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Regolamento generale delle vendite dei prodotti principali e secondari provenienti dal patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana in gestione e dal patrimonio dell Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, e dei prodotti risultanti da interventi di sistemazione idraulico forestale e di ripristino di superfici percorse da fuoco.

L.R. 39/00 e successive modificazioni: Regolamento generale delle vendite dei prodotti principali e secondari provenienti dal patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana in gestione e dal patrimonio dell Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve e dei prodotti risultanti da interventi di sistemazione idraulico forestale e di ripristino di superfici percorse da fuoco. Titolo I Disposizioni generali Art. 1) Oggetto Il presente regolamento disciplina la vendita dei prodotti principali e secondari del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito per delega da questo Ente (L.R. 39/00 e successive modificazioni) e di quelli provenienti da interventi di sistemazione idraulico-forestale e di ripristino di superfici percorse dal fuoco da effettuarsi nei confronti sia di ditte agricolo-forestali che delle famiglie residenti nel territorio dell Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve. La presente normativa si applica anche per la vendita dei prodotti provenienti dal Complesso Forestale Muraglione di proprietà di questo Ente e di qualsiasi altro patrimonio pubblico e privato appartenente all Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve o a questa affidato in gestione a seguito di delega ex lege o di specifica convenzione, con riferimento anche all art.9 della L.97/94. Art. 2) Competenze del Consiglio Il Consiglio dell Unione dei Comuni approva il presente regolamento generale nonché tutte le varianti sostanziali dello stesso. Ai sensi dell art. 42 del D. L.vo 267/00 e dell art. 16 dello Statuto dell Unione spettano al Consiglio tutte le funzioni di indirizzo e controllo. In particolare il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale inerenti l efficace svolgimento delle funzioni politico amministrative dell Ente.

Art.3) Competenze della Giunta esecutiva La giunta esecutiva procede all attuazione degli indirizzi politico-amministrativi espressi dal Consiglio ai sensi del precedente art. 2. In particolare la Giunta esecutiva esercita le funzioni di controllo nei confronti del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale ed allo scopo, nel rispetto degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, definisce gli obbiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità, emana le conseguenti direttive per l azione amministrativa e per la gestione, provvede alla verifica continua della rispondenza dell andamento e dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite. Entro il mese di febbraio il Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale informa la Giunta esecutiva, tramite l assessore competente, sull andamento delle vendite effettuate durante l anno solare precedente. Il presidente, l assessore competente, la Giunta esecutiva, il Consiglio e i singoli consiglieri possono in ogni momento, per motivi inerenti le rispettive attribuzioni, chiedere e ottenere informazioni sulle vendite di cui al presente regolamento. Art.4) Funzioni di direzione Compete al Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale, che vi provvede con proprie determinazioni approvate ai sensi dell art. 107 del D. L.vo 267/00 e dell art. 25 dello Statuto: a) Fissare i limiti economici e tecnici per le vendite attraverso affidamento diretto o procedura negoziata che sono dirette dallo stesso o da altro personale debitamente autorizzato; b) Approvare l elenco delle ditte da invitare alle vendite dei vari lotti (boschi in piedi o legname all imposto) per mezzo di procedura negoziata, compresi gli aggiornamenti annuali, le integrazioni e le esclusioni motivate; c) Indire le vendite dei vari lotti, approvando la relativa procedura, lo schema di invito, le norme tecniche, le sanzioni, presiedere le stesse vendite e procedere all aggiudicazione dei lotti;

d) Approvare le vendite per affidamento diretto o con procedura negoziata per lotti di valore superiore al precedente punto a); e) Stabilire i prezzi e i relativi aggiornamenti dei servizi effettuati per conto terzi e del noleggio mezzi ed attrezzature nonché il listino dei prezzi di vendita delle piante prodotte presso il vivaio del complesso forestale di Rincine. f) Stabilire i prezzi e gli aggiornamenti relativamente alla legna in piedi ed all imposto, nonchè del cippato di legna, per quanto attiene gli articoli di cui ai Titoli III e IV. Titolo II Vendita di legname alla ditte agricolo-forestali Art.5) Modalità di vendita La vendita di legname è generalmente effettuata con il sistema della procedura aperta. Per le vendite con importo imponibile complessivo non superiore a quanto stabilito ai sensi dell art. 4 a) o nei casi particolari di cui all art. 7 è data facoltà al Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale disporre la vendita del lotto mediante affidamento diretto o procedura negoziata. Le modalità tecniche di martellata, abbattimento, esbosco ed allestimento verranno riportate ogni volta sulla lettera d invito o sul disciplinare di gara. Art.6) Vendita mediante affidamento diretto Le vendite per affidamento diretto di cui all art. 4 a) vengono disposte dal Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale o da altro personale debitamente autorizzato. Tali vendite vengono realizzate nel rispetto delle vigenti normative e delle disposizioni del Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale curando gli interessi dell Ente e puntando alla realizzazione dei massimi prezzi correnti sul mercato. Art.7) Affidamento diretto e procedura negoziata: casi particolari di vendita

