COMUNE DI ASTI All. A) INDIRIZZI PER L ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AD AGEVOLARE LA LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA Testo approvato con D.G.C. n. 595 del 16.12.2008 e successivamente modificato e integrato con: D.G.C. N. 202 del 26/05/2009 D.G.C. N.255 del 31/05/2011 D.G.C. N. 221 del 16/05/2013 D.G.C. N. 1
ART. 1) FINALITA Il presente piano ha la finalità di fornire un sostegno alla locazione, favorendo l accesso alla casa a famiglie con reddito medio basso o che trovandosi in particolari situazioni necessitino di trovare una soluzione abitativa. Il sostegno alla locazione avverrà attraverso l attività e i servizi offerti dell Agenzia C.A.S.A., tenendo conto di quanto stabilito dalla legge 431/1998 (comma 1 e 3) e dagli accordi definiti in sede locale fra le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e provvederà nei casi previsti all erogazione di incentivi economici, garanzie e vantaggi fiscali secondo le procedure previste. L elenco dei contributi erogati sulla base del presente piano verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Asti. Art. 2) SOGGETTI AVENTI TITOLO AD ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI E AI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE E REQUISITI DI ACCESSO A. INQUILINI Possono accedere ai servizi dell Agenzia C.A.S.A. i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 1. non aver mai ricevuto uno sfratto esecutivo per morosità (oppure essere in possesso della certificazione di incolpevolezza di sfratto e morosità) 2. rientrare, in modo documentato, nelle fasce di reddito riportate nelle seguenti tabelle. E prevista una speciale attenzione nei confronti di coloro che percepiscono un reddito da uno dei contratti di lavoro atipico (Tempo Determinato, Apprendistato, Lavoro a somministrazione, Tempo parziale, lavoro intermittente o a chiamata, staff leasing) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto e prestazioni occasionali. In questa categoria viene ricondotta la figura professionale dell assistente familiare (badante) in quanto, nonostante la presenza di un contratto a tempo indeterminato, di fatto il tempo ha una scadenza che è legata alla vita del badato. Per questi soggetti il limite minimo per l accesso alle agevolazioni è fissato al limite ERP per reddito di lavoro dipendente ridotto del 70 %. (tabella 2) NUMERO COMPONENTI TABELLA 1: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE LIMITE REDDITO PER L ACCESSO ALL ERP ALL ERP RIDOTTO DEL 50% (escluso dal Piano) ALL ERP AUMENTATO DEL 30% Fino a 2 20.045,20 10.022,60 26.057,76 2,5 22.250,17 11.125,08 28.925,22 2
3 24.455,14 12.227,57 31.791,68 3,5 26.459,66 13.229,83 34.397,55 4 28.464,18 14.232,09 37.003,43 4,5 30.268,25 15.134,12 39.348,72 Oltre 4,5 32.072,32 16.036,16 41.694,01 NUMERO COMPONENTI TABELLA 2: REDDITO DA LAVORO ATIPICO LIMITE REDDITO PER L ACCESSO ALL ERP ALL ERP RIDOTTO DEL 70% (escluso dal Piano) ALL ERP AUMENTATO DEL 30% (per accesso a contratti convenzionati e transitori) Fino a 2 20.045,20 6.013,56 26.057,76 2,5 22.250,17 6.675,05 28.925,22 3 24.455,14 7.336,54 31.791,68 3,5 26.459,66 7.937,90 34.397,55 4 28.464,18 8.539,25 37.003,43 4,5 30.268,25 9.080,47 39.348,72 Oltre 4,5 32.072,32 9.621,69 41.694,01 NUMERO COMPONENTI TABELLA 3: REDDITO DA LAVORO AUTONOMO LIMITE REDDITO PER L ACCESSO ALL ERP ALL ERP RIDOTTO DEL 50% (escluso dal Piano) ALL ERP AUMENTATO DEL 30% Fino a 2 12.027,12 6.013,56 15.635,25 2,5 13.350,10 6.675,05 17.355,13 3 14.673,09 7.336,54 19.075,01 3,5 15.875,80 7.937,90 20.638,54 4 17.078,51 8.539,25 22.202,06 4,5 18.160,95 9.080,47 23.609,23 Oltre 4,5 19.243,39 9.621,69 25.016,40 N.B. Il limite di reddito di cui alle riportate tabelle è differenziato in proporzione al numero di componenti del nucleo familiare, secondo la tabella di equivalenza, allegato A, della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46. NUMERO COMPONENTI TABELLA 4: REDDITO DA E PENSIONE LIMITE REDDITO PER L ACCESSO ALL ERP ALL ERP RIDOTTO DEL 70% (escluso dal Piano) ALL ERP AUMENTATO DEL 30% (per accesso a contratti convenzionati e transitori) Fino a 2 20.045,20 6.013,56 26.057,76 2,5 22.250,17 6.675,05 28.925,22 3 24.455,14 7.336,54 31.791,68 3
