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REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA NETSPRING S.R.L. Criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali APPROVATO ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 09/12/2011 DATA ENTRATA IN VIGORE 09/12/2011

ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato, tramite procedure selettive, per la costituzione di rapporti di lavoro all interno della NETSPRING s.r.l. ed individua i criteri di valutazione delle prove e dei titoli per l accertamento delle capacità e dei requisiti attitudinali finalizzati alla selezione ed acquisizione delle risorse umane. Il presente regolamento disciplina, inoltre, il conferimento di incarichi professionali a liberi professionisti (fatti salvi i casi previsti dal D.Lgs 163/2006), collaboratori a progetto e prestazioni occasionali. Il presente regolamento è redatto ai sensi dell art. 18 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 2 PRINCIPI GENERALI Le procedure di reclutamento del personale, di cui all art.1 si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti; c) rispetto delle pari opportunità; d) composizione delle commissioni esaminatrici, esclusivamente con esperti di provata competenza, nelle materie inerenti la selezione. ART. 3 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL PERSONALE L acquisizione del personale a tempo determinato e indeterminato può avvenire alternativamente: a) mediante procedura selettiva volta all accertamento della professionalità e delle attitudini personali; tale selezione può avvenire alternativamente: per solo esame, per soli titoli, per titoli ed esame, per titoli ed esame ed espletamento di prove pratiche. Le decisioni in merito alle modalità di selezione sono di competenza dell Amministratore Unico; b) mediante reclutamento degli iscritti nelle liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni e integrazioni; c) mediante eventuale utilizzo delle graduatorie delle selezioni, nel periodo di validità delle stesse, per gli specifici profili professionali di cui all art. 4 del presente regolamento. ART. 4 - ELENCHI DEI PROFILI PROFESSIONALI La Società può redigere uno o più elenchi di soggetti in possesso di determinati profili professionali ai quali conferire incarichi di durata comunque non superiore ad 1 (uno) anno; tali elenchi vengono formati previo espletamento della procedura selettiva di cui all art. 3 lettera a) e restano validi per 3 (tre) anni. 2

L iscrizione negli elenchi avviene secondo l ordine risultante dalla graduatoria di merito redatta al termine della procedura selettiva; gli incarichi vengono conferiti secondo l ordine d iscrizione nell elenco. Nel corso di tutto il periodo di validità di un elenco, ad un medesimo soggetto può essere conferito un solo incarico; in caso di mancata accettazione dell incarico proposto, il nominativo del soggetto interessato è spostato d ufficio all ultimo posto dell elenco. La formazione e l aggiornamento degli elenchi è disposta dall Amministratore Unico. ART. 5 - PROVE PRESELETTIVE Nelle procedure selettive per l acquisizione di risorse umane, con un numero ragionevolmente elevato di domande, per garantire l imparzialità, la tempestività, l economicità e la celerità di espletamento della selezione, essa può essere preceduta da una prova preselettiva finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo svolgimento della selezione stessa; tale preselezione si conclude con un giudizio di ammissione o esclusione dalle successive prove. La prova preselettiva può essere effettuata con modalità che consentano un rapido giudizio attraverso l ausilio di sistemi automatizzati. ART. 6 - REQUISITI GENERALI PER L ACCESSO Possono accedere agli impieghi nella NETSPRING s.r.l. i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell UE; 2. idoneità fisica al posto da ricoprire; la NETSPRING s.r.l. si riserva di sottoporre a visita medica i vincitori della selezione, per l accertamento di tale requisito. La non idoneità comporterà l esclusione dalla graduatoria; 3. età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni. Non possono accedere all impiego: 1. coloro che sono esclusi dall elettorato politico attivo; 2. coloro che sono stati destituiti dall impiego presso una Pubblica Amministrazione o da una società a partecipazione pubblica. Nei bandi di selezione possono essere prescritti ulteriori requisiti. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. ART. 7 - BANDO DI SELEZIONE L avviso di selezione pubblica viene redatto sulla base delle necessità aziendali ed approvato dall Amministratore Unico, che ne dispone la pubblicazione e l avvio delle relative procedure selettive. Il bando deve contenere, almeno, le seguenti indicazioni: 3

