10ã COMMISSIONE PERMANENTE

Documenti analoghi
dell affiliazione commerciale"

Legge 129/04. LEGGE 6 Maggio 2004, n. 129 NORME PER LA DISCIPLINA DELL AFFILIAZIONE COMMERCIALE

Il nuovo contratto di franchising

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Norme per la disciplina dell affiliazione commerciale

CODICE DEONTOLOGICO DEL FRANCHISING

Il contratto di affiliazione commerciale e la sua disciplina giuridica

CODICE DEONTOLOGICO ASSOFRANCHISING EFF

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'AFFILIAZIONE COMMERCIALE

ALDO FRIGNANI FRANCHISING LA NUOVA LEGGE G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Avv. Gloria Gemma Come diventare franchisor normativa e contratto, l'idea commerciale e creazione della franchise

12ã COMMISSIONE PERMANENTE

2ã COMMISSIONE PERMANENTE

1ã COMMISSIONE PERMANENTE

- far crescere l azienda trasferendo ad altri l incombenza degli investimenti specifici;

Artt ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO 360

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 2ã e 13ã RIUNITE

Disciplina e cessazione dei contratti di Franchising e Concessione di vendita in Italia

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

9ã COMMISSIONE PERMANENTE

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

8ã COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme per la disciplina delle reti commerciali indipendenti. d iniziativa della senatrice FISSORE

CONTRATTI DI IMPRESA. Contratti di distribuzione Appalto e subfornitura

SENATO DELLA REPUBBLICA

La ristorazione. Il franchising. Di cosa parliamo? 08/05/16. Di cosa parliamo

CODICE DEONTOLOGICO REDATTO DA FEDERAZIONE ITALIANA FRANCHISING (FIF)

LANCIO DELLA FRANCHISE E SVILUPPO DELLA RETE

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

13ã COMMISSIONE PERMANENTE

Legge 129/2004: il nuovo contratto di franchising

CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 10

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 553

SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2564

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL FRANCHISING Per chi desidera cambiare la propria vita professionale e iniziare una nuova attività imprenditoriale, il franchising è senza dubbio un

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 46

Corso teorico pratico di contabilità generale e bilancio

7ã COMMISSIONE PERMANENTE

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2572

L E G I S L A T U R A. (Agricoltura e produzione agroalimentare) SEDUTA DI MARTEDÌ 27 GENNAIO Presidenza del presidente SCIVOLETTO INDICE

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/6

Legislatura 16º - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 70 del 25/11/2009

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2684

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

2ã COMMISSIONE PERMANENTE

AZIONE DELLA T COMMISSIONE PERMANENTE

Regolamento Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. La Giunta regionale ha deliberato

IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO A CA FOSCARI NUOVI REGOLAMENTI SPIN OFF E BREVETTI DEFINIZIONE

Il contratto di franchising: origini, caratteri e disciplina giuridica

CIG CAD. a) supporto generale in merito al Codice dei Contratti, interpretazione e chiarimenti, anche attraverso la redazione di pareri ad hoc;

Riforma Condominio: ultimato l'esame e l'approvazione degli emendamenti agli articoli del disegno di legge.

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 493

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gestione e Valorizzazione dei diritti di Proprietà Industriale

Con il presente avviso, la Società chiede la presentazione di candidature da parte di operatori economici che possiedano i seguenti requisiti:

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 567

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1988 concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising

IL CONTRATTO DI FRANCHISING NELLA LEGGE FRANCESE

79ã e 80ã Seduta Pubblica

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 402

CODICE ETICO DEL FRANCHISING EUROPEO

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

12ã COMMISSIONE PERMANENTE

Un giorno in SENATO Ultimo aggiornamento:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 359

TESTO PROPOSTO DALLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

L E G I S L A T U R A. (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1997

IL CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)!

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

10ã COMMISSIONE PERMANENTE

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1 o AGOSTO 2012

4ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROTOCOLLO DI INTESA INTEGRATIVO IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE TRA L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA 10ã COMMISSIONE PERMANENTE (Industria, commercio, turismo) 53ë Resoconto stenografico SEDUTA DI MERCOLEDIÁ 21 GIUGNO 2000 Presidenza del presidente CAPONI INDICE DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE- RANTE (2093) ASCIUTTI ed altri: Norme per la disciplina sul franchising (3361) CAPONI ed altri: Disciplina generale del contratto di franchising (3666) GAMBINI ed altri: Disciplina del franchising (Seguito della discussione congiunta e rinvio) Presidente... Pag. 2, 7 * Gambini (Dem. Sin.-l'Ulivo)... 6 * Wilde (Lega Forza Nord Padania)... 7 N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso eá stato rivisto dall'oratore. DL 1686 TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

