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Gara per la fornitura di cinque gruppi di arredi ed attrezzature da destinare ad un palazzetto dello Spor: la richiesta di dimostrare di aver fornito ed ultimato, con buon esito, nell ultimo quinquennio, attrezzature analoghe a quelle oggetto dell a Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Spetta all Amministrazione individuare specifici requisiti d ammissione e di partecipazione ad una gara al fine di meglio per-seguire l interesse pubblico concreto:viene quindi confermato il giudizio tecnico-discrezionale espresso di non rispondenza ad un impianto sportivo da attrezzare delle forniture pregresse che parrebbero più adatte ad aziende ed uffici pubblici.. Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 5948 del 21 novembre 2007, inviata per la pubblicazione in data 30 novembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato < La richiesta all art. 11 del bando di aver fornito attrezzature analo-ghe (non identiche) aveva lo scopo d accertare se le ditte concor-renti avevano maturato una specifica esperienza nel settore dell arredamento di impianti sportivi. Non era richiesta una identicità degli oggetti forniti, della loro forma e misura, con quelli descritti nel capitolato, ma una loro similarità funzionale e delle caratteristiche tecniche non riscontrabile negli ar-redi per uffici, aule didattiche, camere oscure, tavoli da riunione, li-brerie e sediame di cui alle certificazioni trasmesse all ente appaltan-te dalla soc. ALFA. L esame delle certificazioni in atti non contraddice in maniera evi-dente e conferma il giudizio tecnicodiscrezionale espresso di non rispondenza ad un impianto sportivo da attrezzare delle forniture pregresse 1 di 11

che parrebbero più adatte ad aziende ed uffici pubblici.> A cura di ************* REPUBBLICA ITALIANA N. 5948/07 REG. DEC. 2 di 11

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6127 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 6127 del 2006 proposto dalla Regione Autonoma della Valle D Aosta, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall ******************** e dall avv. ******************** e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, via Giulio Cesare n.14 contro la soc. ALFA sn.c, rappresentata e difesa dagli avv.ti ****************** e ************************ e presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, viale XXI APRILE n. 11 della soc. BETA srl, (non costituitasi); e nei confronti 3 di 11

per la riforma della sentenza del TAR Valle d ***** n. 32 del 2006, resa tra le parti, concernente la revoca dell aggiudicazione della gara di fornitura arredi campi sportivi; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio della soc. ALFA snc; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 15 maggio 2007, il Cons. ************************; Uditi, altresì, gli avv.ti ********* e ******. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO La Regione autonoma della Valle d Aosta chiede la riforma della sentenza 15 marzo 2006 n. 32 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato: -la nota 25 maggio 2005 n. 20281 con la quale aveva informato la soc ALFA snc sulla necessità di dover procedere alla revoca dell aggiudicazione della gara d appalto per la fornitura di arredi per una palestra sita nel Comune d Aosta; - il provvedimento di revoca 27 luglio 2005 n. 3524. Con memoria di costituzione depositata il 14 aprile 2007 la soc. ALFA snc chiede la conferma della sentenza gravata. Anche l appellante ha depositato (in data 3 maggio 2007) scritti difensivi volti ad ulteriormente illustrare le dedotte censure. DIRITTO 1.- Il ricorso in appello è fondato. 4 di 11

1..2.- Il bando di gara, indetta dalla Regione Autonoma della Valle d Aosta per la fornitura di arredi per la struttura coperta per l atletica leggera sita nel Comune di Aosta, all art. 11 prevedeva quale condizione minima di partecipazione (pena l esclusione dal procedimento) la dimostrazione di aver fornito ed ultimato, con buon esito, nell ultimo quinquennio, attrezzature analoghe a quelle oggetto dell appalto di importo non inferiore ad euro 622.728,34 al netto d IVA, pari all importo presunto della fornitura. Unitamente alla domanda di partecipazione, la concorrente soc. ALFA snc aveva dichiarato, mediante autocertificazione, di possedere i requisiti richiesti; risultata aggiudicataria provvisoria, su invito dell Amministrazione provvedeva ad inoltrare la documentazione necessaria per dimostrare di aver effettuato forniture analoghe a quelle oggetto dell appalto. Con nota 13 maggio 2005 il responsabile del procedimento contestava alla soc. ALFA: - di non aver rispettato il punto 14 del modello di autocertificazione; - di non aver dato dimostrazione di aver effettuato forniture con le prescritte caratteristiche di analogia con quella oggetto d affidamento soprattutto nella parte attinente le attrezzature sportive. Le controdeduzioni (18 maggio 2005) fornite dalla soc. ALFA erano giudicate non idonee a superare le obiezioni del responsabile del procedimento per cui con provvedimento dirigenziale 27 luglio 2005 n. 3524 era disposta la revoca dell aggiudicazione. La fornitura era poi definitivamente conferita alla ditta BETA srl. Il ricorso proposto dalla soc ALFA è stato accolto dal Tribunale Amministrativo nel rilievo che il bando di gara ed il capitolato generale richiedevano all aggiudicataria di aver effettuato forniture analoghe con 5 di 11

