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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPONTANEA ITALIAN STREET PHOTOGRAPHY TITOLO I Costituzione e finalità. Organizzazione e funzionamento Art.1 E costituita un Associazione con la denominazione Spontanea Italian Street Photography Art.2 L Associazione ha durata illimitata e carattere apartitico, ispirando la propria azione ai principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana. E retta, altresì, dalle disposizioni di cui agli artt.36 e ss. del codice civile, nonché dalle norme del presente Statuto. L Associazione ha sede in Treviso, viale G.G.Felissent 7k. L Assemblea ha la facoltà di istituire o sopprimere altrove sedi e/o uffici, sia permanenti che temporanei. Art.3 L Associazione non ha fini di lucro e si prefigge di: a) promuovere eventi e manifestazioni a carattere culturale, prevalentemente fotografico; b) porsi come luogo di confronto tra artisti e fotografi come luogo di scambio di idee con l'intento di incentivare lo sviluppo culturale; c) promuovere le più svariate iniziative legate al mondo della fotografia ed alle sue espressioni e sollecitare i fruitori, giovani e meno giovani, ad avvicinarsi a tali tematiche. Art.4 Per il conseguimento delle sue finalità l Associazione può: a) promuovere e realizzare, anche con l eventuale ausilio di altri Enti ed associazioni e la collaborazione di studiosi, esperti e tecnici, ricerche, indagini, studi e analisi sui temi sopra citati; b) organizzare, promuovere e patrocinare riunioni, convegni, dibattiti, conferenze, seminari, esposizioni ed ogni altra iniziativa relativa alle finalità associative; c) creare e gestire un archivio multimediale e/o cartaceo di immagini per attività di conservazione e promozione; d) agevolare lo scambio e la diffusione di idee, informazioni, studi e ricerche, curando altresì la realizzazione di un sito web; e) realizzare strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario); f) collaborare con i media ed enti pubblici e privati e soggetti diversi; g) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale; h) esercitare, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; i) svolgere quant altro utile e proficuo per il perseguimento dei fini associativi. 1

TITOLO II Soci Art.5 I Soci dell Associazione si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari. a) Soci fondatori sono coloro che hanno promosso l istituzione dell Associazione, partecipando alla sua creazione. Essi sono indicati nell atto costitutivo. Possono assumere, altresì, la qualifica di fondatori, coloro i quali, per particolari meriti acquisiti a seguito dell attività prestata in favore dell associazione verranno cooptati tra i soci fondatori, a parere insindacabile dell unanimità degli stessi. b) sono soci ordinari coloro i quali, saranno stati ammessi a partecipare alla associazione. c) sono soci onorari coloro i quali saranno ritenuti, a parere unanime ed insindacabile dei soci fondatori, meritevoli di tanto in ragione del loro impegno nello studio delle problematiche attinenti allo scopo dell associazione. Art.6 Possono essere ammessi a far parte dell Associazione, divenendone soci ordinari coloro i quali vogliano avvicinarsi alle tematiche affrontate dall'associazione. Sull ammissione si pronuncerà insindacabilmente il Consiglio direttivo entro i trenta giorni successivi. Il numero dei soci effettivi è dipendente dalla espressa volontà dei membri fondatori, comunque in numero limitato. Art.7 All atto dell ammissione, i soci si obbligano ad osservare le disposizioni del presente Statuto, ed ogni decisione che gli Organi sociali adottassero in nome dell Associazione, nei limiti delle facoltà concesse dallo Statuto medesimo; Il Consiglio direttivo può prevedere quote associative, annuali o una tantum. Art.8 La mancata partecipazione all attività dell Associazione o l inosservanza delle norme stabilite nel presente Statuto e nei regolamenti che potranno essere emanati dal Consiglio direttivo, determina automaticamente la cessazione dalla qualità di socio. Tale cessazione va comunque deliberata dal Consiglio direttivo, previo esame delle cause che l hanno provocata. La qualità di socio può altresì cessare per dimissioni, l efficacia delle quali decorre dalla presa d atto del Consiglio direttivo. TITOLO III Organi associativi Art.9 Organi dell Associazione sono: a) l Assemblea; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario; e) il Tesoriere; Art.10 Assemblea dei soci L Assemblea è composta da tutti i soci dell Associazione. Essa è organo maggiore e sovrano dell Associazione, ed è presieduta dal Presidente dell Associazione. In caso di indisponibilità del Presidente, l Assemblea è presieduta da un Vice Presidente da lui delegato ovvero, in mancanza di delega, dal Consigliere più anziano d età. 2

