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Allegato parte integrante Criteri Criteri e modalità per la concessione di contributi a soggetti privati nell ambito delle pari opportunità tra donne e uomini ai sensi dell art. 10 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini Articolo 1 Premessa La legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (art. 1) riconosce le discriminazioni basate sull appartenenza di sesso come violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e si pone la finalità di promuovere la parità di trattamento e opportunità tra donne e uomini intervenendo in particolare sui modelli culturali e sociali di genere e promuovendo un cambiamento orientato al raggiungimento di una parità sostanziale. Questo provvedimento fissa i criteri e le modalità per la concessione e per l erogazione di contributi a soggetti privati per la realizzazione di progetti per la promozione della cultura di genere in attuazione del disposto del comma 2 dell articolo 10 della L.P. n. 13/2012. Articolo 2 Soggetti beneficiari Possono accedere ai contributi di cui al presente provvedimento i soggetti privati, ad esclusione delle persone fisiche, che abbiano la propria sede legale o operativa nel territorio della provincia di Trento. Per il soggetto privato proponente è possibile prevedere un partenariato con uno o più partner: il partner può essere un soggetto privato o pubblico con sede legale o operativa in provincia di Trento. In questi casi il soggetto privato proponente diviene capofila del progetto; ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il capofila. Al partenariato sarà attribuito uno specifico punteggio in sede di valutazione come indicato all'art. 7. Il partner deve svolgere una parte attiva all interno del progetto, da descrivere in maniera dettagliata in apposite lettere di intento (da allegare alla domanda) sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun soggetto partner, pena la non considerazione del ruolo del partner. Non sono considerati partner i soggetti che dichiarano una mera condivisione dell iniziativa nonché i soggetti che partecipano al progetto esclusivamente perché incaricati di realizzare attività progettuali a pagamento. Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto nell anno di riferimento. Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P001-00031

I soggetti che per la stessa iniziativa abbiano chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici, diversi dalla Provincia, devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza dell eventuale finanziamento in sede di rendicontazione. Articolo 3 Progetti finanziabili Sono finanziabili i progetti con ricadute in ambito provinciale, che perseguono uno o più dei seguenti scopi: a) diffondere la cultura delle pari opportunità tra donne e uomini e il superamento degli stereotipi di genere; b) realizzare interventi specifici per ridurre gli ostacoli che direttamente o indirettamente impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini anche derivanti dall appartenenza a differenti culture o religioni; c) promuovere la condivisione e corresponsabilità tra donne e uomini intesa quale equa ripartizione di diritti, doveri e responsabilità; d) sostenere l equa presenza di donne e uomini negli ambiti in cui sono sottorappresentati; e) approfondire e migliorare la conoscenza delle situazioni di vita di donne e uomini, attraverso studi, ricerche e iniziative assimilabili; f) attivare servizi e/o iniziative che favoriscano la conciliazione vita-lavoro per sostenere l occupabilità delle donne e riaffermare il valore sociale della maternità e della paternità. I progetti possono riguardare tutti i settori in cui può trovare applicazione il principio di pari opportunità, tra i quali, ad esempio, l economia ed il lavoro, la partecipazione politica, la conciliazione tra vita e lavoro, la cultura, la salute, la violenza contro le donne, la comunicazione e lo sport. Restano esclusi tutti i progetti che prevedano la realizzazione di percorsi di educazione alla relazione di genere all'interno delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo e della prima infanzia della provincia di Trento in quanto la Provincia ha stabilito di agire direttamente attraverso interventi specifici (come quelli previsti dalla deliberazione n. 869 del 26 maggio 2015). Per assicurare la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità tra donne e uomini su tutto il territorio provinciale viene garantito in via prioritaria il finanziamento di un progetto per ciascun ambito territoriale di riferimento delle Comunità e del territorio Val d Adige (ai sensi dell art. 11 comma 2 della l.p. 3/2006). I progetti per i quali si chiede il contributo non possono perseguire scopi di lucro e dovranno indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste. Non sono finanziabili i progetti finanziati sulla base di altre leggi provinciali di settore. Fermo restando che non è possibile la copertura delle stesse tipologie di spesa, i contributi concessi sulla base dei presenti criteri sono cumulabili con agevolazioni di Pag. 2 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P001-00031

