ATTO DI INDIRIZZO WHISTLEBLOWING

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ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING Procedura per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite ai sensi dell art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sommario 1. Acronimi e definizioni... 3 2. Fonte normativa e oggetto della policy... 3 3. Soggetto segnalante (c.d. whistleblower)... 3 4. Oggetto della segnalazione... 4 5. Modalità di presentazione della segnalazione... 4 6. Soggetto che riceve la segnalazione... 5 7. Procedura di gestione della segnalazione... 5 8. Tutela del whistleblower... 6 9. Segnalazioni anonime... 7 10. Report delle segnalazioni... 7 11. Aggiornamento... 8 12. Allegato 1. Modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite ai sensi dell art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.... 8 2

1. Acronimi e definizioni Ai sensi del presente documento si intende per: - Autorità: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; - ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione; - RPCT: Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; - Whistleblower: il pubblico dipendente che, nell interesse dell integrità della pubblica amministrazione, segnala ai soggetti legittimati ad intervenire, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro; - Dipendente pubblico: dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il dipendente di cui all art. 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell art. 2359 del codice civile; - Decreto: Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicabile alle Autorità di Sistema Portuale solo quanto ai principi desumibili dal Titolo I (art. 6, co. 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.); - GDPR: General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679). 2. Fonte normativa e oggetto della policy Il presente documento disciplina le modalità di presentazione, gestione e conclusione delle segnalazioni di presunte condotte illecite da parte dei dipendenti dell Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ai sensi e per gli effetti di cui all art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall art. 1, comma 51 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione» e successivamente modificato dall art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato». Al riguardo, si precisa che la disposizione di cui all art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 trova qui applicazione ancorché le Autorità di Sistema Portuale siano esentate dalle disposizioni del Decreto medesimo, se non per quanto attiene ai principi del Titolo I unicamente perché, palesandosi quale corollario del sistema anticorruzione, ha portata generale. 3. Soggetto segnalante (c.d. whistleblower) La segnalazione di presunte condotte illecite può essere presentata da: - i dipendenti dell Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; - i collaboratori e i consulenti dell Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; - i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, qualora intendano segnalare situazioni di illecito riguardanti l Autorità medesima, di cui siano venuti a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. 3

4. Oggetto della segnalazione Le condotte illecite oggetto di segnalazione comprendono: - le presunte condotte illecite che configurano ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale; - le condotte poste in essere in violazione di qualsiasi disposizione adottata dall Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nell esercizio delle proprie funzioni (quali, a mero titolo esemplificativo, la violazione di regolamenti, di disposizioni del codice di comportamento ovvero delle disposizione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza); - mal funzionamento dell amministrazione a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite quali, ad esempio, casi di sprechi, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro; - condotte che possono arrecare un pregiudizio patrimoniale o all immagine dell Autorità. Le condotte illecite segnalate devono in ogni caso riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro». In tale nozione sono quindi ricompresi sia i fatti di cui si è appreso in virtù dell ufficio rivestito sia le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci nonché le segnalazioni aventi ad oggetto doglianze di carattere personale o istanze che afferiscono la disciplina del rapporto di lavoro con i colleghi ovvero con il proprio superiore gerarchico. È infine sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato uno dei fatti illeciti nel senso sopra indicato, non essendo invece necessaria la certezza dell effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell autore degli stessi. Tuttavia, in questa prospettiva, è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi possibili al fine di consentire all Autorità di effettuare le opportune verifiche (a tal fine, per gli elementi fondamentali che una segnalazione deve contenere, cfr. infra 5). 5. Modalità di presentazione della segnalazione Il soggetto che intende segnalare le presunte condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro può procedere secondo le seguenti modalità: 1. compilare l apposito modulo allegato al presente documento (Allegato 1) e reso disponibile sul sito internet istituzionale dell Autorità nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Altri contenuti Prevenzione della corruzione Segnalazioni di illeciti (whistleblowing) dell Autorità medesima; 2. trasmettere, compilato, il sopra citato modulo tramite: - invio all indirizzo di posta elettronica whistleblowing@porto.trieste.it appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni. Si precisa sin d ora che il citato indirizzo di posta elettronica è monitorato esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell Autorità nonché dall Ufficio Trasparenza e Anticorruzione; - servizio postale (anche posta interna). In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura Riservato - Whistleblowing, recante altresì: Alla C. Att. del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 4

