ARTICOLO 5. La fondatrice devolve in modo irrevocabile alla Fondazione, come patrimonio iniziale, Fr. 800'000.- (ottocentomila franchi).



Documenti analoghi
ATTO DI FONDAZIONE. Fondazione...

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

STATUTO della cassa dei medici società cooperativa

Sotto il nome Fondazione per bambini in Svizzera Maggi Romeo & Cornelia sussiste una fondazione con sede a Hergiswil/NW.

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo. Atto di fondazione. (Fondazione) Entrata in vigore: 1 gennaio 2015

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL ARCHIVIO DONETTA

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO RESTAURO DEL SACRO MONTE DELLA MADONNA DEL SASSO

STATUTO. della Fondazione AROMED

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Associazione GREST-TICINO

STATUTO DELL ALLIANCE FRANCAISE DI COSENZA

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman Fondation Ombudsman des banques suisses Fondazione Ombudsman delle banche svizzere

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI.

STATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO. Accademia Forense Europea

CENTRO STUDI E RICERCHE IN PSICOANALISI AD ORIENTAMENTO LACANIANO (CRP) STATUTO

Statuti Società svizzera sclerosi multipla

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

2) Sede legale La Fondazione ha sede in Verona.

sulla vita Fondazioni collettive Organi di fondazione

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

COMUNE DI ESCALAPLANO

Statuti della SGfB. I. Disposizioni generali

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Statuti Società Svizzera di Psichiatria Forense (SSPF)

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

STATUTI. - l obbligo alla formazione e all aggiornamento delle persone attive in questi settori

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA Consiglio di amministrazione

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6

Comune di Ronco Scrivia (Provincia di Genova) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

Statuto. Edizione 12 marzo / 11

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Regolamento Interno del CAE di UniCredit Group

Linee guida per l assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTI Società svizzera sclerosi multipla

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Direttive della CAV PP D 04/2014. Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA

Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Informa i Lavoratori che:

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman Fondation Ombudsman des banques suisses Fondazione Ombudsman delle banche svizzere

Transcript:

Atto di fondazione della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere Con il nome ARTICOLO 1 Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman Fondation Ombudsman des banques suisses Fondazione Ombudsman delle banche svizzere è costituita una Fondazione ai sensi dell articolo 80 (ottanta) e seguenti del Codice civile svizzero. ARTICOLO 2 La Fondazione ha sede a Zurigo e deve essere iscritta nel Registro di commercio. Il Consiglio di fondazione è autorizzato, con riserva dell approvazione dell autorità di vigilanza, a trasferire la sede della Fondazione entro i confini della Svizzera. La Fondazione ha validità a tempo indeterminato. ARTICOLO 3 La Fondazione ha lo scopo di mettere a disposizione dei clienti bancari, attraverso un Ombudsman, un ente di informazione e mediazione neutrale e indipendente senza poteri giurisdizionali. L attività dell Ombudsman si estende sull intero territorio svizzero. ARTICOLO 4 Il Consiglio di fondazione definisce le disposizioni specifiche sull esecuzione dello scopo della Fondazione. Emana in particolare un ordinamento procedurale per l Ombudsman delle banche svizzere nonché un regolamento relativo ai conflitti di interesse per l ufficio dell Ombudsman e prende le decisioni necessarie per il 1

disciplinamento dei compiti e delle competenze dell Ombudsman. I regolamenti e le relative modifiche necessitano dell approvazione dell autorità di vigilanza. ARTICOLO 5 La fondatrice devolve in modo irrevocabile alla Fondazione, come patrimonio iniziale, Fr. 800'000.- (ottocentomila franchi). La Fondazione può accettare in qualunque momento altre donazioni. Il patrimonio della Fondazione è destinato a sostenere gli oneri correnti per il conseguimento dello scopo della Fondazione e non può essere destinato ad altro impiego. Possono essere utilizzati non solo i redditi da capitale, bensì anche il capitale della Fondazione. È esclusa la corresponsione di prestazioni derivanti dal patrimonio della Fondazione alla fondatrice. Gli organi della Fondazione sono: a) il Consiglio di fondazione b) l ufficio di revisione ARTICOLO 6 ARTICOLO 7 Il Consiglio di fondazione è composto dal(la) Presidente, dal(la) Vicepresidente e da altri tre membri. La fondatrice elegge i membri del Consiglio di fondazione per un mandato di cinque anni e nomina anche il/la Presidente e il/la Vicepresidente del Consiglio di fondazione. È possibile la rielezione. Al Consiglio di fondazione spetta un diritto di proposta dei membri. La composizione del Consiglio di fondazione deve essere tale da garantirne la competenza, indipendenza e neutralità. Pertanto, il Consiglio di fondazione deve essere composto in modo equilibrato e in maggioranza da personalità indipendenti dalla fondatrice e dai suoi istituti membri, in particolare da personalità operanti in ambito scientifico, giuridico e della tutela dei consumatori. 2

