Statuti della SGfB. I. Disposizioni generali
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1 Statuti della SGfB I. Disposizioni generali Art. 1 Nome e sede Con la denominazione di Associazione Svizzera di Consulenza SGfB/Swiss Association for Counselling si è costituita un associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero con sede a Zurigo. Art. 2 Scopo 1) La SGfB raggruppa sia diverse associazioni, unioni e istituzioni svizzere che persone specializzate nell ambito della consulenza psicosociale. Quale organizzazione mantello essa rappresenta gli interessi dei suoi membri nei confronti del pubblico, delle autorità e di altre istituzioni. 2) Gli obiettivi della SGfB sono: a) Il rafforzamento del profilo delle professioni di consulenza b) La promozione e la salvaguardia della qualità delle prestazioni professionali di consulenza fornite dai membri c) La promozione e la salvaguardia della qualità della formazione e del perfezionamento professionale nel campo della consulenza psicosociale d) La promozione e il coordinamento delle attività legate allo sviluppo della teoria e alla ricerca nel settore della consulenza psicosociale e) Il sostegno ai propri membri in questioni professionali f) Il riconoscimento della consulenza quale professione con una propria immagine g) Il consolidamento delle relazioni professionali e la promozione di scambi d idee tra membri nell ambito professionale h) La creazione e la cura di relazioni con altre organizzazioni professionali sia a livello nazionale che internazionale. Art. 3 Funzioni Nell adempimento degli obiettivi prefissi la SGfB espleta le seguenti funzioni: a) Elaborazione e emanazione del codice etico b) Sviluppo di standard in tema di consulenza c) Rappresentanza professionale dei membri d) Informazione e consulenza per i membri circa attuali questioni di base legate alla politica di categoria e ai suoi sviluppi e) Coordinamento degli scambi di informazioni tra membri f) Attività d Informazione del pubblico, delle autorità come delle altre associazioni e istituzioni sulle posizioni e sugli obiettivi della SGfB g) Collaborazione con le autorità, con altre associazioni e istituzioni nazionali e internazionali.
2 II. Art. 4 Appartenenza Membri 1) Le persone interessate agli scopi dell associazione possono aderire alla SGfB come membri collettivi, membri attivi, membri in formazione o membri passivi. La qualità di membro onorario può essere conferita a persone che si sono prodigate in modo particolare per gli scopi dell associazione. 2) I membri collettivi della SGfB sono associazioni, unioni e istituzioni operanti nella formazione, nel perfezionamento e/o nella ricerca nell ambito della consulenza psicosociale. 3) I membri attivi sono persone fisiche con diritto al titolo SGfB. 4) I membri in formazione frequentano una formazione in consulenza psicosociale riconosciuta. Non hanno diritto di voto e di elezione ma partecipano all assemblea generale. 5) I membri passivi sono ex membri collettivi o attivi e persone giuridiche e fisiche che sostengono le finalità della SGfB. Sono membri senza diritto di voto e di elezione, ma partecipano all assemblea generale. Art. 5 Ammissione 1) Può chiedere l ammissione all associazione chi soddisfa agli standard di qualità e alle esigenze richieste dalla SGfB per l affiliazione. 2) Le domande di adesione possono essere presentate in qualsiasi momento e devono essere inoltrate al comitato cui spetta la decisione definitiva sull accettazione dell adesione. 3) Non vi è alcun diritto di ricorso. Art. 6 Cessazione dell appartenenza 1) L appartenenza cessa a. con le dimissioni del membro b. con l esclusione del membro c. con la liquidazione del membro collettivo o il decesso di un membro individuale. 2) Le dimissioni vanno inoltrate in forma scritta. E possibile presentarle in qualsiasi momento ma non esonerano il membro dall obbligo del pagamento della quota sociale per l anno corrente. 3) Il comitato può pronunciare l esclusione di un membro se questo non riempie più le condizioni dell affiliazione, se agisce contro gli scopi della SGfB o se il suo comportamento in qualsiasi altro modo possa danneggiare l associazione. L esclusione deve essere motivata e comunicata al membro mediante lettera raccomandata. In tal caso non vi è alcun diritto di ricorso all assemblea generale. 2
