2 bis. A partire dall anno formativo 2013-2014 il numero di docenti nelle istituzioni formative provinciali è incrementato di 20 unità.



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I 24 emendamenti depositati Prima firmataria Margherita Cogo 3 Art. 3 Nel comma 4, dopo la prima frase, è inserita la seguente: Le azioni rivolte alle scuole d infanzia equiparate, ai centri di formazione professionale paritari e alle aziende pubbliche di servizi alla persona sono preventivamente presentate dalla Giunta provinciale ad un tavolo istituzionale con i con i relativi rappresentanti dei gestori e con le parti sociali. Illustrazione: La Provincia potrà sostenere azioni volte a migliorare l efficienza e l economicità delle risorse pubbliche. Con l emendamento, le azioni rivolte alle scuole d infanzia equiparate, ai centri di formazione professionale paritari e alle aziende pubbliche di servizi alla persona dovranno essere illustrate in un tavolo istituzionale con i relativi gestori. Art. 23 Dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2 bis. A partire dall anno formativo 2013-2014 il numero di docenti nelle istituzioni formative provinciali è incrementato di 20 unità. Illustrazione: si propone di stabilizzare venti docenti (si tratti di docenti che già lavorano nella scuola) Art. 53 ITEA Dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2 bis. In coda alla lettera a) del comma 2 ter dell articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono aggiunte le parole ad eccezione della revoca per morosità a seguito della quale si applica il canone sostenibile incrementato del 20 per cento; Illustrazione: si tratta di venire incontro agli inquilini Itea che non riescono a pagare il canone e che rischierebbero lo sfratto. Prima firmataria Sara Ferrari 7 Art. 23 (graduatorie assunzioni Pat) Nel comma 6, le parole 31 dicembre 2013 sono sostituite con le parole 31 dicembre 2014. Illustrazione: viene prevista la proroga delle graduatorie provinciali per le assunzioni e tempo determinato per dare qualche speranza in più a che ha sostenuto la prova di ammissione. Art. 33 1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: 2 bis. Nel capo II, sezione I, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, dopo l'articolo

11 bis è inserito il seguente: "Art. 11 ter Aiuti alle imprese dell'informazione locale 1. Per tutelare la libertà e la pluralità dell'informazione, contribuire a promuovere il pluralismo delle fonti e dell'accesso all'informazione, sostenere l'innovazione e lo sviluppo delle imprese provinciali del settore dell'informazione e favorire l'informazione legata al territorio e alla comunità provinciale, la Provincia può concedere specifici aiuti, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), alle imprese con sede legale e operativa in provincia di Trento che operano nel settore dell'informazione o dell'editoria e che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: a) svolgono attività editoriale con particolare attenzione alla valorizzazione della cultura provinciale e alla promozione di nuovi e giovani autori; b) sono editori di quotidiani o periodici a diffusione provinciale, regolarmente registrati in tribunale e iscritti al registro degli operatori di comunicazione, con copertura territoriale almeno sovracomunale; c) gestiscono mezzi di informazione locale radiofonica o televisiva; d) sono editori di quotidiani o periodici on line; e) producono o distribuiscono opere cinematografiche o audiovisive. 2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri e i limiti per la concessione degli aiuti previsti dal comma 1 nel limite massimo di 50.000 euro per ogni impresa, tenendo conto delle seguenti priorità di intervento: a) incentivare le imprese che investono in risorse umane, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, stabilizzando i rapporti di lavoro e garantendo la formazione permanente; b) favorire le aggregazioni dell'editoria e dell'emittenza locale per la produzione e diffusione di contenuti comuni; c) sostenere le imprese che hanno progetti editoriali basati sulla convergenza multimediale; d) sostenere le imprese che hanno forma giuridica cooperativa o non profit. 3. La Provincia informa i titolari delle imprese individuate nel comma 1 del carattere di de minimis dell'aiuto, rinviando alla normativa comunitaria in materia. 4. La Provincia può affidare la concessione degli aiuti previsti da quest'articolo ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento." Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione di questo articolo si provvede con le risorse previste nella UPB 61.22.110 Illustrazione: evidente il contenuto dell emendamento Art. 39 1. Prima del comma 1 è inserito il seguente: 01. La lettera c) del comma 3 dell articolo 18 della legge provinciale sulla scuola è sostituita dalla seguente: "c) la progettazione curricolare ed extracurricolare che le singole istituzioni adottano nell'ambito della loro autonomia; tale progettazione comprende anche l attività didattica alternativa

