STATUTO Accademia Forense Europea ***** PARTE PRIMA COSTITUZIONE SCOPI SOCI Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in data 7 febbraio 2012 l associazione culturale Accademia Forense Europea (in acronimo A.F.E.) da qui in poi semplicemente Associazione - in forma di associazione non riconosciuta, con sede legale principale in Roma Viale Mazzini n. 123 int. 18; 2) L associazione è apolitica e non ha finalità di lucro; 3) Tutti i soci sono obbligati all osservanza del presente Statuto. Art. 2 SCOPI 1) La Associazione si propone la diffusione della cultura giuridica nei confronti dei propri iscritti e per il tramite della loro opera professionale, nonché la coesione tra gli esercenti la medesima professione attraverso la partecipazione alle attività della stessa. 2) L associazione perseguirà i propri fini
attraverso l organizzazione di incontri, cene, convegni, stampe, scritti di qualsiasi genere, nonché eventi di carattere sportivo, culturale ed artistico. 3) L Associazione, nel perseguimento dei suoi fini potrà dare la sua collaborazione ad altri enti sia pubblici che privati. Allo stesso tempo dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e dalle organizzazioni sindacali. L Associazione potrà, altresì, ricevere sponsorizzazioni da persone fisiche o giuridiche purché siano volte all organizzazione e al raggiungimento dello scopo sociale. 4) L associazione potrà istituire, mediante delibera del Consiglio Direttivo, uffici periferici territoriali dislocati in tutto il territorio europeo che saranno gestiti da un socio che avrà delegata la rappresentanza dell Associazione e, di conseguenza, la totale gestione dell associazione nel territorio di competenza. Il Consiglio direttivo potrà in qualsiasi momento, senza necessità di alcuna Pag. 2 di 12 Statuto Accademia Forense Europea
motivazione, revocare la delega o commissionare la gestione dell ufficio periferico. Art. 3 SOCI L associazione è aperta a tutti gli esercenti la professione di avvocato nel territorio europeo, ai praticanti avvocati dei vari Stati membri nonché ad altri soggetti che siano legati alla cultura e allo studio del diritto. La domanda di iscrizione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo dell Associazione che entro dieci giorni dalla presentazione delibera in ordine alla richiesta di ammissione. L approvazione da parte del consiglio e quindi l acquisto dello status di socio comporta il pagamento di un contributo. La quota associativa viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde o per rinuncia, che deve essere fatta attraverso raccomandata A.R. o per espulsione. In caso di comportamenti del socio che si pongano in palese contraddizione con il presente statuto, il provvedimento disciplinare deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo previa audizione del socio e soltanto dopo aver appurato la veridicità dei fatti contestati. In determinati casi, di volta in volta stabiliti dal Pag. 3 di 12 Statuto Accademia Forense Europea
Consiglio Direttivo, può essere previsto in relazione alla violazione, anche la sospensione dello status di socio per il massimo di un anno. Il Consiglio Direttivo può stabilire la nomina di soci onorari per particolari meriti. I soci si divideranno in soci fondatori, che saranno i compilatori del presente statuto, soci ordinari e soci onorari. Sono soci fondatori gli avvocati Omissis e Mario PINCHERA. PARTE SECONDA COMPOSIZIONE Art. 4 ORGANI Sono organi della associazione: 1) L Assemblea 2) Il Consiglio Direttivo 3) Il Presidente 4) Il Vicepresidente 5) Il Segretario 6) Il Tesoriere Art. 5 DURATA Gli organi durano in carica per due anni dall anno di nomina, salvo il primo consiglio direttivo la cui durata sarà di quattro anni dalla data di costituzione dell Associazione. È norma di Pag. 4 di 12 Statuto Accademia Forense Europea
carattere eccezionale, che ci sia un rinnovo automatico per altri due anni, per le prime rappresentanze, al sol fine di garantire uno sviluppo unitario e conforme a quanto previsto dal presente statuto. Art. 6 L ASSEMBLEA 1. L assemblea si tiene ogni anno, salvo nel primo mandato del Consiglio Direttivo, nel qual caso sarà convocata entro il secondo anno dalla fondazione dell Associazione, ed è composta da tutti gli iscritti. 2. L assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto o tramite mezzo informatico (e-mail),anche per PEC o per fax da comunicarsi agli iscritti almeno otto giorni prima della data di convocazione. 3. Per la costituzione legale dell assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo quorum la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l assemblea è valida qualunque sia il numero dei Pag. 5 di 12 Statuto Accademia Forense Europea