3,5 26.459,66 7.937,90 34.397,55 4 28.464,18 8.539,25 37.003,43 4,5 30.268,25 9.080,47 39.348,72 Oltre 4,5 32.072,32 9.621,69 41.694,01 Onde consentire una maggiore elasticità nella valutazione di casi particolari si prevede che una commissione tecnica specificatamente costituita con apposito provvedimento possa valutare eventuali oscillazioni del 10 % rispetto ai limiti minimo e massimo in relazione a specifiche situazioni di difficoltà 3. se cittadini extracomunitari essere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e residenti in regione Piemonte. 4. non aver titolo su diritti esclusivi di proprietà o usufrutto su uno o più immobili residenziali sul territorio della Provincia. Sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche; 5. non aver precedentemente già stipulato, né il medesimo né un altro componente del suo nucleo familiare, un contratto di locazione, usufruendo di uno specifico contributo economico di avvio alla locazione da parte del Comune; 6. non avere nessun grado di parentela o affinità con il proprietario contraente entro il 3 grado. Possono inoltre accedere: soggetti, residenti presso altro comune, in possesso dei requisiti di reddito di cui alle tabelle 1) 2) e 3) che necessitano di contratti di locazione transitoria per motivi di lavoro. studenti universitari, singoli o in gruppo, residenti in comuni diversi da quello della sede del corso di Laurea o di perfezionamento e specializzazione. Per l accesso ai benefici previsti dalla sottoscrizione di contratti di locazione transitoria per studenti gli inquilini devono possedere i seguenti requisiti: essere iscritti ad un corso di laurea, di specializzazione o perfezionamento presso la sede universitaria astigiana; essere residente presso altro Comune; presentare documentazione predisposta dall Università che attesti la frequenza alle lezioni ed essere in regola con gli esami Possedere un reddito familiare che rientri nelle tabelle 1, 2, 3,4. B. PROPRIETARI Possono rivolgersi all Agenzia tutti coloro che intendono mettere a disposizione alloggi di proprietà situati sul territorio comunale al fine di soddisfare le esigenze di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo applicando le tipologie di contratti di cui alla legge 431/1998 previste dal successivo art. 4). 4
Per ottenere le agevolazioni previste all art. 4) i proprietari devono poi stipulare contratti di locazione agevolati, rispettando i parametri previsti dall accordo territoriale, con inquilini che abbiano avuto esito positivo alla verifica dei requisiti presso l Agenzia C.A.S.A del Comune di Asti. Le garanzie saranno attivate a decorrere dalla data di ricevimento della copia del contratto regolarmente registrato presso l Agenzia delle Entrate. Proprietari e inquilini sono tenuti a dare comunicazione all Agenzia C.A.S.A. di qualsiasi modifica intervenuta durante la vigenza dei contratti per i quali i medesimi hanno ottenuto contributi o agevolazioni. In particolare dovrà essere data tempestiva comunicazione dell interruzione anticipata dei contratti per consentire lo sblocco delle garanzie. Art. 3) TIPOLOGIE DI CONTRATTI AMMESSI AL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE Ai fini dell applicazione del presente piano possono essere utilizzate esclusivamente le seguenti tipologie contrattuali previste dalla legge 431/98: 1. Contratto di cui all art. 2 comma 3 della Legge 431/98, con definizione del canone nel rispetto della fascia di valori minimi e massimi stabiliti dagli accordi locali tra le Organizzazioni dei proprietari e dei conduttori. Detti contratti non possono avere durata inferiore a 3 anni, prorogata automaticamente di 2. I criteri di applicazione e l importo del canone per tali contratti sono quelli di cui all art. 1 del Decreto 30 dicembre 2002, come stabilito a livello locale attraverso la contrattazione tra sindacati inquilini ed associazioni della proprietà. Per il Comune di Asti, definito ad alta tensione abitativa, i proprietari che adottano questo tipo di contratto godono di particolari agevolazioni fiscali, oltre agli incentivi di cui all art. 5. 2. Contratti di locazione transitoria, ai sensi dell art. 5 comma 1 della Legge 431/98, stipulati solo in caso di necessità dovute a motivi di lavoro dell inquilino. Viene definito il canone nel rispetto della fascia di valori minimi e massimi stabiliti dagli accordi locali tra le Organizzazioni dei proprietari e dei conduttori. Detti contratti hanno durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 18 mesi. Tuttavia le agevolazioni previste dal presente piano si applicano solo ai contratti di durata minima non inferiore a 6 mesi. I criteri di applicazione di tali contratti sono quelli di cui all art. 2 del Decreto 30 dicembre 2002. Tali contratti non prevedono agevolazioni fiscali a favore dei proprietari, ma potranno usufruire degli incentivi previsti dall art. 5 del presente regolamento; 3. Contratti di locazione transitoria per studenti universitari residenti in comuni diversi dalla sede del corso, ai sensi dell art. 5 comma 2 della Legge 431/98, con definizione del canone nel rispetto della fascia di valori minimi e massimi stabiliti dagli accordi locali tra le Organizzazioni dei proprietari e dei conduttori. Detti contratti hanno durata compresa tra i 6 mesi e i 3 anni rinnovabili prima della scadenza salvo disdetta del conduttore. I criteri di applicazione di tali contratti sono quelli di cui all art. 3 del Decreto 30 dicembre 2002. Tali contratti non prevedono a- gevolazioni fiscali a favore dei proprietari, ma potranno usufruire degli incentivi previsti dall art. 5 del presente regolamento; 5
