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Sportello Unico in forma associata dei Comuni di Torrile, Colorno ed Unione di Sorbolo e Mezzani (Provincia di Parma) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE Approvato con deliberazione di Consiglio n...48... del...15.11.2002.

SOMMARIO CAPO I PRINCIPI E FINALITA... 2 Art. 1 Oggetto...2 Art. 2 Finalità...2 Art. 3 Funzioni...2 Art. 4 Operatività...3 Art. 5 Principi...3 CAPO II ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA... 4 Art. 6 Istituzione degli sportelli di tipo A e B...4 Art. 7 Compiti degli sportelli di tipo A e B...5 Art. 8 Formazione ed aggiornamento...6 Art. 9 Dotazioni tecnologiche...6 Art. 10 Accesso all archivio informatico...6 CAPO III IL PROCEDIMENTO... 6 Art. 11 Procedimenti...6 Art. 12 Atti Finali del procedimento dello Sportello Unico...7 Art. 13 Informazione e promozione...7 Art. 14 Sanzioni...7 Art. 15 Tariffe...8 Art. 16 Pubblicità del regolamento...8 Art. 17 Rinvio alle norme generali...8 Art. 18 Entrata in vigore...8 1

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DI TORRILE, COLORNO, UNIONE DI SORBOLO E MEZZANI CAPO I PRINCIPI E FINALITA Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento, nell ambito della disciplina sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi, della Convenzione tra i Comuni di Torrile, Colorno e l'unione di Sorbolo e Mezzani per la Costituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le attività Produttive, di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo 11, capo IV) ed al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal d.p.r. 7 dicembre 2000, n. 440 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso il modello della "struttura unica decentrata" caratterizzato da una struttura operativa centrale (Sportello di tipo B ) e da tante strutture operative locali (sportelli di tipo A ) quanti sono gli enti interessati. Art. 2 - Finalità 1. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive attraverso il modello della "struttura unica decentrata costituisce lo strumento per assicurare l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività produttive di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio. 2. L organizzazione del servizio associato deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. Art. 3 - Funzioni 1. Lo Sportello Unico in forma associata esercita funzioni di carattere: a. amministrativo, per la gestione del procedimento unico e le connesse attività informative sullo stato di avanzamento della pratica, al fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza, semplificazione procedurale e funzionalità dell azione amministrativa; b. informativo, relativamente tutte le informazioni utili alle imprese e ai loro rappresentanti, finalizzate sia alla presentazione delle domande allo Sportello Unico, sia alle informazioni sulle opportunità di finanziamento, sulla disponibilità di aree, di incentivi alla localizzazione di nuove imprese; c. di assistenza e consulenza, per il supporto e l orientamento alle imprese ed all utenza in genere; d. promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio; e. di coordinamento con gli uffici e/o servizi degli Sportelli locali e di tutti gli Enti esterni coinvolti nel procedimento; 2

f. propositivo in merito alla pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale, in collaborazione con l ufficio urbanistica dei singoli enti associati. 2. Le attività ed i settori interessati dalle funzioni dello Sportello Unico per le attività Produttive hanno ad oggetto: a. la localizzazione; b. la realizzazione; c. la ristrutturazione; d. l ampliamento; e. la cessazione; f. la riattivazione; g. la riconversione; h. l esecuzione di opere interne; i. la rilocalizzazione; degli impianti produttivi di beni e servizi, tra i quali rientrano anche tutte le attività agricole, commerciali, artigiane, turistiche ed alberghiere, i servizi rese dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni, ecc. Art. 4 - Operatività 1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive ha la finalità di riorganizzare ed ottimizzare le procedure legate all attuazione delle attività sopra menzionate, andando a semplificare ed abbreviare tempi e modi per il rilascio delle autorizzazioni previste. 2. Per ottenere questo risultato è necessario costruire protocolli d intesa tra enti ed autorità diverse che, nel rispetto delle normative vigenti, prevedano: - sistemi di unificazione dei modelli; - sistemi di comunicazione diretti e rapidi; - sistemi di certificazione dei tempi; - sistemi di organizzazione dei pagamenti. Art. 5 - Principi 1. L organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi: a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza; b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile; c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo; e) standardizzazione della modulistica e delle procedure; f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza; g) gestione dei necessari rapporti con le altre amministrazioni ed enti pubblici, associazioni di categoria ed ordini professionali; h) trasparenza, efficacia ed efficienza. 3

