NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 35_2014 DEL 23 SETTEMBRE 2014

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NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIAI e FISCAI NEWSETTER IN MATERIA DI AVORO NR. 35_2014 DE A cura di: DATA MANAGEMENT HRM S.P.A. Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: edmund.kovacs@datamanagementhrm.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINADESI

Argomenti ADEMPIMENTI... 2 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Agosto 2014... 2 RIVAUTAZIONE DE TFR: diffuso il calendario Istat... 2 SCADENZARIO SETTEMBRE 2014... 3 25 SETTEMBRE: CASSA INTEGRAZIONE... 3 30 SETTEMBRE: IBRO UNICO DE AVORO... 3 30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS... 3 30 SETTEMBRE: MODEO 730... 3 SCADENZARIO OTTOBRE 2014... 4 10 OTTOBRE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO... 4 16 OTTOBRE: VERSAMENTI UNIFICATI... 4 NOVITÀ IN MATERIA DI AVORO... 5 AGENZIA DEE ENTRATE: NOVITÀ F24 TEEMATICO... 5 SEMPIFICAZIONI FISCAI: NOVITÀ RIGUARDANTI I SOSTITUTO D IMPOSTA... 7 INDENNITÀ MINI ASPI: POSSIBIE A TRASFORMAZIONE IN ASPI... 8 MAATTIA, RIENTRO ANTICIPATO A AVORO CON CERTIFICATO IDONEO... 9 SCADENZARIO CONTRATTUAE SETTEMBRE 2014...10 EETTRICITÀ EROGAZIONE AGGIUNTIVA... 10 IGIENE AMBIENTAE - AZIENDE MUNICIPAIZZATE... 11 FOCUS...12 RATEAZIONI INPS, NUOVE PROCEDURE... 12 I QUESITO DE MESE...13 OGGETTO: Calcolo giornate indennizzate dall Inps in caso di fruizione del congedo parentale dal lunedì al venerdì... 13 NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA...14 INPS MESSAGGIO N. 7092 DE 18 SETTEMBRE 2014: Pensioni delle gestioni private, pianificazione delle attività di fine anno attività propedeutiche al rinnovo 2015 ed alla consuntivazione fiscale 2014, da effettuare a cura delle Sedi.... 14 INPS CIRCOARE N. 110 DE 19 SETTEMBRE 2014: Convenzione fra l INPS e la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, dei avoratori Autonomi e dei Pensionati (FEDERAZIENDE) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.... 18 INPS CIRCOARE N. 111 DE 19 SETTEMBRE 2014: Convenzione fra l INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo avoratori e Pensionati (S.N.A..P.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.... 18 INPS CIRCOARE N. 112 DE 19 SETTEMBRE 2014: Convenzione fra l INPS e la Confederazione Sindacale Autonoma lavoratori e Pensionati Europei (CONF.S.A..P.E.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.... 18 INPS MESSAGGIO N. 7113 DE 19 SETTEMBRE 2014: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale.... 18 RASSEGNA PERIODICA...19 INPS MESSAGGIO N. 7119 DE 19 SETTEMBRE 2014: Nuovo calendario di spedizione delle note di rettifica. Nuovi preavvisi di DURC interno negativo.... 19 N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l indice per visualizzare l argomento di interesse. 1 27

ADEMPIMENTI TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Agosto 2014 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 agosto 2014 al 14 settembre 2014, è pari a 1,280112%. RIVAUTAZIONE DE TFR: diffuso il calendario Istat Istat ha diffuso il calendario 2014 fissando, tra le altre, le date in cui saranno emessi i dati sui prezzi al consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del Tfr. Comunicato Istat Periodo di riferimento Martedì 14 ottobre 2014 Settembre 2014 Giovedì 13 novembre 2014 Ottobre 2014 Venerdì 12 dicembre 2014 Novembre 2014 2 27

SCADENZARIO SETTEMBRE 2014 25 SETTEMBRE: CASSA INTEGRAZIONE I datori di lavoro interessati dall intervento della Cig e della Cigs devono presentare all Inps domanda di pagamento dell integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Ig15 (Cig) e Cigs on line (Cigs). 30 SETTEMBRE: IBRO UNICO DE AVORO D atori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il ibro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. 30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. 30 SETTEMBRE: MODEO 730 I l Ministero delle Finanze ha stabilito che i lavoratori possono richiedere che la seconda rata acconto Irpef risultante dal 730, sulla busta paga di novembre, venga trattenuta in misura ridotta o addirittura annullata. Il 30 settembre scade il termine per comunicare al datore di lavoro o ente pensionistico l intenzione di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare secca. In carenza di specifica comunicazione, il sostituto d'imposta effettuerà, sulla busta paga di novembre, la trattenuta della seconda rata acconto Irpef risultante dal modello 730/2014. 3 27