L Assemblea si riunisce almeno una volta all anno, in via ordinaria e sentito il Consiglio direttivo, su convocazione scritta del Presidente o di un Vice Presidente da lui appositamente delegato. L Assemblea può riunirsi, altresì, in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio direttivo o il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Art.11 La convocazione dell Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è fatta a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, oppure attraverso posta elettronica; essa deve contenere l indicazione analitica dell ordine del giorno, la data, l ora ed il luogo dell adunanza sia per la prima che la seconda convocazione. In prima convocazione l Assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipi almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione essa è invece validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto. Egli potrà, comunque, farsi rappresentare per delega scritta da altro associato. L Assemblea delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per le eventuali modificazioni delle norme statutarie e regolamentari, sarà richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art.12 L Assemblea: a) fissa le linee generali e programmatiche dell attività associativa; b) elegge i componenti del Consiglio direttivo e provvede alla sua ricostituzione, qualora venga meno la maggioranza dei suoi membri, ratificando se del caso l operato degli altri Consiglieri in caso di cooptazione, conformemente al successivo art.13 c.3; c) delibera, nel rispetto dei termini di cui al successivo art.23, sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, presentati dal Consiglio direttivo; d) delibera sulle materie ad essa eventualmente sottoposte dal Consiglio direttivo; e) delibera in ordine all approvazione ed alle eventuali modificazioni delle norme statutarie e regolamentari dell Associazione; f) delibera, con la maggioranza di almeno tre quarti dei Soci, lo scioglimento dell Associazione. Art.13 Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo, eletto dall Assemblea dei Soci, è composto da non meno di quattro membri o non più di undici, da scegliersi nell ambito dei soci medesimi. Tutti i componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tuttavia, ferma restando la rieleggibilità, i componenti del primo Consiglio durano in carica cinque anni. Essi decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate alle riunioni del Consiglio stesso. In caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio direttivo dovrà essere reintegrato fino a raggiungere il numero di cui al primo comma con altri membri da esso stesso cooptati, i quali rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea dei soci, che potrà provvedere a ratificarne la nomina. I nuovi Consiglieri decadono, comunque, dal proprio ufficio congiuntamente agli altri membri del Consiglio, alla naturale scadenza del mandato di questi ultimi. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno immediatamente convocare l Assemblea dei Soci per le incombenze (di cui all art.12, lett. b). Nella prima riunione successiva alla nomina, e comunque non oltre un mese dall elezione, il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Art.14 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta si renda necessario. In difetto, la riunione potrà essere convocata da ciascun Consigliere, ma nell un caso e nell altro occorrerà indicare per iscritto le materie da trattare. L avviso di convocazione, da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, va redatto sempre per iscritto e 3

deve contenere il luogo, la data e l ora della riunione, nonché l indicazione dei punti all ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni vengono assunte sempre a maggioranza semplice e non è ammesso voto per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo eventuale delegato, ai sensi del successivo art.16, c.4. Copia delle delibere rese dal Consiglio direttivo saranno depositate presso la sede dell Associazione, e rimarranno a disposizione dei Soci, i quali potranno visionarle ed estrarne eventualmente copia. Art.15 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il funzionamento dell Associazione. In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio: a) determina in via operativa l azione dell Associazione nell ambito delle direttive generali dell Assemblea, curando il perseguimento dei fini statutari; b) fissa le date della convocazione dell Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, unitamente agli argomenti da porre all ordine del giorno; c) delibera sugli argomenti ad esso eventualmente proposti dal Comitato organizzativo e dal Comitato di Redazione di cui alle successive lett. i) ed l), se costituiti; d) determina l entità della quota d iscrizione e dei contributi associativi di cui all art.7; e) delibera sulle domande di ammissione all Associazione, comprese quelle inoltrate nel rispetto delle modalità di cui all art.5, c.2, nonché in ordine alla cessazione della qualità di Socio per i casi indicati dall art.7, rispettando le modalità ivi previste; f) cura la stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all Assemblea per l approvazione, corredandoli di una relazione. Entrambi i documenti, depositati presso la sede dell Associazione, potranno essere visionati dai Soci, i quali potranno estrarne eventualmente copia; g) nomina il Segretario dell Associazione, scelto tra i membri del Consiglio direttivo; h) nomina un Tesoriere, cui è affidata, conformemente alle direttive del Consiglio, la gestione dei fondi e del patrimonio dell Associazione. Egli può cessare dalle sue funzioni per dimissioni o per revoca, solo per giusta causa, del proprio incarico, su deliberazione del Consiglio direttivo; i) può costituire, qualora lo ritenga opportuno, un Comitato Organizzativo, anche per singoli eventi, stabilendone i compiti, le modalità di funzionamento ed i Soci che ne dovranno far parte, e fissandone altresì la durata e ratificando il regolamento approvato dal Comitato stesso; può, inoltre, delegare ai soci particolari incarichi o funzioni secondo le esigenze; l) può inoltre costituire in caso di attività di pubblicazione periodica di quaderni, riviste o simili, un Comitato di Redazione, scegliendone i componenti tra i soci e definendone altresì i compiti, le modalità di funzionamento, i limiti di competenza e la durata. m) propone all Assemblea dei Soci le modifiche statutarie reputate necessarie; n) delibera, all occorrenza, in ordine all adesione dell Associazione ad altre realtà associative, nazionali e/o estere, aventi finalità non in contrasto con quelle perseguite dall A.G.IT. Il Consiglio direttivo potrà inoltre redigere un Regolamento dell Associazione, da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei Soci. Art.16 Presidente Il Presidente del Consiglio direttivo è scelto tra i membri di quest ultimo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il primo Presidente, tuttavia, dura in carica cinque anni. Nell Atto Costitutivo si provvede, per la prima volta, alla sua nomina. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell Associazione nei confronti dei terzi. Egli convoca e presiede sia l Assemblea che il Consiglio direttivo e, comunque, il Comitato organizzativo ed il Comitato di redazione, se costituiti. 4