± 2 ± I lavori hanno inizio alle ore 15,40. DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE (2093) ASCIUTTI ed altri: Norme per la disciplina sul franchising (3361) CAPONI ed altri: Disciplina generale del contratto di franchising (3666) GAMBINI ed altri: Disciplina del franchising (Seguito della discussione congiunta e rinvio) PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2093, 3361 e 3666, sospesa nella seduta del 31 maggio, dopo la chiusura della discussione generale e le repliche del relatore e del Governo. Se non si fanno osservazioni, procederemo ora all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato. Ne do lettura: Art. 1. Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge si intende: a) Per diritti di proprietaá intellettuale i diritti di proprietaá industriale, i diritti di autore ed i diritti affini; b) per know how un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove pratiche eseguite dall'affiliante, patrimonio che eá segreto, sostanziale ed individuato, intendendo: per segreto che il know-how considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non eá generalmente noto neâ facilmente accessibile, per sostanziale che il know how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato, che lo riceve per l'uso, per la vendita o la rivendita dei beni o servizi contrattuali, per individuato che il know how deve essere descritto in modo esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialitaá; c) per diritto di ingresso una cifra fissa rapportata al valore economico ed all'entitaá dell'insegna dell'affiliante che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di franchising; d) per royalties una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo, da versarsi anche in quote fisse periodiche; e) per accordo di franchising principale o master franchising, un contratto tra due imprese, in base alla quale una, l'affiliante, concede ad

± 3 ± un'altra, l'affiliato principale, giuridicamente ed economicamente indipendente dal primo, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di stipulare accordi di franchising con terzi; f) per beni dell'affiliante i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome o dal marchio dell'affiliante». 1.1 Caponi, Gambini Art. 2. Dopo il comma 2 inserire i seguenti: «2-bis Per la costituzione di una rete di franchising l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale, per un periodo minimo di almeno due anni con due unitaá, una delle quali gestita da un affiliato pilota. 2-ter Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovraá comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a cinque anni. EÁ fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti. 2-quater Il contratto deve inoltre espressamente indicare: a) l'ammontare delle spese e degli investimenti che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attivitaá; b) le modalitaá di calcolo e l'ammontare delle royalties; c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale; d) la specifica del know how fornito dall'affiliante all'affiliato; e) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione; f) le condizioni di rinnovo, risoluzione o cessione del contratto stesso». 2.1 Caponi, Gambini Dopo l'articolo 2 inserire il seguente: «Art. 2-bis. (Elenco Aziende con attivitaá di franchising) 1. Presso le Camere di Commercio eá istituito un apposito elenco al quale devono iscriversi le imprese che hanno costituito o intendono costituire una rete di franchising.

± 4 ± 2. Al fine dell'iscrizione all'elenco le imprese devono presentare, alla Camera di Commercio della provincia dove hanno sede, la seguente documentazione: a) denominazione societaria, indirizzo, numero di registrazione societaria, codice fiscale e partita IVA; b) denominazione dei diritti di proprietaá industriale o intellettuale, certificazione della titolaritaá o licenze degli stessi e loro durata; c) definizione dell'oggetto di attivitaá in franchising e dell'eventuale numero di unitaá in franchising attivate, indicando i punti vendita diretti dell'affiliante e i punti vendita degli affiliati; d) nel caso di accordo di franchising principale, l'affiliato principale dovraá inoltre consegnare la documentazione relativa ai dati dell'affiliante, in ordine a nome, indirizzo, ragione sociale e durata dell'accordo. 3. Ogni anno le imprese iscritte all'elenco di cui al presente articolo comunicano eventuali nuove aperture o chiusure delle unitaá in franchising noncheâ variazioni intervenute rispetto a quanto indicato nella documentazione di cui al comma 1 del presente articolo». 2.0.1 Caponi, Gambini Art. 3. Al comma 1, sostituire la parola: «30 giorni» con la seguente: «60 giorni». 3.1 Wilde Al comma 1 sostituire le parole da: «Almeno 30 giorni» fino a: «tra cui ragione e capitale sociale» con le seguenti: «Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto che abbia le caratteristiche del franchising, anche se diversamente definito dalle parti, l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistono obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto: a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attivitaá, qualora sia avvenuta da meno di tre anni;» 3.6 Caponi, Gambini

± 5 ± Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: «sintetica». 3.2 Wilde Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «del numero degli affiliati» aggiungere le seguenti: «con relativa ubicazione». 3.3 Wilde Al comma 1, lettera g) sopprimere la parola: «sintetica». 3.4 Wilde Al comma 1 sopprimere la lettera i). 3.5 Caponi, Gambini Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente: «3-bis. (Rapporti tra affiliante e affiliato) 1. Il prezzo di vendita dei beni o dei servizi deve essere lo stesso per tutti i punti vendita. 2. L'affiliante non puoá imporre all'affiliato l'acquisto di un quantitativo minimo di un determinato articolo fra la gamma dei vari prodotti offerti in vendita». 3.0.1 Wilde Art. 4. Al comma 1, dopo le parole: «trasferire la sede» aggiungere le altre: «se non per cause indipendenti dalle sue volontaá». 4.1 Wilde