SCADENZARIO OTTOBRE 2014 10 OTTOBRE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO e aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente): - Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo modello Pia tramite Bnl; - Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo modello Pia tramite Bnl; - Previr a mezzo modello Pia tramite Bnl. 16 OTTOBRE: VERSAMENTI UNIFICATI I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline con remote banking) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d imposta nel mese precedente; - contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; - addizionale regionale Irpef per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica Iva; Per i non titolari di partita Iva i versamenti devono essere eseguiti con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: - Uffici postali abilitati; - Concessionario della riscossione. 4 27

NOVITÀ IN MATERIA DI AVORO AGENZIA DEE ENTRATE: NOVITÀ F24 TEEMATICO D I al 1 ottobre, diventa obbligatorio l'utilizzo dell'f24 telematico per i versamenti superiori a 1.000 euro, per quelli a saldo zero o con crediti in compensazione con saldo finale maggiore di zero anche per le persone non titolari di partita IVA. Per tale motivo l'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27 del 19 settembre 2014, fa il punto della situazione. In particolare l'agenzia ricorda che: «A decorrere dal 1 ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del D.gs. 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.». Dal prossimo mese pertanto i modelli F24 a saldo zero, i modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero e quelli con saldo superiore a 1000 euro saranno presentati esclusivamente attraverso i servizi on line dell'agenzia ("F24web", "F24online" o tramite un intermediario abilitato) o mediante internet banking (banche, Poste Italiane, Agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento, convenzionati con l'agenzia). In generale i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare ad essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000 euro. a presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari: - F24 precompilati dall'ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; - utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione. Inoltre in considerazione del fatto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi ed altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare ad effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero. a circolare si sofferma poi sul caso particolare di contribuenti impossibilitati alla tenuta di un conto corrente. Per tali soggetti l'agenzia precisa che: 5 27

a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, senza l'utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo; b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo. 6 27

SEMPIFICAZIONI FISCAI: NOVITÀ RIGUARDANTI I SOSTITUTO D IMPOSTA N on sono poche le novità previste dallo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali, ancora in fase di approvazione, che interessano il sostituto d'imposta. Molte delle innovazioni riguardano l'assistenza fiscale, rispetto alla quale il sostituto ha un duplice ruolo: quello (eventuale) di soggetto I che elabora la dichiarazione dei redditi (cosiddetta assistenza fiscale diretta) e quello di soggetto sempre obbligato ad effettuare il conguaglio dei risultati del 730. a nuova dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto, elaborata dal 2015 direttamente dall'amministrazione finanziaria sulla base dei dati ricevuti da soggetti terzi, potrà essere resa disponibile anche al sostituto che presta l'assistenza fiscale diretta (oltre che al contribuente, piuttosto che al Caf o al professionista abilitato). Per consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata, l'articolo 2 del decreto, attraverso l'introduzione del comma 6 quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/1998, obbliga il sostituto a trasmettere i dati contenuti nei Cud telematicamente all'agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo, pena la sanzione di 100 euro per ciascuna comunicazione omessa, tardiva o errata (fermo restando la possibilità di correggere l'errore nei 5 giorni successivi alla scadenza). 'articolo 4 cambia di conseguenza il calendario delle scadenze connesse alla dichiarazione dei redditi, e in particolare, per quanto di competenza del sostituto, modifica l'articolo 13, comma 1 lettera a) del Dm 164/1999, prevedendo che il 730 sia presentato entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione (contro l'attuale 30 aprile), termine che è divenuto lo stesso applicabile anche in caso di presentazione al Caf. Per i sostituti che prestano assistenza fiscale diretta, un successivo decreto, da emanarsi entro il 30 novembre, definirà, a partire dalle dichiarazioni predisposte nel 2015, una nuova misura del compenso spettante in base all'articolo 38 del D.gs. 241/1997 (compenso che è invariato da molti anni). Sicuramente molto utili sono le semplificazioni proposte in materia di addizionali. Per quella regionale, le Regioni vengono obbligate a comunicare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento i dati dei provvedimenti con cui hanno variato l'addizionale, ai fini della relativa pubblicazione nel sito ministeriale, pena l'inapplicabilità di sanzioni e interessi. Contestualmente, per uniformare le regole regionali e comunali, viene fissata al 1 gennaio (in luogo del 31 dicembre) la data per verificare il domicilio fiscale utile ai fini dell'addizionale regionale. Per l'addizionale comunale, invece, viene semplificato il calcolo dell'acconto, sopprimendo la previsione di possibili variazioni deliberate entro il 20 dicembre, in quanto dovranno essere sempre applicate le aliquote e le fasce di esenzione deliberate per l'anno precedente. Anche i provvedimenti di variazione adottati dai Comuni saranno soggetti all'obbligo di invio telematico, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale. Al fine di semplificare le operazioni di compensazioni debiti/crediti e soprattutto renderle trasparenti, nonché per agevolare l'esposizione dei relativi dati nel modello 770, nell'articolo 15 della bozza di decreto si prevede che dal 2015 i crediti per rimborso di imposte da 730, così come le eccedenze di versamento di imposte, debbano essere utilizzati esclusivamente in compensazione esterna, cioè visibile in F24, in base all'articolo 17 del D.gs. 241/1997. 7 27

