Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Documenti analoghi
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

del 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Berna

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza del DFI

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. della OPMed e quelle dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti.

REGOLAMENTO PER LE AMMISSIONI E LE ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI ALL'IFASS SWISS SA

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)

Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti

Ordinanza sull esame svizzero di maturità

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Regolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del 23 novembre 2012

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002

Scopo. La procedura di ammissione. La domanda di iscrizione

REGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI

Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale, ordina:

Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Regolamento d esame Attuario ASA

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (in seguito: Ufficio federale),

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Regolamento degli studi per il Master of Science in Engineering della SUPSI

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

del 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002)

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

SMS CANTONALI allievi 542 docenti

Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo

Esami federali di maturità professionale Autunno 2006

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre sulle derrate alimentari ; 2 ordina:

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza del PF di Zurigo sull ammissione agli studi del PF di Zurigo

Norme per gli Esami. Approvate dal Consiglio Direttivo il 24 Maggio 2016

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Ordinanza dell Ufficio federale della protezione civile sull istruzione del personale insegnante

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull esame svizzero di maturità. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 7 dicembre 1998 (Stato 19 marzo 2002)

Ordinanza sull esame svizzero di maturità

Regolamento interno della Scuola d'arti e mestieri di Trevano del 28 gennaio 2014

Transcript:

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 1991 1 sui PF, ordina: Capitolo 1: Ammissioni Sezione 1: Condizioni di ammissione al primo anno senza esame Art. 1 Certificati di maturità I candidati titolari dei certificati di maturità elencati qui di seguito sono ammessi senza prove d esame al primo semestre, in tutte le sezioni del PFL: a. certificati di maturità del tipo A, B, C, D, o E rilasciati dalla Commissione federale di maturità; b. certificati di maturità del tipo A, B, C, D, o E di scuole medie pubbliche o private riconosciute dal Cantone, rilasciati da un autorità cantonale e riconosciuti dalla Confederazione; c. certificati di maturità non riconosciuti dalla Confederazione rilasciati da scuole medie svizzere, se la procedura di riconoscimento ai sensi dell ordinanza del 15 febbraio 1995 2 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (ORM) era in vigore al momento dell esame e se un professore del PFL, dopo aver valutato l esame, raccomanda l ammissione del candidato senza esame; d. certificati di scuole medie del Liechtenstein, quando la Commissione federale di maturità ritiene che la formazione e l esame finale soddisfano i requisiti dell ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità; e. diplomi di una scuola tecnica superiore (STS) riconosciuta dalla Confederazione; f. diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera, quando il candidato ha superato l esame previsto dall ordinanza del 18 dicembre 1972 3 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri; RS 414.110.422.3 1 RS 414.110 2 RS 413.11 3 RS 413.13 1999-4964 2859

g. diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera se corrispondono ad una maturità federale e se le condizioni di cui all articolo 2 sono adempite. Art. 2 Disposizioni particolari per i certificati di maturità rilasciati nei Paesi membri dell UE e dell AELS Fatto salvo l articolo 16 capoverso 2, i certificati di maturità rilasciati nei Paesi membri dell Unione europea e dell Associazione europea di libero scambio (AELS) danno diritto all ammissione senza esami, se: a. le discipline matematica, fisica o chimica, lingua materna e un altra lingua moderna sono state insegnate senza interruzione durante i due anni scolastici precedenti la fine della scuola media superiore ed erano comprese nelle materie d esame; b. la media generale degli esami in queste quattro discipline è superiore o uguale a 70%; c. tre delle discipline seguenti sono state insegnate al livello medio superiore: scienze fisiche e naturali, geometria descrittiva o matematica applicata, lingue moderne, geografia, storia; d. un attestato ufficiale conferma che il certificato di maturità dà diritto di accesso agli studi universitari nel Paese in cui è rilasciato. Art. 3 Diplomi universitari I candidati titolari di diplomi di altre scuole superiori paragonabili al PFL sono ammessi senza esame al primo semestre degli studi che si concludono con il diploma. Art. 4 Validità dell esame di ammissione al PFZ Coloro che superano un esame di ammissione al PFZ (Politecnico federale di Zurigo) sono ammessi senza esame al primo semestre degli studi che si concludono con il diploma in tutte le sezioni del PFL. Sezione 2: Ammissione dopo esame ridotto Art. 5 Certificati di maturità o di studio Sono ammessi al primo semestre in tutte le sezioni del PFL dopo aver superato un esame di ammissione ridotto coloro che: a. sono titolari di un certificato di maturità rilasciato da un Cantone o dal Liechtenstein e di un diploma di insegnante di scuola elementare, quando questo non corrisponde all articolo 1; b. sono titolari di un certificato di maturità straniero che non permette l ammissione senza esame in virtù dell articolo 1, ma che permette di accedere in 2860