3 L assemblea generale decide circa l esclusione di un membro per qualsiasi altro motivo. Contro la decisione dell assemblea generale, il membro escluso può inoltrare ricorso entro 30 giorni all intenzione dell assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta al/la presidente e contenere richieste e motivazioni del ricorrente. 4) La liquidazione di un membro collettivo o il decesso di un membro individuale conduce in ogni caso alla cessazione dell appartenenza Art. 7 Diritti 1) I membri collettivi, rispettivamente i loro rappresentanti (delegati, delegati supplenti) hanno diritto a due voti nelle votazioni ed elezioni durante l assemblea generale. I membri attivi hanno diritto a un voto. I membri in formazione e i membri passivi non hanno diritto di voto e di elezione. 2) Ulteriori diritti dei membri risultano da questi statuti e dalla legge. Art. 8 Obblighi 1) L appartenenza impegna alla promozione dello scopo dell associazione, all adempimento e osservanza di questi statuti, del codice etico, di eventuali regolamenti come pure di ulteriori decisioni vincolanti dell associazione. 2) I membri collettivi devono nominare e indicare al comitato le due persone che li rappresenteranno come delegato e delegato supplente. 3) L appartenenza impegna al pagamento della quota sociale annua. 4) L ammontare della quota annuale sociale viene fissato, su proposta del comitato, all assemblea generale. 5) I membri onorari possiedono gli stessi diritti dei membri ordinari senza sottostare agli stessi obblighi. III. Organizzazione Art. 9 Organi Gli organi della SGfB sono: a) l assemblea generale b) il comitato c) le revisore/i revisori dei conti d) le commissioni 3
4 a) Assemblea generale Art. 10 Stato 1) L assemblea generale è l organo supremo in seno all associazione. Ne fanno parte tutti i membri. 2) I delegati e delegati supplenti devono essere regolarmente autorizzati a rappresentare il membro collettivo e poterlo dimostrare nei confronti del comitato. Art. 11 Competenze L assemblea generale controlla l attività degli altri organi, determina le linee fondamentali della politica associativa e prende decisioni che sono vincolanti per tutti i membri. I suoi compiti e le sue competenze sono: a) Approvazione del rapporto di bilancio e del bilancio annuale con il rapporto delle revisore/dei revisori dei conti b) Discarico del comitato c) Elezione della/del presidente, della/del vicepresidente come pure dei restanti membri del comitato d) Elezione di altri organi e) Elezione dei presidenti e dei membri delle commissioni f) Approvazione dei bilanci annuali delle commissioni e dei mandatari g) Determinazione della quota sociale annua h) Emanazione/approvazione degli Fondamenti etici i) Emanazione/approvazione degli standard di qualità j) Disbrigo delle proposte del comitato e dei membri k) Ammissione e esclusione di membri ai sensi dell art. 6 e dell art. 7 degli statuti l) Deliberazione sulla partecipazione o l adesione ad altre organizzazioni m) Elezione di delegati e delegazioni in altre organizzazioni n) Revisione degli statuti o) Scioglimento dell associazione. Art. 12 Convocazione dell assemblea 1) L assemblea generale ha luogo annualmente nei primi sei mesi dell anno. 2) Assemblee straordinarie sono convocate su decisione dell assemblea generale, del comitato o su richiesta di un terzo dei membri. Nel caso di una richiesta inoltrata dai membri, vale lo stesso calcolo dei voti previsto all art. 7. Relative richieste di convocazione dell assemblea generale vanno presentate in forma scritta al comitato menzionando la finalità. Il comitato 4
5 deve convocare un assemblea generale straordinaria entro 20 giorni. Essa deve svolgersi al più tardi 90 giorni dopo la presentazione della richiesta. Art. 13 Procedura di convocazione 1) La convocazione all assemblea generale, con allegato un ordine del giorno vincolante, viene spedita ai membri almeno 30 giorni prima dell assemblea. 2) Le relative richieste sono da inoltrare al comitato in forma scritta al più tardi 40 giorni prima dell assemblea generale. Non potrà essere presa nessuna decisione su questioni che non figurano all ordine del giorno. Il comitato ha diritto di completare l ordine del giorno. Art. 14 Presidenza e verbale 1) La/il presidente, in caso di impedimento la/il vicepresidente, presiede l assemblea generale. 2) La seduta viene messa a verbale. Il comitato designa al suo interno una redattrice o un redattore del verbale. Il verbale verrà pubblicato entro un mese e verrà sottoposto all approvazione nel corso della prossima assemblea generale. Art. 15 Votazioni ed elezioni 1) La/il presidente partecipa alle votazioni e alle elezioni e in caso di parità dei voti il suo voto è decisivo. 2) L assemblea generale è, indipendentemente dal numero dei membri presenti, capace di deliberare. Con riserva di disposizioni divergenti, essa decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di elezioni è prevista, nel primo turno, la maggioranza assoluta dei voti; nel secondo turno basta invece la maggioranza semplice. Le votazioni avvengono normalmente in modo palese. L assemblea generale può tuttavia decidere a maggioranza semplice per votazioni segrete. 3) Le elezioni hanno di regola luogo con voto segreto. Vengono tuttavia condotte in modo palese se ciò è stato deciso da ¾ dei votanti. 4) Si procede a decisioni soltanto sui temi all ordine del giorno. 5) La revisione degli statuti e lo scioglimento della SGfB prevedono l approvazione di almeno due terzi dei membri presenti. b) Comitato Art. 16 Composizione 5