INDENNITÀ MINI ASPI: POSSIBIE A TRASFORMAZIONE IN ASPI I a domanda di indennità mini ASpl può essere convertita in indennità ASpl solo nel caso in cui si presenti un apposita domanda di indennità ASpI nei termini legislativamente previsti di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. È la raccomandazione impartita dall Inps con messaggio n. 7111 del 19 settembre 2014 all assicurato che abbia presentato domanda di indennità mini ASpI e successivamente si sia accorto di possedere i requisiti per l indennità ASpI, al fine del riconoscimento della indennità ASpI: ripresentare la domanda nel termine dei previsti due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, la nuova prestazione ASpI richiesta ed accolta in presenza dei requisiti legislativamente previsti avrà quale decorrenza il giorno successivo alla data di presentazione della domanda e l importo già erogato a titolo di indennità mini-aspi verrà portato in detrazione a carico della nuova prestazione ASpI. Questa possibilità non sarà riconosciuta al lavoratore che presenti la domanda dopo il termine legislativamente previsto di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 8 27

MAATTIA, RIENTRO ANTICIPATO A AVORO CON CERTIFICATO IDONEO Inps interviene sul rientro anticipato del lavoratore dalla malattia con il messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, affermando che è necessario il certificato medico di rettifica. Questo perché il datore di lavoro dispone solo dell attestato di malattia, non la diagnosi e, pertanto, non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente - che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto alla prognosi formulata nel certificato prodotto - abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l ambiente di lavoro. Il rischio per il datore potrebbe consistere nell impossibilità di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 9 27

SCADENZARIO CONTRATTUAE SETTEMBRE 2014 EETTRICITÀ EROGAZIONE AGGIUNTIVA C on la retribuzione del mese di settembre 2014 ai lavoratori in forza al 1 settembre 2014 va corrisposta un'erogazione aggiuntiva della retribuzione secondo i valori indicati nella tabella sottostante: QUAIFICA AUMENTO RETRIBUTIVO QS 177,96 Q 159,70 ASS 140,96 AS 131,93 A1S 126,39 A1 120,59 BSS 114,84 BS 109,94 B1S 104,76 B1 100,06 B2S 93,44 B2 86,95 CS 77,09 C1 69,77 C2 64,30 a seconda tranche va corrisposta nel mese di settembre 2015. Gli importi sono comprensivi dei riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, sia legali che contrattuali ed esclusi dal computo del t.f.r. Per le assenze a retribuzione ridotta nel mese di corresponsione, l'erogazione aggiuntiva verrà corrisposta con la stessa percentuale di riduzione. Nel caso di prestazione a part-time, l'erogazione aggiuntiva verrà corrisposta in misura proporzionale all'entità della prestazione. 10 27

IGIENE AMBIENTAE - AZIENDE MUNICIPAIZZATE Assistenza integrativa P er le aziende che hanno in essere convenzioni e/o contratti collettivi di assistenza sanitaria integrativa, con Accordo del 25 luglio 2014 le Parti si impegnano a concludere entro il 15 settembre 2014 la procedura di adesione al Fondo Fasda prevista dal Ccnl. 11 27