all insegnamento della religione cattolica e le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata, valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, della cooperazione, della solidarietà;". Illustrazione: un chiarimento/specificazione sul progetto di istituto previsto dell attuale legge sulla scuola Art. 39 1. Il comma 4 bis della novella introdotta con il comma 8 è soppressa. Illustrazione: il comma 8 prevede che la sorveglianza nell attività di interscuola e durante la fruizione del servizio mensa sia affidata a soggetti privati Art. 39 1. Nel comma 2 quinquies della novella introdotta con la lettera b) del comma 9, le parole Entro l anno scolastico 2014-2015 sono sostituite con la parole Entro l anno scolastico 2013-2014 Illustrazione: il comma fa riferimento alle graduatorie per insegnanti. Art. 39 1. Nel comma 2 quater della novella introdotta con la lettera b) del comma 9, dopo le parole hanno conseguito l abilitazione all insegnamento sono inserite le parole e, con riserva, quelli che la conseguiranno negli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014, Illustrazione: come sopra Art. 65 1. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 1 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 bis della legge provinciale sugli espropri e inserito il seguente: 1 bis. L indennità prevista nel comma 1 spetta anche al titolare d impresa familiare o alla società che adibisca ad attività commerciale fondi di proprietà di familiari conviventi o di soci. 1 ter. Il comma 1 bis all articolo 20 bis della legge provinciale sugli espropri, come inserito dal comma 1 bis del presente articolo, si applica anche ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora esperibili o sono stati presentati ricorsi amministrativi o giurisdizionali relativi all indennità stabilita ai sensi dell articolo 20 bis, anche se è già intervenuto il decreto previsto dall articolo 8 della legge provinciale sugli espropri. Alla copertura degli oneri derivanti dall applicazione di questo articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulla unità previsionali di base dove sono imputate le spese di realizzazione delle opere. Illustrazione: si tratta di una correzione della legge sugli espropri dove esiste un vulnus per i familiari o i soci che, attualmente, sono considerati solo nelle attività legate all agricoltura. Primo firmatario Michele Nardelli 6

Art. 22 1. Dopo l articolo 22 è inserito il seguente: Art. 22 bis Modificazioni della legge provinciale 4 di data 8 luglio 1996 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate) 1. Dopo l articolo 12 ter della legge provinciale 4 di data 8 luglio 1996 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), è inserito il seguente articolo 12 quater: Art. 12 quater Animazione territoriale 1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi di programmazione contenuti negli strumenti di cui ai commi 1 e 2 dell art. 5, la Provincia, le comunità e, attraverso le comunità, i comuni, anche al fine di favorire lo sviluppo sostenibile e condiviso dei territori, la valorizzazione delle specificità territoriali e nuove iniziative imprenditoriali e opportunità occupazionali, con particolare riguardo ad ambiti innovativi e di vocazione sociale, possono promuovere, anche per il tramite di altri soggetti pubblici e privati, lo svolgimento di attività di animazione territoriale, in accordo con quanto stabilito al comma 1 bis dell art. 24 della legge provinciale n. 6 del 13 dicembre 1999. 2. Per animazione territoriale si intende un metodo di lavoro comprendente attività di ricerca e di azione, di analisi dei contesti e delle loro potenzialità, di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nella definizione e nell implementazione delle politiche e degli obiettivi di sviluppo, di sensibilizzazione e di facilitazione verso le opportunità di sviluppo ed imprenditoriali, di animazione socio-economica ed imprenditoriale e d assistenza tecnica alla concertazione e alla progettazione di piani e progetti di sviluppo locale. 3. Gli obiettivi principali da realizzarsi attraverso l attività di animazione territoriale sono: a) promuovere politiche di sviluppo condivise fondate sul riconoscimento e la valorizzazione dei valori, delle specificità e delle vocazionalità territoriali di ogni territorio; b) supportare le comunità ed i comuni nella creazione di reti tra attori pubblici e privati; c) supportare le comunità ed i comuni nei processi di pianificazione territoriale e di programmazione dello sviluppo; d) supportare le comunità ed i comuni nell attuazione delle strategie di sviluppo e nella promozione di nuove attività ed opportunità imprenditoriali, con particolare riguardo ad ambiti innovativi e di vocazione sociale e alla gestione e valorizzazione dei beni comuni e del patrimonio naturale e infrastrutturale. Per la copertura degli oneri derivanti dall applicazione di questo articolo si provvede conb le risorse previste nell upb 61.40.210 Illustrazione: si propone la promozione dell animazione territoriale come definita