altri enti pubblici diversi dalla Provincia e comunque fino a copertura della spesa massima sostenuta da evidenziarsi in sede di rendicontazione e in modo tale da non generare avanzo. Non sono finanziabili i progetti che siano finalizzati alla costituzione di fondi o capitali Qualora il progetto preveda la realizzazione di un'attività economica, la concessione del contributo è subordinata al rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta ufficiale Unione europea L352 del 24 dicembre 2013). In tal caso il soggetto proponente è tenuto a dichiarare, attraverso apposita modulistica, se ha beneficiato di aiuti a titolo de minimis nell esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti indicandone in caso affermativo l'importo complessivo. Articolo 4 Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare I soggetti interessati devono presentare domanda di contributo, in regola con la disciplina sull imposta di bollo, alla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità, avvalendosi dei moduli appositamente predisposti dalla predetta struttura e pubblicati sul sito internet istituzionale. Le domande devono essere presentate nel periodo 1 ottobre 31 ottobre, per progetti da realizzarsi nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell anno successivo alla data di presentazione della domanda. Le domande, se presentate a mano, devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell ultimo giorno disponibile. Le domande spedite a mezzo posta devono essere inviate unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento e solo in questo caso, ai fini dell ammissione, fa fede il timbro dell ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore. Le domande possono altresì essere presentate a mezzo fax o mediante strumenti telematici, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell amministrazione digitale e nella deliberazione n. 1594 di data 2 agosto 2013. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato sono irricevibili Se l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande cade di sabato o in un giorno festivo il medesimo è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo. La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto capofila e contenere le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) relazione illustrativa del progetto e relativo piano finanziario redatti secondo i moduli appositamente predisposti; b) in caso di partenariato, lettere di adesione al progetto sottoscritte dai partner con la descrizione del coinvolgimento attivo nel progetto ; Le domande e la documentazione da allegare devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito internet istituzionale. Pag. 3 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P001-00031

Articolo 5 Spese ammissibili e proroga dei termini Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a contributo sono considerate le spese riferibili alla realizzazione del progetto con esclusione di quelle non direttamente riconducibili allo stesso o non identificate nel piano finanziario e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive). Le eventuali spese per ristorazione e/o rappresentanza (buffet, rinfreschi,, ) sono ammesse nella misura massima del 5% rispetto al costo complessivo dell iniziativa. In caso di importi superiori tali spese verranno ricondotte entro i limiti previsti e con conseguente riduzione della spesa ammessa e dell eventuale contributo concesso. Le spese per il personale adibito al progetto saranno riconosciute solo se supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura del rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario, dei costi reali per unità lavorativa, dell'orario di lavoro ordinario e del tempo speso nelle attività del progetto. In nessun caso sono ammesse le seguenti spese: l ammontare dell I.V.A. che può essere posta in detrazione; ogni spesa non adeguatamente motivata e documentata. Le spese devono essere riferite ad attività realizzate nel periodo 1 gennaio 31 dicembre dell anno successivo alla data di presentazione della domanda. Quest'ultimo termine potrà eccezionalmente essere prorogato una sola volta, e per un massimo di quattro mesi, su presentazione, prima della scadenza del termine stesso, di richiesta adeguatamente motivata del proponente per fatti ad esso non imputabili. Articolo 6 Ammontare del contributo Il contributo viene concesso nella misura dell 80% sul totale delle spese ammissibili ed è calcolato sulla base del piano finanziario presentato: la percentuale del contributo viene comunque stabilita in modo tale da non generare avanzo. Il contributo per ciascun progetto non potrà comunque eccedere la somma complessiva di 5.000,00 euro. Articolo 7 Criteri di priorità Le domande sono istruite dalla struttura competente in materia di pari opportunità che verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti presentati, la rispondenza del progetto alle finalità dei presenti criteri e che provvede alla valutazione dei progetti attribuendo ad ognuno il punteggio calcolato sulla base dei seguenti indicatori: Pag. 4 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P001-00031

