Ferie, rimborsabilità solo a fine rapporto; indennità per riposo non goduto alla risoluzione del contratto



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Transcript:

Il principio fissato dal dlgs n. 66/03 sull'orario di lavoro Ferie, rimborsabilità solo a fine rapporto; indennità per riposo non goduto alla risoluzione del contratto Il periodo di ferie non godute è monetizzabile solo in sede di risoluzione del rapporto di lavoro. Il principio, in verità già proprio del nostro ordinamento giuridico, è stato definitivamente fissato dal decreto legislativo n. 66/03, contenente la riforma dell'orario di lavoro, entrato in vigore lo scorso 29 aprile 2003. Un principio che riguarda esclusivamente il periodo minimo di ferie, adesso previsto in quattro settimane. E che si intreccia, per certi versi, con la peculiare disciplina contributiva che spesso non trova coincidenti i due momenti di fruizione e di imposizione contributiva delle ferie. In merito all'aspetto contributivo, infatti, è previsto il termine di 18 mesi dalla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie entro il quale, a prescindere dalla fruizione o meno, i datori di lavoro dovranno versare i contributi sulle ferie. Per fare un esempio, al prossimo mese di giugno è fissata la scadenza per il versamento dei contributi sulle ferie non godute maturate al 31 dicembre 2001. Vediamo, dunque, di riassumere la disciplina contributiva per le ferie non godute, all'indomani dell'entrata in vigore del recente provvedimento sull'orario di lavoro. Le ferie, un diritto per il lavoratore Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi'. Così stabilisce il comma 3 dell'articolo 36 della Costituzione. La normativa in materia di ferie, infatti, è contenuta in primo luogo nell'articolo 36, comma 3, della Costituzione, che tutela il periodo di ferie annuali come diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori, al fine di consentire il recupero delle energie psicofisiche. L'articolo 2109, comma 2, del codice civile detta inoltre i seguenti principi: - la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità; - l'epoca del godimento delle ferie è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore; - il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo; - il diritto alla retribuzione. La contrattazione collettiva stabilisce sia i criteri di calcolo dei giorni di ferie da attribuire al lavoratore, sia la durata delle ferie stesse. Alcuni contratti stabiliscono anche il termine entro il quale il lavoratore debba fruire delle ferie maturate nell'anno di riferimento o, successivamente, ricevere l'indennità sostitutiva, nonché il computo e le modalità di corresponsione dell'indennità stessa. Con riguardo al momento di fruizione delle ferie che, in base al dettato del predetto articolo 2109 del codice civile, è stabilito dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro', appare chiara la rilevanza che assumono non soltanto i contratti collettivi nazionali di lavoro, ma anche i contratti, i regolamenti aziendali e le pattuizioni individuali che, ove finalizzati all'effettiva fruizione delle ferie, sono da considerare di miglior favore rispetto alle norme della contrattazione collettiva. Sempre in materia di 1