Art. 6 maniera generale agli studi universitari del Paese che l ha rilasciato. Può essere richiesta l esibizione di un attestato ufficiale. Discipline dell esame di ammissione ridotto 1 Il direttore degli affari accademici determina le discipline dell esame di ammissione ridotto secondo i casi. Tiene conto della formazione acquisita, delle conoscenze linguistiche dei candidati e dei requisiti specifici agli studi che si vogliono intraprendere 2 Sono prese in considerazione le discipline matematiche o di scienze naturali secondo l articolo 8 capoverso 1. 3 L articolo 8 capoverso 3 si applica per analogia. Sezione 3: Ammissione dopo esame completo Art. 7 Principio Coloro che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 a 5 possono essere ammessi al primo semestre del PFL solo dopo aver superato un esame di ammissione completo. Art. 8 Discipline e materie d esame, valutazione dei voti 1 L esame di ammissione completo verte sulle undici discipline seguenti: a. Gruppo 1: coefficienti 1. matematica (scritto) 2 2. matematica (orale) 2 3. geometria descrittiva (scritto e orale) oppure 2 matematica applicata (scritto e orale) oppure informatica (scritto e orale) 4. fisica (scritto e orale) 2 5. chimica (orale) 1 6. scienza biologica (orale) 1 b. Gruppo 2: 7. francese (scritto e orale) 1 8. seconda lingua moderna: tedesco, italiano, inglese 1 o spagnolo (scritto e orale) 9. storia (orale) 1 10. geografia (orale) 1 11. disegno 1 2861

2 Nel caso in cui un candidato può provare di avere conoscenze che corrispondono al livello di una maturità federale in alcune delle discipline di cui sopra, il direttore degli affari accademici può dispensarlo dagli esami corrispondenti. 3 La materia degli esami deve soddisfare gli scopi menzionati nell appendice all ordinanza sugli esami federali di maturità del 17 dicembre 1973 4. Sezione 4: Ammissione a un semestre superiore degli studi che si concludono con il diploma Art. 9 PassaggiodisezioneodiPF 1 Il passaggio da una sezione del PFL ad un semestre superiore di un altra sezione è permesso solo all inizio del semestre. Il direttore degli affari accademici chiede dapprima l opinione dei due capi di dipartimento interessati. 2 Coloro che soddisfano le condizioni per il passaggio ad un semestre superiore al PFZ possono passare al semestre superiore corrispondente al PFL. 3 Coloro che non hanno superato due volte un esame in una sezione in linea generale sono esclusi dai PF. L autorizzazione di passare ad un altra sezione può essere concessa in via eccezionale se la maggior parte delle discipline d esame della sezione frequentata fino a quel momento è diversa dalle discipline della nuova sezione. Art. 10 Ammissione di studenti provenienti da altre università 1 I candidati di un altra università che desiderano proseguire i loro studi al PFL devono fornire la prova di possedere, oltre a conoscenze linguistiche sufficienti, le conoscenze richieste secondo il piano di studi e di esami della sezione cui sono interessati per il semestre al quale desiderano essere ammessi. 2 Su proposta del capo del dipartimento o del capo del consiglio della sezione, il direttore degli affari accademici può esigere dai candidati che non hanno fatto tutti i loro studi al PFL di passare le prove nelle discipline in cui non sono stati ancora esaminati fino a quel momento. 3 Se un candidato ha superato un esame equivalente in un altro indirizzo del PFL o del PFZ o di un altra università, il direttore degli affari accademici, su proposta del capo del dipartimento o del capo del consiglio della sezione, può dispensarlo da alcune discipline d esame prescritte nelle quali ha superato delle prove e ha ottenuto voti sufficienti. La media richiesta per superare l esame è quindi calcolata secondo i voti ottenuti nelle discipline restanti. Art. 11 Ammissione di studenti provenienti dalle STS I titolari di un diploma STS con una media generale pari o superiore a 5,0 possono essere ammessi al quinto semestre della sezione corrispondente al loro diploma, do- 4 RS 413.12 2862