FOCUS RATEAZIONI INPS, NUOVE PROCEDURE Per l articolo si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter. 12 27

I QUESITO DE MESE OGGETTO: Calcolo giornate indennizzate dall Inps in caso di fruizione del congedo parentale dal lunedì al venerdì Si precisa che il riscontro riportato è mero estratto di un ampio parere legale predisposto per rispondere alle esigenze di una specifica azienda e che, pertanto, è da ritenersi solo rappresentativo dell attività svolta senza avere alcuna pretesa di esaustività, organicità completezza e correttezza se isolatamente inteso Richiesta: Si richiede di sapere come calcolare l indennità c/inps relativamente al numero di giorni indennizzati dall Ente Previdenziale nel caso di fruizione del congedo parentale dal lunedì al venerdì, con ripresa del congedo dal lunedì successivo (CCN Metalmeccanico Industria). Esempio: Domanda presentata all Inps: - dal 5 al 9 agosto 2013 (5 giorni) - dal 12 al 16 agosto 2013 (5 giorni) Si conteggiano tutti i giorni di calendario dal 5 agosto oppure si escludono i sabati e le domeniche? Per la risposta si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter. 13 27

NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA INPS MESSAGGIO N. 7092 DE 18 SETTEMBRE 2014: Pensioni delle gestioni private, pianificazione delle attività di fine anno attività propedeutiche al rinnovo 2015 ed alla consuntivazione fiscale 2014, da effettuare a cura delle Sedi. C om è noto, dall anno 2013, le attività di certificazione fiscale di tutte le somme corrisposte dall INPS ai cittadini a qualunque titolo sono demandate alla Piattaforma fiscale, alla quale tutte le strutture conferiscono le informazioni necessarie al calcolo della tassazione. o Pertanto, in vista della prossima consuntivazione fiscale delle pensioni delle gestioni private, che sarà effettuata come di consueto congiuntamente alle attività di rinnovo, è necessario che le sedi provvedano con la massima urgenza a definire tutte le situazioni non corrette sotto il profilo fiscale, e comunque entro il 31 ottobre p.v.. Si indicano di seguito le casistiche interessate. 1. Detrazioni fiscali E necessario acquisire le variazioni di detrazioni fiscali pervenute dai cittadini con modalità cartacea o per il tramite dei Patronati. Si segnala in proposito che, a seguito del mancato rinnovo della convenzione con gli intermediari abilitati relativamente alla trasmissione in via telematica della richiesta di detrazioni, l attività deve essere svolta dalle strutture di produzione. Si rammenta inoltre che il Decreto-egge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n.160), ha abolito l obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per familiari a carico, permanendo la necessità di tale adempimento solo in caso di variazione. a disposizione in questione è stata illustrata con messaggio n. 17506 del 9 settembre 2011. 2. Pensioni localizzate a ufficio pagatore interno (cassa sede) 2.1 Pensioni localizzate all ufficio pagatore EI italiano o estero e liste PENS006 e PENS007, disponibili nell applicativo PENSIONI DA VERIFICARE - ISTE PER E SEDI, contengono le pensioni localizzate all ufficio pagatore EI italiano o estero, per le quali deve essere verificata l opportunità di procedere alla eliminazione ovvero alla individuazione della causa della mancata riscossione. Si rammenta che tali pensioni, se non eliminate, CONTINUANO AD ESSERE RINNOVATE PUR NON ESSENDO POSTE IN PAGAMENTO. addove le strutture non intervengano, si provvederà alla eliminazione d ufficio delle pensioni prima delle operazioni di rinnovo. Si segnala in ogni caso la necessità di provvedere con la massima urgenza alla rettifica della certificazione fiscale a preventivo (anno 2014) nel caso in cui le somme effettivamente corrisposte non coincidano con i dati memorizzati nella sezione GP3-CUD 2014. 14 27

