STATUTO Centro per la formazione e l aggiornamento DIESSE Didattica e innovazione scolastica



Documenti analoghi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO. Associazione Il Larice Club

COMUNE DI ESCALAPLANO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI D ATENEO

STATUTO Il Sole Onlus

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO ASSOCIAZIONE ASSOLO

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Statuto dell Associazione ALUMNI UNIVDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTI. ARTICOLO 1 - E costituita l associazione di promozione sociale di

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NUOVA FAMIGLIA ADDIS BETESEB - ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

Transcript:

STATUTO Centro per la formazione e l aggiornamento DIESSE Didattica e innovazione scolastica Art. 1 Denominazione È costituita una Associazione denominata Titolo I Denominazione, sede, finalità e durata CENTRO PER LA FORMAZIONE E L AGGIORNAMENTO DIESSE, per brevità Diesse con sede in Milano. L Associazione opera su tutto il territorio nazionale. Nelle Regioni possono essere costituite autonome associazioni che costituiscono il livello regionale dell unitaria struttura nazionale, ai sensi del successivo art. 17. L Associazione aderisce alla Compagnia delle Opere con sede in Milano con la quale stipula apposite convenzioni per garantire ai propri soci l accesso ai servizi dalla stessa offerti. Art. 2 Finalità L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sostenere ed attuare la dignità e la professionalità dell'insegnamento nella scuola di ogni ordine e grado e di collaborare all'evoluzione del sistema scolastico della società italiana, con particolare riferimento al pluralismo educativo ed al ruolo dei docenti e del personale direttivo. Per il raggiungimento dello scopo sociale l Associazione assumerà tutte le iniziative ritenute idonee. Tra l altro, e in via del tutto esemplificativa, l Associazione può: promuovere attività di formazione e aggiornamento anche sulle tematiche relative alla integrazione, al sostegno, alla gestione e all organizzazione della scuola, al contrasto del disagio e della dispersione scolastica, all educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze anche mediante l istituzione di borse di studio e con particolare attenzione alla formazione e all aggiornamento degli insegnanti specializzati; promuovere ed attuare attività di ricerca, anche attraverso studi, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale; 1

preparare e pubblicare testi e periodici; predisporre centri di documentazione e bibliografie; fornire consulenze; fornire servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei confronti delle scuole e degli enti che facciano richiesta; organizzare incontri e momenti associativi anche di natura turistico-culturale in Italia e in Europa; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per esecuzioni delle iniziative descritte. Art. 3 Durata La durata della Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove), e potrà essere prorogata dalla Assemblea dei soci, con le procedure previste per le modifiche statutarie. Art. 4 Il Socio Titolo II Soci Possono essere Soci docenti, personale direttivo delle scuole, operatori scolastici, aspiranti alla professione di docente e di dirigente scolastico e le persone, fisiche e giuridiche, sensibili ai problemi della scuola che condividano le finalità della Associazione. Il Socio ha i diritti previsti dal presente Statuto. Il Socio è tenuto a contribuire alle necessità della Associazione attraverso il versamento della quota annuale di adesione e collaborando alle attività associative secondo le sue possibilità. Art. 5 Iscrizione Si diventa Soci a richiesta. L appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti alla condivisione degli obiettivi della Associazione, al rispetto delle norme del presente Statuto. II Socio è tenuto a mantenere un comportamento corretto e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all Associazione. Il Consiglio Direttivo nazionale può, entro tre mesi dalla domanda, rifiutare l iscrizione per i motivi previsti all art. 6, comma 4. Il diniego di iscrizione va comunicato al richiedente con strumenti certificati (raccomandata, mail). 2

Art. 6 Perdita della qualità di Socio La qualità di Socio si perde per decesso, per recesso, per decadenza, per esclusione. Il recesso è consentito in qualsiasi momento e decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso inviata dal Socio alla Associazione. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia omesso di versare la quota annuale per un triennio consecutivo nonostante un sollecito formale. La esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, previa contestazione formale dei fatti e acquisizione delle giustificazioni, nei seguenti casi: svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quelle della Associazione; non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari o a regolari delibere adottate dagli organi sociali; comportamento che arrechi evidente danno morale o materiale alla Associazione. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci deceduti non hanno diritto al rimborso delle quote versate. art. 7 Quota associativa Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo che, sentito il Consiglio Nazionale, stabilisce la sua ripartizione tra Associazione nazionale e Associazioni regionali. Il Consiglio Direttivo può stabilire quote ridotte per la adesione di studenti, di non occupati o di altre categorie di soci. Il Consiglio Direttivo stabilisce modalità e tempi di versamento della quota associativa. art. 8 Risorse economiche Titolo III Risorse economiche e bilancio L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a. quote e contributi degli associati; b. eredità, donazioni e legati; c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; d. contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 3

f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. L associazione è tenuta per almeno tre anni a conservare l elenco dei soggetti eroganti e la documentazione relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b) c) d) e) oltre che g), se relative alle erogazioni liberali finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all art. 22 della legge 383/2000. art. 9 Esercizio sociale L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Almeno tre mesi prima della conclusione dell anno sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci. art. 10 Organi della Associazione Organi della Associazione sono: a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Tesoriere; e) il Consiglio Nazionale. Titolo IV Organi sociali art. 11 Assemblea dei soci L'Assemblea dei soci è l organo sovrano della Associazione e viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta venga ritenuto necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci. 4

