribuzioni di volta in volta. Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori, conferendo loro i necessari poteri, per determinati atti o categorie di atti, così come delegare ad uno o

più dei suoi membri particolari poteri, ferme restando le competenze esclusive attribuite all Assemblea. Di ogni seduta viene redatto a cura del Segretario apposito verbale sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Segretario, all inizio della riunione, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un segretario per la redazione del verbale della riunione. Art. 21 Presidente Vice Presidenti Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri e rimane in carica sino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo. Il caso di revoca dell intero Consiglio Direttivo si considererà altresì revocato dalla carica il Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza dell Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi di ogni ordine e grado e di nominare avvocati. Il Presidente provvede all esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea Generale, dell Assemblea e del Consiglio Direttivo, alla convocazione dell Assemblea Generale, dell Assemblea, ordinaria e straordinaria, e, in generale, a tutti gli atti di ordinaria amministrazione. I Vice Presidenti sono eletti, fino ad un massimo di 3 (tre), dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri e rimangono in carica sino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo. Ad essi possono essere attribuite specifiche attribuzioni in relazione alle aree di operatività dell Associazione. Il Vice Presidente più anziano provvede ad esercitare le attribuzioni del

Presidente in caso di impedimento od assenza del medesimo. In caso di impedimento od assenza del Vice Presidente più anziano tali attribuzioni saranno esercitate dal più anziano tra gli altri Vice Presidenti. Art. 22 - Segretario Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ovvero anche al di fuori degli stessi. Può essere anche un soggetto non associato. I compiti del Segretario sono: (i) redigere i verbali dell'assemblea Generale, dell Assemblea e del Consiglio Direttivo; (ii) tenere i libri sociali (libro Verbali Assemblea Generale, libro Verbali Assemblea, libro Verbali Consiglio Direttivo, libro Associati, libro Verbali Revisori dei Conti); (iii) coadiuvare il Presidente nell esecuzione delle deliberazioni degli organi dell Associazione; (iv) provvedere, su indicazione del Presidente, alle convocazioni degli organi dell Associazione. Art. 23 Collegio dei Revisori La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, nominati dall'assemblea Generale per un triennio tra persone dotate delle competenze necessarie per svolgere tale attività. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al rendiconto annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Art. 24 Rendiconti

Ogni rendiconto annuale fa riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone la stima dei costi dell anno in corso da presentare all Assemblea per l approvazione unitamente al rendiconto relativo all anno precedente. Nella stima dei costi è determinata la quota annuale e gli eventuali contributi integrativi. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 25 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell Associazione In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.