STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIA LONGEVA - RETE NAZIONALE DI RICERCA SULL'INVECCHIAMENTO E LA LONGEVITÀ ATTIVA"



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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIA LONGEVA - RETE NAZIONALE DI RICERCA SULL'INVECCHIAMENTO E LA LONGEVITÀ ATTIVA" 1. Scopo ed attività E' costituita, ai sensi delle norme contenute nel I libro del Codice Civile, l'associazione recante la denominazione "ITALIA LONGEVA - RETE NAZIONALE DI RICERCA SULL'INVECCHIAMENTO E LA LONGEVITÀ ATTIVA" L'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi: Approccio interdisciplinare alle problematiche dell'invecchiamento; - Promozione e tutela della popolazione anziana con particolare riguardo al sostegno di stili di vita protettivi; - Studio degli scenari epidemiologici e socio-economici connessi all'invecchiamento della popolazione; - Promozione delle conoscenze per l'evoluzione dei modelli assistenziali e di cura per le comorbilità fragilità e disabilità dell'anziano; - Integrazione socio-sanitaria e sviluppo dei servizi territoriali dedicati per la presa in carico e la continuità dell'assistenza; - Formazione di specifiche competenze di base e avanzate, 1

anche mediante la predisposizione di appositi progetti di aggiornamento e formazione; - Sviluppo di relazioni internazionali, per collaborazioni su progetti comuni, confronti culturali, interscambio di esperti ed operatori in formazione; - Sviluppo dell'impiego di biotecnologie e sistemi telematici, informatici e domotici dedicati; - Cura dei rapporti con l'industria italiana di settore al fine di potenziare l'attrattività della rete socio-sanitaria verso le aziende e favorire lo sviluppo di processi produttivi innovativi; - Comunicazione con i cittadini, anche mediante portali informatici dedicati alla conoscenza del fenomeno dell'invecchiamento, con indicazione dei vari progressi ottenuti e delle scelte migliori per gli ammalati; - Analisi degli aspetti socio-comportamentali ed economici dell'invecchiamento, con riguardo anche all'invecchiamento di genere; - Sviluppo di una cultura di politica generazionale e familiare, come connotato preliminare per la partecipazione, l'autonomia, l'autodeterminazione nella condotta di vita; - Rimozione di stereotipi culturali vigenti con lo sviluppo di 2

una nuova idea di invecchiamento, attenta anche al crescente portato delle diverse etnie. 2. Sede L'Associazione ha sede ad Ancona, Via Santa Margherita n. 5, presso l'irccs-inrca. È consentita la possibilità di istituire uffici anche in altre località. 3. Finalità e durata L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute nonché della Regione Marche. Al fine di realizzare i propri scopi, l'associazione potrà partecipare ad Enti o Società nonché stipulare convenzioni con le Università, Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici e privati, Fondazioni e Società nazionali ed internazionali, che operano in settori interessati alle attività e compiere ogni altra iniziativa e azione ritenuta utile e opportuna volta alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. 4. Associati 4.1 Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: 3

- SOCI FONDATORI - SOCI ADERENTI - SOCI SIMPATIZZANTI 4.2 Possono assumere la qualifica di SOCI FONDATORI oltre le Amministrazioni ed Enti che hanno partecipato al procedimento di costituzione dell'associazione stessa anche tutti gli Enti ed Amministrazioni ammessi per decisione motivata adottata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. 4.3 Possono far parte dell'associazione nella qualità di SOCI ADERENTI, sempreché non siano stati ricompresi nella categoria dei SOCI FONDATORI, con le modalità indicate nel precedente comma 4.2, le organizzazioni cliniche e di ricerca di settore, pubbliche e/o private, in possesso di definiti requisiti. 4.4 Possono far parte dell'associazione nella qualità di SOCI SIMPATIZZANTI, sempreché non siano stati già ricompresi nella categoria dei SOCI FONDATORI, con le modalità indicate nel precedente comma 4.2, le organizzazioni, le istituzioni italiane e/o straniere, pubbliche e/o private, e tutte le altre amministrazioni ed Enti quali Ministeri, Regioni, etc. L'adesione all'associazione sarà consentita agli Enti che richiedano di farne parte con formale domanda di adesione redatta per iscritto indirizzata al Consiglio Direttivo 4

(ovvero al Presidente). Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo che comunica tempestivamente l'accettazione del nuovo associato o il diniego, motivato, della domanda stessa con la precisazione che decorsi 60 giorni dalla domanda, senza che il Consiglio si sia espresso, essa si intenderà tacitamente accettata. Condizione essenziale per l'ammissione ad associato ad una delle categorie innanzi previste di SOCI ADERENTI o di SOCI SIMPATIZZANTI è il versamento di una quota di ammissione di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). A discrezione del presidente, sentito il Consiglio Direttivo, il versamento della quota potrà essere sostituito da altro contributo in natura o professionale, qualora l'aspirante socio ne faccia richiesta. Ugualmente sarà consentito al Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, prevedere ed accettare anche da parte della categoria dei SOCI FONDATORI e SOCI ADERENTI, oltre che dei SOCI SIMPATIZZANTI, contributi spontanei in natura, denaro ovvero consistenti in prestazioni professionali e/o scientifiche. Il mancato versamento della quota associativa comporta l'esclusione di diritto dall'associazione ovvero il diniego 5