± 6 ± Art. 5. Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: «5-bis. (Conciliazione e arbitrato) 1. Le controversie relative ai contratti di franchising di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. 2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti, la controversia eá rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di cui al comma 1, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio scelta dei contraenti». 5.0.1 Wilde Invito i presentatori ad illustrare in un unico intervento gli emendamenti ai diversi articoli. GAMBINI. Signor Presidente, colleghi, l'obiettivo dell'emendamento 1.1 eá quello di estendere le tipologie definitorie comprese nell'articolo 1. EÁ vero che poi, all'articolo 2, si richiama il regolamento della ComunitaÁ europea; tuttavia, dato che il vecchio regolamento che riguarda il franchising eá scaduto a fine maggio, mentre nel nuovo regolamento sono contenute soltanto alcune definizioni, quelle piuá generali e generiche che riguardano gli accordi verticali, ho ritenuto necessario che venissero riportate nel testo dell'articolato le definizioni sia del vecchio regolamento oggi decaduto, sia di quello nuovo, in modo che ci sia un corpo comprensibile con tutte le definizioni. Considero tale aspetto piuttosto importante percheâ, appunto, un regolamento eá decaduto, e quindi alcune di quelle disposizioni non sono piuá riscontrabili. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1 io ed il senatore Caponi abbiamo ritenuto che valesse la pena di inserire altri obblighi. Il primo, che eá quello piuá importante, riguarda la sperimentazione che deve essere compiuta da parte dell'affiliante, che deve comprendere almeno due unitaá pilota per due anni, ritenendo insufficiente la sola unitaá prevista nel testo del relatore. Vorremmo poi con questo emendamento prevedere la possibilitaá che il contratto abbia una durata non inferiore ai 5 anni, per consentire l'ammortamento dell'investimento; inoltre, la specificazione di alcune voci per quanto riguarda il contratto, come le modalitaá di calcolo e l'ammontare delle royalties, l'ambito di eventuale esclusiva territoriale, le ca-

± 7 ± ratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante, una serie di previsioni che dovrebbero essere obbligatoriamente indicate nell'ambito del contratto. Per quanto riguarda poi l'emendamento 2.0.1, si tratta di una proposta volta ad inserire un articolo aggiuntivo. Come avevo preannunciato nel corso della discussione generale, sembra utile avere un elenco presso le camere di commercio nel quale le imprese affilianti si iscrivano e documentino la loro iniziativa imprenditoriale. In sostanza, senza affidare esclusivamente al rapporto contrattuale tra le parti la verifica delle caratteristiche dell'iniziativa imprenditoriale dell'affiliante, riteniamo utile avere anche questo strumento che possa attestare le caratteristiche dell'impresa. Infine, do per illustrati gli emendamenti 3.5 e 3.6. WILDE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.1, riteniamo importante porre in evidenza il fatto che il prezzo di vendita dei beni e dei servizi debba essere lo stesso per tutti i punti vendita, per evitare una certa concorrenza sleale tra i vari affiliati. Tra l'altro, l'affiliante non puoá imporre all'affiliato l'acquisto di un quantitativo minimo di un determinato articolo fra la gamma dei vari prodotti offerti in vendita. La scelta dell'acquisto del quantitativo dei beni deve essere realizzata dall'affiliato percheâ, quando ha una gamma completa degli articoli, il quantitativo minimo potrebbe rimanere come consistenza finale del magazzino e, quindi, rappresentare una perdita alla fine dell'anno, fatto che si verifica molto spesso. Do per illustrato anche l'emendamento 4.1. In relazione all'articolo 5, proponiamo l'emendamento 5.0.1 che riguarda la conciliazione e l'arbitrato. In base a tale emendamento le controversie relative ai contratti di franchising di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel territorio in cui ha sede l'affiliato. In base al comma 2 si prevede, qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti, la rimessione della controversia alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio di cui al comma 1, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio scelta dai contraenti. Riteniamo che, attraverso l'introduzione di questo emendamento, si possa offrire un aiuto per risolvere, in tempi veloci, le eventuali controversie tra i due soggetti del contratto. PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, constatata l'assenza di molti senatori per impellenti impegni politici, propongono di rinviare ad altra seduta l'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

± 8 ± Se non ci sono osservazioni, cosõá rimane stabilito. Rinvio, pertanto, il seguito della discussione congiunta ad altra seduta. I lavori terminano alle ore 16. SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il Consigliere parlamentare dell'ufficio centrale e dei resoconti stenografici Dott. GIANCARLO STAFFA