6 Il comitato è composto del/la presidente, del/la vicepresidente e di altri 2 fino a 7 membri. Il comitato è composto almeno per metà di rappresentanti dei membri collettivi. Art. 17 Elezioni I membri del comitato vengono designati dall assemblea generale per la durata di 4 anni. Art. 18 Riunioni 1) Le riunioni del comitato vengono convocate e presiedute dalla /dal presidente sotto osservanza del termine di convocazione di 10 giorni e con l indicazione delle trattande. Ogni membro del comitato ha il diritto di inserire trattande nell ordine del giorno. In caso d impedimento della /del presidente la presidenza spetta alla /al vicepresidente. 2) Per deliberare il comitato ha bisogno che la maggioranza dei membri sia presente. In caso di parità dei voti, il voto della/del presidente è decisivo. 3) Ogni riunione del comitato viene messa a verbale. Il comitato designa al suo interno una redattrice/un redattore del verbale. Art. 19 Compiti e competenze 1) Il comitato è l organo direttivo della SGfB. Prende tutte le misure ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo della SGfB. Esso disciplina le proprie attività nel regolamento di organizzazione. 2) Il comitato rappresenta la SGfB verso terzi. Esso detiene la firma collettiva a due con la /il presidente. 3) Al comitato spettano tutti quei compiti che non siano affidati dagli statuti o da norme cogenti ad altri organi. Esso ha in particolare i seguenti compiti e competenze: a) Esecuzione delle decisioni dell associazione b) Convocazione dell assemblea generale c) Preparazione di tutte le operazioni per l assemblea generale d) Deliberare e/o fare proposte circa l ammissione di membri come pure sulla loro esclusione nella misura in cui gli statuti prevedano che ciò sia di sua competenza e) Amministrazione del patrimonio dell associazione f) Nominazione delle revisore/dei revisori. Art. 20 Ripartizione dei compiti 1) Il comitato attribuisce ai suoi membri le competenze. 6
7 2) All interno stesso del comitato esso può designare commissioni di lavoro e definire le competenze che vuole assegnargli. 3) Il comitato attribuisce alle commissioni e ai mandatari i relativi incarichi. c) Revisore/revisori Art. 21 Elezione e compiti 1) L assemblea generale elegge per la durata in carica di quattro anni 2 revisore/ revisori dei conti, che non devono appartenere obbligatoriamente all associazione. Essi sono rieleggibili. 2) Le revisore/i revisori dei conti controllano il conto annuale dell associazione e redigono una relazione all attenzione dell assemblea generale. 3) L anno finanziario e l anno associativo coincidono con l anno civile. d) Commissioni Art. 22 Competenze 1) Tra i compiti delle commissioni rientrano l etica professionale, gli standard di qualità, la salvaguardia della qualità, lo sviluppo della qualità, le trattative con altre organizzazioni e autorità ecc. 2) Esistono commissioni permanenti e commissioni temporanee. 3) Quali commissioni permanenti figurano: a) La commissione etica b) La commissione qualità c) La commissione di ricorso d) La commissione di politica professionale e) La commissione d esame EPS 4) Se necessario il comitato può proporre all assemblea generale l istituzione di ulteriori commissioni. 5) L assemblea generale elegge i presidenti e i membri delle commissioni per la durata di 3 anni (commissioni permanenti) oppure per un determinato compito (commissioni temporanee). Ad eccezione della commissione di ricorso, sono eleggibili quali presidenti delle commissioni solo i membri attivi della SGfB. Membri attivi e altri professionisti nominati dai membri della SGfB sono anche eleggibili quali membri delle commissioni. Un cumulo delle cariche non è escluso. 6) Per garantire l indipendenza sono esclusi dall elezione per diventare membri della commissione di ricorso i membri dell assemblea generale, del comitato o di altre commissioni. 7
8 7) Le/i presidenti presentano all assemblea generale una relazione annuale sulle attività della relativa commissione. 8) Le presenti disposizioni si applicano per analogia ai mandatari. IV. Art. 23 Mezzi finanziari e contabilità Patrimonio dell associazione 1) Il patrimonio dell associazione è composto dalle quote dei membri e da eventuali donazioni. 2) Gli impegni dell associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell associazione. V. Disposizioni finali Art. 24 Scioglimento 1) Sullo scioglimento dell associazione decide l assemblea generale conformemente all art. 15, comma 6. Votazioni per corrispondenza sono possibili e contano come presenza. 2) Nel caso di scioglimento dell associazione il patrimonio dell associazione spetta ad una associazione, ad una unione o ad una istituzione con gli stessi scopi o con scopi simili. L assemblea generale decide a questo proposito. Art. 25 Entrata in vigore I presenti statuti entrano in vigore al momento stesso della loro approvazione nel corso dell assemblea costitutiva della SGfB del 10 marzo Zurigo, 10 marzo 2014 Associazione Svizzera di Consulenza SGfB/ Swiss Association for Counselling La presidente: L attuaria: Sig. Rosmarie Zimmerli Sig. Monika Riwar I presenti statuti corrispondono agli statuti di fondazione approvati il 2 maggio 2006 tenendo conto delle revisioni parziali del , del e del
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