Nei seguenti casi il Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale può approvare la vendita per affidamento diretto oppure per procedura negoziata per lotti il cui valore imponibile superi il limite di cui all art. 4 a): a) Commissioni di legname con caratteristiche particolari tali da non consentire la formazione di uno specifico lotto da vendere mediante procedura aperta; b) Condizioni economiche particolarmente favorevoli per l Unione dei Comuni per valori correnti del legname sul mercato, per necessità specifiche dell Ente e per condizioni di mercato particolarmente difficili; c) Vendita di lotti andati invenduti almeno in una procedura aperta o i cui lavori non sono stati completati nei termini prefissati dalla ditta aggiudicataria; d) Vendita di materiale ad elevato rischio di deperibilità o soggetto a forte calo del peso; e) Vendita di materiale che richieda una tempestiva opera di esbosco per varie cause, comprese quelle fitopatologiche o climatico-ambientali. Art.8) Vendita mediante procedura aperta Nelle vendite per procedura aperta si applicano le leggi vigenti e ogni atto è approvato dal Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale. L avviso di procedura aperta è pubblicato presso l albo dell Ente e di altri enti e associazioni del territorio di competenza dell Ente. La pubblicizzazione della gara potrà essere effettuata anche in altre modalità che si riterranno opportune. Le aggiudicazioni per procedura aperta avvengono esclusivamente a seguito di offerta scritta presentata con le modalità e nei termini previsti dall avviso. Art.9) Modalità di pagamento Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite una delle seguenti modalità: a) Versamento su conto corrente postale intestato all Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve ; b) Bonifico bancario su conto corrente intestato all Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve ;

c) Pagamento a un addetto debitamente autorizzato dietro rilascio di regolare ricevuta; Art.10) Cauzione preliminare Nel caso di vendita mediante procedura aperta o negoziata, le ditte che eseguono offerta per uno o più lotti il cui valore complessivo, calcolato in base al quantitativo di legname stimato ed al prezzo al metro stero offerto per ciascun lotto, è superiore a ottomila euro (IVA esclusa), devono corredare l offerta di apposita cauzione preliminare da eseguirsi mediante pagamento o fideiussione bancaria od assicurativa di importo pari al 5% del valore definito in base ai prezzi base d asta dei lotti in oggetto. Tale cauzione viene trattenuta nel caso in cui la ditta non adempisse entro i termini definiti alla sottoscrizione del contratto relativo ai lotti oggetto di vendita, e sarà invece svincolata, senza interessi, al momento della sottoscrizione del contratto. Art.11) Cauzione definitiva Per tutte le modalità di vendita e per tutte le tipologie di lotti in vendita, le ditte aggiudicatarie dei lotti devono costituire cauzione definitiva per un importo pari al 50% del valore del lotto in base alla quantità di legname stimato al prezzo di aggiudicazione, con un minimo di 500,00. Tale cauzione è a garanzia, oltre che di eventuali danni alla viabilità, al bosco, alla proprietà od alle infrastrutture presenti, anche degli impegni presi e del pagamento del materiale legnoso asportato. Tale garanzia può essere costituita con versamento su conto corrente bancario o postale, oppure con fideiussione bancaria od assicurativa, contenente la clausola a semplice richiesta dell Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, in caso di inadempienza ed è da eseguirsi prima della stipula del contratto e con validità pari a quella riportata nella comunicazione di aggiudicazione del lotto. La cauzione sarà svincolata, senza interessi, a chiusura dei lavori e dei pagamenti del materiale legnoso asportato, salvo contestazioni o danni.

