Diagnosi genetica di pre impianto e altre novità in materia di fecondazione assistita

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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Diagnosi genetica di pre impianto e altre novità in materia di fecondazione assistita Scheda a Tribunale di Bologna - Dott.ssa Cinzia Gamberini, Ordinanza 29 giugno 2009 03 Luglio 2009 Gianni Baldini Struttura dell ordinanza a) Premessa riconoscimento della vigenza e della fondatezza nell ordinamento italiano dei diritti asseriti dalla ricorrente: 1) tutela diritto salute della donna; 2) tutela diritto all informazione nel trattamento sanitario; 3) tutela diritto alla procreazione cosciente e responsabile. b) Consentita la Diagnosi genetica di pre impianto (PDG) disciplina applicabile: - art. 13 L.40/04 pone il principio generale del divieto assoluto di ricerca e sperimentazione su embrioni. - art. 14 L. 40/04 regola i rapporti tra coppia e embrione alla luce dei principi del trattamento sanitario informato e della procreazione cosciente e responsabile + comma 5 prevede la possibilità del soggetto di informarsi sullo stato di salute degli embrioni prodotti; - L. 194/78, richiamata ai cc. 1 e 4 dell art. 14 L. 40/04, afferma il diritto alla procreazione cosciente e responsabile rectius la possibilità di praticare l IGV entro i primi 3 m o anche dopo ove fosse assunta una informazione attraverso le tecniche dell amniocentesi e/o della villocentesi; - Principio di ragionevolezza: situazioni uguali tutelate in modo uguale. Contraddittorietà tra libertà di diagnosi prenatale (amniocentesi e villocentesi) e preteso divieto di diagnosi pre impianto; - Conv. Oviedo 1998 (rat. L. 145/2001): ammette test genetici purchè non abbiano finalità eugenetica; - Sentenze Corte Costituz. Varie a partire da Sent. 27/75 e da ultimo Sent. 159/09: tutela della salute fisica e psicologica della madre è preminente rispetto a quella del embrione + in forza del principio di ragionevolezza tutela embrione non può essere superiore a quella del feto; c) Ampliamento del diritto di accesso alle tecniche Anche le coppie che sterili non sono in quanto hanno già avuto bambini concepiti naturalmente ma che risultano affette da grave patologia genetica, possono accedere alla PMA previa PDG al fine di concepire un bambino sano. d) Libertà del medico sul numero di embrioni e modalità del trattamento di PMA E il medico che in assoluta libertà, al fine di assicurare il miglior successo della tecnica a decidere su numero di embrioni producibili, sulle modalità di esecuzione dell intervento e sulla possibilità di crioconservazione degli embrioni malati o sovrannumari. Motivazione e dispositivo 1) In forza di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della L. 40/04 emerge che il divieto di PDG non esiste e che al contrario in forza della lettura costituzionalmente orientata della legge

ai sensi del c. 5 dell art. 14 (diritto della coppia di chiedere informazione sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell utero) così come interpretato con la recente sentenza della Consulta, di principi di ragionevolezza e uguaglianza (libertà diagnosi pre natale = libertà diagnosi pre impianto), ma soprattutto della sentenza della Consulta 159/09 che ha posto in primo piano la tutela della salute fisica e psicologica della madre che diversamente opinando sarebbe esposta al rischio derivante da interruzione di gravidanza, o prosecuzioni patologiche della stessa in caso di embrione portatore di gravi malformazioni o malattie genetiche ovvero conseguente da plurime stimolazioni la PDG deve ritenersi pienamente legittima se non addirittura doverosa ove il paziente ai sensi del c. 5 art. 14 L. 40/04 lo richieda. 2) il Centro Medico deve procedere alla PMA previa esecuzione della PDG; 3) il Medico deve trasferire solo gli embrioni sani ritenuti idonei ad assicurare concrete aspettative di gravidanza nel rispetto della salute della donna e crioconservare quelli malati; 4) il Medico deve eseguire il trattamento di PMA, applicando in ogni caso le procedure dettate dalla gravidanze plurigemellari pericolose provvedendo alla crioconservazione per un futuro impianto, degli embrioni risultati inidonei che non sia possibile trasferire immediatamente e comunque di quelli risultati affetti dalla patologia. COMMENTO Da quanto precede deriva che il Giudice facendo proprie le istanze dei ricorrenti attraverso un interpretazione costituzionalmente orientata della complessiva disciplina in materia di PMA (L. 40/04; trib. Cagliari 