nell emendamento. Art. 33 1. In coda alla novella introdotta con il comma 3 è inserita la seguente frase: A tal fine la Provincia può mettere a disposizione della Società personale con idonea professionalità. Illustrazione: sempre nell ambito della animazione territoriale si propone che la Pat possa mettere a disposizione suo personale. Art. 38 1. Nell articolo 38 dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1 bis. Nell articolo 48 della legge provinciale sull agricoltura, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 4 bis. La Provincia può realizzare, direttamente o avvalendosi dell'opera di enti o soggetti rappresentativi del settore agricolo provinciale, oppure di collaborazioni con altri enti pubblici, iniziative e progetti riguardanti: a) inchieste, studi, nonché ricerche finalizzati alla valorizzazione delle peculiarità presenti nell agricoltura di montagna in relazione a fattori di salubrità nutrizionale e terapeutica dei suoi prodotti; b) l individuazione e la caratterizzazione di distretti rurali e agroalimentari di qualità. 4 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti, nel rispetto della disciplina dell'unione europea degli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti agli enti o soggetti rappresentativi previsti al comma 1. Tali finanziamenti possono protrarsi al massimo per sei anni con un intervento fino al 100% del costo dei progetti effettuati nel primo anno, ridotto di quindici punti percentuali per ciascun anno a seguire. Nota copertura: u.p.b. 50.15.120 Cap. 506000 Illustrazione: evidente il contenuto dell articolo che vuole sostenere la nascita di biodistretti agroalimentari. Art. 60 1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1 bis. Nel caso di convenzioni già stipulate dalla Provincia alla data di entrata in vigore di questo comma con altri soggetti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo), la Giunta provinciale può anticipare ai soggetti di cooperazione solidale internazionale, a cui è affidata l attuazione delle convenzioni, gli oneri posti a carico dei medesimi soggetti pubblici dalle convenzioni. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può determinare le condizioni, i limiti e le modalità in base alle quali, in caso di minore erogazione di somme da parte dei soggetti pubblici firmatari delle convenzioni, l'onere finanziario rimane a carico della Provincia. 2. Per la copertura degli oneri derivanti dall applicazione del comma precedente si provvede

con le risorse presenti sull unità previsionale di base 40.15.220. Illustrazione: evidente il contenuto dell emendamento che mira a facilitare l attività di cooperazione internazionale. Art. 60 1. Prima del comma 1 è inserito il seguente: 01. Nel comma 1 dell articolo 8 della legge provinciale in materia di solidarietà internazionale, le parole di paesi indicati nella lista dei paesi in via di sviluppo (DAC list of aid recepients), predisposta periodicamente dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono sostituite con la parole locali Illustrazione: si vuole estendere la possibilità per la Provincia di intervenire in caso di eventi eccezionali, ora può farlo solo nei Paesi DAC (si veda emendamento). Art. 63 1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1 bis. Nel comma 3 dell articolo 22 della legge urbanistica provinciale è aggiunto il seguente periodo: Decorsi 120 giorni dalla richiesta di stipulazione dell accordo quadro, in assenza di intesa, la comunità può comunque procedere nell iter di adozione del piano territoriale. Illustrazione: norma finalizzata per sbloccare l adozione dei piani (urbanistici) territoriali Primo firmatario Andrea Rudari 5 Art. 4 1. Nel punto 12 della novella introdotta con la lettera a) del comma 3, dopo le parole unicamente nella misura necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione sono inserite le parole oltre all attività di pianificazione sociale Illustrazione: una specificazione nella norma relativa alle possibilità di assunzione a tempo indeterminato e determinato di personale addetto alle funzioni socio-assitenziali Art. 36 1. Dopo l articolo 36 è inserito il seguente: Art. 36 bis Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti) 1. L articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 è sostituito dai seguenti: Art. 7 Elenco delle associazioni di consumatori e utenti

