Allegato 10 Divieti allo spandimento in ZVN (DM Allegato X - Tabella 3)

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Allegato 10 Divieti allo spandimento in ZVN (DM 25-2-2016 - Allegato X - Tabella 3) TABELLA 3- Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di effluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui al decreto legislativo 75/2010 1- Fasce di rispetto corsi d acqua e arenili Letami, frazione solida del digestato e Divieto di Spandimento - entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali; - per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall inizio dell arenile; tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Divieto di Spandimento - 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalle regioni come non significativi; - 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi; - per le acque marino-costiere, lacuali e di transizione entro 25 metri di distanza dall inizio dell arenile, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della 103

copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici. Liquami, digestato e - entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali; - per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall inizio dell arenile. tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. - almeno entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti 104

Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010 Nessun divieto verso i corpi idrici. Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei letami e nelle ZV Acque reflue di cui all art.101 comma 7 del D.Lgs 152/2006 nelle ZO 2- Pendenza terreni nelle ZO Letami, frazione solida del digestato e Nessun divieto Divieto di Spandimento Divieto di Spandimento Le regioni, in ragione di particolari condizioni locali, individuano i diversi limiti di pendenza oltre i quali è vietato l'utilizzo di letami e, ovvero le pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, obbligando comunque le aziende ad adottare almeno le pratiche agronomiche contenute nel CBPA. Devono altresì essere presi in considerazione i limiti 105

di lavorabilità del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalità di spandimento atte a contrastare il ruscellamento. Liquami, digestato e Su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento disponibili Su terreni con pendenza media, riferita ad un area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di prescrizioni regionali volte ad evitare il ruscellamento e l erosione, tra le quali le seguenti: a)dosi di liquami frazionate in più applicazioni; b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura; c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile;spandimento a raso sulle coltura prative; d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto. 106

Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010 L adozione di tali prescrizioni deve essere riportata con adeguato dettaglio all interno dei programmi di azione regionali. In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le regioni possono individuare limiti di pendenza in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purché siano garantiti: - il rispetto delle prescrizioni di cui alle suddette lettere a), b), c) e d); - il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984. Nessun divieto Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei letami e nelle ZV 107

Acque reflue di cui all art.101 comma 7 del D.Lgs 152/2006 nelle ZO 3- Altri divieti spaziali nelle ZO Letami, frazione solida del digestato e Liquami, digestato e a) sulle superfici non interessate dall attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell allevamento brado; c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione d) in tutte le situazioni in cui l autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l uomo e per la difesa dei corpi idrici. a) sulle superfici non interessate dall attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; a) sulle superfici non interessate dall attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell allevamento brado; c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione d) in tutte le situazioni in cui l autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l uomo e per la difesa dei corpi idrici. a) sulle superfici non interessate dall attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; 108

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell allevamento brado; c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione d) in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati; e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; g) dopo l impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; h) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. i) in tutte le situazioni in cui l autorità competente b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell allevamento brado; c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione d) in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati; e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; g) dopo l impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; h) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. i) in tutte le situazioni in cui l autorità competente 109

Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010 Acque reflue di cui all art.101 comma 7 del D.Lgs 152/2006 provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l uomo e per la difesa dei corpi idrici. provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l uomo e per la difesa dei corpi idrici. Nessun divieto previsto dal Decreto Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei letami e nelle ZV nelle ZO nelle ZO 110

4- Divieti temporali Lo spandimento è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 Novembre fino alla fine di Febbraio In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quelle previste nel seguito e possono altresì prevedere la sospensione del divieto. Letami, frazione solida del digestato e Liquami, digestato e Concimi azotati e ammendanti organici Le regioni prevedono periodi dell anno in cui è vietato l utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali. Le regioni prevedono periodi dell anno in cui è vietato l utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali. Sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto: 90 giorni per i letami e i materiali ad essi assimilati ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori. Per liquami e materiali ad essi assimilati il divieto ha la durata di: - 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente; - 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture. Nessun divieto Vale quanto stabilito per i letami nelle ZV di cui al D.Lgs.75/2010 Acque reflue di cui Le regioni prevedono periodi dell anno in cui è vietato Vale quanto stabilito per i liquami nelle ZV all art.101 comma 7 del D.Lgs 152/2006 l utilizzo di queste acque reflue in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali. 16A02762 111