S.A.P.R. Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto. L attuale disciplina e l evoluzione normativa verso una regolamentazione comune europea

Documenti analoghi
Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni

Modalità di esecuzione delle visure catastali.

Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto

Contratto di Stage e subordinazione

Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile

Contratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Misure contro gli atti persecutori

Codice dell amministrazione digitale

L attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio)

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

Privacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per l adeguamento al GDPR

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento.

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Le associazioni nel diritto tedesco

Il regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M alla R.M Parte II

Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto comunitario

La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio

Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

Particolarità dei contratti locatizi in Francia

Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata

Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online

Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi terziari

I diritti della bambina sulla carta

Agenzia Dogane: nota sul modello Intrastat

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale -

Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice civile

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Il Regolamento ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Stato e Prospettive

Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro

Agenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione

Evoluzione del quadro regolamentare

Impianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo

Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti

Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c.

Il nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo di adeguarsi

Guida al diritto camerale annuale

REGOLAMENTO ENAC MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO. Normativa e sviluppi. Milano, 24 Ottobre 2014

Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale

Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni amministrative

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO. Bolzano, 27 Gennaio Carmine Cifaldi Direttore Direzione Regolazione Navigabilità

Incentivi alla progettazione

Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro"

Ente no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente

Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO

Amministrazione digitale: il nuovo protocollo informatico e le sue regole

Garante Privacy: le informative on line devono essere complete

REGOLAMENTAZIONE & CERTIFICAZIONE DEGLI APR

Quadro normativo per l utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto Palazzo Serra di Cassano Napoli, il 17 Ottobre 2015

LO SVILUPPO DEI DRONI CIVILI IN ITALIA NORME MERCATO SOCIETÀ

L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero

Limiti alla lettera di patronage

Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici"

Agenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale o della società

Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama. 15 marzo 2008

L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua

Garante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene"

Studi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza tra dichiarato e accertato

REGOLAMENTO ENAC MEZZI AEREI

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo

Garante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico

Considerazioni in tema di costituzione di società commerciali in Albania

REGOLAMENTO MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale

Le norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16

Agenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale del commercio elettronico diretto

Nuova applicazione della Corte di Giustizia del principio dell accesso al mercato in materia di libera circolazione delle merci

Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione assistita.

Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto di credito

Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti»

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche

Lo Statuto dell Imprenditore Commerciale

Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi

La CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011

REGOLAMENTO MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO

DRONI E DIRITTO. di Valentina Luisalba Filippini IMPORTANTE

RPAS REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM. Agripolis, 13 Novembre 2014 Federico Conforto (CEO FTO REMOTEFLY)

Stato attuale della normativa italiana per l'utilizzo di velivoli a pilotaggio remoto in ambito professionale. Antonio D Argenio ASSORPAS

Il nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata?

Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali

Sulla estensione dei vincoli alle spese di personale sostenuti dagli enti locali e dalle società partecipate

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Pubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica

L uso legittimo delle armi - breve esposizione della legislazione austriaca

Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini

Imposta sugli intrattenimenti: nel bowling non spetta il regime forfettario

Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno

Transcript:

Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama S.A.P.R. Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto. L attuale disciplina e l evoluzione normativa verso una regolamentazione comune europea 15 Novembre 2016 Gianluca Limardi L industria e l uso dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Remotely Piloted Aircraft Systems), meglio noti come droni, sono in crescita esponenziale e ciò non soltanto in conseguenza del loro sempre maggiore sfruttamento in campo militare ma, soprattutto, in ambito civile, dove trovano molteplici applicazioni. L uso a fini militari e di pubblica sicurezza è regolamentato, nel nostro paese, da specifici decreti ministeriali. In particolare, da ultimo, con Decreto del 13 maggio 2016, il Ministero dell Interno, di concerto con i Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le modalità di impiego dei SAPR in dotazione o in uso alle Forze di polizia. Per quanto riguarda, invece, gli usi più specificamente militari, questi sono regolamentati da appositi decreti del Ministero della Difesa. Questo contributo si limiterà, invece, ad esaminare la normativa in materia di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto nell ambito degli usi civili. Se, da un lato, i SAPR rappresentano una tecnologia dall enorme potenziale di sviluppo in termini di applicazione (dalla logistica alla ricerca scientifica passando per il monitoraggio di infrastrutture ed aree sensibili, alle attività di soccorso e produzioni di video e fotografie), dall altro, la presenza di una normativa ancora non compiutamente uniformata a livello europeo, costituisce un freno ad uno sviluppo sostenibile e strategico. Attualmente, a norma del Regolamento (CE) n. 216/2008, i Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto con peso massimo al decollo inferiore ai 150 kg sono regolamentati da ciascuna autorità dell aviazione civile degli Stati membri, che disciplina la materia in maniera del tutto autonoma. Il quadro normativo che ne consegue è piuttosto eterogeneo e rischia di rappresentare un ostacolo alla possibilità di svolgere attività di volo in più paesi dell Unione, entrando in contrasto, peraltro, con l idea di mercato comune e di libera circolazione di persone, merci e servizi all interno dell Unione Europea. Ciò precisato, l Italia è stata, comunque, tra i primi paesi al mondo a regolamentare, in dettaglio, l utilizzo dei droni per usi civili.