Il canone di locazione sarà determinato in base agli accordi territoriali tra le Organizzazioni dei proprietari e le Organizzazioni dei conduttori, secondo la suddivisione in aree omogenee di cui sono definiti i limiti di oscillazione minimi e massimi di applicazione al metro quadro, secondo le caratteristiche dell edificio e dell unità immobiliare. ART. 4) AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE Per favorire l incontro domanda/offerta di alloggi fra privati proprietari e nuclei familiari in difficoltà abitativa sono previste le seguenti agevolazioni usufruibili dai proprietari che: stipulino un contratto di locazione agevolata con un soggetto che possegga i requisiti previsti dall art. 2) punto A., attenendosi alle tipologie previste dall art. 3) e alle procedure previste dal presente regolamento rinuncino a richiedere nei confronti degli inquilini forme di garanzia (deposito cauzionale, fidejussione bancaria o assicurativa, garanzie personale, ecc. Fondo di garanzia Il Fondo di Garanzia interviene in caso di morosità del conduttore a seguito del quale il proprietario abbia richiesto al giudice l emissione di un decreto ingiuntivo per il recupero del credito vantato. La richiesta di decreto ingiuntivo dovrà essere effettuata contestualmente alla procedura di sfratto per morosità nel caso in cui l immobile non sia ancora tornato nella disponibilità del proprietario. In nessun caso l intervento del Fondo di Garanzia è finalizzato a consentire la prosecuzione della locazione. L Agenzia C.A.S.A. si riserva di valutare la possibilità di prescindere dalla richiesta di decreto ingiuntivo, in concomitanza dell intimazione di sfratto, qualora sia verificabile l oggettiva impossibilità dell inquilino all adempimento dell obbligazione. Il Fondo di garanzia è attivabile qualora il proprietario, in sede di stipula del contratto di locazione, si impegni a surrogare, fino alla concorrenza delle somme eventualmente pagate, ai sensi dell art. 1201 C.C. il Comune medesimo in tutti i suoi diritti, azioni comprese, nei confronti del conduttore e derivanti dal contratto di locazione. L attivazione del Fondo di Garanzia può prevedere le seguenti coperture: Risarcimento per morosità: per i contratti agevolati di durata anni 3+2 o superiore, il fondo coprirà: a) sino ad un massimo di 6 mensilità a condizione che il canone di locazione applicato sia inferiore al 10 % rispetto al massimo importo previsto dall accordo territoriale vigente fra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni dei conduttore; b) sino ad un massimo di 9 mensilità nel caso il canone di locazione sia inferiore al 20 % 6
per i contratti agevolati transitori per motivi di lavoro della durata minima di 6 mesi, sino ad un massimo di 2 mensilità; per i contratti agevolati transitori per studenti, un numero di mensilità pari alla metà della durata del contratto e comunque per un massimo di 2 mensilità; Il fondo copre il credito vantato dal locatore nei riguardi del locatario, comprensivo dei canoni e delle spese condominali non versati, fino alla concorrenza del limite massimo della garanzia attivata. Per stabilire l entità del credito complessivo occorre fare riferimento a quanto stabilito nel provvedimento del giudice. Nel limite massimo garantito possono inoltre essere corrisposte al locatore le spese legali sostenute fino ad un massimo di 200,00. Risarcimento per danni causati dall inquilino è prevista la copertura delle spese di ripristino a seguito di gravi danneggiamenti causati dall inquilino, fino alla concorrenza dell importo equivalente a due mensilità di canone previa verifica dei tecnici comunali dei danni dichiarati confrontati con la fattura o ricevuta fiscale relativa al ripristino del danno e con la documentazione sullo stato iniziale dell alloggio acquisita successivamente alla stipula del contratto. A tal proposito si precisa che la copertura non è prevista per la normale usura dell alloggio e per i guasti, le rotture e i malfunzionamenti ad essa attribuibile. Le coperture previste dal Fondo di Garanzia sono erogabili per i contratti relativamente ai quali è stata effettuata l attivazione delle garanzie di cui all art.2 punto B). L accesso al Fondo di garanzia è subordinato alle disponibilità finanziarie. Incentivi fiscali le agevolazioni I.M.U. deliberate di anno in anno dall Amministrazione comunale. 5) FUNZIONAMENTO DELL AGENZIA C.A.S.A. L Agenzia C.A.S.A. svolgerà le attività necessarie all attuazione del presente piano. Per le spese di funzionamento dell agenzia si provvederà con fondi appositamente stanziati a bilancio. 7