1. Al fine di promuovere l associazionismo tra i consumatori la Provincia riconosce le associazioni di consumatori e utenti che operano, senza fini di lucro e senza rapporti con enti economici, esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e degli utenti e che statutariamente perseguono finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori e utenti. 2. Per i fini di cui al comma 1 le associazioni dei consumatori e utenti sono iscritte nell apposito elenco istituito presso la competente struttura in materia di commercio. 3. I requisiti e le modalità per l iscrizione nell elenco sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comitato per i problemi del consumo e dell utenza. 4. L iscrizione, su richiesta degli interessati, costituisce condizione per la concessione dei contributi provinciali previsti per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Art. 7 bis Promozione delle associazioni di consumatori e utenti 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell associazionismo tra consumatori e utenti la Provincia concede contributi per la realizzazione di progetti e programmi e per le attività rientranti nelle finalità di cui all articolo 1 alle associazioni di consumatori e utenti iscritte nell elenco istituito ai sensi dell articolo 7. 2. La Giunta provinciale, sentito il Comitato per i problemi del consumo e dell utenza, stabilisce con deliberazione i criteri per la concessione dei contributi. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. Nota copertura: u.p.b. 61.22.210 Cap. 615425 Illustrazione: evidente il contenuto dell emendamento. Art. 47 1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1 bis. Nel comma 2 dell articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, dopo le parole disciplinato dalla normativa concernete l ordinamento del personale della Provincia sono inserite le parole e in particolare l articolo 63 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5. Illustrazione: si vuole estendere anche all Azienda Sanitaria la normativa valida per i dipendenti provinciali in relazione alla cessione di quote di retribuzione a fronte di prestiti (cessione del quinto) Art. 63 Dopo l articolo 63 è inserito il seguente: Art. 63 bis Modificazione dell articolo 6 della legge provinciale 4 agosto 2008, n. 15 (Distretto agricolo del

Garda trentino) 1. La prima frase del comma 1 dell articolo 6 della legge 4 agosto 2008, n. 15 è sostituita dalla seguente: Per la parte di territorio compresa nel distretto i comuni e le comunità acquisiscono il parere consultivo dell agenzia in sede di formazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale nonché delle relativa varianti e deroghe. Illustrazione: si tratta di un chiarimento interpretativo della legge sul distretto agricolo del Garda, la norma che si sostituisce era di difficile interpretazione. Art. 63 1. Dopo il comma 12 è inserito il seguente: 12. bis. Dopo il comma 5 dell articolo 128 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: 5 bis. Ai fini dell applicazione di questo articolo, non si ha difformità parziale del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.. Illustrazione: si accoglie nella normativa provinciale quanto previsto in quella nazionale in relazione agli abusi edilizi. La normativa provinciali non prevedeva nulla in proposito innescando contenziosi legati a possibili errori di misurazione o calcolo. Proponente Luca Zeni 3 Art. 15 1. In coda al comma 1 è inserita la seguente frase: Le disposizioni integrative dovranno contenere esplicitamente: a) i settori di impiego del fondo ed i soggetti beneficiari; b) le modalità e il soggetto gestore del fondo; c) gli organismi e le modalità di controllo; d) la durata, le condizioni, le modalità di rimborso dei crediti; e) il sistema delle garanzie e il coinvolgimento delle finanze pubbliche provinciali. Illustrazione: norma finalizzata a garantire la massima trasparenza nell utilizzo di fondi regionali recentemente previsti nella legge finanziaria regionale. La Giunta provinciale dovrà illustrare alla commissione consiliare le disposizioni per l utilizzo dei fondi specificando anche quanto elencato nell emendamento. Art. 33 1. In coda alla novella introdotta con la lettera b) del comma 5 è aggiunta la seguente frase: La Giunta provinciale relazione annualmente alla competente commissione consiliare su tutti gli interventi svolti in applicazione di questo comma, dettagliando in relazione al rispetto delle condizioni contrattuali con particolare riferimento al vincoli occupazionali.