Le presenti indicazioni sono valide in tutti i casi fatte salve eventuali disposizioni differenti approvate in situazioni particolari dal Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale. Art.12) Contratto Nel caso in cui l importo stimato dei lotti di bosco in piedi o del legname all imposto aggiudicati sia superiore alla cifra di 2.500,00 Iva esclusa è necessario procedere alla sottoscrizione di apposito contratto da registrare solo in caso d uso a cura e spese della parte che lo richiederà. Per tutte le tipologie di vendita, la sottoscrizione del contratto dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione del lotto e comunque prima dell inizio dei lavori o del ritiro dei beni acquistati. Le spese di bollo, diritti ed altro derivanti sono sempre a carico della ditta acquirente. Nel caso in cui l importo stimato dei lotti di bosco in piedi o del legname all imposto aggiudicati sia inferiore alla cifra di 2.500,00 è data facoltà al Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale disporre affinchè il contratto sia sostituito da un verbale di consegna del lotto oggetto di vendita da sottoscrivere da entrambe le parti e contenente gli obblighi dell acquirente. Art. 13) Obblighi delle ditte aggiudicatarie I titolari delle Ditte aggiudicatarie dei lotti in vendita sono personalmente responsabili, per l'attività di taglio, allestimento, esbosco e trasporto del legno, del rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, delle disposizioni assicurative e previdenziali e dei trattamenti contrattuali del settore di appartenenza, e si assumono inoltre qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, relativa all'accesso e al transito nella viabilità facente parte del Patrimonio Agricolo-Forestale Regionale o dei complessi in proprietà di questo Ente, con esclusione di quella classificata ai sensi del D.L.vo n. 285/92, di automezzi di loro proprietà o che prestano servizio per loro. I titolari delle Ditte aggiudicatarie con la sottoscrizione del contratto e/o del verbale di consegna si obbligano all esecuzione completa dei lavori oggetto di aggiudicazione.

Le ditte devono eseguire tutti i lavori conformemente alle modalità tecniche previste nei piani di gestione specificatamente per la particella forestale costituente ciascun lotto aggiudicato, e comunque conformemente alle prescrizioni rilasciate dal personale autorizzato di questo Ente nonchè a quelle derivanti dalla normativa vigente in materia forestale. E fatto divieto di subappaltare in tutto od in parte i lavori nonché di cedere il contratto in qualsiasi forma ad altra ditta senza la formale autorizzazione da parte dell Ente. In caso di approvazione del subappalto da parte dell Ente, la ditta aggiudicataria del lotto deve fornire copia del contratto di subappalto. Art. 14) Tempi di esecuzione dei lavori Per le vendite in piedi il tempo utile a disposizione delle ditte per il completamento dei lavori varia in funzione dell entità delle superfici in taglio e della tipologia di intervento da eseguire, conformemente a quanto riportato nelle tabelle che seguono. TAGLI DI AVVIAMENTO ALL ALTO FUSTO E DIRADAMENTI Classe di superficie Da 0 a 5 ettari Da 5 a 12 ettari Oltre 12 ettari Tempi di esecuzione 1 anno 2 anni 3 anni TAGLI DEL CEDUO Classe di superficie Da 0 a 3 ettari Da 3 a 8 ettari Oltre 8 ettari Tempi di esecuzione 1 anno 2 anni 3 anni Gli acquirenti devono comunque ritirare il materiale accatastato ogni qualvolta ve ne sia agli imposti una quantità sufficiente al caricamento del mezzo.

Nel caso di vendita di legna all imposto, il ritiro del materiale va eseguito entro 30 gg dalla data di consegna del lotto. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di scadenza nell esecuzione dei lavori sarà applicata una penale pari all 1% del valore del lotto aggiudicato. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria per motivi non dipendenti dalla propria volontà non riesca a completare i lavori entro il termine assegnato può fare richiesta di proroga del termine di scadenza, la quale va formalmente accordata dal Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale o da personale autorizzato. Nel caso in cui i lavori non fossero completati entro i termini stabiliti ed in assenza di apposita richiesta di proroga dei termini formalmente autorizzata, l Ente può rivalersi attraverso le cauzioni definitive depositate di cui all art. 12. Le presenti indicazioni sono valide in tutti i casi fatte salve eventuali disposizioni differenti approvate in situazioni particolari dal Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale. Sono comunque fatte salve le modalità ed i termini definiti dalla Legge Forestale Regionale n 39/00 e dal Regolamento Forestale (D.P.G.R. n 48/R del 08/08/2003) e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 15) Pagamento del materiale legnoso Al termine di ogni mensilità si provvederà a fatturare il materiale legnoso asportato durante il mese, che dovrà essere pagato a 30 giorni dal ricevimento della fattura. Agli acquirenti che non risultassero in regola con i pagamenti sarà sospesa qualsiasi fornitura finché non risulti onorato ogni pagamento. Nel caso di pagamenti ritardati, oltre alle penali previste nell atto di vendita, si applicano gli interessi legali e le eventuali spese sostenute per incassare le somme non saldate, compresi gli oneri per l assistenza legale.