individuazione dei limiti temporali del diritto di usufruire delle ferie annuali retribuite, costituisce fonte di rilievo la Convenzione Oil n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157) la quale prevede, all'articolo 9, comma 1, che il congedo annuale pagato (ferie) di almeno due settimane ininterrotte debba essere accordato e fruito entro il termine di 12 mesi dalla fine dell'anno di maturazione dello stesso e che il resto del congedo per ferie debba essere accordato e usufruito entro il termine di 18 mesi dalla fine dell'anno che dà il diritto al congedo stesso. Il comma 2 dello stesso articolo 9 prevede, inoltre, che la parte di congedo annuale che superi il minimo prescritto (due settimane) potrà, con il consenso del lavoratore interessato, essere rinviata, per un periodo limitato. Infine, la direttiva n. 93/104 Cee del Consiglio dell'unione europea del 23 novembre 1993 all'articolo 7, comma 2, dispone espressamente che il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da una indennità finanziaria, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e inoltre che il periodo minimo di ferie è di quattro settimane: tali ultime novità sono state recepite nel nostro ordinamento con la recente riforma dell'orario di lavoro, operata con il decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, entrato in vigore il 29 aprile scorso. Dal quadro normativo così delineato, appare chiaro come il diritto alle ferie sia un diritto irrinunciabile, in quanto strettamente legato alla personalità del lavoratore. L'attenuazione del carattere inderogabile del diritto alle ferie discende dalla contrattazione collettiva con la possibilità di prevedere, in caso di mancato godimento di ferie a causa di indilazionabili e imprescindibili esigenze aziendali, la corresponsione di una indennità sostitutiva delle ferie non godute. La monetizzazione delle ferie non godute, rappresenta quindi un'ipotesi residuale rispetto al diritto del lavoratore alla fruizione delle stesse. La disciplina delle ferie La disciplina sull'imposizione contributiva delle ferie non godute è stata una materia oggetto di studio e di numerose precisazioni da parte dell'inps negli anni passati (tra l'altro, circolari n. 134/98 e n. 186/99). Dallo scorso anno, le regole appaiono maggiormente definite. Tra l'altro, l'istituto previdenziale, evidenziando la prevalente intenzione di consentire l'effettiva fruizione del riposo da parte del lavoratore, ha spiegato che, in materia d'individuazione dei limiti temporali del diritto di usufruire delle ferie annuali retribuite, particolare importanza assume il dettato della Convenzione Oil n. 132/70: il congedo annuale pagato (ferie) di almeno due settimane ininterrotte deve essere accordato e fruito entro il termine di 12 mesi dalla fine dell'anno di maturazione dello stesso e il resto del congedo per ferie deve essere accordato e usufruito entro il termine di 18 mesi dalla fine dell'anno che dà diritto al congedo medesimo. Per esempio, se un lavoratore ha maturato per tutto l'anno (solare) 2002 di lavoro il diritto a 30 giorni di ferie, questi dovrà godere di un periodo minimo di due settimane necessariamente durante l'anno corrente (entro il 31 dicembre 2003); il restante periodo di ferie, di altre due settimane, andrà goduto, salvo diverso accordo tra lavoratore e datore di lavoro, entro il 30 giugno 2004. Allora, entro il 30 giugno prossimo dovrà essere goduto il restante periodo di ferie (salvo diverso accordo tra lavoratore e datore di lavoro), non ancora goduto, maturato durante l'anno (solare) 2001. In sede di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in ogni caso di monetizzazione delle ferie per mancato godimento, il datore di lavoro retribuisce il lavoratore con un'indennità sostitutiva. La natura di tale indennità è, peraltro, controversa; secondo l'inps rientra nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, spiegando che il noto decreto legislativo n. 314/97, nel dettare, dal 1 gennaio 1998, una nuova disciplina del reddito di lavoro dipendente al fine di consentire l'unificazione della base imponibile fiscale con quella previdenziale, ha disposto che il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento' (comprendendo quindi, non soltanto quanto percepito ma anche quanto dovuto), anche sotto forma d'erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. 2

La riforma dell'orario di lavoro Con il decreto legislativo n. 66, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 ed entrato in vigore il successivo 29 aprile 2003, il governo ha dato esecuzione alla direttiva n. 93/104/Ce, peraltro modificata dalla successiva direttiva n. 2000/34/Ce. Il provvedimento si interessa delle ferie' all'articolo 10, senza peraltro introdurre sconvolgimenti alla disciplina già vigente in merito alla fruizione e alla monetizzazione delle ferie. I principi che vengono ribaditi, a ogni modo, affermano che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane di calendario, che l'indennità sostitutiva per ferie non godute è ammessa soltanto in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (secondo un indirizzo giurisprudenziale costante), per lo meno relativamente al periodo minimo di ferire assicurato dalla legge, che i contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore e stabilire criteri e modalità di erogazione in tutte quelle ipotesi in cui l'orario è espresso come media. Il momento impositivo Relativamente all'individuazione del momento impositivo, ai fini contributivi, delle ferie non godute (vale a dire l'epoca in cui far scattare l'obbligazione contributiva), una prima disciplina è stata delineata dall'inps con la circolare n. 186 del 7 ottobre 1999. Successivamente, l'istituto è ritornato sull'argomento con parziali modifiche, e ha illustrato le procedure per l'assolvimento a regime' dell'imposizione contributiva sulle ferie non godute e le modalità operative per il successivo recupero dei contributi così versati, nell'ipotesi di successiva fruizione delle ferie. Procediamo con ordine. L'istituto ha spiegato che qualora esista una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regolamenti la fruizione delle ferie prevedendo un termine per l'erogazione dell'indennità sostitutiva, la scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso sostitutivo per le ferie non godute e la collocazione temporale dei contributi deve essere individuata in conformità alla predetta normativa. Al fine, tuttavia, di agevolare per quanto possibile l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore, tenuto conto delle esigenze delle imprese e dello stesso lavoratore, è rimessa ai regolamenti aziendali ovvero alle pattuizioni individuali la possibilità di procrastinare, entro i limiti fissati dalla sopra menzionata Convenzione Oil n. 132/70, la fruizione delle ferie anche oltre il termine indicato nella previsione legale o contrattuale. In tale ipotesi il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi relativi al compenso ferie non fruite si individua nel mese in cui cade il termine differito per la fruizione. Ciò significa, quindi, che se un contratto collettivo stabilisce il termine di dieci mesi per la fruizione delle ferie, il datore di lavoro può disattendere tale indicazione al fine di favorire la fruizione materiale delle ferie, con un regolamento aziendale o un accordo individuale, ma comunque deve osservare i limiti imposti dalla convenzione Oil n. 132/70 (18 mesi dalla scadenza dell'anno solare di maturazione delle ferie). Le regole per la contribuzione La nuova disciplina concerne l'obbligazione contributiva per le ferie maturate a partire dall'anno 1999. Se esiste un termine di legge o contrattuale alla fruizione delle ferie L'istituto ha spiegato, come si diceva, in presenza di una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regolamenti la fruizione delle ferie, la scadenza dell'obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute e la relativa collocazione temporale dei contributi dovrà coincidere con il termine indicato nella normativa di riferimento. 3