a) il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione; b) le modalità di presentazione della domanda; c) tutte le indicazioni utili relative alla procedura selettiva oggetto del bando, comprese le modalità di selezione dei candidati ed i requisiti professionali per l accesso; d) la richiesta che il candidato, nella presentazione della domanda, dia l autorizzazione all utilizzo dei dati personali, ai soli fini della selezione. Per motivate esigenze il bando può prevedere criteri di selezione che valorizzino esperienze professionali pregresse dei candidati acquisite presso gli Enti Pubblici-Soci della Società, ovvero presso soggetti appaltatori di servizi per conto dei medesimi soci. ART. 8 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO La Società garantisce che sia data un adeguata pubblicità al bando, proporzionata al numero di posti di lavoro da coprire; a tal fine, il bando deve essere pubblicato alternativamente: - sul solo sito web aziendale, oppure - sul sito web aziendale e su quello della Provincia di Grosseto, oppure - sul sito web aziendale, su quello della Provincia di Grosseto e, per estratto, almeno su due quotidiani a diffusione locale. La scelta della modalità di pubblicazione del bando è di competenza dell Amministratore Unico. ART. 9 - RIAPERTURA DEI TERMINI La Società, con decisione motivata dell Amministratore Unico ed a suo insindacabile giudizio, può in ogni momento revocare una selezione pubblica e/o riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ad una selezione. La decisione di revoca della selezione o di riapertura dei termini deve essere resa pubblica con le stesse modalità previste per la pubblicazione del bando. In questa ultima ipotesi restano comunque valide le domande già presentate. ART. 10 - CONTENUTO DELLA DOMANDA La domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata esclusivamente utilizzando l apposito modulo allegato al bando, parte integrante dello stesso. Il candidato dovrà dichiarare tutte le informazioni richieste, in conformità alle prescrizioni del bando e del presente regolamento. ART. 11 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Qualora si debba procedere all assunzione di personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, si applica la procedura semplificata di cui ai commi seguenti del presente articolo. La pubblicazione del bando di selezione viene effettuata sul sito web aziendale. La selezione di personale può avvenire per titoli e/o per prova pratica e/o per prova pratica e colloquio, in relazione alla specifica professionalità del posto da ricoprire. 4

La selezione sarà effettuata da una commissione giudicatrice di tre o cinque componenti, interni o esterni alla società, individuati con decisione dell Amministratore Unico. Le attività svolte dalla commissione e le eventuali decisioni dalla stessa assunte dovranno essere verbalizzate al termine di ciascuna seduta. Il verbali dovranno essere sottoscritti da tutti i membri della commissione e dal segretario verbalizzante. Restano fermi in ogni caso la pubblicità delle prove e/o dei colloqui e quella dei criteri di valutazione, nonché la necessaria predeterminazione dei contenuti delle prove. ART. 12 FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI Nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento e della programmazione del fabbisogno di personale, è previsto il ricorso a forme contrattuali flessibili, per le quali si applicano le modalità di selezione di cui all art. 11. ART. 13 - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ La NETSPRING s.r.l. riscontra la regolarità formale delle domande in ordine alla conformità, alle prescrizioni del bando e alle norme del presente regolamento; la Società può richiedere la regolarizzazione di irregolarità presenti nella domanda, qualora esse riguardino omissioni o incompletezza di una delle dichiarazioni previste nel bando, che non comportino l esclusione dalla selezione. ART. 14 - ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI Le procedure selettive sono svolte direttamente dalla società. Per le figure professionali per la cui selezione viene richiesta una specifica preparazione in ordine alle peculiarità del posto da ricoprire può essere dato incarico a società specializzate o a professionisti esterni che svolgono attività di acquisizione e selezione di personale di selezionare i candidati che, successivamente, partecipano alle procedure selettive secondo le norme del presente regolamento. ART. 15 - COMPOSIZIONE E ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata dall Amministratore Unico. La commissione giudicatrice è composta dall Amministratore Unico, oppure da un suo delegato che assume le funzioni di Presidente, e da due o quattro esperti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione, scelti tra personale interno alla società oppure tra soggetti esterni alla società di sicura e provata professionalità. Non possono farne parte coloro che ricoprono cariche politiche elettive o istituzionali o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni o organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Qualora gli esperti siano individuati in persone estranee alla società, essi devono essere prioritariamente scelti fra liberi professionisti iscritti ad albi, ove esistenti, nonché dipendenti di enti 5

pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza nelle materie specifiche delle prove della selezione. Gli esperti interni devono appartenere a categorie almeno pari rispetto a quella propria del posto da ricoprire. Eventuali sostituzioni dei commissari, nominati nel corso dell espletamento della procedura, devono dichiarare l inesistenza d incompatibilità contestualmente all accettazione dell incarico. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami in lingua straniera o per quelli che prevedono specifiche competenze in materie speciali. Non possono far parte della commissione parenti od affini fino al quarto grado e coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di uno dei candidati. I verbali della commissione devono contenere esplicita attestazione dell effettuazione di tale verifica. ART. 16 - ATTIVITÀ E OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE Le attività della commissione vengono di seguito esemplificate, dando atto che possono variare in conformità al tipo di procedure concorsuali adottate: a) esame di tutti gli atti preliminari e costitutivi della selezione e della relativa documentazione, con dichiarazione relativa alla incompatibilità dei membri; b) determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e per l individuazione del punteggio da assegnare alle singole categorie in relazione al profilo professionale del posto da ricoprire; c) acquisizione della documentazione relativa ai titoli che devono essere regolarizzati e che il candidato ha dichiarato di possedere nella domanda di ammissione; d) valutazione dei titoli; e) organizzazione delle fasi successive della selezione, con i criteri di esclusione alle prove successive rispetto ai punteggi minimi stabiliti; f) determinazione del contenuto delle eventuali prove scritte e/o pratiche; g) valutazione delle eventuali prove e assegnazione del relativo punteggio; h) ammissione alla prova di colloquio finale e conseguente comunicazione ai candidati; i) espletamento della prova a colloquio; j) formulazione della graduatoria finale di merito. Le attività svolte dalla commissione e le eventuali decisioni dalla stessa assunte dovranno essere verbalizzate al termine di ciascuna seduta. Il verbali dovranno essere sottoscritti da tutti i membri della commissione e dal segretario verbalizzante. ART. 17 IL PERSONALE INTERNO Alle procedure selettive, disciplinate con il presente regolamento, è consentita la partecipazione del personale interno. La NETSPRING S.r.l. si riserva altresì di avviare procedure concorsuali riservate al solo personale interno. 6

ART. 18 CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI La NETSPRING S.r.l. valorizza al massimo le risorse tecnico professionali interne; si riserva, altresì, la facoltà di conferire incarichi professionali a soggetti esterni alla Società quando ciò sia espressamente previsto dalla legge o per lo svolgimento di prestazioni o attività che: - non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali; - non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; - riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l opportunità di rivolgersi a professionisti esterni. I criteri e le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi professionali sono quelli previsti dal presente regolamento per la selezione delle risorse umane; il conferimento degli incarichi avverrà, pertanto, attraverso la pubblicazione di un bando e la selezione secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento. Dalle sopradette modalità sono esclusi incarichi professionali e/o prestazioni occasionali il cui compenso non sia superiore a 5.000 Euro annui (oltre gli oneri indiretti sostenuti dalla Società), nonché gli eventuali incarichi fiduciari di cui all art.19. ART. 19 INCARICHI FIDUCIARI L Amministratore Unico della società può conferire direttamente Incarichi Fiduciari a tempo determinato a soggetti in possesso di particolari competenze e professionalità, senza necessità di esperire le procedure selettive indicate agli articoli precedenti, predeterminandone il compenso. Sono considerati Incarichi Fiduciari esclusivamente: 1. le collaborazioni di affiancamento dell opera dell Amministratore Unico che risultino strategiche per il corretto e puntuale raggiungimento delle finalità sociali e/o per le quali sia necessaria una rigorosa interpretazione delle linee societarie stabilite; 2. gli incarichi apicali quali, a titolo di esempio, il Direttore Generale e/o il Direttore Tecnico, in analogia a quanto previsto dall art. 90 del TUEL; 3. incarichi riferiti a soggetti dotati di alto profilo professionale e adeguato curriculum vitae, da impiegare esclusivamente in attività che comportino, per la loro specificità e strategicità, il ricorso al sistema del temporary management o del Project Manager; 4. gli incarichi a professionisti esterni o a società di consulenza riguardanti: - la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci della società, la consulenza fiscale e societaria, la redazione e l aggiornamento di piani economico-finanziari, l attività di controllo interno, l organizzazione aziendale; - la rappresentanza e/o l assistenza nelle azioni legali in cui è parte la Società; - le progettazioni, l auditing interno nell ambito delle attività tecnologiche della società. 7

La durata dell incarico non può avere una durata superiore a quella del mandato dell Amministratore Unico, fatto salva la figura di Direttore Tecnico, per la quale si rimanda ai Patti Parasociali tra Provincia di Grosseto e Comune di Grosseto. ART. 20 PROROGHE La proroga di contratti di lavoro, di qualsiasi tipo, è consentita solo nei casi e secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente e qualora sussistano le seguenti circostanze: a) non sia stata ancora ultimata una nuova procedura selettiva e l eventuale l interruzione del rapporto con il lavoratore interessato alla proroga possa recare pregiudizio alle attività della società ed esponga la stessa al rischio di inadempimento nei confronti dei committenti; b) la proroga sia indispensabile per garantire la puntuale conclusione di una commessa in scadenza in cui è impiegato il lavoratore interessato e per la Società risulti privo di utilità l avvio di una nuova procedura per la selezione dello stesso profilo professionale; c) qualora si renda necessario garantire un periodo di affiancamento al dipendente/collaboratore selezionato attraverso procedura selettiva pubblica. I contratti possono essere prorogati per il periodo massimo consentito dalle normative in materia. ART. 21 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore, il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell Assemblea della Società. 8