S T A T U T O. Art.1 / - E' costituita per volontà della Banca Popolare di Bergamo

Documenti analoghi
STATUTO. Art.1 Denominazione e sede

S T A T U T O FONDAZIONE GIUSEPPE GEMELLARO O.N.L.U.S..

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Art. 10 D.Lgs. n modificato dal Decreto Anticrisi

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

STATUTO FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI MAROSTICA. Art. 1 Denominazione e sede

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

FONDAZIONE DELL ORDINE PER GLI AVVOCATI DI MILANO O.N.L.U.S. STATUTO. Art.1 - Denominazione

FONDAZIONE RACHELE ZITOMIRSKI ONLUS

STATUTO DI FONDAZIONE DELLA COMUNITA LOCALE ONLUS

ALLEGATO " A" ALL'ATTO N.6793 DELLA RACCOLTA STATUTO DELLA FONDAZIONE "PER ASPERA AD ASTRA ONLUS" Art.1. Denominazione, sede e durata

BOZZA DI NUOVO STATUTO in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale (in riferimento alla L.R. n. 7 del 29 aprile 2013)

FONDAZIONE ENRICO NOLLI STATUTO TITOLO I. Denominazione, sede, scopo, mezzi ed organi

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.36876/16297 DI REPERTORIO STATUTO

S T A T U T O. della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - Censis

Ordine dei giornalisti

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MANERBIO ONLUS

STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013)

STATUTO DELLA FONDAZIONE CICOGNA-RAMPANA ONLUS

FONDAZIONE SANTINI GAETANO ED ELVIRA S T A T U T O

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

Statuto della Fondazione FONDAZIONE PER LE ATTIVITA MUSICALI - ONLUS

S T A T U T O 1

Fondazione Piamarta Onlus

STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione

FONDAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO SERAFINO CUNI VILLA DI SERIO STATUTO

STATUTO. "FONDAZIONE CORTILE DEI GENTILI, con sede in Roma, Borgo Sant Angelo 13.

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO. Fondazione Italiana Promozione Trapianti d'organo - FIPTO. ARTICOLO 1 - Costituzione

STATUTO TITOLO I. Costituzione, Sede e durata, Scopi. Art. 1. Art. 2. Art. 3

I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO. 1. La Fondazione è denominata FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO.

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

FONDAZIONE SENZA FRONTIERE - ONLUS organizzazione non lucrativa. Art. 2 - La Fondazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente

STATUTO DELLA FONDAZIONE ELENA TREVISANATO ONLUS. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 codice civile, la "Fondazione

S t a t u t o. della Opera Pia F o n d a z i o n e "C o n i u g i P i g o z z i" PREMESSE

Le Onlus: requisiti, attività e vincoli (1)

Il Fondaco per Feltre

Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in Agricoltura STATUTO. Art. 1 Costituzione

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1

STATUTO DEL COMITATO DENOMINATO FONDAZIONE SANTA CHIARA PER LO STUDIO DEL DIRITTO E DELL ECONOMIA DELL AMBIENTE

STATUTO della FODAZIOE CETRO PER LO STUDIO E LA DOCUMETAZIOE DELLE SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO - OLUS

STATUTO. FONDAZIONE CATERINA FARASSINO altrimenti detta. Articolo 1. Costituzione - sede. E' costituita una Fondazione Organizzazione Non

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

Mamma Maria. Fondazione di solidarietà sociale dedicata alla memoria di Maria Ghenda Sibilla STATUTO

STATUTO della FONDAZIONE «Monastero di S. Maria del Lavello»

COMUNE DI LEONFORTE Provincia di Enna

STATUTO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS

FONDAZIONE SUL GIORNALISMO PAOLO MURIALDI STATUTO

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

FONDAZIONE MARINI S.PANCRAZIO STATUTO

FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

Associazione Nolite Timere onlus

Fondazione O.N.L.U.S. Daniela e Paola

STATUTO DELLA FONDAZIONE NICCOLÒ CANUSSIO - CIVIDALE DEL FRIULI (UD) Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

Allegato "" al n. di raccolta S T A T U T O Art. 1) A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione degli Ingegneri

FONDAZIONE MORFE' Centro di Ricerca, Formazione e Sviluppo del Design Articolo 1 - Denominazione 1. E' costituita ai sensi degli art.12 e ss c.c.