presenti. La data della seconda convocazione può essere fissata direttamente nello stesso avviso di prima convocazione. L Assemblea, all inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Nel caso in cui siano previste delle votazioni vengono nominati anche degli scrutatori. Il Presidente della sessione coordina le operazioni assembleari e modera gli interventi, il segretario provvede a redigere i verbali delle riunioni e delle eventuali deliberazioni. 4. Il socio interviene personalmente all interno dell assemblea e potrà rappresentare uno o più soci purché munito di delega scritta e per un massimo di 5 soci. 5. E compito dell assemblea eleggere i membri del C.D. a scrutinio segreto. 6. Su richiesta motivata, di almeno 1/3 degli associati, può essere indetta una convocazione straordinaria dell Assemblea per deliberare su questioni di preminente interesse per l Associazione, che deve essere convocata entro 90 giorni dalla richiesta. 7. Hanno diritto di voto tutti i soci che siano in Pag. 6 di 12 Statuto Accademia Forense Europea
regola con il pagamento delle quote sociali e che siano soci da almeno sei mesi. L assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli iscritti alla prima convocazione. Viene prevista una uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo escludendo in modo espresso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede, per gli associati il diritto di voto uniforme ed alle stesse condizioni, per uomini e donne. Il voto viene espresso con parità di dignità e diritti, uguali per tutti gli associati. Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il C.D. è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere, da tutti i soci fondatori che ne facciano richiesta e dai consiglieri eletti internamente all assemblea degli associati purché siano in regola con il pagamento delle quote associative. I consiglieri, oltreché a far parte del C.D., Pag. 7 di 12 Statuto Accademia Forense Europea
possono essere delegati a specifiche funzioni organizzative sociali. 2. La Composizione del Consiglio viene comunicata entro 15 giorni dalla nomina del Presidente a tutti i soci. Eventuali mutamenti devono essere comunicati al Segretario, che provvederà alle opportune modifiche. 3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, si tiene normalmente una volta al mese, salvo che sia indetta una convocazione straordinaria. 4. La validità del Consiglio è data dalla presenza di almeno 50% dei possibili votanti. Le delibere devono essere approvate dalla maggioranza assolute dei presenti. 5. Il Consiglio: a. si occupa di tutte le direttive politiche dell Associazione, e persegue gli scopi della stessa. b. si occupa di tutti i rapporti con le altre associazioni, prevedendo unioni, per il perseguimento di un obiettivo comune. c. approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo obbligandosi a redigere ed Pag. 8 di 12 Statuto Accademia Forense Europea
approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, che rispecchi l entrate e le uscite annuali, a partire dalla prima convocazione stabilita come previsto all art.6 comma 1. In via generale, salvo una diversa data la quale dovrà comunque essere comunicata agli associati preventivamente, il rendiconto economico e finanziario verrà approvato entro il 30 aprile di ogni anno. d. impone il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge; e. stabilisce, all inizio di ciascun mandato, l ammontare della quota che il singolo iscritto dovrà versare quale quota di partecipazione annuale. ART. 8 IL PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza legale dell associazione. Presiede e convoca il C.D. e l Assemblea degli Associati. Il voto espresso dal Presidente per le delibere vale doppio laddove vi Pag. 9 di 12 Statuto Accademia Forense Europea
sia parità di consensi. Il presidente viene eletto, subito dopo le elezioni all interno del consiglio direttivo e designa di sua volontà gli incarichi tra i gli altri membri del C.D.. ART. 9 Il VICEPRESIDENTE Il Vice Presidente, coadiuva il Presidente nella sua attività, e in caso di sua assenza o decadenza, lo sostituisce fino a nuova elezione; il vicepresidente è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell Associazione. ART. 10 IL SEGRETARIO Il segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti dal Presidente dell associazione; ha l obbligo della comunicazione agli iscritti delle attività dell Associazione previste per il mese successivo; tiene il registro dei soci. ART. 11 IL TESORIERE Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri. Redige i bilanci preventivi e consuntivi. PARTE TERZA Pag. 10 di 12 Statuto Accademia Forense Europea
NORME FINALI ART. 12 NORME FINALI 1) Lo Statuto entra in vigore dopo il settimo giorno dall approvazione 2) Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei presenti all Assemblea. Possono essere approvate solo le modifiche preventivamente vagliate dal Consiglio Direttivo che le vota a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In ogni caso non potrà essere modificato quanto previsto all articolo 2 del presente statuto. 3) In caso di scioglimento per qualunque causa dell Associazione il C.D. nomina un liquidatore che liquiderà (senza alcun compenso) l intero patrimonio, devolvendolo ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 4) Viene espressamente prevista l intrasmissibilità delle quote o contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e si prevede Pag. 11 di 12 Statuto Accademia Forense Europea
altresì la non rivalutabilità delle stesse. 5) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti del diritto dello Stato Italiano. Il presente Statuto è composto di tre parti suddivise in 12 articoli. Pag. 12 di 12 Statuto Accademia Forense Europea