Illustrazione: norma finalizzata a garantire la massima trasparenza nei contratti di leasing e leasebeck realizzati da Trentino Sviluppo. Art. 39 1. Dopo il comma 6 dell articolo 39 sono inseriti i seguenti: 6 bis. Dopo l articolo 73 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente: Art. 73 bis Valorizzazione dei giovani e formazione internazionale 1. Per promuovere e sostenere progetti personalizzati volti a valorizzare le competenze e attitudini personali dei giovani, nonché lo sviluppo delle capacità personali nei mestieri, nelle professioni e nella ricerca, è istituito un apposito fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani. 2. Il fondo è rivolto a realizzare le seguenti tipologie di interventi integrativi delle misure previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio e di sviluppo della professionalità: a) frequenza di specifici e mirati percorsi formativi nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, nell'ambito dell'istruzione superiore, anche universitaria, e dell'alta formazione e specializzazione professionale; b) frequenza di stage, tirocini formativi e percorsi di formazione in azienda o comunque in situazioni lavorative, volti a far acquisire e accrescere competenze professionali specifiche; c) sostegno allo sviluppo e all'avvio di attività imprenditoriali o professionali; d) frequenza all estero di specifici e mirati periodi formativi di istruzione e formazione, nell'ambito dell'istruzione superiore, anche universitaria, e dell'alta formazione e specializzazione professionale, aventi durata annuale o semestrale; e) ulteriori interventi non rientranti in settori già disciplinati da altre norme provinciali. 3. Per i fini del comma 1 la Provincia eroga borse o assegni di studio o concede prestiti agevolati, secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. Nei casi previsti dal regolamento i prestiti agevolati possono essere convertiti in assegni di studio. 4. Per le finalità indicate nel comma 2, lettera d), la Provincia eroga borse o assegni di studio o concede prestiti agevolati, secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, privilegiando una selezione degli studenti più meritevoli, nel rispetto di parametri di equità. Il regolamento prevede che nella formazione della graduatoria degli studenti meritevoli venga assegnato un punteggio aggiuntivo agli studenti che hanno svolto attività di volontariato. Il punteggio è stabilito dal regolamento in proporzione alle ore di volontariato prestate; il regolamento, inoltre, stabilisce le modalità di certificazione dell attività svolta. 5. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore di banche, destinate alla costituzione e all'incremento di fondi di rotazione da utilizzare - in combinazione con gli apporti finanziari delle banche - per la concessione di prestiti alle condizioni stabilite dal regolamento, a favore degli interessati. 6. Con regolamento, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti gli ulteriori criteri per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare

quelli per l'individuazione delle banche, per la gestione da parte loro dei finanziamenti, per la rendicontazione e la restituzione delle somme non utilizzate e per l'imputazione, a carico della Provincia, delle agevolazioni derivanti dalle operazioni previste dal comma 2. I rapporti tra le banche e la Provincia sono disciplinati con convenzione. 6 ter. L articolo 59 (Disposizioni urgenti e transitorie per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, è abrogato. 6 quater. Per i fini del comma 7 bis è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Nota di copertura. Alla copertura degli oneri derivanti dall applicazione di questo articolo si provvede con una analoga riduzione dello stanziamento sull'unità previsionale di base 95.5.110 Illustrazione: emendamento che ha lo scopo di favorire la formazione anche svolta all estero dei giovani a cui possono essere erogate borse o assegni di studio o prestiti agevolati. Si propone che nella formazione della graduatoria degli studenti meritevoli venga assegnato un punteggio aggiuntivo agli studenti che hanno svolto attività di volontariato.