2.2 Pensioni localizzate a ufficio pagatore MOB/RED Per trattamenti di invalidità sospesi per opzione in favore del trattamento di mobilità ovvero per superamento dei limiti reddituali è necessario provvedere con la massima urgenza ad effettuare la rettifica della certificazione fiscale a preventivo (anno 2014) nel caso in cui le somme effettivamente corrisposte non coincidano con i dati memorizzati nella sezione GP3-CUD 2014. Si rammenta che le liste delle posizioni interessate sono disponibili sia attraverso la procedura iste Parametriche, sia dalla nuova applicazione "Reporting Operativo - iste Parametriche" disponibile nella pagina Assicurato Pensionato (gli utenti devono essere abilitati nel sistema Identity Manager con livello Operatore). 3. Codice catastale di residenza assente a lista RESID001 - PENSIONI SENZA CODICE CATASTAE DI RESIDENZA, contiene attualmente pensioni per le quali l indirizzo è assente o è memorizzato un Comune non riconosciuto da ARCA. a mancanza del codice catastale del Comune di residenza comporta l impossibilità di applicare le Addizionali all IRPEF in fase di rinnovo, e l impossibilità di inviare comunicazioni cartacee. e sedi devono provvedere alla sistemazioni delle posizioni in esame, aggiornando in ARCA i dati relativi all indirizzo di residenza. 4. Codice fiscale assente o non validato a mancanza del Codice fiscale impedisce una corretta gestione reddituale e non consente l invio alla Piattaforma fiscale dei dati utili all emissione della certificazione fiscale. e Sedi, ciascuna per quanto di propria competenza, devono effettuare gli opportuni accertamenti anagrafici e inserire il codice fiscale in ARCA. e posizioni da sistemare sono presenti nelle seguenti liste. disponibili nell applicativo PENSIONI DA VERIFICARE - ISTE PER E SEDI: - ANAG0005 - TITOARI DI PENSIONE CON CODICE FISCAE ASSENTE O NON VAIDATO; - ANAG0007 - FAMIIARI E CONTITOARI CON CODICE FISCAE ASSENTE; - ANAG0008 - TITOARI E CONTITOARI CON CODICE FISCAE ASSENTE. 5. Coniugi di soggetti diversi Il soggetto segnalato nell elenco è il titolare di pensione sulla quale è memorizzato un coniuge che, a sua volta, risulta coniuge di un soggetto diverso dal primo. a presenza di dati di soggetti diversi dal coniuge effettivo impedisce una corretta gestione reddituale e fiscale. 15 27

e posizioni in argomento sono segnalate nelle seguenti liste, disponibili nell applicativo PENSIONI DA VERIFICARE - ISTE PER E SEDI: - ANAG0004 - CONIUGI DI SOGGETTI DIVERSI; - PENS0038 - OPERAZIONE RED: GESTIONE NUCEI ANOMAI. Si forniscono le indicazioni per la gestione delle diverse casistiche. 5.1 CONIUGE SBAGIATO (altro soggetto effettivamente esistente e con proprie posizioni in ARCA) Per queste casistiche, la sede deve effettuare l operazione di "spostamento patrimoni" in ARCA o ARCANET. Si tratta in pratica di spostare il riferimento ad una prestazione da un soggetto ad un altro. operazione di "spostamento patrimoni" in ARCA è stata illustrata con circolare n.89 del 2 maggio 2000 ed è descritta nel Manuale operativo di ARCANET al capitolo "Procedura Scissioni". Il Manuale è accessibile con il seguente percorso: INTRANET - Servizi - Arcanet - INFO - Manuale. o spostamento di "aggancio" in ARCA quale familiare di una certa pensione consente anche di eliminare l'elemento non corretto sul falso coniuge o familiare. Per effettuare la variazione, si deve: - richiamare in ARCA il CONIUGE SBAGIATO; - andare alla pagina nella quale sono memorizzati i rapporti del soggetto con l INPS, tra cui le pensioni; - cliccare F11- procedura scissioni - spostamento patrimoni; - selezionare la riga con la pensione da spostare con il tasto F4; - seguire le indicazioni date dalla procedura con i vari tasti funzionali. Una volta effettuati questi passaggi sulla posizione del coniuge errato, si deve: - richiamare in ARCA il CONIUGE CORRETTO; - andare alla pagina nella quale sono memorizzati i rapporti del soggetto con l INPS, tra cui le pensioni; - cliccare F11; - seguire le indicazioni fornite dalla procedura con i vari tasti funzionali. a variazione in ARCANET è analoga e descritta nel Manuale apposito. In nessun caso si deve effettuare l'operazione di seconde nozze se esiste già sulla pensione un altro soggetto memorizzato che non sia il vero coniuge. 5.2 TITOARE NON CONIUGATO e presenza di coniuge su pensione. In questo caso la sede non può intervenire, ma deve essere richiesta la cancellazione del GP3 con mail indirizzata a GruppoControlloPensioni, specificando lo stato civile del titolare della pensione. 16 27

