A.S. 1120 ODG. Il Senato, Premesso che,



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ODG Il Senato, Premesso che, il 21/22/23 novembre 2012 si è svolta a Venezia la Seconda Conferenza Nazionale sull'amianto, nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa, al contempo, nuova e ultima fase della lotta per la completa eliminazione della fibra killer dall'italia in tempi certi; secondo l'ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia; nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può superare anche i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040); il 29 aprile 2008 è stato presentato il disegno di legge "Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto" (Atto Senato 173); che l 8 marzo 2013 a Casale Monferrato, città simbolo dell esposizione e della mortalità da amianto, il Ministro della Salute del precedente governo Renato Balduzzi ha presentato il Piano Nazionale Amianto composto da 3 capitoli generali a riguardo dei problemi sanitari (sorveglianza sanitaria, epidemiologia, ricerca clinica), di quelli ambientali o delle bonifiche dei siti contaminati da amianto, di quelli sociali e previdenziali; Considerato che, nella seduta del 7 febbraio 2012, nella precedente legislatura, il Senato ha già approvato quasi all'unanimità una risoluzione (6-00121, Casson ed altri 27 firmatari) che impegnava il Governo in ordine ai sei specifici seguenti punti: 1) modificare il decreto emanato dal Ministro del lavoro e previdenza sociale in data 12 gennaio 2011 in attuazione della legge finanziaria del 2008 (n. 244 del 2007), al fine di garantire il funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell'amianto, disciplinare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore di tutte le persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori), che abbiano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto a qualsiasi titolo, in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore degli eredi. A tal fine occorre prioritariamente valutare la piena conformità del decreto ministeriale in questione con le previsioni di cui alla legge n. 244 del 2007, anche al fine di proporre eventuali modifiche alla normativa primaria di riferimento; 2) istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coordinamento degli assessori regionali alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni, in materia di «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone dichiaratesi esposte all'amianto e per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAlL) e/o dalle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) l'attestato di avvenuta esposizione

all'amianto; 3) istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi militari; 4) favorire l'instaurazione di un quadro interpretativo omogeneo il quale risulti idoneo ad assicurare il tempestivo rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto in favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti, al fine di consentire loro l'accesso ai benefici e alle prestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente; 5) provvedere alla riapertura del termine del 15 giugno 2005, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, riapertura già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010; 6) provvedere alla indizione e organizzazione della Conferenza Nazionale sulle patologie asbesto-correlate nonché sulla conoscenza, prevenzione e bonifica dei siti contaminati da amianto; rilevato che su tali impegni risulta che il Governo abbia risposto positivamente solo in ordine al sesto punto, concernente l organizzazione della seconda Conferenza nazionale governativa sull'amianto; ritenuto di dover riproporre al Governo tutte le ricordate inevase questioni, unitamente a quelle concernenti la lentezza dei processi e delle indagini relativi alle persone decedute a causa dell'amianto; considerato altresì che, i richiesti interventi della magistratura, a tutela delle parti offese (per i casi di malattie asbestocorrelate), devono ritenersi obbligatori e prioritari a norma del codice penale e di procedura penale, anche perché la recente normativa annovera questa tipologia di reati (infortuni sul lavoro e malattie professionali) tra quelli che devono essere trattati, dopo quelli concernenti le più gravi forme di criminalità organizzata, con criteri di precedenza rispetto agli altri; la sentenza emanata dalla Corte d Appello di Torino in data 3 giugno u.s. ha condannato l imputato Stephan Schmidheiny alla pena di 18 anni di detenzione e di circa 100 milioni atte a risarcire le parti civili vittime, loro famigliari, istituzioni, enti esponenziali e che ad oggi nulla in termini di esecuzione della pena ad oggi è successo; gli obblighi di tutela dei lavoratori (e dei loro familiari superstiti) si rinvengono finanche nella Carta costituzionale, che fa costantemente richiamo ai doveri di solidarietà sociale; non pare, in effetti e di fatto, che i vari uffici giudiziari funzionalmente e territorialmente competenti (soprattutto le Procure della Repubblica) soddisfino con celerità e priorità tali esigenze relative all'istruzione e trattazione dei procedimenti concernenti le morti a causa del lavoro (in particolare quelle da amianto), sulle quali peraltro già nel corso delle Legislature XIV e XV il Senato aveva istituito una specifica Commissione d'inchiesta, rilevando la notevole vastità e gravità del fenomeno; Considerato che, in data 8 ottobre 2013 il Coordinamento Nazionale Amianto, formato dalla gran parte delle associazioni delle vittime, degli ex esposti all amianto, da organizzazione scientifiche volte alla