Tale termine può essere differito in virtù di accordi e/o regolamenti aziendali o anche pattuizioni individuali tendenti ad agevolare il più possibile l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore entro i limiti fissati dall'articolo 9, comma 1 e 2, della convezione Oil; ovviamente il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso ferie non godute, in tal caso, coincideranno con il mese in cui cade tale termine differito. Se non esiste un termine di legge o contrattuale alla fruizione delle ferie Invece, in assenza di disposizioni contrattuali ovvero di regolamenti aziendali o di pattuizioni individuali, la scadenza dell'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi devono inevitabilmente fissarsi al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie. Così, per esempio, gli adempimenti contributivi per le ferie relative all'anno 2000 trovano scadenza al 30 giugno 2002; quelli per le ferie 2001 al 30 giugno 2003 e così via. Individuato in questo modo il momento impositivo, i datori di lavoro opereranno in tal modo: - sommeranno alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto. Ciò significa, quindi, che l'obbligazione contributiva andrà assolta nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di fruizione delle ferie, con la denuncia contributiva relativa a tale periodo. Ciò in quanto l'ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute rientra nelle fattispecie contemplate dalla deliberazione del consiglio di amministrazione Inps n. 5 del 26 marzo 1993 (dm 7/10/93) i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Ferie godute dopo gli obblighi contributivi L'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie, ha precisato l'inps (circolare n. 15/02) non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie. Pertanto, può verificarsi il caso in cui le ferie vengano godute in un periodo successivo al momento impositivo; in tale ipotesi, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie' non è più dovuto. Come dovranno comportarsi i datori di lavoro in questo caso? Al fine di semplificare quanto più possibile le operazioni di recupero, i datori di lavoro potranno recuperare il contributo già versato con le seguenti modalità. Nel caso in cui le ferie siano effettivamente fruite nello stesso anno in cui è stato assolto l'obbligo contributivo (ovvero in quello successivo, ma prima della trasmissione dei dati relativi al modello 770/Semplificato), le aziende potranno adottare in alternativa una delle seguenti procedure: - procedura di recupero dei contributi; - procedura di decontribuzione'. Nel primo caso (regole illustrate dall'inps nel messaggio n. 101/01), i datori di lavoro dovranno assoggettare a contribuzione l'intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), attribuendo detta retribuzione allo stesso periodo di paga. 4

Quindi, porteranno a conguaglio nel quadro D' del modello Dm10 l'importo dei contributi versati relativi al compenso sostituivo divenuti indebiti, utilizzando il codice L480 preceduto dalla dicitura Rec. contr. ferie'. Infine, indicheranno, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C dello stesso modello Dm10, l'importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati a suo tempo versati i contributi oggetto di recupero con il codice L480, contrassegnandolo con i seguenti codici di istituzione: H400 preceduto dalla dicitura Rid. imponibile anno corrente', se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell'anno solare in corso; H500 preceduto dalla dicitura Rid. imponibile anno precedente', se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell'anno solare precedente. In ogni caso, nessun dato andrà riportato nelle caselle numero dipendenti', numero giornate' e contributi dovuti'. Con la seconda procedura (cosiddetta di decontribuzione diretta sulla retribuzione del mese in cui sono fruite le ferie), i datori di lavoro dovranno assoggettare a contribuzione la retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), portando in diminuzione l'importo riferito al compenso ferie già assoggettato a contribuzione. Quindi attribuiranno l'intera retribuzione corrisposta al periodo di paga nel quale le ferie vengono fruite. Ove l'operazione di decontribuzione venga effettuata l'anno successivo a quello in cui è stata versata la contribuzione sul compenso ferie dovrà essere riportato, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del modello Dm10/2, l'importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati a suo tempo versati i contributi, contrassegnadolo con il previsto codice D000' (importo che ha determinato la diminuzione dell'imponibile dell'anno in corso, ma di competenza dell'anno precedente). Attenzione L'adozione di questo criterio (decontribuzione), ha affermato l'inps, è consentita ove il regime di contribuzione sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale è stato assolto l'obbligo contributivo sul compenso ferie e purché la riduzione dell'imponibile non incida sul rispetto del minimale giornaliero. ItaliaOggi7 (previdenza) Numero 117, pag. 23 del 19/5/2003 di Carla De Lellis 5