i) Facoltà per l interessato di ricorrere all autocertificazione che attesti, sotto la propria responsabilità, la conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti; j) Facoltà dell interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di silenzio/assenso previsti, di realizzare l impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte (previa valutazione favorevole di impatto ambientale e ottenimento della Concessione Edilizia, ove previsti dalle norme vigenti): k) Previsione dell obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni; l) Possibilità del ricorso, da parte dell ente, nella qualità di amministrazione precedente, alla Conferenza di Servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell articolo 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dalla Legge 15 maggio 1997 n.127; m) Possibilità del ricorso alla Conferenza dei Servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso ove la Conferenza dei Servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio dell ente, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni avanzate in Conferenza dei Servizi, nonché delle osservazioni ed opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della Legge 17 agosto 1942 n. 1150. n) Effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all impresa, con la presenza dei tecnici dello Sportello Unico, entro i termini stabiliti; l autorizzazione e il collaudo non esonerano le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e delle connesse responsabilità previste dalla legge. CAPO II ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA Art. 6 - Istituzione degli sportelli di tipo A e B 1. Lo Sportello Unico in forma associata è organizzato nel seguente modo: A) Sportello Unico di tipo A : costituito presso i singoli enti nelle rispettive sedi; B) Sportello Unico di tipo B : con sede presso il Comune di Torrile. 2. Per il funzionamento regolare dello Sportello Unico le Amministrazioni, singolarmente, provvederanno alla riorganizzazione dei propri uffici e servizi. Inoltre l organizzazione dello Sportello Unico potrà essere rivista in funzione delle esigenze normative e delle finalità sopra citate. 3. I nominativi dei responsabili degli Sportelli A e B devono costituire un punto di riferimento sia per gli altri enti dell ambito, sia verso gli Enti ed autorità coinvolte nei procedimenti, che verso i soggetti privati che ricorrono allo Sportello Unico. 4. Per questo motivo dovranno essere comunicati e pubblicizzati con ogni mezzo: - l attuale sede dello Sportello Unico con relativi indirizzo e numero di telefono; - i nomi dei Responsabili con relativi numeri di telefono e indirizzo di posta elettronica; - gli orari di ricevimento al pubblico; - ogni modifica apportata ai suddetti dati. 4

Art. 7 - Compiti degli sportelli di tipo A e B 1. L Ufficio dello Sportello A ha i seguenti compiti e funzioni: - informazione ed orientamento all utenza; - ritiro della domanda e della documentazione dall utente; - inserimento nell archivio informatico di cui la struttura dispone; - coordinamento con gli altri servizi coinvolti all interno dell Ente; - verifica di tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dell intervento produttivo; - avvio e cura dei procedimenti di propria competenza e responsabilità; - verifiche di rilievo locale (esempio compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali); - trasmissione della documentazione allo Sportello di tipo B ogni qualvolta sia necessario relazionarsi con strutture amministrative diverse dagli enti locali aderenti, affinché quest ultimo acquisisca le restanti autorizzazioni, pareri, ecc.; - collegamento continuo con lo Sportello B al fine di garantire accesso, disponibilità dei dati e delle informazioni; - rilascio ed emissione del provvedimento finale e riconsegna della pratica al termine dell iter all utente previa escussione di oneri, diritti e pagamenti ad ogni titolo dovuti. 2. Lo sportello A deve espletare e garantire: - il coordinamento degli Uffici, all interno del proprio Ente, preposti ad emettere pareri ed autorizzazioni; - l attività di collaborazione con lo Sportello B per il rispetto delle funzioni e dei principi di cui agli articoli precedenti; - il rispetto dei tempi e delle modalità di ricevimento, trasmissione e comunicazioni inerenti la pratica; - l organizzazione dell archivio delle pratiche del proprio ente; - la partecipazione alla Conferenza degli Sportelli A e B. 3. L ufficio dello Sportello B ha i seguenti compiti e funzioni: - gestisce il procedimento unico garantendo sul rispetto dei tempi previsti dal presente regolamento (verifica la completezza della documentazione con eventuale richiesta di integrazioni, richiesta pareri, autorizzazioni, ecc.); - fornisce assistenza e consulenza, oltre che ai privati, anche ai singoli enti; - segue l andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte, interpellando e se necessario sollecitando gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza; - indice e/o provvede all indizione delle conferenze dei servizi; - cura che siano effettuate le audizioni con le imprese coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati; - cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati. 4. Il Responsabile dello sportello B è il referente nei confronti degli Sportelli A, degli Enti ed Autorità esterne ed anche nei confronti dei privati; deve espletare e garantire: - la correttezza e completezza dell iter amministrativo nel rispetto dei tempi; - la predisposizione, in modo periodico, di relazioni sull andamento dell attività svolta dallo Sportello Unico, con particolare riguardo all interesse pubblico svolto dal Servizio; - la redazione di proposte di piani di lavoro per il perseguimento degli obiettivi assegnati dagli organi politici; - il progressivo miglioramento della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; - il buon andamento e l economicità della gestione. 5