riferimento alla complessiva fornitura di arredi vari e che non erano richieste certificazioni attestanti il buon esito delle pregresse forniture in misura proporzionale al valore delle singole categorie di arredi che costituivano l oggetto dell appalto. Il Tribunale ha poi respinto il capo di domanda volto all esclusione dalla gara della controinteressata ditta BETA srl (aggiudicataria definitiva) in quanto non responsabile della mancata sottoscrizione da parte del tecnico incaricato dall Amministrazione dell attestazione della presa visione dei luoghi. Nel contraddire le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, l appellante afferma che i certificati di buona esecuzione esibiti dalla ditta Milone snc attengono a forniture di arredamenti generici destinati ad uffici e non ad impianti sportivi. La valutazione della mancanza di elementi in comune o di somiglianza e di un certo grado di affinità sarebbe stata condotta avendo a riguardo la tipologia unitaria e specifica (attrezzature sportive) di raffronto. 1.-3.-Quanto dedotto ha positivo ingresso. Spetta all Amministrazione individuare specifici requisiti d ammissione e di partecipazione ad una gara al fine di meglio perseguire l interesse pubblico concreto. La fornitura di cui alla gara d appalto in esame riguardava cinque gruppi di arredi ed attrezzature da destinare al palazzetto dello Sport di Aosta. La richiesta all art. 11 del bando di aver fornito attrezzature analoghe (non identiche) aveva lo scopo d accertare se le ditte concorrenti avevano maturato una specifica esperienza nel settore dell arredamento di impianti sportivi. Non era richiesta una identicità degli oggetti forniti, della loro forma e misura, con quelli descritti nel capitolato, ma una loro similarità funzionale e delle caratteristiche tecniche non riscontrabile negli arredi per uffici, aule didattiche, camere oscure, tavoli da riunione, librerie e sediame di cui alle certificazioni trasmesse all ente appaltante dalla soc. ALFA. L esame delle certificazioni in atti non contraddice in maniera evidente e conferma il giudizio tecnicodiscrezionale espresso di non rispondenza ad un impianto sportivo da attrezzare delle forniture pregresse che parrebbero più adatte ad aziende ed uffici pubblici. 2.-Le considerazioni riportate a pag. 20 della memoria depositata il 12 aprile 2007 dall appellata soc. ALFA non superano la soglia di una normale, seppur vivace, dialettica processuale; non sono tali da arrecare offesa e non sono irriguardose per la parte avversaria. Il Collegio non ritiene, dunque, che ricorrano gli estremi per disporre (ex art. 89 cpc) la cancellazione dagli atti di causa delle espressioni 6 di 11

ritenute irriguardose dalla difesa dell appellante. 3.- Per quanto sopra considerato e dedotto, l appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza gravata, deve essere respinto il ricorso in primo grado proposto dalla soc. ALFA snc. La particolarità della vicenda induce a compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, ACCOGLIE il ricorso in appello e per l effetto in riforma della sentenza n. 32 del 2006 respinge il ricorso in primo grado. Compensa le spese di entrambi i gradi giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2007, con l intervento dei Magistrati: -Chiarenza Millemaggi Cogliani - Presidente -************ 7 di 11

- Consigliere - ************ 8 di 11

- Consigliere -************************ - Consigliere est. - Angelica dell Utri *********** 9 di 11

-Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to ************************ f.to ***************************** 10 di 11

IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21-11-2007 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) p.il DIRIGENTE F.to ***************** https://www.diritto.it/gara-per-la-fornitura-di-cinque-gruppi-di-arredi-ed-attrezzature-da-destinare-ad-un-p alazzetto-dello-spor-la-richiesta-di-dimostrare-di-aver-fornito-ed-ultimato-con-buon-esito-n/ 11 di 11