STATUTO FONDAZIONE HUMAN+ E' costituita, ai sensi dell'articolo 14 del Codice Civile, una Fondazione denominata "Fondazione

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

STATUTO. ARTICOLO 2 SEDE La Fondazione ha sede in Torino, via XX Settembre, n. 31.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

(approvata nella seduta c.d. in data 12/11/2014) STATUTO Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri

Fondazione De Agostini Fondazione De Agostini

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI ORATORIO SANTI AMBROGIO E CATERINA. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

CAMERA ARBITRALE DI LUCCA

STATUTO FONDAZIONE GAETANO MORELLI

STATUTO DELLA FONDAZIONE ALVISE COMEL. Art. 1 Costituzione e denominazione

"STAND BY ME ACQUI ONLUS" STATUTO

LE FONDAZIONI. Oggetto delle Fondazioni: Classificazioni, attività, relazioni con la normativa ONLUS

STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI

S T A T U T O della Fondazione IFEL Campania Istituto per la Finanza e l Economia Locale della Campania

FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA ************* STATUTO *************

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CHICCA RAINA ONLUS

STATUTO Fondazione "Angelo Colocci"

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ART.1 - E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e segg. C.C., allo scopo di onorare in modo

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUT0 DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE. Art.1 - Denominazione e sede. É costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione

STATUTO DEL FONDO FON.AR.COM.

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CENTRO STUDI SULL'ARTE LICIA E CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI" * * * Art. 1 - Origine e denominazione Il Centro Studi sull arte

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA LAZIO Come modificato dall Assemblea del

STATUTO ARTICOLO PRIMO DENOMINAZIONE SCOPI SEDE- DURATA

FONDAZIONE MANLIO RESTA-ONLUS

STATUTO DELLA FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI

Associazione Romana di Teoria dei Numeri ONLUS STATUTO

STATUTO DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ITALIANA PER ORGANO

Transcript:

S T A T U T O Art.1 / - E' costituita per volontà della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino (ora UBI Banca), in seguito indicata come "socio fondatore" la "Fondazione UBI - Banca Popolare di Bergamo Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve "Fondazione UBI - BPB Onlus" in seguito indicata anche solo con "Fondazione", che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "ONLUS". Art.2 / - La Fondazione ha sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, presso locali messi a disposizione dal socio fondatore. Art.3 / - La Fondazione ha durata illimitata. Art.4 / - La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia ed ha per scopo istituzionale: - la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, così come individuate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, che hanno abrogato e sostituito la Legge 1 giugno 1939 n.1089 e modificato il D.P.R.

30 settembre 1963 n.1409, norme richiamate all'art.10, primo comma, lettera a), n.7), del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460; potrà promuovere, sostenere, realizzare, pure come committente ed anche con il contributo di terzi, il restauro ed il recupero, anche funzionale, di edifici pubblici e privati, monumentali, di interesse artistico, storico, archeologico, architettonico nonché di opere d'arte in genere, pure previa acquisizione degli stessi; - l'assistenza sociale e socio-sanitaria, in particolare dirette ad arrecare benefici alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; - la beneficenza; - la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22; - la promozione della cultura e dell'arte; - l'istruzione e la formazione; - la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da Fondazioni ovvero da esse affidata ad Università, Enti di Ricerca ed altre Fondazioni che la svolgono direttamente. La Fondazione non potrà svolgere attività diversa da quella istituzionale di cui al periodo precedente e da quelle alla stessa direttamente connesse. Tutte le sopra elencate attività sono svolte nel rispetto delle

previsioni contenute nell'art. 10, commi 2, 2-bis e 5 del D.Lgs. 460/1997. Essa potrà: - promuovere iniziative ed elargire contributi in favore di Enti che prestano la propria attività in favore di persone svantaggiate, di ogni età, tra le quali anziani e/o disabili, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 10, comma 2-bis del D.Lgs. 460/1997; - sostenere e favorire il volontariato e ogni forma di collaborazioni tra organizzazioni di volontariato e/o non lucrative; - sostenere, promuovere, realizzare iniziative di ogni genere per la promozione artistica, culturale, anche con l'organizzazione di mostre ed esposizioni; - promuovere iniziative ed erogare contributi a favore di Università, Enti di Ricerca e Fondazioni che svolgano direttamente attività di ricerca scientifica di rilevante interesse sociale, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 460/1997. La Fondazione, in connessione alle sopradette attività istituzionali: - promuove la valorizzazione e la conoscenza di opere d'arte favorendone la ricerca e l'istruzione in tale ambito, anche mediante il sostegno a scuole o corsi di restauro, alla catalogazione di beni culturali, alla cura e conservazione di

biblioteche, fototeche, raccolte e analoghe strutture; - promuove, organizza, realizza ricerche, studi, convegni, conferenze e pubblicazioni in campo artistico, storico, sociale, socio-sanitario e culturale in genere; - promuove e sostiene in ogni forma, anche mediante l'istituzione di borse di studio, l'istruzione scolastica e universitaria, tenuto conto dei livelli reddituali e patrimoniali dei destinatari che ne evidenzino il disagio economico; - contribuisce al sostegno, anche economico, di Enti, Istituzioni, Associazioni pubbliche o private, Fondazioni o altre realtà associative che perseguono, direttamente o indirettamente scopi culturali, artistici, sociali e socio-sanitari, analoghi a quelli della Fondazione medesima. Art.5 / - Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione stanziato dal socio fondatore, risultante dall'atto costitutivo e dalle ulteriori elargizioni erogate dallo stesso socio fondatore al fine di incrementare la dotazione patrimoniale. Il patrimonio stesso potrà essere incrementato da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, eredità, legati e altre elargizioni in genere devoluti con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale nonchè con altri beni acquisiti con economie di gestione. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando: a- le rendite del patrimonio e delle attività della Fondazione