Titolo III Vendita di bosco in piedi alle famiglie residenti nei comuni dell Unione Art.16) Oggetto Nel caso in cui l Ente individuasse, compatibilmente alle indicazioni fornite dai Piani di Gestione dei vari complessi forestali, alcune superfici boscate idonee, è prevista la possibilità di procedere alla vendita di bosco in piedi alle famiglie residenti nei comuni dell Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve. E fatto assoluto divieto di vendere la legna ricavata dai tagli di cui sopra; il taglio dei boschi ad uso familiare deve essere eseguito esclusivamente dal richiedente stesso, salvo comprovati impedimenti fisici, eventualmente coadiuvato da aiutanti. Il bosco oggetto di vendita fa parte di complessi forestali appartenenti alla Regione Toscana e gestiti per delega dell Unione dei Comuni, oppure di proprietà dell Unione dei Comuni stessa. Viene concesso in taglio bosco ceduo in turno, destinato al taglio a raso con rilascio di matricine, bosco ceduo invecchiato, destinato al taglio di avviamento all alto fusto, diradamenti in fustaia transitoria, tagli di manutenzione. Art.17) Modalità di presentazione delle domande Le richieste, redatte in carta libera, devono essere inviate all ufficio Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale dell Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve ed avranno validità soltanto per l annata solare in corso. Nella richiesta devono essere specificati: Dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico del richiedente; Tipo e targa del veicolo utilizzato per recarsi alla superficie di taglio; Complesso forestale nel quale si richiede il taglio; Codice Fiscale Le richieste vengono istruite da parte dell ufficio Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale e la graduatoria viene redatta sulla base dell ordine di arrivo

delle domande, ma si considerano prioritarie le domande eseguite da richiedenti che non hanno ottenuto la concessione nei due anni precedenti. Il pagamento della legna dovrà essere effettuato prima di iniziare il ritiro secondo le modalità definite all art. 9. Art.19) Modalità di taglio Tutte le operazioni di taglio e di esbosco devono essere svolte in conformità alla L.R.39/00, al Regolamento di attuazione D.P.G.R. n 48/R del 08/08/2003 e alle loro successive modificazioni. La superficie oggetto di taglio, che non può superare i 2000 mq per il taglio di avviamento all alto fusto ed i tagli di diradamento in fustaia transitoria ed i 1000 mq per il taglio a raso con rilascio di matricine, viene individuata dal personale del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale, che rilascia al richiedente copia della cartografia in cui è evidenziata l area di taglio e il percorso autorizzato per recarsi sul posto. In ogni caso, per il transito dei veicoli a motore su strade e piste forestali nei complessi in gestione all Ente, si rimanda alle specifiche approvate con apposito Regolamento. La martellata, nel caso del taglio di avviamento all alto fusto, di diradamento in fustaia transitoria o di taglio di manutenzione, la scelta delle matricine da rilasciare, nel caso del taglio del ceduo e ogni altra indicazione tecnica sull esecuzione dell intervento vengono eseguite dagli Agenti di vigilanza o da altro personale debitamente autorizzato. Le operazioni di taglio e di esbosco devono essere svolte entro il termine massimo prescritto nell atto di rilascio dell autorizzazione. In ogni caso l epoca di taglio del ceduo termina il 15 Aprile, per i cedui posti ad altitudine inferiore agli 800 m s.l.m., il 15 Maggio per i cedui posti ad altitudine superiore agli 800 m s.l.m. (ai sensi dell art. 11 del Regolamento di attuazione D.P.G.R. n 48/R del 08/08/2003 della L.R. 39/00 e successive modificazioni ed integrazioni).

