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1 DETERMINA DEL DIRETTORE ARA VASTA N. 1 N. 86/AV1 DEL 04/02/2016 Oggetto: Attivazione Convenzione per accogliere in tirocinio studenti della Universita' degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma UNICUSANO. IL DIRETTORE ARA VASTA N. 1 -. -. - Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente atto. Vista l'attestazione dei Responsabili della U.O.C. Contabilità/Bilancio/Finanze e del Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione. - D E T E R M I N A - 1) di approvare la convenzione con l' Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma UNICUSANO al fine di permettere ad alcuni studenti iscritti alla stessa di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta 1; 2) di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 3) di autorizzare ai fini dell'effettuazione del tirocinio di cui al punto 1) la frequenza riportata nella sottoindicata tabella; Nominativo e Corso Universitario di riferimento Struttura Tutor Periodo di frequenza MALINVERNI VALENTINA C.S.M. SEDE DI URBINO DR.CARALLO ALESSANDRO DIMITRI Febbraio 2016 Maggio 2016 4) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96. 5) di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della Legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.. 6) di trasmettere, per ogni conseguente effetto, il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R.26/96 e s.m.i. Dr. Carmine Di Bernardo

1 - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - Normativa di riferimento: Ø La legge n. 196/1997 consente ai soggetti richiamati all'art. 18 comma 1 lett.a) di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859/1962. Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti. Ø Il D.M. n. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lett. d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediantela conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. del Lavoro n. 142/1998. Ø Il D.M. n. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lett.e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni. Ø Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'università, come previsto all'art. 18, comma 1, lett. a) della legge n. 196/1997, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico. Ø Il tirocinio curriculare si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze relative al mondo del lavoro. Ø L.R. n. 13/2003. Ø D.M. 29 marzo 2013; Provvedimenti: Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato i Direttori di Zona al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento; Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009. Motivazioni: Con nota acquisita agli atti il 21/12/2015 al prot. n. 101146, l'università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma UNICUSANO, chiedeva a questa AV1 la disponibilità a stipulare una convenzione al fine di consentire agli studenti della predetta Università di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso Servizi di questa Area Vasta 1. Con la medesima nota l' Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma UNICUSANO, trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

2 Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Al riguardo, si evidenzia quanto segue: l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013; L'Università Telematica assicura che gli studenti siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142. L'ASUR Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante, Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'area Vasta n,1, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro Contestualmente alla richiesta dell'università, la Dott.ssa Valentina Malinverni iscritta al Corso di Studi Psicologia delle organizzazioni e dei Servizi presso l'università UNICUSANO, presentava domanda di autorizzazione alla frequenza presso strutture dell'area Vasta 1, al fine di effettuare il tirocinio curriculare così come previsto dall'ordinamento universitario, per il periodo e presso il servizio sotto elencati: Nominativo e Corso Struttura Tutor Periodo di Universitario di riferimento MALINVERNI VALENTINA C.S.M. SEDE DI URBINO DR.CARALLO ALESSANDRO DIMITRI Esito dell'istruttoria Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: frequenza Febbraio 2016 Maggio 2016 1) di approvare la convenzione con l' Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma UNICUSANO al fine di permettere ad alcuni studenti iscritti alla stessa di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta 1. 2) di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 3) di autorizzare ai fini dell'effettuazione del tirocinio di cui al punto 1) la frequenza riportata nella sottoindicata tabella; Nominativo e Corso Universitario di riferimento Struttura Tutor Periodo di frequenza MALINVERNI VALENTINA C.S.M. SEDE DI URBINO DR.CARALLO ALESSANDRO DIMITRI Febbraio 2016 Maggio 2016 4) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in

3 ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96. 5) di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della Legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.. 6) di trasmettere, per ogni conseguente effetto, il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R.26/96 e s.m.i. Il Responsabile della fase istruttoria Tiziana Ceripa Il Responsabile dell'u.o. Segreteria di Direzione Dott. Riccardo Cecchini RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE : Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta. Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali - ALLEGATI - Ø Convenzione che con l' Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma UNICUSANO.

4 CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO CURRICULARI TRA L'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma UNICUSANO, con sede in Roma, VIA Don Gnocchi, 3 00161 Roma P.I. 09073721004, rappresentata dal Presidente del C.d.A., Prof.Giovanni Puoti, (d'ora in poi denominata soggetto promotore) E ASUR Area Vasta n.1 con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta ASUR AV1, d'ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato dal Direttore di AV1 dott. Carmine Di Bernardo, nato a Napoli, il 30/11/1958 il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale Premesso - che il tirocinio curriculare fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio e si attiva in osservanza del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04; - che il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico/privato/associazione convenzionato con l'università; - che il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti dell'università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma, iscritti ai corsi di laurea Triennali e Magistrali ai sensi dei DD.MM. n. 509/99 e n. 270/2004, ai Master universitari, ai Corsi di Dottorato con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo; VISTO - la Legge 24 giugno 1997, n. 196; - il D.M. 25 marzo 1998, n. 142; - il D.M. ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;

5 - l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio; - La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge; - il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d); - il Regolamento del tirocinio curriculare pre-iaurea dell'unicusano. SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto della Convenzione Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le strutture della propria organizzazione di studenti iscritti ai Corsi di laurea in: Ø Scienze dell'educazione e della Formazione (L-19); Ø Scienze psicologiche del lavoro e delle organizzazioni (L-24); Ø Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi (LM-51); Ø Economia aziendale e management (L-18); Ø Scienze economiche (LM-56); Ø Relazioni internazionali (LM-52); Ø Ingegneria Civile Triennale (L 7); Ø Ingegneria Industriale Triennale (L9); Ø Ingegneria Magistrale Civile (LM23); Ø Ingegneria Magistrale Elettronica (LM29); Ø Ingegneria Magistrale Meccanica

6 (LM33); nel quadro delle normative citate in premessa. Art. 2 Finalità e contenuti del tirocinio 1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro; 2. durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile dell'organizzazione, indicato dal soggetto ospitante; 3. per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante i nominativi del tutore e del responsabile dell'organizzazione; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante; le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio In forza della presente convenzione, la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce a tutti gli effetti convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante. Il tirocinio deve contenere un progetto che non solo ne specifichi i contenuti, i risvolti applicativi più ampi, ma anche le relazioni con la tesi (ad esempio impratichirsi con le metodologie preliminari alla successiva raccolta dei dati oppure raccolta e analisi dei dati su tematiche diverse dalla tesi). Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante. Art. 3 Permanenza nell'organizzazione L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

7 L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi del tirocinio curriculare e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante. Art 4 Obblighi del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a: Ø svolgere le attività previste dal progetto; Ø rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; Ø mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 5 Valutazione Il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità).terminato il periodo di tirocinio, il soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore. Oltre alla valutazione finale il soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge. Art. 6 Assicurazioni Il tirocinante sarà munito di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

8 Ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/8, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto, il soggetto ospitante, si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all'lnail ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia al soggetto promotore. In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, il soggetto ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto promotore. Art. 7 Disposizioni finali La presente convenzione, della durata di tre anni rinnovabile dietro richiesta scritta da parte dell'università stessa, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione. La convenzione potrà comunque essere risolta in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso scritto di mesi tre da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Letto, approvato e sottoscritto Per il soggetto promotore: Università degli Studi di Parma Il Rettore Prof. Giovanni Puoti Per il soggetto ospitante: Il Direttore AV1 Dr. Carmine Di Bernardo