L assemblea: esprime le linee generali di indirizzo della Associazione; approva il bilancio consuntivo; elegge il Consiglio Direttivo dopo aver deciso il numero dei suoi membri; delibera la integrazione del Consiglio Nazionale secondo quanto previsto all art. 16; approva eventuali regolamenti ove necessari per la vita della Associazione; delibera le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti; delibera lo scioglimento della Associazione secondo quanto previsto all art. 18. Viene convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet dell Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la Assemblea stessa che deve contenere l indicazione dell Odg previsto e, distintamente per la prima e la seconda convocazione, data, ora e luogo in cui si terrà. È validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Salvo diversa disposizione prevista dal presente Statuto l Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È ammessa la delega scritta ad altro socio. Ogni socio non potrà essere portatore di più di due deleghe. art. 12 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è competente sulla gestione ordinaria e straordinaria della Associazione e dura in carica per tre anni. È composto da almeno cinque e non più di quindici membri, eletti dalla Assemblea tra i soci previa determinazione del loro numero. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione o, in subordine, di età. In caso di dimissioni di un membro o della perdita della qualità di socio, subentra il primo escluso nella lista votata dall Assemblea. Si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno sei volte all anno o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità di web-conference. La convocazione sarà fatta con un preavviso di almeno cinque giorni, con avviso scritto, di norma via mail, contenente l OdG e l indicazione della modalità con cui si terrà la riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo ordinariamente delibera a maggioranza semplice dei presenti. 5

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell arco di un anno, viene dichiarato decaduto. art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è responsabile verso la Assemblea dei soci della gestione della Associazione e ha tra l altro il compito di: convocare l Assemblea e predisporne l OdG; convocare il Consiglio Nazionale e predisporne l OdG; predisporre annualmente il programma di attività, la relazione annuale sulle attività svolte, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e in generale tutti gli atti da sottoporre all assemblea; dare esecuzione alle delibere assembleari; ratificare o respingere i provvedimenti d urgenza adottati dal Presidente; deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l ordinaria amministrazione; provvedere a tutti gli adempimenti concernenti l avvio e l interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza; redigere se necessario il regolamento interno; deliberare su qualsiasi questione riguardante l attività della Associazione per l attuazione delle sue finalità e secondo le direttive della Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; verificare la permanenza dei requisiti richiesti per essere Socio, respingere motivatamente la richiesta di associarsi, deliberare la perdita della qualità di socio secondo quanto previsto all art. 6; deliberare sull adesione e partecipazione della Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l attività dell associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; Art. 14 Il Presidente Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, è responsabile del buon andamento della vita sociale e rappresenta l Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio. Compiti del Presidente sono: convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Consiglio Nazionale; sovraintendere all attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; adottare provvedimenti d urgenza che dovranno essere ratificati entro 20 giorni dal Consiglio Direttivo; In caso di necessità il Presidente viene sostituito dal membro più anziano (per nomina e, in subordine, per età) del Consiglio Direttivo o, qualora sia stato nominato, dal Vice-presidente. 6

art. 15 Il Tesoriere Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Tesoriere cui compete la tenuta della contabilità della Associazione. Ad esso spetta la firma congiunta con il Presidente per gli atti che comportano un pagamento. art. 16 Il Consiglio Nazionale Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente due volte all anno. È convocato per iscritto anche in via informatica, con l indicazione dell OdG preparato dal Consiglio Direttivo, dal Presidente Nazionale che lo presiede ed è composto: dai membri del Consiglio Direttivo; dal Presidente e da un altro rappresentante indicato da ogni Associazione regionale regolarmente costituita ai sensi del successivo art. 17; da altri membri decisi per il triennio successivo dalla Assemblea dei soci in cui si rinnovano le cariche sociali; Su invito del Consiglio Direttivo nazionale o delle Associazioni regionali regolarmente costituite, al Consiglio Nazionale possono presenziare altri soci; Al Consiglio Nazionale spetta: contribuire a sviluppare ed implementare le linee di indirizzo della Associazione decise dalla Assemblea; approfondire e diffondere le scelte politico-culturali della Associazione; favorire la conoscenza delle iniziative prese dalle singole Associazioni regionali; esprimere un parere su qualunque argomento di interesse della Associazione venga proposto dal Consiglio Direttivo nazionale. art. 17 Titolo V Associazioni regionali Al fine di promuovere una più incisiva presenza della Associazione sul territorio, i Soci residenti in una stessa regione si costituiscono in forma associativa autonoma denominata Diesse. L uso della denominazione Diesse dovrà essere richiesto al Consiglio Direttivo che ne darà autorizzazione. 7

Ogni Associazione regionale dovrà dotarsi di un proprio statuto, non in contrasto con quanto stabilito dal presente statuto, tale da permettere di svolgere attività specifiche secondo le norme previste dalla regione in cui opera. Godono di piena autonomia patrimoniale, organizzativa e amministrativa e hanno diritto a ricevere una parte della quota associativa versata dai soci residenti secondo quanto previsto all art. 7. Le attività promosse dalle Associazioni regionali hanno ordinariamente come ambito le regioni di appartenenza. Qualora per la natura stessa dell attività o per un interesse specifico di Diesse nazionale esse appaiano rilevanti anche per la dimensione nazionale della Associazione, condizioni e modalità operative verranno concordate tra i Consigli Direttivi delle Associazioni interessate. Le Associazioni regionali possono definire ulteriori livelli organizzativi della Associazione sul proprio territorio. art. 18 Titolo VI Scioglimento e norme di rinvio Lo scioglimento della Associazione prima dei termini statutari è deliberato dalla Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione avente scopo affine o analogo o fini di pubblica utilità, secondo la delibera della Assemblea che determina lo scioglimento stesso, sentito, ove necessario, l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96, salvo altre determinazioni di legge. Da tale devoluzione saranno esclusi i materiali (libri, periodici, documenti, attrezzature, ecc.) che siano stati donati con clausola di restituzione al donante in caso di scioglimento del donatario. art. 19 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo. 8