medesima; b- le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura, pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche dall'istituto fondatore, purchè non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale; c- i proventi ottenuti con il realizzo di beni, comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio. Il consiglio di amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure. E' fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art.6 / - L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro la fine del mese di febbraio il consiglio d'amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dalle norme del Codice Civile in materia. Art.7 / - La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da sette membri così nominati: - tre consiglieri sono nominati direttamente dagli organi societari del socio fondatore, - quattro consiglieri sono nominati dal consiglio di amministrazione uscente della Fondazione. In entrambi i casi i criteri cui ispirare le scelte avranno riguardo a personalità con spiccate doti di professionalità, cultura e impegno sociale riconducibili al territorio di riferimento della Fondazione. I consiglieri durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati, ma per un numero di mandati che, riferiti alla maggioranza dei consiglieri, non può essere superiore a tre. Alla sua prima riunione il consiglio di amministrazione della Fondazione nomina un presidente, nomina che richiede l'espressione di gradimento del Socio Fondatore, e un vice presidente per il triennio. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nel caso di cessazione per qualsiasi ragione dei consiglieri della

Fondazione nel corso del loro mandato triennale, si provvede alla loro sostituzione applicando il meccanismo ed i criteri indicati al primo comma del presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri cui sono subentrati. Art.8 / - Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua mancanza, dal vice presidente. La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con voto, sempre palese, della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto espresso da chi presiede la riunione. Art.9 / - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il

conseguimento degli scopi statutari. In particolare spetta al consiglio: a) stabilire le linee generali delle attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi, negli ambiti degli scopi e dell'attività; b) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre entro il mese di febbraio successivo; c) nominare eventuali consulenti o comitati consultivi, determinandone la composizione e le attribuzioni. Delle deliberazioni assunte dal consiglio viene redatto apposito verbale a cura del segretario, designato dal consiglio medesimo non necessariamente tra i membri dello stesso. Art.10 / - In caso di urgenza giustificata e nell'impossibilità di convocare tempestivamente il consiglio, il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, può deliberare sugli atti di competenza del consiglio, al quale gli atti stessi verranno portati a conoscenza in riunione da convocarsi al più presto e che, in tale riunione, dovrà provvedere alla ratifica. Art.11 / - La rappresentanza attiva e passiva della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio e la firma libera per gli atti della Fondazione spetta al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente; la firma del vice presidente attesta l'assenza o l'impedimento del presidente. Il consiglio può nominare procuratori per determinati atti e

categorie di atti, delegando il presidente o, in mancanza, il vice presidente, per gli adempimenti formali conseguenti. Art.12 / - La gestione amministrativa della Fondazione è verificata da un collegio dei revisori, composto da tre membri, così nominati: - due revisori sono nominati direttamente dal socio fondatore, - un revisore è nominato dal consiglio di amministrazione uscente della Fondazione. Il collegio dei revisori, così nominato, designa il proprio presidente. Il collegio resta in carica per un triennio. I revisori possono essere riconfermati, ma per un numero di mandati che non può essere superiore a tre. Nel caso di cessazione per qualsiasi ragione di uno o più revisori si provvede alla sostituzione applicando quanto previsto ai commi precedenti. I revisori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei revisori cui sono subentrati. Almeno il presidente del collegio dei revisori dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia. Il collegio dei revisori esercita pure il controllo contabile. I revisori riferiscono al consiglio di amministrazione e partecipano alle riunioni di quest'ultimo.

Le riunioni del collegio dei revisori sono verbalizzate in apposito registro. Art.13 / - Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Il consiglio tuttavia potrà stabilire emolumenti per gli eventuali consulenti nominati in relazione alle mansioni ed agli incarichi svolti. Art.14 / - Le modifiche al presente statuto vengono apportate, salve le limitazioni di legge, con deliberazioni del consiglio di amministrazione della Fondazione assunte con il voto favorevole di almeno cinque consiglieri. Art.15 / - Nel caso di estinzione della Fondazione, i beni che residuano sono devoluti ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art.16 / - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono i principi e le norme vigenti in materia. Clausola transitoria I meccanismi ed i criteri di nomina previsti dagli artt. 7 e 12 in materia di nomina ed eventuale sostituzione per cessazione del mandato per qualsiasi causa in corso di mandato di consiglieri e revisori, troveranno applicazione con decorrenza dalla prima nomina rispettivamente del consiglio di amministrazione e del

collegio dei revisori successiva all'entrata in vigore delle modifiche statutarie introdotte con la revisione del presente Statuto.