In particolare la materia è disciplinata dall art. 743 del Codice della Navigazione che prevede nella definizione di aeromobile i mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (APR): "Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia ". In attuazione della suddetta disposizione, l ENAC Ente Nazionale per l Aviazione Civile ha adottato, con delibera del C.d.A. nr. 42 del 16.12.2013, il Regolamento che disciplina l utilizzo privato dei Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto. Tale regolamento è stato successivamente sottoposto a revisione con la pubblicazione, il 16.07.2015, della Edizione 2, che rappresenta una sostanziale rivisitazione della disciplina e che è entrata ufficialmente in vigore nel settembre dello stesso anno. Al fine di determinare i requisiti necessari per operare e le diverse modalità di accesso allo spazio aereo, il Regolamento suddivide i Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (SAPR) - per tali intendendosi ex art. 1, comma 3 i mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati o destinati all impiego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca - in due categorie sulla base del loro peso. Nella prima categoria rientrano i SAPR con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore ai 25 Kg, mentre nella seconda vengono inclusi quelli con una massa superiore o uguale ai 25 Kg. Con riferimento alla prima tipologia, per i sistemi APR utilizzati in operazioni di volo non critiche - vale a dire quelle condotte in uno scenario operativo nel quale, in caso di malfunzionamenti, non si prevedono ragionevolmente danni a terzi - è stato introdotto il concetto di "autocertificazione". Per tale tipo di operazioni, quindi, la responsabilità è lasciata all operatore, che valuta la criticità e l idoneità del sistema. Le operazioni critiche - ossia il sorvolo di aree congestionate o di infrastrutture industriali - sono, al contrario, autorizzate dall ENAC sulla base di accertamenti che tengono conto della complessità del sistema e della criticità degli scenari operativi. Per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto di peso superiore ai 25 kg è, invece, sempre prevista e richiesta una certificazione del mezzo aereo e una autorizzazione all operatore aereo, indipendentemente dalla criticità delle operazioni di volo. Per tali mezzi, infatti, si mantiene la stessa tipologia di regolamentazione in uso per gli aeromobili tradizionali: certificazioni di aeronavigabilità e autorizzazione all impiego. Il Regolamento, inoltre, distingue e disciplina a parte, con specifiche disposizioni ad hoc, un ulteriore tipologia di APR destinata esclusivamente all utilizzo per scopi ricreazionali e sportivi: gli aeromodelli. Questi ultimi non sono, infatti, considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione. L articolo 35, comma 3, punto b stabilisce che il loro utilizzo è consentito, in aree opportunamente selezionate dall aereomodellista, fino ad un altezza massima di 70 metri ed entro un raggio massimo di 200 metri. Il pilota deve, inoltre, mantenere il contatto visivo con l aeromodello in maniera continuativa (c.d. operazioni VLOS). L ENAC è, ad oggi, una delle prime autorità ad aver pubblicato una normativa per le operazioni con i SAPR in grado di garantire, almeno in Italia, certezza tecnico -giuridica in un settore in pieno sviluppo. In assenza di un unico standard di riferimento europeo, l Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA)