21.09.07; Trib. Firenze 17.12.07; DM 30.04.08; L. 145/2001), ma soprattutto in applicazione della Sen. Corte cost. 151/09, secondo l interpretazione accolta da chi scrive, chiarisce in maniera importanti alcuni dubbi sollevati da una parte della dottrina cattolica (v. per tutti il pres. del CNB F. D Agostino), di importanti commentatori e di autorevoli politici del governo (V. per tutti Sottoseg. E. Roccella e Min.o al Welfare Sacconi), e di alcuni medici, secondo i quali la PDG nel nostro ordinamento sarebbe vietata. Più precisamente: a) Richiamando l interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 14 della L. 40/04, autorevolmente avallato dal recente riscrittura ad opera della Consulta (Set. 159/09) sancisce definitivamente la preminenza dell interesse alla salute della donna rispetto a quello allo sviluppo dell embrione; b) prevedendo l obbligo per il centro medico di eseguire la PDG e all esito di questa la PMA, ma soprattutto, la crioconservazione degli embrioni che dovessero risultare affetti dalla patologia genetica e di quelli che non sia possibile trasferire immediatamente, supera qualsiasi dubbio interpretativo sulla applicabilità dell art 13 lett. a), della L. 40/04 in materia di eugenetica, prevedendo che il Centro medico deve eseguire il trattamento di PMA (stimolazione; numero di embrioni da produrre ed eventuale crioconservazione; numero di embrioni da trasferire) applicando in ogni caso le procedure dettate dalla gravidanze plurigemellari pericolose, attribuisce al singolo medico il diritto di scegliere liberamente in scienza e coscienza su numero di embrioni e modalità dell intervento; c) Riconosce anche alla coppia non sterile in modo assoluto ma che ha già figli procreati naturalmente il diritto di ricorrere alla PMA preceduta da PDG per concepire un figlio sano. ** Dopo la storica sentenza della Corte Cost. che ha riscritto lo scorso aprile l art. 14 della legge 40/04, il Tribunale di Bologna offre un contributo decisivo per l interpretazione di quella riscrittura della legge

operata dalla Consulta fugando dubbi e interpretazioni strumentali che da più parti si erano sollevati a partire dal Presidente del CNB D Agostino, dal Sottoseg. Roccella, di alcune Società Scientifiche, secondo i quali la PDG rimaneva comunque vietata e la possibilità di produrre embrioni e di crioconservarli da parte del medico comunque limitata o necessariamente limitabile attraverso nuove Linee Guida. Secondo il Tribunale di Bologna è solo il medico che deve decidere applicando la soluzione più efficiente a garantire il successo della tecnica nonché a tutelare la salute della paziente. Ma c è di più, per la prima volta in assoluto si consente di ricorrere alla PMA preceduta da PDG ad una coppia che ha già un figlio procreato naturalmente forzando il disposto dell art. 4 L. 40/04. Un altro assurdo divieto è destinato dunque a cadere?. Struttura dell ordinanza a) Premessa riconoscimento della vigenza e della fondatezza nell ordinamento italiano dei diritti asseriti dalla ricorrente: 1) tutela diritto salute della donna; 2) tutela diritto all informazione nel trattamento sanitario; 3) tutela diritto alla procreazione cosciente e responsabile. b) Consentita la Diagnosi genetica di pre impianto (PDG) disciplina applicabile: - art. 13 L.40/04 pone il principio generale del divieto assoluto di ricerca e sperimentazione su embrioni. - art. 14 L. 40/04 regola i rapporti tra coppia e embrione alla luce dei principi del trattamento sanitario informato e della procreazione cosciente e responsabile + comma 5 prevede la possibilità del soggetto di informarsi sullo stato di salute degli embrioni prodotti; - L. 194/78, richiamata ai cc. 1 e 4 dell art. 14 L. 40/04, afferma il diritto alla procreazione cosciente e responsabile rectius la possibilità di praticare l IGV entro i primi 3 m o anche dopo ove fosse assunta una informazione attraverso le tecniche dell amniocentesi e/o della villocentesi; - Principio di ragionevolezza: situazioni uguali tutelate in modo uguale. Contraddittorietà tra libertà di diagnosi prenatale (amniocentesi e villocentesi) e preteso divieto di diagnosi pre impianto; - Conv. Oviedo 1998 (rat. L. 145/2001): ammette test genetici purchè non abbiano finalità eugenetica; - Sentenze Corte Costituz. Varie a partire da Sent. 27/75 e da ultimo Sent. 159/09: tutela della salute fisica e psicologica della madre è preminente rispetto a quella del embrione + in forza del principio di ragionevolezza tutela embrione non può essere superiore a quella del feto; c) Ampliamento del