Ai sensi del D. L.vo 81/2008, l esecutore del taglio boschivo deve essere munito di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale). Art.20) Cauzione Il titolare della concessione dovrà versare un deposito cauzionale d importo pari a 100,00 che verrà restituito alla fine dei lavori, una volta verificata l assenza di danni formalizzata con verbale dagli Agenti di vigilanza dell Unione dei Comuni. Titolo IV Vendita di legname all imposto alle famiglie residenti nei comuni dell Unione Art.21) Oggetto Nel caso in cui ve ne sia disponibilità, è prevista la vendita all imposto di legna da ardere alle famiglie residenti nei comuni dell Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve. Art.22) Modalità di presentazione delle domande Le richieste, redatte in carta libera, devono essere inviate all ufficio Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale dell Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve ed avranno validità soltanto per l annata solare in corso. Le richieste vengono istruite solo se l ente ha disponibilità di legna all imposto. Nella richiesta devono essere specificati: Dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico del richiedente; Tipo e targa del veicolo utilizzato per recarsi all imposto; Complesso forestale nel quale si intende acquistare il legname; Codice fiscale. La graduatoria viene redatta sulla base dell ordine di arrivo delle domande, ma si considerano prioritarie le domande eseguite da richiedenti che non hanno ottenuto la concessione nei due anni precedenti. Ciascuna famiglia può presentare una sola richiesta di acquisto di legna da ardere all anno, per una quantità non superiore agli 8 mst, da destinare esclusivamente all autoconsumo.

Il pagamento della legna dovrà essere effettuato prima di iniziare il ritiro secondo le modalità definite all art. 9. Il ritiro della legna dovrà essere concluso entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione, pena il decadimento della stessa senza la restituzione delle somme versate. Titolo V Concessioni per la raccolta di marroni nei castagneti da frutto Art.23) Oggetto Sono previste, per i castagneti da frutto, due tipi di concessioni: Permesso giornaliero o stagionale per la raccolta di marroni in un castagneto da frutto in cui le cure colturali vengono eseguite dall Unione dei Comuni; Concessione a lungo termine di un castagneto da frutto in cui le cure colturali vengono eseguite dal titolare della concessione. Art.24) Modalità di presentazione delle domande Le richieste, redatte in carta libera, devono essere inviate all ufficio Servizio Attività Forestali dell Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve entro il mese di luglio nel caso di richiesta di concessione a lungo termine o stagionale, mentre, nel caso di richiesta di permesso giornaliero, la richiesta potrà essere consegnata direttamente agli Agenti della vigilanza dell Ente anche il giorno stesso di raccolta. Nella richiesta devono essere specificati: Dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico del richiedente; Tipo e targa del veicolo utilizzato per recarsi sul posto; Complesso forestale nel quale si richiede la concessione; Codice fiscale. Le richieste vengono istruite da parte dell ufficio Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale dell Ente entro 15 giorni dalla presentazione. La graduatoria viene redatta sulla base dell ordine di arrivo delle domande.

Il pagamento per la concessione stagionale dei castagneti da frutto dovrà essere effettuato prima dell inizio della raccolta, secondo le modalità stabilite all art. 9. Art.25) Modalità di gestione del castagneto da frutto Nel caso di concessioni a lungo termine gli interventi di ripulitura devono essere svolti nei mesi di Agosto e Settembre da personale competente, sulla base delle indicazioni degli Agenti della vigilanza dell Ente o da altro personale debitamente autorizzato) e in conformità alla L.R.39/00, al Regolamento di attuazione D.P.G.R. n 48/R del 08/08/2003 e successive modificazioni. Titolo VI Autorizzazione alla raccolta di frascame e legna morta Art. 26) Oggetto E previsto il rilascio di una autorizzazione a titolo gratuito per la raccolta di frascame e legna morta. Art.27) Modalità di presentazione delle domande Le richieste, redatte in carta libera, devono essere inviate all ufficio Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale dell Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve almeno 15 giorni prima dell inizio del periodo di utilizzazione. Nella richiesta devono essere specificati: Dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico del richiedente; Tipo e targa del veicolo utilizzato per recarsi all imposto; Complesso forestale nel quale si richiede la concessione. Le richieste vengono istruite da parte dell ufficio Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale dell Unione dei Comuni. La graduatoria viene redatta sulla base dell ordine di arrivo delle domande. Art.28) Modalità attuative La concessione è a titolo gratuito e viene rilasciata per un periodo massimo di 20 giorni all anno per una quantità massima di legname concesso pari a 8 mst. Gli Agenti di vigilanza dell Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve

individueranno, direttamente sul terreno, la zona adibita alla raccolta del frascame e della legna morta, ed indicheranno il percorso che il beneficiario dovrà obbligatoriamente seguire per raggiungere la zona di raccolta.