è stata autorizzata dalla Commissione Europea, sulla base della Dichiarazione di Riga del 6 marzo 2015 (adottata, durante la presidenza lettone del Consiglio dell Unione europea, a seguito dell incontro organizzato dal Ministero dei Trasporti della Lettonia in collaborazione con la stessa Commissione) a sviluppare una proposta di regolamento avente ad oggetto la disciplina di questa nuova categoria di aeromobili con peso inferiore ai 150 Kg. Nell agosto u.s., l EASA ha pubblicato una nuova bozza del futuro regolamento europeo in materia di SAPR il quale, una volta emanato, dovrà essere recepito da tutti i Paesi dell Unione. Si tratta del Prototype Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations e prevede una serie di regole per l integrazione dei SAPR nello spazio aereo civile europeo, con un duplice scopo: creare un livello di sicurezza uniforme nell uso di tali velivoli in tutta Europa e, allo stesso tempo, fornire la necessaria flessibilità ad un nuovo settore industriale in continua evoluzione. L Agenzia propone di collocare sotto le normative di sicurezza tanto le attività commerciali quanto quelle non commerciali e introduce, sia basandosi sull analisi del rischio nell utilizzo di un SAPR, sia prendendo come riferimento i parametri forniti dal sistema AIS (Abbreviated Injury Scale), tre distinte categorie di operazioni: 1) Open (a basso rischio), 2) Specific (a medio rischio) e 3) Certified (ad alto rischio), ognuna delle quali è soggetta ad un regime normativo differente. La categoria Open (1) è, senza dubbio, quella di maggiore interesse e diffusione, in quanto regola l utilizzo dei droni aventi un peso massimo al decollo inferiore ai 25kg. La sicurezza delle operazioni che coinvolgono tali velivoli è garantita attraverso limitazioni operative specifiche e controlli di conformità agli standard industriali per la sicurezza dei prodotti. L Open Category EASA è composta da quattro sottocategorie: OPEN A0. I droni rientranti in questa categoria sono giudicati inoffensivi e possono essere utilizzati da chiunque senza bisogno di patentinoe/o di registrazione. Sono droni venduti sul mercato che non superano i 250 g di peso e rispettano la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/EC. Tali velivoli hanno limitazioni costruttive o sistemi attivi che ne limitano l altezza massima raggiungibile a 50 metri e la distanza massima dal pilota a 100 metri. Questi mini droni A0 possono anche essere home made, senza dovere, quindi, rispettare la normativa sui giocattoli e la marchiatura CE, a condizione che rispettino i limiti di peso e di prestazioni già sopra indicati. OPEN A1. I velivoli appartenenti a questa sottocategoria possono arrivare ad un peso di 25 Kg, l altezza massima raggiungibile è limitata a 50 metri mentre la distanza dal pilota è relativa al range del VLOS, il volo a vista. Questi apparecchi devono avere caratteristiche tecniche tali da non provocare lesioni di grado superiore a 2 della scala AIS in caso di accidentale impatto con una persona.per i droni A1 è previsto esclusivamente l obbligo di registrazione del velivolo presso lo Stato Membro di residenza dell operatore. Ai fini della registrazione, l Appendix I.1 contenuta nel Prototype richiede, almeno, le seguenti informazioni: a) nome dell operatore (o la ragione sociale, se una società); b) indirizzo postale; c) indirizzo di posta elettronica. OPEN A2. I droni A2 appartengono alla fascia < 25kg ed anche per loro vale l altezza massima di 50 metri e la distanza massima tale per cui il pilota è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo (VLOS), con l ulteriore aggiunta della limitazione di dovere volare ad almeno 50 metri di distanza dalle persone estranee alle operazioni poiché si tratta di tipologie di apparecchi che, seppure con un peso sempre inferiore a 25 Kg, hanno tuttavia caratteristiche performanti di livello tecnico superiore. Il loro peso, abbinato alle caratteristiche costruttive proprie di tali velivoli, comporta, infatti, un livello di pericolosità AIS 4 decisamente maggiore rispetto alle precedenti sottocategorie. All obbligo di registrazione si

aggiunge quello di identificazione elettronica. OPEN A3.? l unica sub-categoria delle Open Category che prevede l obbligo da parte del pilota di ottenere il patentino superando esami di competenza teorica e pratica, ma permette di raggiungere i 150 metri di altezza con distanza massima orizzontale VLOS. Per i droni A3 è previsto, in alcuni casi, oltre all obbligo di identificazione elettronica, anche l obbligo di trasmissione di informazioni sul piano di volo previsto e modifiche ad esso durante il funzionamento. Rientrano, invece, nella Categoria Specifica (2) tutte quelle operazioni che presentano un rischio aereo maggiore per le persone sorvolate o che vanno oltre le restrizioni della categoria Open e, di conseguenza, necessitano di un autorizzazione da parte delle autorità competenti per potere operare. Quando il rischio aereo si avvicina a quello di un normale velivolo con equipaggio, il drone viene inserito invece nella categoria delle Operazioni Certificate (3) e sarà, dunque, considerato alla stregua di un normale aeromobile dotato di pilota. Il nuovo quadro normativo previsto dall EASA rappresenta, senz altro, un primo passo importante di regolamentazione comune in uno scenario nel quale trovare un equilibrio tra la sicurezza e le possibilità tecniche che i SAPR offrono non è certo facile. Stabilire chiari parametri di sicurezza risulta, infatti, fondamentale non solo a tutela dello spazio aereo ed a garanzia dell incolumità di persone e cose al suolo, ma anche per ampliare maggiormente il mercato dei droni e garantire un adeguato sviluppo alla loro progettazione, produzione e commercializzazione. Le norme contenute nel Prototype dell EASA costituiscono, insieme ai regolamenti già adottati da alcuni Stati membri, il paradigma normativo europeo di riferimento in materia di SAPR. L obiettivo auspicabile è quello di arrivare, con riferimento ai droni con massa operativa inferiore ai 150 kg (che rappresentano ormai la parte più numerosa e rilevante del mercato), ad un corpus di norme armonizzate, non soltanto a livello europeo ma globale. TAG: droni, Diritto della navigazione e dei trasporti, Diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni, privato, pubblico Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l