LEGGE 28 ottobre 2005 n.148 REPUBBLICA DI SAN MARINO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI



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LEGGE 28 ottobre 2005 n.148 REPUBBLICA DI SAN MARINO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 2005. Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici aventi qualsiasi destinazione d'uso, sia pubblici che privati, ivi compresi gli impianti installati in spazi aperti ed in cantieri: a. gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b. gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c. gli impianti di riscaldamento, refrigerazione e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d. gli impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e. gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f. gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g. gli impianti di protezione antincendio; h. gli impianti a vapore ed a pressione per locali produttivi. 2. Sono altresì soggetti alla presente legge gli interventi di manutenzione sugli impianti che verranno individuati negli specifici regolamenti di attuazione. Art.2 (Soggetti abilitati) 1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, private o pubbliche, regolarmente iscritte nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino (C.C.I.A.A.) o le imprese che sono iscritte a Camere di Commercio di altri Stati con i quali esista reciprocità di trattamento. 2. L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al successivo articolo 3 da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

3. La persona abilitata e professionalmente riconosciuta potrà ricoprire il ruolo di responsabile tecnico per un'unica realtà imprenditoriale, salvo deroghe previste nei regolamenti di attuazione per particolari tipologie di attività di cui al superiore comma 1, per le quali potranno essere concesse più abilitazioni per un'unica realtà. Art. 3 (Requisiti tecnico-professionali) 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti: a. laurea o diploma di laurea legalmente riconosciuti in materia tecnica specifica inerente al settore delle attività di cui all'articolo 1; b. oppure diploma di scuola secondaria superiore legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa, privata o pubblica, che svolge le attività di cui all'articolo 1 o previa iscrizione al relativo albo professionale; c. oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa, privata o pubblica, che svolge le attività di cui all'articolo 1; d. oppure prestazione lavorativa svolta, in proprio o mediante collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari, o alle dirette dipendenze di una impresa, privata o pubblica, che svolge le attività di cui all'articolo 1, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1; e. oppure essere titolare di licenza artigiana abilitante allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1. 2. Specifici regolamenti di attuazione potranno prevedere ulteriori requisiti tecnicoprofessionali per i soggetti abilitati che operano in particolari situazioni di rischio oppure che necessitano di una elevata competenza per l'installazione o la manutenzione di determinati impianti. 3. E' istituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Verranno stabilite in specifico regolamento d'attuazione le modalità di accertamento, da parte del C.C.I.A.A., del possesso dei titoli professionali e le modalità di iscrizione all'albo dei soggetti che prestano la propria attività lavorativa nell'ambito di imprese con sede nella Repubblica di San Marino o in altri Stati. Art.4 (Progettazione degli impianti) 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e), g) ed h) è obbligatoria la redazione del progetto da parte dei competenti professionisti iscritti negli albi professionali e/o negli elenchi speciali previsti negli specifici regolamenti d'attuazione. 2. La redazione del progetto di cui al comma 1 è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti aventi limiti dimensionali superiori a quelli indicati negli specifici regolamenti di attuazione. Tali regolamenti individuano, altresì, i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica

dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e, ove previste, delle verifiche periodiche e di manutenzioni per fini di prevenzione e di sicurezza. 3. Al progetto, di cui al comma 1 dovrà seguire la redazione dello stato di fatto dell'impianto, contenente almeno tutte le indicazioni di progetto, redatto dal libero professionista e controfirmato dalla ditta installatrice. È fatto obbligo per il professionista, incaricato della redazione dello stato di fatto, di conservarne copia per un periodo minimo di quindici anni; è altresì obbligo per il committente di essere in possesso di copia aggiornata dello stato di fatto dei propri impianti. Contestualmente alla presentazione del certificato di conformità agli uffici preposti e ogni qualvolta vengano eseguite opere di straordinaria manutenzione o ampliamento, il committente deve inviare ai medesimi uffici apposito modulo di aggiornamento previsto nei regolamenti attuativi, recante le indicazioni dell'oggetto, i tecnici incaricati, la ditta installatrice e la sede presso cui risulta depositata copia dello stato di fatto di proprietà della committenza a disposizione dell'amministrazione per eventuali controlli e verifiche. Art. 5 (Installazione degli impianti) 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), o in base ad altre norme tecniche di sicurezza emanate da Enti preposti e riconosciuti in altri paesi della Comunità Europea nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. 2. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati nelle tempistiche e modalità previste dai singoli regolamenti attuativi. Art. 6 (Dichiarazione di conformità) 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui alle presente legge. 2. A tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e/o dal responsabile tecnico abilitato di cui all'articolo 2 e recante i numeri del codice operatore economico, deve essere allegata copia dell'attestato di iscrizione allo specifico albo dei soggetti abilitati istituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Fanno parte integrante, ove previsto dai regolamenti di attuazione, la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto di cui all'articolo 4. 3. I singoli regolamenti di attuazione, inoltre, potranno prevedere ulteriori contenuti di natura tecnica e/o allegati della dichiarazione di conformità per le singole tipologie degli impianti indicati nell'articolo 1. 4. Resta salvo il potere dei competenti uffici dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi. Attestazioni di conformità non veritiere da parte del titolare dell'impresa installatrice e/o dal responsabile tecnico abilitato di cui all'articolo 2 comportano responsabilità penali a norma del Codice Penale. Art. 7 (Responsabilità del committente o del proprietario)