5.3 Ricostituzione delle pensioni ed assistenza alle sedi Una volta effettuata l operazione di spostamento patrimoni oppure cancellato il coniuge, la sede deve effettuare una ricostituzione sulle pensioni interessate facendo particolare attenzione ai redditi e allo stato civile. Assistenza per le particolari situazioni può essere richiesta al Gruppo Controllo Pensioni, allo stesso indirizzo sopra indicato, citando nell oggetto la lista nella quale è inserita la posizione da correggere ed inserendo nel testo della mail i dati della pensione (completi della sede numerica) e CODICE FISCAE del Titolare (non i dati anagrafici), oltre naturalmente al motivo per il quale si richiede assistenza. 6. Pensioni con dati di residenza incoerenti Si richiama l attenzione delle strutture anche sulla lista in argomento, codificata in PENSIONI DA VERIFICARE come PENS0030. Si tratta di soggetti per i quali viene rilevata incongruenza fra le informazioni contenute nei campi di indirizzo e di residenza (GP1RRESIDOM, GP1AZ03 e, se il caso, GP2BS02). asimmetria segnalata comporta una gestione non puntuale sia sotto in profilo fiscale, sia con riferimento ad eventuali prestazioni collegate al reddito non dovute (prestazioni inesportabili). Si ricorda che mentre l indirizzo è modificabile con accesso ad ARCA, per i dati di residenza italiana o estera da modificare in GP1AZ03 e/o in GP2BS02 è necessario agire con ricostituzione. Qualora la pensione risulti godere dell esenzione fiscale in dipendenza di apposita convenzione internazionale, dovrà altresì essere accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per avvalersene. A tal proposito si sottolinea che, in particolare nel caso di residenza in Brasile e Canada del beneficiario della prestazione, dato il peculiare regime di tassazione previsto dalle vigenti convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale, si richiede di verificare con la massima attenzione, per le posizioni in gestione, il corretto inserimento e la congruenza di tutti i dati relativi all indirizzo estero e codice catastale. Pensioni con importo in pagamento pari a zero. Da un esame delle posizioni presenti nel database delle pensioni, risultano vigenti diverse pensioni con importo mensile pari a zero, in quanto la prestazione non è più dovuta. Rientrano in questi casi ad esempio pensioni di reversibilità con tutti contitolari cessati, indennizzi commercianti, esodati già cessati dal diritto. Si rammenta che tali pensioni, se non eliminate, CONTINUANO AD ESSERE RINNOVATE PUR NON ESSENDO POSTE IN PAGAMENTO. addove le strutture non intervengano, si provvederà alla eliminazione d ufficio prima delle operazioni di rinnovo, delle pensioni con importo azzerato da almeno 12 mesi. Anche in questo caso le liste delle posizioni interessate sono reperibili dalla sede utilizzando le stesse procedure illustrate al punto 2.2. 17 27

INPS CIRCOARE N. 110 DE 19 SETTEMBRE 2014: Convenzione fra l INPS e la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, dei avoratori Autonomi e dei Pensionati (FEDERAZIENDE) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. Inps, con la circolare n. 110 del 19 settembre 2014 fornisce le istruzioni operative all applicazione della convenzione stipulata tra l INPS e la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, dei avoratori Autonomi e dei Pensionati (FEDERAZIENDE), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni. o INPS CIRCOARE N. 111 DE 19 SETTEMBRE 2014: Convenzione fra l INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo avoratori e Pensionati (S.N.A..P.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. Inps, con la circolare n. 111 del 19 settembre 2014 fornisce le istruzioni operative all applicazione della convenzione stipulata tra l INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo avoratori e Pensionati (S.N.A..P.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni. o INPS CIRCOARE N. 112 DE 19 SETTEMBRE 2014: Convenzione fra l INPS e la Confederazione Sindacale Autonoma lavoratori e Pensionati Europei (CONF.S.A..P.E.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. Inps, con la circolare n. 112 del 19 settembre 2014 fornisce le istruzioni operative all applicazione della convenzione stipulata tra l INPS e la Confederazione Sindacale Autonoma avoratori e Pensionati Europei (CONF.S.A..P.E.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni. o INPS MESSAGGIO N. 7113 DE 19 SETTEMBRE 2014: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale. Inps, con il messaggio n. 7113 del 19 settembre 2014, in applicazione del comma 4, articolo 10 del D.gs. 30 dicembre 1992, n. 503, comunica che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2013, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per o detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2014, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013. 18 27