diritto di accesso alle tecniche Anche le coppie che sterili non sono in quanto hanno già avuto bambini concepiti naturalmente ma che risultano affette da grave patologia genetica, possono accedere alla PMA previa PDG al fine di concepire un bambino sano. d) Libertà del medico sul numero di embrioni e modalità del trattamento di PMA E il medico che in assoluta libertà, al fine di assicurare il miglior successo della tecnica a decidere su numero di embrioni producibili, sulle modalità di esecuzione dell intervento e sulla possibilità di crioconservazione degli embrioni malati o sovrannumari. Motivazione e dispositivo 1) In forza di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della L. 40/04 emerge che il divieto di PDG non esiste e che al contrario in forza della lettura costituzionalmente orientata della legge ai sensi del c. 5 dell art. 14 (diritto della coppia di chiedere informazione sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell utero) così come interpretato con la recente sentenza della Consulta,

di principi di ragionevolezza e uguaglianza (libertà diagnosi pre natale = libertà diagnosi pre impianto), ma soprattutto della sentenza della Consulta 159/09 che ha posto in primo piano la tutela della salute fisica e psicologica della madre che diversamente opinando sarebbe esposta al rischio derivante da interruzione di gravidanza, o prosecuzioni patologiche della stessa in caso di embrione portatore di gravi malformazioni o malattie genetiche ovvero conseguente da plurime stimolazioni la PDG deve ritenersi pienamente legittima se non addirittura doverosa ove il paziente ai sensi del c. 5 art. 14 L. 40/04 lo richieda. 2) il Centro Medico deve procedere alla PMA previa esecuzione della PDG; 3) il Medico deve trasferire solo gli embrioni sani ritenuti idonei ad assicurare concrete aspettative di gravidanza nel rispetto della salute della donna e crioconservare quelli malati; 4) il Medico deve eseguire il trattamento >Struttura dell ordinanza a) Premessa riconoscimento della vigenza e della fondatezza nell ordinamento italiano dei diritti asseriti dalla ricorrente: 1) tutela diritto salute della donna; 2) tutela diritto all informazione nel trattamento sanitario; 3) tutela diritto alla procreazione cosciente e responsabile. b) Consentita la Diagnosi genetica di pre impianto (PDG) disciplina applicabile: - art. 13 L.40/04 pone il principio generale del divieto assoluto di ricerca e sperimentazione su embrioni. - art. 14 L. 40/04 regola i rapporti tra coppia e embrione alla luce dei principi del trattamento sanitario informato e della procreazione cosciente e responsabile + comma 5 prevede la possibilità del soggetto di informarsi sullo stato di salute degli embrioni prodotti; - L. 194/78, richiamata ai cc. 1 e 4 dell art. 14 L. 40/04, afferma il diritto alla procreazione cosciente e responsabile rectius la possibilità di praticare l IGV entro i primi 3 m o anche dopo ove fosse assunta una informazione attraverso le tecniche dell amniocentesi e/o della villocentesi; - Principio di ragionevolezza: situazioni uguali tutelate in modo uguale. Contraddittorietà tra libertà di diagnosi prenatale (amniocentesi e villocentesi) e preteso divieto di diagnosi pre impianto; - Conv. Oviedo 1998 (rat. L. 145/2001): ammette test genetici purchè non abbiano finalità eugenetica; - Sentenze Corte Costituz. Varie a partire da Sent. 27/75 e da ultimo Sent. 159/09: tutela della salute fisica e psicologica della madre è preminente rispetto a quella del embrione + in forza del principio di ragionevolezza tutela embrione non può essere superiore a quella del feto; c) Ampliamento del diritto di accesso alle tecniche Anche le coppie che sterili non sono in quanto hanno già avuto bambini concepiti naturalmente ma che risultano affette da grave patologia genetica, possono accedere alla PMA previa PDG al fine di concepire un bambino sano. d) Libertà del medico sul numero di embrioni e modalità del trattamento di PMA E il medico che in assoluta libertà, al fine di assicurare il miglior successo della tecnica a decidere su numero di embrioni producibili, sulle modalità di esecuzione dell intervento e sulla possibilità di crioconservazione degli embrioni malati o sovrannumari. Motivazione e dispositivo 1) In forza di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della L. 40/04 emerge che il divieto di PDG non esiste e che al contrario in forza della lettura costituzionalmente orientata della legge ai sensi del c. 5 dell art. 14 (diritto della coppia di chiedere informazione sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell utero) così come interpretato con la recente sentenza della Consulta,

