S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 584 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori LAVAGNINI, DIANA Lino, PALUMBO, BEDIN, COVIELLO, VERALDI, FUSILLO, MONTELEONE, CARELLA, LOIERO, ZILIO, RESCAGLIO e ZANOLETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1996 Disciplina degli atti di nascita e degli adempimenti amministrativi, anagrafici e sanitari relativi al neonato TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)
Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 584 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. La nascita mette in moto una serie di adempimenti anagrafici, amministrativi e sanitari attraverso i quali il neonato diviene un cittadino. Scopo del presente disegno di legge è quello di rendere più facili per la famiglia detti adempimenti, complessi e defatiganti, e di riportare nella sede naturale e cioè nel comune di residenza della famiglia l insieme di detti atti. Alla nascita seguono quattro adempimenti amministrativi: a) il primo è regolato dal regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, articolo 18, secondo comma: trattasi del certificato sanitario il cui rilascio incombe al medico ed alla levatrice che hanno assistito al parto; b) il secondo è la dichiarazione di nascita da farsi allo stato civile del comune di nascita, che incombe ai genitori o a loro procuratori speciali, (l articolo 67, 70, 71, 73, 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238) nei 10 giorni successivi alla nascita, previa presentazione del certificato di cui alla lettera a). In caso di figlio illegittimo tale dichiarazione con relativo riconoscimento di paternità o di maternità deve precedere l uscita del neonato dalla maternità ospedaliera o dalla clinica; trattasi di una disposizione particolarmente gravosa per una madre fresca di parto che deve recarsi agli uffici anagrafici, fare la fila e ritornare all ospedale a riprendere il bambino e che per tale disposizione si sente discriminata di fronte alle altre madri. In caso di figlio illegittimo non riconosciuto, a cura del medico o della levatrice dell istituto di cura in cui è avvenuto il parto, il neonato deve essere presentato all ufficiale di stato civile il quale gli impone nome e cognome e procede in base alle norme del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sulla assistenza ai minori illegittimi abbandonati o esposti all abbandono, ed alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla adozione ed affidamento dei minori; c) il terzo, previsto dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, consiste nella iscrizione alla anagrafe del comune di dimora abituale ed incombe ad ogni cittadino per sè e per le persone su cui esercita la patria potestà o la tutela. Tale obbligo è ribadito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, il quale stabilisce che le iscrizioni anagrafiche per nascita devono essere fatte (articoli 6 e 7) all anagrafe in cui sono iscritti i genitori e qualora i genitori siano iscritti in comuni diversi, nel comune di residenza della madre; d) iscrizione del neonato al servizio sanitario nazionale in base alla legge n. 833 del 23 dicembre 1978. Tale obbligo incombe sugli esercenti la patria potestà ed è adempimento urgente, perchè il periodo neonatale è spesso caratterizzato da esigenze sanitarie. A completamento di questi adempimenti, a carico della amministrazione finanziaria viene attribuito al neonato il codice fiscale. Le disposizioni del regio decreto-legge n. 2128 del 1936 e del regio decreto n. 1238 del 1939 si fondavano sui presupposti che a quel tempo la quasi totalità dei parti avveniva a domicilio e perciò il comune di residenza della famiglia coincideva con quello di nascita del bambino, per cui dichiarare la nascita nel comune ove questa realmente avveniva, coincideva con l adempimento di tutte le necessità anagrafiche. La legge n. 1228 del 1954 tiene invece conto del fatto che tra gli anni 30 e gli anni 60 si sono verificati due fenomeni: le grandi migrazioni interne, e la diffusione dei parti, in ambiente ospedaliero od in case di cura e perciò spesso fuori del comune di residenza, cosicchè vi sono numerosissimi comuni italiani
Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 584 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI che da un trentennio non registrano alcuna nascita, non essendo sede di un centro ospedaliero o di una clinica di maternità. Ciò ha portato a notevoli inconvenienti. Innanzitutto il comune non può controllare l effettivo movimento naturale della popolazione, il rapporto nascite-morti e le eventuali peculiarità sanitarie della zona. Non vi è poi equilibrio tra il carico di lavoro dei vari uffici anagrafici comunali. Ma, quello che è più importante, il cittadino risulta nato in una località del tutto estranea alla sua tradizione familiare, ai suoi ricordi, ai suoi parenti, solo perchè è venuto alla luce dove vi era una maternità ospedaliera o clinica. Da un punto di vista pratico, si obbliga poi il capo famiglia ad un adempimento in più per quasi tutti i nati, quello previsto dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, mentre l iscrizione anagrafica sarebbe automatica in caso che la dichiarazione di nascita avvenisse direttamente nel comune di residenza. Si tenga presente che un atto di nascita che indicasse l ora e il giorno del parto e l identificazione della madre ed il suo indirizzo nel comune, con l aggiunta che la stessa, per ragioni assistenziali, è temporaneamente ricoverata nell ospedale o nella casa di cura, sita eventualmente in altro comune, non altererebbe affatto la verità, ma anzi sarebbe ad essa più aderente. Anche a norma delle attuali disposizioni (articolo 8 decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223), il ricovero in istituto di cura fino a due anni non comporta mutamento di residenza. Un neonato per tre giorni di ricovero della madre non è più del suo paese. Anche le attuali tendenze assistenziali rivalutano gli aspetti familiari, rispetto a quelli sanitari del parto, con ritorno al parto domicilare (Olanda) ed alla creazione di un microambiente familiare nell ospedale, evitando che il parto si trasformi in un atto chirurgico, ma mantenendo ad esso il carattere di evento di felicità e coesione familiare. L atto di nascita nel comune ove ha sede l ospedale si impone solo per i neonati di cui non si conosca la residenza della famiglia ed, in particolare, per i figli di ignoti.
Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 584 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Entro due giorni dalla nascita, la direzione sanitaria dell ospedale o della clinica in cui è avvenuto il parto, o la levatrice od il medico che hanno assistito la puerpera a domicilio, redigono il certificato di assistenza al parto di cui al secondo comma, dell articolo 18, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e ne consegnano una copia alla donna assistita, ne inviano una copia al comune di residenza della famiglia o se i coniugi risiedono in comuni diversi, a quello della madre, mediante raccomandata, ed una copia alla unità sanitaria locale competente per territorio. Art. 2. 1. L ospedale o la casa di cura, previa verifica della loro identità personale, consegnano ai genitori il neonato. Nel caso la consegna possa rappresentare un grave pericolo per il neonato, per motivi sanitari riguardanti il neonato o i genitori, sia per motivi sociali, l ospedale o la casa di cura ne informa il tribunale per i minorenni. Art. 3. 1. Il neonato fuori del matrimonio è consegnato alla madre senza altre formalità, ove questa ne faccia richiesta e si impegni a procedere al riconoscimento entro tenta giorni presso il comune di residenza. Sono comunque fatte salve le norme di cui all articolo 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla disciplina dell adozione e dell affidamento familiare. 2. Nulla è innovato nelle disposizioni previste per i neonati di cui sono sconosciuti i genitori.
Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 584 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 4. 1. Il sindaco del comune di residenza di cui all articolo 1, entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione della nascita, convoca i genitori presso l ufficio anagrafico per la redazione dell atto di nascita ed eventualmente di quelli di riconoscimento, consegnando ai genitori, copia dei suddetti atti ed uno stato di famiglia. Tali adempimenti possono essere effettuati dall ufficiale di anagrafe presso l abitazione dei genitori. Art. 5. 1. L atto di nascita dovrà riportare l ora ed il giorno della nascita, l indirizzo della famiglia, le generalità dei genitori ed, in caso di figlio illegittimo, quelle dei genitori che procedono al riconoscimento e la indicazione dell ospedale o della casa di cura dove il parto è avvenuto, con gli estremi del certificato di assistenza al parto. Art. 6. 1. L unità sanitaria locale (USL) che ha ricevuto il certificato di cui all articolo 1 provvederà ad inviare ai genitori, il numero di iscrizione del neonato alla USL stessa, il libretto delle vaccinazioni con l invito per la prima seduta, il libretto sanitario e l elenco dei pediatri di famiglia.