Area di valutazione Indicatori Punteggio Peso A) CONTENUTO DEL PROGETTO B) IMPATTO DEL PROGETTO A1) Motivazioni del progetto: si valutano la chiarezza e l approfondimento dell analisi di contesto effettuata (i bisogni relativi alle pari opportunità sono chiaramente espressi? Sono supportati da dati? Sono approfonditi nella loro complessità? Sono declinati nel contesto territoriale coinvolto?) A2) Obiettivi del progetto: si valutano la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all analisi condotta e rispetto alle finalità dei criteri (l individuazione degli obiettivi per migliorare le pari opportunità sono coerenti con i bisogni descritti? Come si collocano rispetto alle finalità del bando?) A3) Azioni del progetto: si valutano la chiarezza, la coerenza e l efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali e la loro durata (Le azioni previste sono chiaramente indirizzate a raggiungere gli obiettivi di pari opportunità dichiarati?) B1) Destinatari: si valuta la chiara individuazione dei destinatari finali B2) Risultati: si valuta se e quanto, raggiunti gli obiettivi indicati, è verosimile attendersi un miglioramento della situazione di partenza Da 0 a 8 Da 0 a 8 Da 0a 8 Da 0 a 5 Da 0 a 5 2 2 C) PARTENARIATO E CERTIFICAZIONE FAMILY D) IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO E) PIANO ECONOMICO C1) Collaborazione tra più soggetti: si valuta il numero dei partner coinvolti attivamente. Se più del 40% dei partner è in possesso di una certificazione Family Audit o Family in Trentino si attribuisce un ulteriore punto C2) Certificazione Family Audit in capo al soggetto capofila C3) Marchio Family in Trentino in capo al soggetto capofila D1) Chiarezza descrittiva: si valuta la coerenza logica nell elaborazione della proposta progettuale D2) Valutazione: si valuta l utilizzo di strumenti per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi E1) Piano finanziario: relativamente alle voci di spesa riportate nel piano finanziario si valuta la chiarezza e la congruenza dell ammontare 0 12 Pag. 5 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P001-00031 (+1) 0-4 0-2 Da 0 a 4 Da 0 a 4 1 1 Da 0 a 3 1

previsto per ogni azione rispetto agli obiettivi del progetto Non si procede nella valutazione se il punteggio complessivo ottenuto (punteggio x peso) in riferimento alle aree di valutazione A+B (Contenuto e Impatto del progetto) non raggiunge la soglia di 30. Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande il Dirigente della struttura competente in materia di pari opportunità approva una graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente di punteggio e concede il contributo. L ammontare complessivo delle risorse disponibili al finanziamento dei progetti garantisce il finanziamento di almeno un progetto per ciascun ambito territoriale di riferimento delle Comunità e del territorio Val d Adige. L appartenenza all ambito territoriale delle Comunità e del territorio Val d Adige viene definita prendendo in considerazione la sede legale o operativa dei soggetti capofila. Pertanto, in via prioritaria viene finanziato il progetto che in ciascun ambito territoriale di riferimento delle Comunità e del territorio Val d Adige ottiene il miglior punteggio in sede di valutazione. Qualora dopo l applicazione di tale criterio le risorse finanziarie a disposizione non fossero esaurite si procede al finanziamento di altri progetti scorrendo la graduatoria redatta in ordine decrescente di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l entità del contributo dell ultimo progetto finanziabile, si potrà procedere al suo finanziamento parziale, secondo le somme rimanenti a disposizione. Nel caso di parità di punteggio viene data preferenza ai progetti che hanno ottenuto punteggio più elevato rispettivamente nelle voci A, B, C, D, E degli indicatori di valutazione. La graduatoria rimane valida e i progetti in essa inseriti possono essere finanziati (in caso di eventuali rinunce) fino al 30 giugno dell anno successivo alla data di presentazione delle domande. Articolo 8 Modifiche ai progetti finanziati Qualsiasi eventuale modifica dei contenuti progettuali o compensazione tra le voci del piano finanziario presentato unitamente al progetto e apportate in corso di realizzazione deve essere preventivamente comunicata alla struttura provinciale competente. Nel caso di modifiche o compensazioni sostanziali si rende necessaria, su motivata domanda del beneficiario del contributo, l autorizzazione del Dirigente della struttura competente in materia di politiche di pari opportunità entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda medesima. Purché rimangano inalterati i contenuti del progetto, sono possibili compensazioni tra le voci del piano finanziario nel limite del 30% della spesa ammessa. Tali operazioni lasciano comunque invariata l'entità del contributo. Articolo 9 Modalità di erogazione dei contributi Pag. 6 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P001-00031

