MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci



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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci Diritto e processo.com Si susseguono pronunce giurisprudenziali su vari ed importanti aspetti processuali e sostanziali della mediazione civile e commerciale obbligatoria. In particolare, spicca l'ordinanza del luglio 2012 del Giudice di Pace di Salerno, avv. Vingiani,il quale ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale presentata in violazione dell'art.5 del D.Lgs.28/2010, mancando il previsto tentativo obbligatorio di mediazione per le materie ivi previste. Il Giudice di Pace, contrariamente a molti suoi colleghi,diciamo poco illuminati, che hanno dato strane interpretazioni della normativa e dell'art.322 cpc,( tentativo di conciliazione che dovrebbe esperire il G.d.P), ha ritenuto, come deve essere normale, comprese nell'obbligatorietà le controversie di sue competenza. Quindi, giustamente, non ha confuso due istituti giuridicamente e praticamente assai diversi, in quanto mediazione e conciliazione ex art.322 cpc sono diversi anche strutturalmente. Pensiamo al fatto che per affrontare una controversia come viene affrontata in mediazione il G.d.P potrebbe esaminare in udienza al massimo due controversie. Il comportamento di quei Giudici onorari che dichiarano che il D.Lgs.28/2010 non riguarda le procedure che seguono commettono un illecito sanzionabile dagli organi preposti. Tralasciando il problema della mancata competenza specifica del G.d.P per un 'attività professionale di mediazione che è invece necessaria e dovuta per il mediatore, tornando all'ordinanza di cui stiamo parlando, il G.d:P.ha invitato le parti ad esperire il prescritto tentativo obbligatorio di mediazione, invitando anche i legali delle part ad informare le stesse della presente ordinanza, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.4 del D.Lgs.28/2010. Ha informato, inoltre, le parti che l'istante dovrà presentarsi davanti al mediatore designato anche in assenza della parte chiamata in mediazione e che il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al tentativo obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo al versamento all'erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Ma ha fatto di più : ha disposto la personale comparizione delle parti in mancanza di esperimento del tentativo, per capire perchè eventualmente le parti non abbiano proceduto alla mediazione, per irrogare le sanzioni dovute. Anche la Magistratura onoraria,quindi, comincia ad uniformarsi alle prescrizioni della legge anche in tema di sanzioni nei confronti della parte invitata alla mediazione e che non aderisce adducendo un motivo giustificabile, mentre quella togata è ormai quasi costante in questo indirizzo. Giudice Di Pace d Salerno Il Giudice di pace, letti gli atti, sentite le parti, CONSIDERATO che ai sensi del d.lgs. 4.3.2010 n. 28 sono soggette a procedimento di mediazione obbligatoria le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; RILEVATO che la domanda giudiziale, ha ad oggetto una delle materie di cui al primo comma dell art.5 del d.lgs. n.28/10;

è stata proposta in data successiva all entrata in vigore delle disposizioni del citato decreto legislativo; ed è quindi soggetta alla disciplina della mediazione obbligatoria; RITENUTO che conseguentemente parte attorea avrebbe dovuto preliminarmente esperire il procedimento di mediazione indicato da quest ultima norma; RITENUTO che anche in caso di domande avanzate da soggetti diversi dall attore va applicata la disciplina di cui all art.5 primo comma d.lgs. N. 28/2010 giacché la legge non distingue fra domanda dell attore e domanda riconvenzionale del convenuto (o del terzo); RILEVATO che dagli atti non risulta esperito il procedimento di mediazione. CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 5, 1 comma, D.Lgs 28/2010, L esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la precisazione che L improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e che alla stregua di tali previsioni normative è, pertanto, imposto a questo giudice il rilievo d ufficio dell improcedibilità della domanda; CONSIDERATO che il predetto art. 5, 1 comma, prevede inoltre che Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ; RITENUTO che nella fattispecie sussista una condizione di procedibilità della domanda, dovendosi,quindi, assegnare un termine per l inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell udienza per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall art. 6, comma 1, del D.Lgs 28/2010, (che nel caso di specie risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice ai sensi del secondo comma del predetto art. 6);

EVIDENZIATO, inoltre, che per espressa previsione dello stesso art. 6, 2 comma, su citato, il termine previsto dal comma 1 anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale, sicché il computo inerente la determinazione della data per la fissazione dell udienza deve prescindere dalla considerazione della sospensione feriale dei termini; ATTESO che si procede, nei termini suesposti, nell ambito del PRIMO comma di cui all art.5 d.lgs.n. 28/2010, di talché in ogni caso la parte sottopostavi dovrà comparire davanti al mediatore (cfr.art.3 DM 145/2011, il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell articolo 11, comma 4, del decreto legislativo); e che in caso di mancata partecipazione alla convocazione, senza giustificato motivo, il Giudice condanna la parte assente al pagamento di una somma corrispondente all importo del contributo unificato dovuto per il giudizio,art.8 d.lgs. n.28/10 come modificato dalla L. n. 148/2011); RITENUTO opportuno : FISSARE il termine fino al quindicesimo giorno da oggi per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all art.5 primo e secondo comma del d.lgs.n.28/2010; AVVERTIRE le parti che, in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, la domanda sarà dichiarata improcedibile; P.Q.M.

INVITA le parti alla media conciliazione della controversia sulla domanda; INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all art.4 3 co.decr.lgsl.28/2010; INFORMA le parti che l istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento all Erario di una somma parti al contributo unificato dovuto per il giudizio; DISPONE la comparizione delle parti personalmente in mancanza di esperimento della mediaconciliazione; FISSA termine fino al quindicesimo giorno da oggi (o dalla comunicazione della presente ordinanza) per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all art.5 del d.lgs.n.28/2010; RINVIA all udienza del.. ora di rito, per l eventuale prosecuzione del giudizio e/o per i provvedimenti consequenziali. Salerno, addì. luglio 2012 Il Giudice di pace Avv. Luigi Vingiani