ricerca, allo studio per lo studio della prevenzione, dell epidemiologia, delle bonifiche da amianto ha manifestato davanti al Parlamento per chiedere che nella Legge di Stabilità per il 2013 venissero inseriti i finanziamenti necessari al fine di arrivare alla immediata approvazione del Piano Nazionale Amianto; richieste presentate ed esposte alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, al Ministero del Lavoro nella medesima giornata, al Ministero dell Ambiente del Territorio e del Mare il 14 successivo, che hanno riguardato l inserimento, attraverso opportuni emendamento di: - 70 milioni l anno per 3 anni al fine di bonificare i 380 siti maggiormente contaminati da amianto a partire da 116 scuole di ogni ordine e grado, 37 ospedali, case di cura, case di riposo, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche e almeno 4 grandi siti industriali dismessi; nonché una campagna nazionale di informazione sui danni e rischi da amianto; la verifica dei 19 siti adibiti a discarica e dei 720 siti adibiti a deposito di amianto; L individuazione di discariche alternative (miniere e gallerie in disuso) e di alternative alle discariche (inertizzatori); l utilizzo delle incentivazioni previste per sostituire le coperture in amianto con impianti fotovoltaici; - 60 milioni l anno per 3 anni per i lavoratori ex esposti all amianto che si trovano ad avere una riduzione della speranza di vita e maggior rischio di ammalarsi per attuare quanto già previsto dalla legge di messa al bando dell amianto (257/92) consistenti in misure di riapertura delle domande per i risarcimenti previdenziali, riconoscimenti dei medesimi per i pensionati prima del 1992, eliminazione del termine di decadenza, sostegno alle vedove, deroga alla Legge Fornero a favore degli ex esposti; l allargamento della platea degli aventi diritto al Fondo per le vittime dell amianto a coloro che hanno contratto malattie e morte (loro eredi), per l amianto diffuso in ambienti di vita, utilizzando fondi INAIL per un importo pari a 40 milioni di euro sempre per tre anni; la conferma dei finanziamenti per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti, per la ricerca clinica per combattere le malattie più gravi correlate all amianto; ampliamento delle registrazioni delle morti da amianto (registro dei mesoteliomi e delle altre patologie asbesto correlate), pari a 5 milioni di euro; ed inoltre il ritiro del ricorso davanti al Consiglio di Stato avverso alla sentenza del TAR del Lazio n. 5750 del 18 giugno 2009. impegna il Governo: a dare sollecita attuazione al complesso degli impegni contenuti nella richiamata risoluzione 6-00121, già approvata dal Senato, in particolare per ciò che riguarda l erogazione del Fondo Nazionale Amianto anche ai cittadini colpiti da malattie asbesto correlate (o loro eredi) di origini diverse da quelle professionali; ad inserire nella legge di Stabilità per il 2014 i finanziamenti richiesti dal Coordinamento delle Associazioni delle vittime e degli ex esposti all amianto; a ritirare il ricorso presentato al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 5750 del TAR del Lazio del 18 giugno 2009. FAVERO, DIRINDIN

EMENDAMENTI A.S. 1120 Art. 7 Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: << 3 bis. La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Conseguentemente: - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 175 milioni>> e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; - alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 2014: 25.000; 2015: 25.000; 2016: 25.000.

