REGOLAMENO DEL "PRESIO OBBLIGAZIONARIO 2006-2012 BANCA IALEASE S.p.A. SPREAD DIGIAL INDEX" SERIE A 189 codice ISIN I0004136294 Art. 1 - Importo e titoli Il "Prestito Obbligazionario 2006-2012 Banca Italease S.p.A. Spread Digital Index Serie A189, emesso da Banca Italease S.p.A. (l'"emittente") nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo massimo pari a Euro 15.000.000 (quindicimilioni) ed è costituito da obbligazioni al portatore ciascuna in taglio non frazionabile del valore nominale di euro 50.000,00 e aggiuntivi multipli interi del valore nominale di euro 1.000,00, lotto minimo di sottoscrizione Euro 50.000,00. I titoli sono emessi esclusivamente al portatore. Alla data di emissione l'emittente provvederà all accentramento presso Monte itoli S.p.A. in regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs 24/6/1998, n. 213 ed alla Delibera CONSOB 23/12/1998, n. 11768 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2 - Prezzo di emissione Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 50.000 per ogni obbligazione di Euro 50.000 di valore nominale. Art. 3 - Durata e scadenza Il prestito, emesso il 29 dicembre 2006, ha durata di 5,5 anni e sarà integralmente rimborsato il 29 giugno 2012. Art. 4 - Godimento Il prestito ha godimento dal 29 dicembre 2006. Art. 5 - Interessi Il pagamento degli interessi avrà luogo secondo la convenzione actual/actual ISMA Unadjusted- Modified-Following business day convention secondo il calendario target. Le Obbligazioni produrranno interessi annuali certi che saranno corrisposti i primi quattro anni alle seguenti date: il 31 dicembre 2007, il 29 dicembre 2008, il 29 dicembre 2009 e il il 29 dicembre 2010 ( Date di Pagamento Cedola Certa ). Inoltre, le Obbligazioni potranno produrre un interesse eventuale che, se dovuto, sarà corrisposto in coincidenza della Data di Rimborso, il 29 giugno 2012. Al 31 dicembre 2007 la cedola annua lorda sarà pari al 3.10% Al 29 dicembre 2008 la cedola annua lorda sarà pari al 3.20% Al 29 dicembre 2009 la cedola annua lorda sarà pari al 3.30%
Al 29 dicembre 2010 la cedola annua lorda sarà pari al 3.40% Il 29.06.2012 verrà corrisposto un importo a titolo di interessi determinato secondo la seguente formula: Coupon= 6,50% dove altrimenti 0,00% se Stoxx50 Stoxx50 0 > SPX SPX Stoxx 50 = il prezzo di chiusura dell indice DJ Eurostoxx50 rilevato il 15.06.2012 Stoxx 50 0 = il prezzo di chiusura dell indice DJ Eurostoxx50 rilevato alla data di strike SPX = il prezzo di chiusura dell indice S&P500 rilevato il 15.06.2012 SPX 0 = il prezzo di chiusura dell indice S&P500 rilevato alla data di strike Data di strike = 29.12.2006 0 Indici di Riferimento Codici Bloomberg Pubblicazione giornaliera sul quotidiano Dow Jones Eurostoxx 50 SX5P [Index] Il Sole 24 ore Standard and Poor s 500 Index SPX [Index] Il Sole 24 ore. Modalità di rilevazione degli Indici ed eventi di turbativa inerenti i mercati collegati Qualora ad una data di rilevazione del valore di chiusura di un indice si verificasse, a giudizio dell Agente di Calcolo, nella mezzora precedente il momento in cui viene effettuata la rilevazione del valore di quest indice, una sospensione o limitazione nella negoziazione dei: - titoli (o del titolo) che concorrono per almeno il 20% alla composizione dell indice - futures e/o dei contratti di opzione sull indice sempre che detta sospensione o limitazione venga ritenuta rilevante da parte dell Agente per il Calcolo in presenza di detta turbativa di mercato, sarà utilizzato il valore rilevato il primo giorno lavorativo nel quale l evento di turbativa risulti cessato. Nel caso in cui si dovesse verificare un