po aver superato un esame corrispondente al secondo esame propedeutico, se esiste un piano di studi ad hoc. Art. 12 Ammissione d uditori in qualità di studenti Se un uditore desidera essere ammesso come studente a un semestre superiore, gli studi che ha fatto fino a quel momento possono essere calcolati negli studi di diploma, se prova di aver eseguito i lavoro pratici in conformità al piano di studi. Sezione 5: Ammissione d uditori, ammissione agli studi di formazione post lauream e al dottorato Art. 13 Ammissione d uditori 1 Il direttore degli affari accademici può ammettere quali uditori persone che desiderano seguire alcuni insegnamenti senza voler ottenere il diploma. 2 Il direttore degli affari accademici può escludere gli uditori da alcuni insegnamenti o ammetterveli solo se provano di possedere conoscenze sufficienti, quando i locali e le attrezzature a disposizione e le condizioni d inquadramento lo consentono. Deve indicare i limiti di ammissione nelle pubblicazioni ufficiali. 3 Se non sono stati posti limiti all ammissione, gli uditori sono considerati come ammessi dopo aver pagato le tasse d uditore. Art. 14 Ammissione agli studi di formazione post lauream e al dottorato L ordinanza del 14 settembre 1988 5 sulla formazione post lauream e l ordinanza del 26 gennaio 1998 6 sul dottorato fissano le condizioni di ammissione alla formazione post lauream e al dottorato. Capitolo secondo: Procedura di ammissione e competenze Sezione 1: Disposizioni generali Art. 15 Domanda di ammissione in qualità di studente Gli studi che si concludono con il diploma possono iniziare solo all inizio di un semestre, l ammissione al primo semestre è possibile solo in autunno. Art. 16 Decisioni relative all ammissione 1 Il direttore degli affari accademici prende le decisioni nel quadro degli articoli 1 a 13 e in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda: 5 RS 414.136 6 RS 414.133.2 2863

a. l ammissione dei candidati quali studenti al primo semestre, ivi compreso l obbligo di sostenere esami di ammissione e la scelta delle discipline d esame; b. l ammissione di studenti a semestri superiori, ivi compreso l obbligo di sostenere esami d ammissione e la scelta delle discipline d esame; c. il passaggio da una sezione all altra, ivi compresa la valutazione degli studi e degli esami anteriori; d. l ammissione d uditori a insegnamenti per i quali non vige il libero accesso. 2 Per quanto riguarda l ammissione dei candidati stranieri non residenti, titolari di un certificato di maturità straniero, il direttore degli affari accademici decide inoltre in funzione della capacità d accoglienza determinata in particolare dal personale insegnante e dai posti di studio a disposizione. Sezione 2: Disposizioni relative agli esami d ammissione Art. 17 Momento di sostenere l esame d ammissione ridotto 1 Il direttore degli affari accademici può esigere che il candidato passi l esame di ammissione ridotto prima dell inizio degli studi, dopo aver seguito un corso di preparazione organizzato dal PFL o al più tardi entro la fine del primo anno di studi. 2 I candidati che devono passare l esame nel corso del primo anno di studi, prima di tale esame hanno gli stessi diritti ed obblighi degli studenti. Art. 18 Iscrizione e ritiro dell iscrizione 1 Il direttore degli affari accademici fissa le date e i termini dell iscrizione. Organizza gli esami d ammissione in collaborazione con il direttore del corso di matematica speciale e la commissione d ammissione. Gli esami d ammissione che vertono sulle discipline del gruppo 1 si svolgono in estate o in autunno; gli esami di ammissione completi e quelli che vertono sulle discipline del gruppo 2 si svolgono in autunno. 2 L iscrizione può essere ritirata entro termini fissati dal direttore degli affari accademici. In tal caso le tasse d esame versate sono rimborsate. 3 Un ritiro tardivo dell iscrizione non dà diritto al rimborso delle tasse d esame ed equivale a un insuccesso quando il candidato non può provare che non ha potuto rispettare il termine a causa di una malattia confermata da un certificato medico o di motivi impellenti. Art. 19 Svolgimento degli esami 1 I candidati sono giudicati da esaminatori designati dal presidente del PFL. 2 Ad ogni prova orale, l esaminatore è assistito da un esperto che deve valutare anche i lavori scritti. L esperto è designato dal direttore degli affari accademici. 2864