Su richiesta del proponente, compatibilmente con la disponibilità di cassa, a seguito della dichiarazione di avvio dell attività viene concessa un anticipazione pari al 50% del contributo. L erogazione del saldo del contributo è disposta, compatibilmente con la disponibilità di cassa, su presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione (a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.), entro tre mesi dal completamento dell iniziativa. Il termine per la rendicontazione può essere prorogato per una sola volta fino ad un massimo di tre mesi, per particolari esigenze comunque non dipendenti dall inerzia del beneficiario e previa presentazione, prima della scadenza del termine stesso, di motivata richiesta per fatti ad esso non imputabili. Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulti superiore alla spesa ammessa rimane invariato l importo del contributo concesso. Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, l importo del contributo sarà rideterminato in proporzione ed in modo da non generare avanzo. Nel caso in cui l importo così determinato risulti inferiore alla quota già anticipata i soggetti restituiscono le somme già erogate in eccedenza, maggiorate dell interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell effettivo rimborso. Purché rimangano inalterati i contenuti del progetto, sono ammesse riduzioni delle diverse voci di spesa del piano finanziario il cui valore complessivo non superi il 30% della spesa ammessa. Nel caso di riduzioni complessive superiori al 30% della spesa ammessa è prevista la decadenza dal contributo. Articolo 10 Verifiche e decadenza dal contributo La struttura provinciale competente in materia di pari opportunità può effettuare verifiche circa il corretto andamento di ciascun progetto finanziato. La struttura dispone inoltre la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi: a) uso improprio del contributo concesso; b) modifiche sostanziali del progetto iniziale o compensazioni sostanziali tra le voci del piano finanziario senza l autorizzazione da parte dell amministrazione provinciale(art. 8 dei criteri); c) riduzioni delle diverse voci di spesa del piano finanziario superiori al 30% della spesa ammessa (art. 9 dei criteri); d) mancato rispetto dei termini previsti per la rendicontazione (art. 9 dei criteri); e) uso di strumenti di comunicazione discriminatori in base al genere (art. 11 dei criteri); f) in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario. Nei casi di decadenza i soggetti restituiscono le somme già erogate, maggiorate dell interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell effettivo rimborso. Articolo 11 Pag. 7 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P001-00031

Obbligo d informazione e utilizzo di strumenti di informazione non discriminatori in base al genere Il soggetto beneficiario è tenuto a dare corretta informazione del finanziamento provinciale rendendo visibile il logo della Provincia con la dicitura con il contributo finanziario della Provincia autonoma di Trento. In caso di scorretto utilizzo del logo le spese relative sostenute potranno non essere riconosciute in sede di rendicontazione. Le comunicazioni e tutti gli strumenti di informazione (locandine, manifesti, depliant, ) utilizzati nello svolgimento del progetto devono essere rispettosi della dignità della persona e non devono racchiudere contenuti discriminatori in base al genere. Il mancato rispetto di tale disposizione può comportare, in sede di rendicontazione, il non riconoscimento delle spese relative nonchè la decadenza dal contributo qualora venga accertata la violazione degli obblighi assunti con il progetto. Inoltre, come previsto dall art. 11 della L.p. 13/2012, verrà effettuata una segnalazione alla Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo. Pag. 8 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P001-00031