Trasparenza dell Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Via Karl Ludwig Von Bruck n. 3-34144 Trieste. Come riportato altresì in calce al modulo, alla segnalazione deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del segnalante nonché l eventuale documentazione a corredo della segnalazione. La segnalazione al RPCT potrà in ogni caso avvenire con dichiarazione diversa rispetto al modulo predisposto e allegato al presente documento purché la stessa sia quanto più possibile circostanziata. A tal fine si indicano di seguito gli elementi che la dichiarazione in parola sarebbe opportuno contenesse: - le generalità del whistleblower (si precisa a questo riguardo che le segnalazioni anonime, in linea di principio, non rientrano nel campo di applicazione dell art. 54-bis del Decreto); - una descrizione, dettagliata, del fatto oggetto di segnalazione nonché le circostanza di tempo e luogo in cui tale fatto è stato commesso; - le generalità del soggetto segnalato ovvero ogni altra circostanza idonea a identificarlo; - l indicazione di altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto oggetto di segnalazione e/o in grado di riferire sul medesimo; - l indicazione di eventuali documenti a sostegno della segnalazione. 6. Soggetto che riceve la segnalazione Come anticipato nel precedente paragrafo, sono individuati quali destinatari delle segnalazioni il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nonché l Ufficio Trasparenza e Anticorruzione dell Autorità medesima. Tali soggetti sono gli unici abilitati a monitorare in via esclusiva indirizzo di posta elettronica whistleblowing@porto.trieste.it dedicato alla ricezione delle segnalazioni. Rimane ferma la possibilità per il pubblico dipendente di indirizzare la segnalazione direttamente ad ANAC, vieppiù nell ipotesi in cui le presunte condotte illecite riguardino la figura del RPCT. 7. Procedura di gestione della segnalazione A seguito della ricezione di una segnalazione, sia essa trasmessa a mezzo del servizio postale ovvero mediante invio all indirizzo di posta elettronica dedicato, il RPCT ovvero il Responsabile dell Ufficio Trasparenza e Anticorruzione provvedono a farla protocollare all Ufficio Protocollo e Servizi Ausiliari. Tale ufficio, per ragioni intrinseche alla procedura e al solo fine della protocollazione, prende visione della busta (nel caso di segnalazione a mezzo del servizio postale) ovvero del messaggio di posta elettronica nel quale viene allegato il Modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite (in ipotesi di segnalazione a mezzo posta elettronica). Le unità in forza al richiamato Ufficio Protocollo sono tenute alla massima riservatezza quanto all identità del segnalante e alle informazioni di cui possono venire a conoscenza in ragione della precipua attività di protocollazione. Del pari, coloro che ricevono la segnalazione sono tenuti alla più rigorosa osservanza delle norme del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Al fine di garantire la riservatezza dell identità del segnalante, così come richiesto dall art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la gestione delle segnalazioni di presunti illeciti è previsto l utilizzo di un protocollo riservato, non disponibile alla consultazione da parte di soggetti non espressamente abilitati (cfr. 7.1 Manuale di gestione documentale di questa Autorità di Sistema Portuale). 5

La tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività istruttorie è garantita tramite la conservazione della documentazione in un sistema di archiviazione documentale al quale è attribuito un numero di protocollazione riservato e la cui gestione è ad uso esclusivo dei soggetti sopra individuati quali unici legittimati alla ricezione delle segnalazioni. Ricevuta la segnalazione il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, nel rispetto della massima riservatezza, provvede ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti oggetto della denuncia. In particolare, presa in carico la segnalazione e comunicata tale circostanza al whistleblower, procede con una prima sommaria istruttoria e, se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o ad altri eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione (e i cui nominativi siano stati indicati nella denuncia stessa). Sulla base della valutazione e della verifica dei fatti oggetto della segnalazione da concludersi nel termine di 30 giorni e da effettuarsi nel rispetto dei principi di imparzialità, neutralità e riservatezza il RPCT può decidere: 1. nel caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione, dandone tempestiva comunicazione al segnalante; 2. nel caso di fondatezza, in tutto o in parte, della segnalazione, di inviarla, a seconda dei profili di illiceità riscontrati: a) all Ufficio Procedimento Disciplinari per gli adempimenti di competenza sotto il profilo disciplinare; b) all Autorità giudiziaria competente e/o alla Procura presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e/o all ANAC per i profili di competenza avendo cura, in quest ultimo caso, di evidenziare che trattasi di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell art. 54-bis del Decreto. L intero procedimento, ini compresa l eventuale fase disciplinare, deve concludersi entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla ricezione della segnalazione. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza ne comunica l esito al whistleblower. 8. Tutela del whistleblower In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, la riservatezza dell identità del segnalante deve essere sempre garantita, sin dalla ricezione della segnalazione. È a questo fine che, come già enunciato nel 7, da un lato, è previsto l utilizzo di un protocollo riservato, dall altro, coloro che ricevono la segnalazione (o sono coinvolti nella relativa gestione) sono tenuti a tutelare la riservatezza dell identità del segnalante e di tutte le informazioni afferenti la segnalazione. Gli atti di cui alla segnalazione non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. L inosservanza di tale prescrizione e, quindi, la violazione dell obbligo di riservatezza, oltre ad essere fonte di responsabilità disciplinare, può rilevare, ove ne sussistano i presupposti, ai fini dell art. 326 del codice penale. Nel caso in cui a seguito di una sommaria istruzione svolta dal RPCT la segnalazione risulti fondata e il Responsabile medesimo ritenga opportuno investire della questione l Ufficio Procedimenti Disciplinari per gli adempimenti di competenza sotto il profilo disciplinare, sono previste le seguenti forme di tutela: 1. l identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, ove l addebito contestato si fondi su accertamenti ed elementi distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 2. qualora la contestazione si fondi unicamente sulla segnalazione, l identità del segnalante può essere rivelata a colui che è sottoposto al procedimento disciplinare solo se la sua conoscenza 6

risulta assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpato. In tal caso, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La valutazione circa la sussistenza o meno della condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo dell identità del segnalante ai fini della difesa viene effettuata Ufficio competente quanto agli adempimenti in materia disciplinare, se del caso relazionandosi con il RPCT, e deve essere adeguatamente motivata. La tutela dei soggetti che effettuano la segnalazione di presunti illeciti è inoltre rafforzata dalle seguenti previsioni normative: - le segnalazioni sono sottratte alla disciplina dell accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. comma 4, art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165); - il pubblico dipendente che segnala presunte condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione medesima; - l ordinamento prevede che ove vengano adottate misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante le stesse debbano essere comunicate all Autorità Nazionale Anticorruzione dall interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere (cfr. comma 1, art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165). La tutela del whistleblower non trova invece applicazione nei casi espressamente indicati dall ultimo comma dell art. 54-bis del Decreto ovverosia nei casi in cui la segnalazione configuri un ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi dell art. 2043 del codice civile. 9. Segnalazioni anonime Come anticipato nel 4, le segnalazioni anonime non rientrano nel campo di applicazione dell art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un tanto in considerazione del fatto che la garanzia di riservatezza dell identità del whistleblower presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. La ratio della norma, infatti, è quella di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo ove la segnalazione provenga da soggetto individuabile e riconoscibile. Tuttavia, ove le segnalazioni siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinai, potrà essere effettuata una valutazione di opportunità quanto all eventuale trattazione delle stesse. 10. Report delle segnalazioni Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell Autorità monitora, con cadenza annuale, le segnalazioni di presunte condotte illecite indirizzate all Amministrazione. A tal proposito il RPCT rileva: 1. il numero complessivo delle segnalazioni; 2. il numero delle segnalazioni archiviate per manifesta infondatezza a seguito di una prima sommaria istruttoria; 7

3. il numero delle segnalazioni per le quali sia stato svolto l intero iter procedimentale indicando altresì il relativo esito. I dati così rilevati vengono riportati ogni anno nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. 11. Aggiornamento La presente disciplina sarà suscettibile di adeguamenti a seguito di modifiche legislative o di emanazione di nuove linee guida da parte dell Autorità Nazionale Anticorruzione o del Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero all atto dell adozione di un eventuale sistema informatizzato per la gestione delle segnalazioni. 12. Allegato 1. Modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite ai sensi dell art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Forma parte integrante del presente documento il Modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite ai sensi dell art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Allegato 1). 8