Art. 20 Strumentidilavoro 1 Gli strumenti di lavoro autorizzati per le diverse materie d esame quali testi, tabelle, calcolatrici, ecc. sono indicati per iscritto ai candidati. 2 Il direttore degli affari accademici può escludere dall esame i candidati che utilizzano strumenti di lavoro non autorizzati. In questo caso l esame risulta non superato. Art. 21 Assenza, abbandono e interruzione dell esame In caso di assenza o di abbandono senza una ragione valida, l esame risulta non superato. Solo le malattie e i motivi impellenti costituiscono una ragione valida e permettono di autorizzare un eventuale interruzione dell esame. Art. 22 Successo dell esame, acquisizione di alcuni risultati in caso di ripetizione 1 Per ogni materia d esame, il candidato ottiene un voto espresso in punti interi o mezzi punti. Il voto migliore è 10, il voto più basso è 0. I voti inferiori a 6 sono ritenuti insufficienti. 2 L esame d ammissione è superato quando la media dei voti di tutte le materie calcolati insieme e i voti ottenuti nelle materie di cui al gruppo 1 secondo l articolo 8 capoverso 1 lettera a raggiune 6,0. 3 Se in caso di insuccesso al primo tentativo, la media di tutti i voti ottenuti in uno dei gruppi di materie di cui all articolo 8 capoverso 1 raggiunge la media richiesta, tale risultato è valido anche per un nuovo tentativo. Art. 23 Ripetizione dell esame 1 Il candidato che non ha superato per due volte l esame d ammissione in un PF non ha più la possibilità di ripeterlo. 2 I candidati che devono passare un esame di ammissione ridotto durante il primo anno di studi sono ammessi al secondo anno di studi solo se superano l esame di ammissione. Art. 24 Decisione relativa al risultato dell esame, notifica 1 Il risultato dell esame d ammissione di ogni candidato è determinato dalla commissione d ammissione di comune accordo con gli esperti. 2 In base al rapporto della commissione d ammissione, il direttore degli affari accademici comunica ai candidati mediante decisione se hanno superato l esame o no. Art. 25 Relazione tra il corso di matematica speciale (CMS) e gli esami di ammissione 1 I candidati che devono presentarsi ad un esame di ammissione per avere accesso al primo anno possono essere ammessi al CMS. La capacità d accoglienza essendo li- 2865

mitata, il direttore degli affari accademici si riserva il diritto di fare una selezione in funzione del numero di posti disponibili, in base ai certificati presentati o alle prove precedenti all entrata al CMS. 2 I titolari di certificati di maturità stranieri ai sensi dell articolo 5, lettera b, che hanno superato l esame annuale di CMS sono dispensati dagli esami di ammissione nelle materie matematiche e di scienze naturali. 3 I titolari di altri certificati di maturità e i candidati che non posseggono un diploma di scuola media devono passare un esame d ammissione nelle materie matematiche e di scienze naturali richieste, anche se hanno superato l esame finale del CMS. Art. 26 Commissione d ammissione Il presidente del PFL decide la composizione e i compiti della commissione d ammissione. Capitolo terzo: Disposizioni finali Art. 27 Tasse d esame 1 Coloro che si iscrivono a un esame di ammissione devono pagare una tassa d esame menzionata nell ordinanza del 31 maggio 1995 7 sulle tasse riscosse nel settore dei PF. 2 Le tasse per gli esami di ammissione a un semestre superiore sono fissate in applicazione del capoverso 1 lettere b e c di detta ordinanza. 3 Il candidato che si ripresenta a un esame paga di nuovo la tassa corrispondente. 4 Il direttore degli affari accademici può, dietro domanda motivata, esentare dal pagamento di tale tassa i candidati bisognosi e quelli che studiano grazie a una borsa di studio. Art. 28 Emolumento d ammissione 1 Coloro che sono ammessi come studenti al PFL sono tenuti a pagare un emolumento d ammissione conformemente all ordinanza del 31 maggio 1995 8 sulle tasse riscosse nel settore dei PF. L emolumento non è versato in caso di passaggio da un PF all altro. 2 Non si accordano esenzioni dal pagamento dell emolumento. 7 RS 414.131.7 8 RS 414.131.7 2866

Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 1995. 8 maggio 1995 In nome della direzione del Politecnico federale di Losanna: Il vicepresidente e direttore della formazione, professore D. de Werra Il direttore degli affari accademici, P.-F. Pittet 1607 2867