Art. 7 Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: << 3 bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di ''Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci'' delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'inail e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto. 3 ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate. 3 quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto. 3 quinquies. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto». Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni: 2014: 5.000; 2015: 5.000; 2016: 5.000.

Art. 7 Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: << 3 bis. Al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia, senza distinzione di mansionicategorie, compresa l Arma dei carabinieri, in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della Difesa, attestante l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto o al medesimo personale affetto da malattie o patologie asbesto correlate, accertate da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono concessi, in deroga agli artt. 1849 e 2264 del citato d.l. n. 66 del 2010, i benefici previdenziali nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all amianto, accertato dal citato curriculum, ovvero, in mancanza dello stesso, per analogia con altri casi, dall estratto del foglio matricolare.». Conseguentemente: - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 170 milioni>> e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; - alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 2014: 15.000; 2015: 15.000; 2016: 15.000.

Art. 5 Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: << 3 bis. E autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2014, 2015 e 2016 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cure, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Conseguentemente: - All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni>>; - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 180 milioni>> e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; - alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 2014: 20.000; 2015: 20.000; 2016: 20.000.

Art. 7 Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: << 3 bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 12 gennaio 2011. che regolamenta il "Fondo per le vittime dell'amianto" previsto dalla Legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 241 246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244). Conseguentemente: - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 175 milioni>> e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; - alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 2014: 25.000; 2015: 25.000; 2016: 25.000.

Art. 7 Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: << 11 bis. E autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 11 ter. 11 ter. All articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'inail o dal Settore navigazione dell INAIL (ex IPSEMA) le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità: a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino ai dieci anni di esposizione b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»; c) il comma 3 è abrogato; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1 bis e 2 bis sono accertate e certificate dall'inail o dal Settore navigazione dell INAIL (ex IPSEMA) oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi e degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, nonché validando quale curriculum lavorativo l estratto matricola mercantile rilasciato dall autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione»; f) il comma 5 è sostituito dai seguenti: «5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6 bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.»; 5 bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell Inps competenti territorialmente g) dopo il comma 6 quinquies sono aggiunti i seguenti: «6 sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all articolo 1849 del codice dell ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e a quanto disposto dal comma 6 ter del presente articolo, con gli altri benefici previdenziali che comportano l anticipazione dell accesso al

pensionamento di anzianità ovvero l aumento dell anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica, d ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell articolo 12 bis del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all amianto, accertabile dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto curriculum e per analogia con altri casi, dall estratto del foglio matricolare. 6 septies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi. 6 octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto. 6 novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefici previsti dall articolo 13, comma 8, della medesima legge. 6 decies. I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali. 6 undecies. I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione». 6 duodecies. 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e bis) è aggiunta la seguente: e ter) ai lavoratori di cui all articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. 11 quater. Il sesto comma dell articolo 47 e l articolo 47 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nonché il comma 35 quinquies dell articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.>> Conseguentemente: - All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni>>; - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 180 milioni>> e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; - alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 2014: 10.000; 2015: 10.000; 2016: 10.000.

Art. 10 Dopo il comma 30, aggiungere il seguente: << 30 bis. Al fine di incrementare l attività del Registro Nazionale dei Mesoteliomi e quella dei Registri Regionali per comprendere anche la registrazione dei casi dei tumori a bassa frazione eziologica asbesto correlati (tumore del polmone, della laringe, del colon, dell ovaio), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 con l utilizzo dei fondi istituzionali dell INAIL. Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 2014: 5.000; 2015: 5.000; 2016: 5.000.

Art. 7 Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: << 11 bis. Al comma 2 quater dell'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole:<<prestazione effettiva di lavoro, includendo>> sono aggiunte le seguenti:<< i periodi i periodi di cui al capo IV art. 13 co. 8 della L. 27 marzo 1992 n 257,>>