SFALCI E POTATURE SONO RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI? Inquadramento normativo corretto ai fini del contributo GSE



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SFALCI E POTATURE SONO RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI? Inquadramento normativo corretto ai fini del contributo GSE 1

Sommario: - nel documento che segue vengono evidenziate le importanti modifiche introdotte dalla Legge 13 agosto 2010, n. 129 - Conversione in legge del Dl 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili che, tra le varie nuove classificazioni di rifiuti, esclude lo sfalcio di potatura e le ramaglie di risulta dei processi agroforestali qualificandoli quali sottoprodotti purché destinati a processi di valorizzazione energetica; - tale importante modifica permette agli impianti CNREUROPA - che non necessitano di particolare qualità nella biomassa di alimentazione - di produrre energia anche da questi materiali e di accedere ad un maggior regime incentivante previsto per l utilizzo per l appunto di sottoprodotti. Rilevanze pratiche: - il potere accedere anche al mercato dei sottoprodotti della biomassa ci permette di colloquiare, ad esempio, con le varie aziende di gestione del verde pubblico, molte di queste affogate da volumi enormi di biomassa non sfruttabile dal mercato in generale; - un impianto CNREUOPA perciò può assicurarsi la sua fonte energetica ad un prezzo ben minore rispetto alle simulazioni standard del business plan da noi proposto, in quantità notevoli e di facile trasporto in quanto della ns. zona, anche se non boschiva; -il vocio sul fatto che la biomassa non è poi così tanto disponibile, il cippato aumenterà di prezzo, ecc., viene perciò scongiurato se si pone in atto una sana attenzione commerciale alle disponibilità locali derivanti dal verde pubblico, ecc. 2

Legge 13 agosto 2010, n. 129 - Conversione in legge del Dl 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili Una recente norma ha introdotto delle modifiche alla parte IV del D.lgs. 152/2006. Le modifiche riguardano i flussi di biomasse che possono essere considerati sottoprodotti. Si tratta della Legge 13 agosto 2010, n. 129 (Conversione in legge del Dl 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili). La legge, oltre a elencare una serie di interventi urgenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, apporta variazioni all art. 185, comma 2, del D.Lgs 152/2006, il cosiddetto Codice ambientale, proprio alla parte IV, sezione dedicata ai rifiuti. Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte. La Legge 129/2010 all art. 1, comma 3 dispone che: all articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o sono sostituite dalle seguenti: materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati. Dunque, il nuovo testo dell art. 185 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., armonizzato alla luce delle modifiche introdotte con l entrata in vigore della legge 129/2010, è così aggiornato: Articolo 185 - Limiti al campo di applicazione [1] Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell atmosfera; b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; 2) i rifiuti radioattivi; 3) i materiali esplosivi in disuso; 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento, dall ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell attività agricola; c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui. c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso 3

dell attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. [2] Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281. L elemento di novità introdotto dalla legge 129/2010 è rappresentato dal fatto che anche gli scarti di manutenzione del verde sono potenzialmente classificabili come sottoprodotti. Ciò ha contribuito a generare una serie di quesiti sulla congruità nel classificare lo scarto vegetale proveniente dalla cura e dalla manutenzione di giardini pubblici e privati come rifiuto (così come avvenuto finora) o come sottoprodotto; la potenziale apertura alla classificazione come sottoprodotto non è esente da legittimi dubbi che, per evitare spiacevoli sorprese ai produttori e ai detentori per errate interpretazioni del Codice Ambientale, dovrebbero essere fugati a più presto. Con questa nota si tenta di dare una chiave di lettura che possa tener conto di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 nella sua interezza (così come modificato dal d.lgs. 4/2008) tenendo anche in considerazione che la definizione di sottoprodotto (soprattutto alla luce delle modifiche di cui cenno) il più delle volte non risulta essere univoca. Qualora lo scarto in oggetto abbia origini agroforestali l apertura di cui sopra è tesa a favorire il recupero di energia da biomassa legnosa. I dubbi sorgono quando lo scarto vegetale è di provenienza urbana. Infatti i materiali vegetali costituiti da sfalci e potature sono originati soprattutto da ambiti urbani e da sempre (in Italia ma anche negli stati membri dell UE) sono considerati rifiuti a tutti gli effetti; diverso è l ambito agricolo (pensiamo per esempio ai sarmenti di vite, alle potature di frutteti, agli scarti dei vivai forestali, ecc.) laddove la possibilità concreta di includerli nella categoria di sottoprodotti per fini energetici è altrettanto diffusa (oltreché legittima) anche negli stati membri. Il primo concetto da cui partire per meglio interpretare la norma è che la possibilità di classificare come sottoprodotti i materiali vegetali costituiti da sfalci e potature è subordinata al rispetto di tutte condizioni indicate alla lettera p), comma 1 dell art. 183 del D.Lgs 152/2006. 4

Per completezza riportiamo integralmente i cinque punti della lettera p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato; In sintesi, è sottoprodotto il materiale che soddisfa integralmente e contemporaneamente tutti i cinque punti di cui sopra. In secondo luogo si sottolinea che l art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla classificazione dei rifiuti urbani non ha subìto modifiche con l entrata in vigore della Legge 129/2010. L art. 184 recita che sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 5

Gli scarti vegetali di cui al punto e) sono rifiuti vegetali di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi. Il terzo punto su cui è importante soffermarsi è che l onere di classificare un materiale come rifiuto, come prodotto o come sottoprodotto spetta al produttore dello stesso che se ne assume ogni responsabilità. In virtù di quanto sopra riportato si riportano alcuni elementi di sintesi che riguardano la possibilità di classificare i materiali vegetali costituiti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato. I materiali vegetali possono essere classificati come sottoprodotti solo se: -Sono provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole; -Sono utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas Soddisfano contestualmente tutte le seguenti condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato; Qualora non siano soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni sopra citate, i materiali vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato non rientrano nella definizione di sottoprodotto ma si devono classificare a pieno titolo come rifiuti. Dunque, dato che tra le tipologie di rifiuti urbani elencate all art. 184, comma 2 del D.Lgs 152/2006 sono citati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, il rifiuto vegetale di provenienza urbana mantiene lo status di rifiuto e, solo in casi particolari, 6

potrebbe essere classificato come sottoprodotto. Deve essere sempre dimostrato di fronte alla legge come un flusso di materia possa essere classificato come sottoprodotto e non come rifiuto; ciò si ottiene solo se preventivamente si è effettuata una verifica del rispetto di tutte le condizioni previste (vedi sopra, tra cui, ad esempio, un contratto di fornitura tra produttore e utilizzatore). La verifica dello status giuridico di un materiale va effettuata in modo puntuale, caso per caso; nello specifico degli scarti vegetali la norma precisa anche la natura del processo di recupero in cui il sottoprodotto è riutilizzabile (calore, energia o biogas). Alla luce dei tutti i vincoli e delle condizioni previste dal Codice Ambientale così come modificato dalla Legge 129/2010, si ritiene che sia estremamente azzardato (soprattutto per un detentore/produttore e chiaramente non per il soggetto a cui si conferisce il materiale) classificare tout court i materiali vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato come sottoprodotti senza legarli ad un precisa filiera o contesto di riferimento. 7