Se, nel corso del mandato, dovessero decadere uno o più membri del Consiglio di fondazione, per la durata residua del mandato devono essere tenute delle elezioni sostitutive. La revoca dal Consiglio di fondazione per fondato motivo può essere data in qualunque momento, laddove per fondato motivo s intende in particolare il caso in cui il membro in questione non ottemperi agli obblighi che gli competono nei confronti della Fondazione oppure non sia più in grado di svolgere debitamente il proprio incarico. Il Consiglio di fondazione delibera a maggioranza dei 2/3 sulla revoca dei membri del Consiglio di fondazione. ARTICOLO 8 Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione all esterno. Designa le persone aventi diritto di firma e il tipo di firma. ARTICOLO 9 Il Consiglio di fondazione viene convocato dal(la) Presidente del Consiglio di fondazione oppure su richiesta di due membri del Consiglio di fondazione ogni qualvolta ve ne sia necessità, tuttavia almeno una volta all anno. Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di deliberare qualora siano presenti almeno tre dei suoi membri. Le delibere vengono adottate e le elezioni vengono svolte a maggioranza semplice dei voti di tutti i membri presenti. Il Consiglio di fondazione può prendere decisioni anche per via circolare, a condizione che nessun membro richieda la discussione orale. Le decisioni prese per via circolare necessitano dell approvazione di tutti i membri. La convocazione del Consiglio di fondazione deve essere comunicata ai membri per iscritto con un preavviso di almeno quattordici giorni e con indicazione degli argomenti all ordine del giorno. I membri del Consiglio di fondazione si astengono nelle faccende in cui detengono un interesse personale o di cui si sono occupati nell ambito di un altra funzione. ARTICOLO 10 Il Consiglio di fondazione elegge l Ombudsman per un mandato di cinque anni. È ammessa la rielezione. 3

L Ombudsman svolge la propria attività nell osservanza del presente Atto di fondazione nonché nel rispetto dell Ordinamento procedurale, dei regolamenti e delle delibere emessi dal Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione definisce la sede dell Ombudsman. Il Consiglio di fondazione approva la tariffa per le tasse di elaborazione che l Ombudsman applica a ciascuna banca interessata per ogni caso di ricorso. ARTICOLO 11 Il Consiglio di fondazione sceglie annualmente, per un mandato di un anno, un ufficio di revisione esterno indipendente in conformità alle disposizioni di legge, che viene incaricato di controllare annualmente la contabilità della Fondazione e di presentare al Consiglio di fondazione una relazione dettagliata sul risultato con richiesta di approvazione. L ufficio di revisione ha inoltre il compito di vigilare sull osservanza delle disposizioni degli Statuti (atto e regolamenti della Fondazione). Nello svolgimento del suo mandato, l'ufficio die revisione notifica al consiglio die fondazione le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, a informarne l'autorità di vigilanza. ARTICOLO 12 Il conto annuale della Fondazione viene chiuso il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, laddove la prima chiusura è stata effettuata 31 (trentuno) dicembre 1993 (millenovecentonovantatre). Il conto annuale deve essere verificato dall ufficio di revisione e, dopo l approvazione del Consiglio di fondazione, deve essere presentato unitamente alla relazione dell ufficio di revisione all autorità di vigilanza competente per l approvazione. ARTICOLO 13 Gli organi della Fondazione sono tenuti alla riservatezza. ARTICOLO 14 Qualora un altra istituzione conseguisse lo scopo perseguito dalla Fondazione, la fondatrice è autorizzata, con l approvazione dell autorità di vigilanza, a sciogliere la Fondazione. 4

In caso di scioglimento della Fondazione, devono essere innanzitutto adempiuti tutti gli impegni della Fondazione. Inoltre, il Consiglio di fondazione dovrà deliberare sull utilizzo del patrimonio della Fondazione nell ambito dello scopo della stessa, con approvazione dell autorità di vigilanza. È escluso un ritorno del patrimonio della Fondazione alla fondatrice. ARTICOLO 15 La fondatrice può modificare in qualunque momento, integralmente o parzialmente, lo Statuto della fondazione nell ambito dello scopo della stessa, con riserva di approvazione da parte dell autorità di vigilanza. Le delibere di modifica devono essere inoltrate sotto forma di richiesta all autorità di vigilanza. 5