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, comma 1. 2. Con il ricevimento della dichiarazione di conformità, il committente, utilizzatore o proprietario degli impianti si rende responsabile di ogni manomissione o modifica realizzata con personale non abilitato. Art. 8 (Certificato di conformità edilizia ed abitabilità) 1. Gli uffici preposti rilasceranno il certificato di conformità edilizia ed abitabilità relativo alle opere soggette a concessione o autorizzazione, solo dopo aver acquisito anche le dichiarazioni di conformità degli impianti installati di cui all'articolo 1. Art.9 (Ordinaria manutenzione degli impianti) 1. Salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 2, sono esclusi dall'obbligo di cui all'articolo 7 i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1. Art.10 (Deposito presso l'azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - A.A.S.S.- delle dichiarazioni di conformità o dello stato di fatto e/o collaudo degli impianti) 1. Gli enti erogatori sono autorizzati a rilasciare nuove utenze solo dietro presentazione della specifica dichiarazione di conformità e, ove previsto dai regolamenti di attuazione, del progetto e/o del certificato di collaudo degli impianti installati. 2. Il committente o il proprietario deposita presso l'azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.), entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori relativi alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1, i documenti di cui al comma precedente. 3. In caso di rifacimento parziale di impianti la dichiarazione di conformità e, ove previsti, lo stato di fatto e/o il certificato di collaudo si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella dichiarazione di conformità dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti. 4. I cantieri sono esonerati nel depositare la dichiarazione di conformità presso l'a.a.s.s.. La dichiarazione di conformità dovrà essere comunque reperibile presso il cantiere stesso per eventuali controlli e verifiche. Art. 11 (Verifiche, Ispezioni e Controlli) 1. Per eseguire le verifiche, ispezioni e controlli al fine di accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, il Servizio Igiene Ambientale (S.I.A.), la Polizia Civile - Servizio Antincendio - e/o altri enti ed uffici pubblici individuati nei regolamenti, hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei competenti professionisti esterni all'amministrazione, di cui all'articolo 4, comma 1, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di attuazione.

Art.12 (Regolamento di attuazione) 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il Congresso di Stato è delegato ad adottare, tramite uno o più decreti aventi forza di legge, i regolamenti di attuazione di cui agli articoli 2, comma 3, 3, commi 2 e 3, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2 e 6, 6, commi 2 e 3, 11, comma 1. Art. 13 (Sanzioni) 1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 7, comma 1, dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 10, comma 2, consegue, a carico del committente o del proprietario, per le singole infrazioni, una sanzione amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 5.000,00 comminata dal Dirigente del Servizio Igiene Ambientale (S.I.A.) o dal Comandante della Polizia Civile, a seconda dell'organo od ente che compia l'accertamento. 2. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1, consegue, a carico dell'installatore, per le singole infrazioni, una sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 ad Euro 6.000,00 comminata dal Dirigente del Servizio Igiene Ambientale (S.I.A.) o dal Comandante della Polizia Civile, a seconda dell'organo od ente che compia l'accertamento. 3. Il regime sanzionatorio di tutte le altre norme previste nella presente legge verrà disciplinato nei singoli regolamenti attuativi al fine di rapportare la sanzione alla gravità dell'infrazione. 4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 3, comma 2, determinerà i casi e le modalità della sospensione delle imprese dal registro di cui all'articolo 2, comma 1, i casi e le modalità della sospensione dell'imprenditore e/o dei responsabili tecnici dall'albo di cui all'articolo 3, comma 3, ed i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, a seguito dell'accertamento di violazioni delle norme relative alla sicurezza degli impianti 5. Le sanzioni di cui al presente articolo potranno essere aggiornate tramite apposito decreto reggenziale. Art. 14 (Disposizioni transitorie) 1. Fino all'emanazione dei singoli regolamenti di attuazione, di cui all'articolo 12, le imprese, in possesso di idonea licenza d'esercizio, sono tenute ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, a regola d'arte con materiali parimenti costruiti a regola d'arte, sulla base dell'articolo 5, comma 1, al fine di garantire la sicurezza degli impianti. 2. Successivamente alla costituzione dell'albo dei soggetti abilitati, come previsto nell'articolo 3, comma 3 e del registro delle imprese abilitate, come previsto nell'articolo 2, comma 1, le imprese che devono eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, devono iscriversi al suddetto registro per rilasciare la dichiarazione di conformità. 3. I committenti o i proprietari, che depositano presso gli uffici competenti l'inizio lavori attinenti alla concessione o all'autorizzazione edilizia, dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, sono tenuti a presentare le dichiarazioni di conformità degli impianti, di cui all'articolo 1.

Art. 15 (Abrogazione) 1. Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata. Art. 16 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 31 ottobre 2005/1705 d.f.r. I CAPITANI REGGENTI Claudio Muccioli - Antonello Bacciocchi p. IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Il Segretario di Stato Pier Marino Mularoni