di principi di ragionevolezza e uguaglianza (libertà diagnosi pre natale = libertà diagnosi pre impianto), ma soprattutto della sentenza della Consulta 159/09 che ha posto in primo piano la tutela della salute fisica e psicologica della madre che diversamente opinando sarebbe esposta al rischio derivante da interruzione di gravidanza, o prosecuzioni patologiche della stessa in caso di embrione portatore di gravi malformazioni o malattie genetiche ovvero conseguente da plurime stimolazioni la PDG deve ritenersi pienamente legittima se non addirittura doverosa ove il paziente ai sensi del c. 5 art. 14 L. 40/04 lo richieda. 2) il Centro Medico deve procedere alla PMA previa esecuzione della PDG; 3) il Medico deve trasferire solo gli embrioni sani ritenuti idonei ad assicurare concrete aspettative di gravidanza nel rispetto della salute della donna e crioconservare quelli malati; 4) il Medico deve eseguire il trattamento di PMA, applicando in ogni caso le procedure dettate dalla gravidanze plurigemellari pericolose provvedendo alla crioconservazione per un futuro impianto, degli embrioni risultati inidonei che non sia possibile trasferire immediatamente e comunque di quelli risultati affetti dalla patologia. COMMENTO Da quanto precede deriva che il Giudice facendo proprie le istanze dei ricorrenti attraverso un interpretazione costituzionalmente orientata della complessiva disciplina in materia di PMA (L. 40/04; trib. Cagliari 21.09.07; Trib. Firenze 17.12.07; DM 30.04.08; L. 145/2001), ma soprattutto in applicazione della Sen. Corte cost. 151/09, secondo l interpretazione accolta da chi scrive, chiarisce in maniera importanti alcuni dubbi sollevati da una parte della dottrina cattolica (v. per tutti il pres. del CNB F. D Agostino), di importanti commentatori e di autorevoli politici del governo (V. per tutti Sottoseg. E. Roccella e Min.o al Welfare Sacconi), e di alcuni medici, secondo i quali la PDG nel nostro ordinamento sarebbe vietata. Più precisamente: a) Richiamando l interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 14 della L. 40/04, autorevolmente avallato dal recente riscrittura ad opera della Consulta (Set. 159/09) sancisce definitivamente la preminenza dell interesse alla salute della donna rispetto a quello allo sviluppo dell embrione; b) prevedendo l obbligo per il centro medico di eseguire la PDG e all esito di questa la PMA, ma soprattutto, la crioconservazione degli embrioni che dovessero risultare affetti dalla patologia genetica e di quelli che non sia possibile trasferire immediatamente, supera qualsiasi dubbio interpretativo sulla applicabilità dell art 13 lett. a), della L. 40/04 in materia di eugenetica, prevedendo che il Centro medico deve eseguire il trattamento di PMA (stimolazione; numero di embrioni da produrre ed eventuale crioconservazione; numero di embrioni da trasferire) applicando in ogni caso le procedure dettate dalla gravidanze plurigemellari pericolose, attribuisce al singolo medico il diritto di scegliere liberamente in scienza e coscienza su numero di embrioni e modalità dell intervento; c) Riconosce anche alla coppia non sterile in modo assoluto ma che ha già figli procreati naturalmente il diritto di ricorrere alla PMA preceduta da PDG per concepire un figlio sano. ** Dopo la storica sentenza della Corte Cost. che ha riscritto lo scorso aprile l art. 14 della legge 40/04, il Tribunale di Bologna offre un contributo decisivo per l interpretazione di quella riscrittura della legge operata dalla Consulta fugando dubbi e interpretazioni strumentali che da più parti si erano sollevati a partire dal Presidente del CNB D Agostino, dal Sottoseg. Roccella, di alcune Società Scientifiche, secondo

i quali la PDG rimaneva comunque vietata e la possibilità di produrre embrioni e di crioconservarli da parte del medico comunque limitata o necessariamente limitabile attraverso nuove Linee Guida. Secondo il Tribunale di Bologna è solo il medico che deve decidere applicando la soluzione più efficiente a garantire il successo della tecnica nonché a tutelare la salute della paziente. Ma c è di più, per la prima volta in assoluto si consente di ricorrere alla PMA preceduta da PDG ad una coppia che ha già un figlio procreato naturalmente forzando il disposto dell art. 4 L. 40/04. Un altro assurdo divieto è destinato dunque a cadere?. TAG: Diritti della persona, Diritto sanitario Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l