5. L incarico di Responsabile unico del Procedimento è conferito con atto monocratico dal Sindaco del Comune di Torrile e può essere revocato. Il provvedimento di nomina deve indicare l incaricato del responsabile in caso di assenza dal Servizio. Ogni variazione di nomina deve essere comunicata agli Sportelli Unici del Territorio, ai referenti per i procedimenti attinenti allo Sportello Unico presso gli enti coinvolti. Tale comunicazione deve altresì essere trasmessa specificatamente a coloro che hanno presentato domanda di autorizzazione unica attualmente pendente, e deve essere oggetto di avviso accessibile al pubblico. Art. 8 - Formazione ed aggiornamento 1. Le Amministrazioni coinvolte programmano e favoriscono la formazione e l addestramento professionale degli addetti assegnati allo Sportello Unico di tipo A e B nell ambito dell obiettivo primario di perseguire la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. Art. 9 - Dotazioni tecnologiche 1. La Struttura unica deve essere fornita di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento tra gli sportelli di tipo A e B, con l utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni. Art. 10 - Accesso all archivio informatico 1. Dall attivazione dei programmi informatici adeguati sarà consentito, a chiunque vi abbia interesse, l accesso gratuito all archivio informatico dello Sportello Unico, anche per via telematica, per l acquisizione di informazioni concernenti: a. la modulistica; b. gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi; c. le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d avanzamento dell iter procedurale o esito finale dello stesso; d. la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti; e. le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti; 2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi. I destinatari di atti di diniego possono comunque ricorrere contro la decisione ai sensi dell art. 25 della legge 241/1990. CAPO III IL PROCEDIMENTO Art. 11 - Procedimenti 1. I procedimenti concernenti le attività produttive possono assumere tre tipologie: a. procedimento semplificato, b. procedimento mediante autocertificazione, c. procedura di collaudo. 2. Ciascun procedimento è costituito da vari endoprocedimenti, che riguardano l esigenza di specifiche verifiche, pareri o autorizzazioni previste dalla legge. 3. L iter procedurale si sviluppa secondo la disciplina di cui al D.P.R. 447/98 e s.m. 6

4. L interessato presenta la domanda direttamente allo Sportello di tipo A il quale entro il termine massimo di cinque giorni dalla presentazione della domanda, verifica la completezza della pratica nel rispetto delle N.T.A. del P.R.G. vigente e del Regolamento Edilizio e la invia allo Sportello B, mentre entro undici giorni dalla presentazione della domanda invia allo Sportello B eventuale richiesta d integrazioni. 5. L iter procedurale e d i tempi per la richiesta della concessione edilizia sono contemplati nell allegato A. 6. La domanda dell interessato può essere prodotta altresì a mezzo del servizio postale o via fax e deve essere redatta secondo la modulistica predisposta ed accessibile a tutti sul sito internet del Comune di Torrile e della Provincia di Parma. 7. Il Responsabile dello Sportello di tipo B nello stesso giorno dalla ricezione della pratica, da parte dello Sportello di tipo A, trasmette all interessato la comunicazione dell avvio del procedimento. Art. 12 - Atti Finali del procedimento dello Sportello Unico 1. La conclusione del procedimento negativa per l utente comporta l adozione di un esplicito atto di diniego da parte del Responsabile dello sportello di tipo A, trasmesso per conoscenza a tutti gli Uffici e a tutte le Pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento. L atto va inserito nell apposito archivio informatico, accessibile per via telematica. 2. Il formarsi del silenzio-assenso va comunicato a tutti gli uffici e a tutte le Pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento e indicato esplicitamente nell apposito archivio informatico, accessibile per via telematica. 3. La conclusione del procedimento positiva per l utente comporta l adozione di un esplicito atto di assenso da parte del Responsabile della struttura, anch esso è trasmesso per conoscenza a tutti gli Uffici e a tutte le Pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento. L atto va inserito nell apposito archivio informatico, accessibile per via telematica. Art. 13 - Informazione e promozione 1. Lo Sportello Unico esercita anche servizi d informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. 2. Deve essere curata e sempre aggiornata, a tale scopo, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant altro necessario per una completa attività informativa. 3. Nell ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello pone in essere, direttamente ed in collaborazione con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso. Art. 14 - Sanzioni 1. La falsità di eventuali autocertificazioni, prodotte a corredo delle istanze, comporta responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio dell autorizzazione finale. 2. Lo Sportello Unico ha facoltà di esperire controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza peraltro aggravare il procedimento amministrativo. 3. E costituito un particolare archivio per i casi di procedimenti sanzionatori, collegato in via informatica alla pratica della richiesta di autorizzazione. 7