Insieme ai componenti del Consiglio direttivo, dà esecuzione alle delibere degli Organi sociali, vigila sull osservanza dello Statuto sociale e dell eventuale Regolamento associativo, ed adempie a tutte le altre funzioni ad egli comunque affidate. In casi eccezionali o in caso di sua indisponibilità, il Presidente può rilasciare deleghe per determinate materie o per limitati periodi di tempo al Vice Presidente o, in sua assenza, ad uno dei Consiglieri. In ogni caso, qualora sussista impedimento del Presidente, ed in mancanza di espressa delega, le sue funzioni sono ad interim demandate al Vice Presidente. Art.17 Il Segretario Il Segretario, nominato ai sensi dell art.15, lett. g), armonizza le varie attività dell Associazione, curandone la realizzazione. E responsabile dell articolazione e del coordinamento delle linee operative dell Associazione decise dal Consiglio direttivo. E, altresì, responsabile della redazione e della regolare tenuta dei libri associativi. Egli cessa dalle sue funzioni per dimissioni o per revoca, solo per giusta causa, del proprio incarico, su deliberazione del Consiglio direttivo. TITOLO IV Amministrazione. Patrimonio sociale Art.18 Al finanziamento dell Associazione si provvede con: a) contributi di istituzioni nazionali, internazionali, regionali, provinciali e comunali, nonché di associazioni di categoria, enti pubblici e privati; b) donazioni e lasciti; c) proventi commerciali derivanti dalle attività di cui all'art.4. d) eventuali contributi una tantum dei soci. Art.19 Il patrimonio sociale, determinato ai sensi del precedente articolo, può essere, altresì, costituito da beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che comunque, cadano in proprietà od in possesso dell Associazione. Il patrimoniale sociale, come sopra determinato, è utilizzato per la realizzazione di programmi di attività; l acquisto di attrezzature tecniche e bibliografiche; la pubblicazione di quaderni, atti, riviste e simili; l organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze, seminari, e quant altro relativo al perseguimento dei fini associativi. Art.20 L esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell anno successivo saranno redatti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporre, entro la medesima data, all approvazione dell Assemblea dei soci. L approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo va fatta nei modi e nei termini di legge dall Assemblea dei soci, che delibera dopo aver udito la relazione predisposta dal Presidente del Consiglio direttivo. Il deposito del rendiconto consuntivo va fatto a norma dell art.2432 c.c., e nei termini da esso previsti, nella sede dell Associazione. E fatto comunque espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale e patrimonio associativo durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 5

TITOLO V Scioglimento, liquidazione e disposizioni finali Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell Associazione, conformemente al dettato di cui all art.12, lett. f) del presente Statuto, il Consiglio direttivo, ferma restando l osservanza delle norme inderogabili di legge, nomina uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni e gli eventuali emolumenti, e determina le modalità della liquidazione dell Associazione stessa. E fatto comunque obbligo di devolvere il patrimonio dell Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art.21 La risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere circa l interpretazione e l esecuzione del presente Statuto e dei Regolamenti eventualmente emanati è rimessa alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal socio o dai soci in contrasto con l Associazione, uno dal Consiglio direttivo ed il terzo, nominato da entrambi, che assumerà la carica di Presidente. Il Collegio decide pro bono et aequo e senza formalità. Art.22 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni della legge italiana vigente. Emilio Barillaro Vinicio Drappo Carmelo Eramo Stefano Mirabella Massimo Napoli Giordano Proietti Umberto Verdoliva 6