REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA



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REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA approvato con D.C.C. n. 15 del 10/03/2014

INDICE Art. 1 Definizione Art. 2 Abilitazione professionale e requisiti Art. 3 Luogo di svolgimento dell attività Art. 4 Avvio dell attività, cessazione, variazione, subingresso Art. 5 Contenuto della S.C.I.A. Art. 6 Modalità di trasmissione Art. 7 Inizio attività e termini del procedimento Art. 8 Responsabile Tecnico Art. 9 Sanzioni

Art. 1 Definizione 1. L attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ivi comprese quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. 2. L attività di estetista è esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti. 3. L attività di estetista è svolta con tecniche manuali, con l utilizzo di attrezzature e apparecchi elettromeccanici consentiti dalla normativa, con l applicazione di prodotti cosmetici. Art. 2 Abilitazione professionale e requisiti 1. Per l esercizio dell attività è necessario il possesso di una apposita qualificazione professionale. 2. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita con il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa tra loro, da: a) un corso regionale della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue seguito o da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un impresa di estetista b) svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un impresa di estetista seguito da un anno di attività lavorativa qualificata come dipendente a tempo pieno, collaboratore familiare o socio presso la medesima o altra impresa di estetista, oppure presso uno studio medico specializzato, seguita dallo svolgimento di appositi corsi regionali di almeno trecento ore di formazione teorica c) attività lavorativa, per un periodo di almeno tre anni, come dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare presso un impresa di estetista oltre a corsi regionali di almeno trecento ore di formazione teorica. L attività lavorativa, inoltre, deve essere svolta nei cinque anni precedenti all iscrizione ai corsi regionali. 3. L esame teorico-pratico ed i corsi devono essere conformi alla normativa della Regione Toscana. 4. La qualificazione professionale di estetista è inoltre riconosciuta a coloro che alla data del 20 gennaio 1990: a) erano, da almeno due anni, titolari di imprese, soci in imprese esercitate in forma di società o erano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società di attività considerate mestieri affini alle attività di barbiere e di parrucchiere, ora definite attività di acconciatore, compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati b) dipendenti che, per almeno tre anni nel periodo compreso tra il 20 gennaio 1985 ed il 20 gennaio 1990, hanno svolto le attività considerate mestieri affini alle attività di barbiere e di parrucchiere, ora definite attività di acconciatore, compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati nelle relative imprese oppure in studi medici specializzati 5. La qualificazione professionale di estetista è riconosciuta a tutti i soggetti del comma 4 che, pur avendo svolto le attività considerate mestieri affini alle attività di barbiere e di parrucchiere, ora definite attività di acconciatore, compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, hanno frequentato un corso regionale professionale di aggiornamento. 6. La qualificazione professionale di estetista è altresì riconosciuta a coloro che alla data del 20 gennaio 1990 erano in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o della Regione. 7. La qualifica professionale di base, così come descritta dal regolamento regionale D.P.G.R. 2 ottobre 2007 n. 47, si acquisisce con il superamento di un esame teorico-pratico preceduto da un corso di formazione regionale della durata di due anni di almeno novecento ore annuali. Chi, essendo già in possesso di tale qualifica professionale di base, intenda esercitare l attività come lavoratore autonomo deve seguire un percorso formativo di novecento ore e successivamente superare un esame teorico-pratico, oppure svolgere un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente presso un esercizio di estetica e successivamente superare un esame teorico-pratico. Art. 3 Luogo di svolgimento dell attività 1. Il luogo di svolgimento dell attività deve essere conforme al regolamento D.P.G.R. 2-10-2007 n. 47/R della Regione Toscana ed alle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. 2. E vietato l esercizio dell attività di estetica in forma itinerante o di posteggio.

Art. 4 Avvio dell attività, cessazione, variazione, subingresso 1. L avvio, la cessazione e la variazione dell attività di estetista sono soggetti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all art. 19 della L. 241/90 (S.C.I.A.) allo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.). 2. Il subingresso, il mutamento della compagine sociale o del regime societario, la variazione del legale rappresentante, il mutamento della denominazione sociale e la variazione del Responsabile Tecnico, sono soggetti alla mera comunicazione di cui all art. 47 della L.R. Toscana 23 luglio 2009, n. 40 da effettuarsi al S.U.A.P. entro sessanta giorni. Art. 5 Contenuto della S.C.I.A. 1. La S.C.I.A. contiene l attestazione di tutti i requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti unitamente alle eventuali e necessarie asseverazioni. La S.C.I.A. è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell Agenzia delle imprese di cui all articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo. Le attestazioni e asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell amministrazione. Art. 6 Modalità di trasmissione 1. La S.C.I.A. e qualsiasi altra comunicazione ai fini del presente regolamento è da presentarsi in modalità esclusivamente telematica e si considera presentata al momento della ricezione da parte dell amministrazione. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dal S.U.A.P., necessari alla predisposizione e all'inoltro delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a utilizzare la modalità della trasmissione via fax, della spedizione a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno o della presentazione diretta al protocollo dell ente. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta. 3. Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati la cui trasmissione telematica non sia possibile, l'utente può presentarli separatamente, firmati digitalmente, su supporto informatico. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata. Art. 7 Inizio attività e termini del procedimento 1. L attività di estetista può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all amministrazione competente. 2. L amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti contenuti nella S.C.I.A., nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, l amministrazione, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. 3. Decorso il termine per l adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi all amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l ambiente, per la salute, per la sicurezza

pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell attività dei privati alla normativa vigente. 4. Ai fini della presentazione della S.C.I.A. è utilizzata, se presente, la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi S.U.A.P. istituito con D.G.R. Toscana 7 marzo 2011, n. 129. Art. 8 Responsabile Tecnico 1. Per ogni sede dell impresa dove viene esercitata l attività deve essere designata almeno una persona fisica, in possesso della qualificazione professionale e di tutti i requisiti necessari, denominata Responsabile Tecnico. 2. Il Responsabile Tecnico è individuato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell impresa stessa. 3. Ai fini dell individuazione e della nomina del Responsabile Tecnico l impresa può fare ricorso anche a soggetti non stabilmente inseriti in essa ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste. 4. Il Responsabile Tecnico deve essere sempre presente nella sede di esercizio durante lo svolgimento dell attività. 5. In caso di malattia o temporaneo impedimento del Responsabile Tecnico, il titolare dell esercizio deve designare un sostituto. Art. 9 Sanzioni 1. Chiunque eserciti l attività senza aver presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 ed è disposta la chiusura dell attività. 2. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi professionali necessari è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e alla chiusura dell'attività. 3. Chiunque eserciti l attività senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed è disposta, per mancanza dei requisiti minimi strutturali, la sospensione dell'attività sino al reintegro dei requisiti richiesti. 4. Chiunque esercita l'attività senza l'osservanza delle modalità di utilizzo delle attrezzature previste dalla normativa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 5. Chiunque nell'esercizio dell'attività utilizzi attrezzature che non sono previste dal D.P.G.R. 2-10-2007 n. 47/R e al D.M. Sviluppo Economico 110/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e al sequestro dell'attrezzatura. 6. Chiunque nell'esercizio dell'attività di estetica utilizzi attrezzature senza avere svolto il percorso formativo specifico, ove previsto dal D.M. Sviluppo Economico 110/2011, secondo le modalità definite dal D.P.G.R. 2-10-2007 n. 47/R, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 e al sequestro dell'attrezzatura. 7. Chiunque eserciti l attività senza che sia stato designato in ogni sede dell'impresa almeno un Responsabile Tecnico è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.