Art. 15 - Tariffe 1. I servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati ai sensi del protocollo d intesa provinciale e delle vigenti disposizioni legislative. Art. 16 - Pubblicità del regolamento 1. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità. 2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia. Art. 17 - Rinvio alle norme generali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le attività produttive, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Art. 18 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni di cui al vigente Statuto dell ente. 8

DESCRIZIONE ITER DEL PROCEDIMENTO TEMPI PREVISTI DAL DPR 447/98 TEMPI PREVISTI DALLO SPORTELLO UNICO Fase sperimentale n oggetto Tempo massimo giorni naturali lavorativi 1. Presentazione della richiesta ed apposizione del numero di Protocollo Generale dell'ente e trasmissione da quest'ultimo immediata allo Sportello A da tale data decorrono i tempi previsti dal DPR 447/98 e s.m. 2. Lo Sportello A procede alla verifica della completezza della documentazione inserendo la pratica nel programma informatico 3. 4. L'ufficio dello Sportello A provvede a trasmettere la domanda con relativa documentazione allo Sportello B entro 5 giorni dalla protocollazione generale, trattenendo le copie necessarie per l'istruttoria della pratica da parte degli uffici interni all'ente; entro 11 giorni dalla protocollazione generale farà pervenire allo Sportello B eventuali richieste di integrazione L'ufficio dello Sportello B, ricevuta la pratica, trasmette immediatamente all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento 5 giorni 6 giorni 11 giorni eventuale richiesta integrazioni 5. L' Ufficio dello Sportello B verifica la completezza degli elaborati e documenti ed invia la pratica per richiesta di parere agli Enti/Amministrazioni firmatarie del protocollo d'intesa (A.U.S.L., A.R.P.A, Provincia, Vigili del Fuoco) 6. L'ufficio dello Sportello B inoltre invia la pratica alle Amministrazioni non firmatarie il protocollo d'intesa (Soprintendenza, Magistrato del Po, Consorzi, ecc.) che dovranno far pervenire richieste formali di integrazioni 13 giorni 7. Nel caso che la documentazione sia formalmente incompleta il Responsabile dello sportello B, entro il 26 giorno dalla protocollazione generale, provvede a comunicare al richiedente, tramite raccomandata a.r., la richiesta di integrazioni invitandolo a provvedere entro 90 giorni, in caso contrario la pratica verrà archiviata 30 giorno 2 giorni richiesta al 26 giorno 8. Nel caso di richiesta di integrazioni la documentazione sarà trasmessa dopo il ricevimento della documentazione integrativa agli Enti ed Amministrazioni sia firmatari del protocollo che non 2 giorni 9

I pareri e/o autorizzazioni degli Enti non firmatari il protocollo d'intesa dovranno pervenire entro 60 giorni 9. 60 giorni 10. 11. I pareri e/o autorizzazioni espressi dagli Enti firmatari dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento (Sportello B ) entro i termini previsti dal protocollo d'intesa. Il parere della Commissione edilizia dovrà pervenire entro 30/45 giorni unitamente a quelli sopra indicati Entro il termine sopracitato (30/45 gg): a) Pervenuti tutti i pareri favorevoli, il responsabile dello Sportello B propone il rilascio dell'atto finale e ne dà comunicazione allo Sportello A 30/45 2 giorni L'atto autorizzatorio verrà rilasciato dallo Sportello A 90 giorni 3 giorni b) Qualora almeno un Ente e/o amministrazione si pronunci negativamente, il Responsabile dello sportello B trasmette la pronuncia allo Sportello A. 3 giorni L'atto di diniego verrà rilasciato dallo Sportello A 90 giorni 3 giorni c) Qualora non siano pervenuti tutti i pareri e/o autorizzazioni il Responsabile dello sportello B convoca Conferenza dei Servizi 5 giorni 10