evento di turbativa durante ciascuno dei tre giorni lavorativi successivi alla data di rilevazione di un valore di chiusura, in questo caso tale terzo giorno verrà considerato il giorno di riferimento per la rilevazione del valore di chiusura, nonostante il perdurare dell evento di turbativa. L Agente per il Calcolo provvederà autonomamente al calcolo utilizzando la formula ed il metodo di calcolo in vigore prima del verificarsi della turbativa di mercato ed i prezzi di chiusura, o la stima in buona fede dell Agente stesso, nel caso di sospensione o limitazione alle negoziazioni di uno o più di tali titoli tenendo conto anche di quanto è detto relativamente a Modifica o Sostituzione all Indice. Modifica o sostituzione dell Indice Nel caso di sostituzione della fonte ufficiale con una nuova fonte ufficiale ritenuta accettabile dall Agente per il Calcolo o di uno o più indici con un nuovo indice che l Agente per il Calcolo reputi sostanzialmente simile l Agente stesso utilizzerà, ai fini delle rilevazioni la nuova fonte ufficiale e/o il nuovo indice. Nel caso in cui: - entro il giorno (compreso) di rilevazione, una Fonte Ufficiale proceda ad un mutamento nella formula e/o nel metodo per il calcolo dell indice o in qualsiasi maniera modifichi sostanzialmente l indice (salvo che si tratti di modifiche che siano previste dalla formula e/o nel metodo per il calcolo dell indice in relazione a cambiamenti nelle azioni, nella capitalizzazione ed altri eventi di routine) - nel giorno della rilevazione la Fonte Ufficiale ometta di calcolare e annunciare l indice L Agente per il Calcolo provvederà esso stesso a calcolare l indice facendo riferimento alla formula in vigore prima del cambiamento o dell omissione, esclusi però quei titoli che hanno cessato di essere trattati in borsa; precisando che i diritti degli obbligazionisti resteranno comunque impregiudicati. Art. 6 - Rimborso Il rimborso verrà effettuato, alla pari e senza alcuna deduzione per spese, e al netto delle imposte di cui al successivo art. 9 comma 1, ove applicabili, integralmente in unica soluzione il 29 giugno 2012. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data del loro previsto rimborso. Non è previsto il rimborso anticipato. Art. 7 - Servizio del prestito Il pagamento delle quote di interesse scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso Monte itoli S.p.A..
Art. 8 - ermini di prescrizione I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle quote di interesse e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile. Art. 9 - Regime fiscale Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse, presenti e future, che per legge colpiscano o dovessero colpire le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Redditi di capitale: agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e applicabile nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal DLGS 1/4/96 n. 239 con le modifiche apportate dall art. 12 del DLGS 21/11/97 n. 461 l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. assazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81 UIR come modificato dall art. 3 del DLGS 461/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall art. 82 del UIR come modificato dall art. 4 del DLGS 461/97 e secondo le disposizioni di cui all art. 5 ed i regimi opzionali di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e 7 (risparmio gestito) del medesimo decreto legislativo. Art. 10 Quotazione Non prevista. Art. 11 Varie utte le comunicazioni dall Emittente agli obbligazionisti, saranno effettuate mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico a diffusione nazionale. Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l Emittente potrà apportare al presente regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario (per interessi, capitale od altro) cadesse in un giorno non lavorativo bancario secondo il calendario ARGE, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario secondo il calendario ARGE immediatamente successivo, senza ulteriori oneri a carico dell'emittente per tale periodo aggiuntivo. Ai sensi del presente regolamento, per giorno lavorativo secondo il calendario ARGE si intende qualsiasi giorno nel quale è operativo e
funzionante il sistema rans-european Automated Real-time Gross Settlement Express ransfer (ARGE). Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di utela dei Depositi. La sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente il Foro di Milano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1469bis c.c. a favore dell'obbligazionista che rivesta la qualifica di consumatore. Il presente regolamento è regolato dalla legge italiana. Art. 12 Agente per il Calcolo Banca Aletti S.p.A.