della relativa domanda. Sono esentati dal versamento della quota associativa gli associati appartenenti alla categoria dei SOCI FONDATORI. Resta ferma la facoltà di effettuare versamenti o contributi volontari. L'Adesione del Ministero della Salute all'associazione non comporta il versamento di alcuna quota di adesione. 5. Patrimonio dell'associazione Il patrimonio sarà costituito dai beni acquisiti dall'associazione e da quelli oggetto di donazioni, lasciti e legati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione inoltre potrà avvalersi delle seguenti entità patrimoniali: a. contributi, in denaro o in natura, erogati per le attività da Ministeri, Regioni, da altre Amministrazioni statali e regionali e da Enti pubblici e privati italiani o internazionali e da aziende, anche non soci; b. quote versate dai SOCI ADERENTI e SIMPATIZZANTI; c. contributi, in denaro o in natura, erogati da istituzioni internazionali in relazione ad accordi di collaborazione; d. finanziamenti o contributi o sponsorizzazioni provenienti da Enti e/o Soggetti con i quali sussiste un rapporto di 6

collaborazione nell'ambito del perseguimento dello scopo sociale; e. proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con amministrazioni e con altri Enti o Istituzioni pubblici o privati, anche non soci; f. donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati. 6. Organi Sono organi dell'associazione: a) Il Consiglio Direttivo b) Il Direttore Generale c) Il Segretario Generale d) Il Presidente e) Il Board Scientifico f) L'Assemblea degli associati g) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche, ad eccezione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, si intendono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate per ogni accesso. 7. Consiglio direttivo 7.1 L'amministrazione dell'associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da non più di 9 (nove) membri, 7

nominati dall'assemblea dei Soci tenendo presente che: due componenti del Consiglio saranno designati dall'irccs- INRCA, un componente sarà nominato dal Ministero della Salute, un componente sarà nominato dalla Regione Marche 7.2.1 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rinominati alla carica per una sola volta. 7.2.2 Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti competenze: * redazione della proposta di bilancio preventivo e delle relative variazioni; * determinazione dei compensi da riconoscere al Presidente ed ai Revisori dei conti; * determinazione, sentito il parere del Board Scientifico, in ordine alle attività scientifiche; * deliberazioni in materia di convenzioni e contratti; * adozioni di regolamenti di esecuzione del presente statuto; * deliberazioni su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione; * ammissione di nuovi associati e recessi; * nomina il Direttore Generale ed il Segretario Generale. 7.3.1 Per la validità delle adunanze del Consiglio è 8

necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. 7.3.2 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei partecipanti. 7.3.3 Qualsiasi proposta di modifica statutaria dovrà essere deliberata da almeno tre quarti dei componenti. 7.4.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. 7.4.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede legale o in altra località italiana da indicarsi nell'avviso di convocazione; possono altresì essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri punti di collegamento, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere: dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Consiglio. I Consiglieri che per qualunque causa cessano dalla carica prima della scadenza prevista dallo Statuto sono sostituiti 9

con decisione adottata dalle organizzazioni che li hanno nominati ai sensi dell'articolo 8.1. I nuovi nominati durano in carica fino alla scadenza di durata dei Consiglieri che essi hanno sostituito. 8. Direttore Generale 8.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere anche un soggetto estraneo al Consiglio Direttivo. 8.2 Al Direttore Generale spettano le seguenti competenze: * dare esecuzione effettiva alle deliberazioni del Consiglio Direttivo qualora non sia prevista la competenza di altro organo per previsione statutaria o per volontà del Consiglio Direttivo stesso; * funzioni di supporto all'attività del Consiglio Direttivo per le relazioni con l'esterno. 9. Segretario Generale 9.1 Il segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. 9.2 Possono ricoprire la carica qualunque persona fisica anche estranea al Consiglio Direttivo. 9.3 Al Segretario Generale spettano le seguenti competenze: * Attività di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo; * Gestione ed organizzazione logistica delle riunioni del 10

Consiglio; * Attività di cancelleria, segretariato ed organizzazione delle attività dell'associazione. 10. Il Presidente 10.1 Il Presidente è nominato dal Ministro della Salute previa intesa con il Presidente della Regione Marche ed è scelto tra personalità con riconosciute competenze gestionali. 10.2.1 Al Presidente spettano le seguenti competenze: * detiene la rappresentanza legale dell'associazione, * Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, * Predispone gli atti del Consiglio Direttivo, * adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso, * adotta i provvedimenti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo. * esercita tutti i poteri di gestione amministrativa e contabile dell'associazione, * esegue le deliberazioni del Consiglio e nei limiti delle delibere del consiglio stesso potrà sottoscrivere le convenzioni ed i contratti in nome e per conto dell'associazione 11

* assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, * sovrintende alle attività e all'amministrazione dell'associazione, * partecipa alle riunioni del Board Scientifico con voto consultivo. Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo un vice Presidente. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinominato per il triennio successivo; in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente. 11. Board Scientifico 11.1 Il Board Scientifico è composto da 5 (cinque) professionisti con un riconosciuto ruolo di prestigio nella ricerca nazionale ed internazionale di settore, nominati dal Consiglio Direttivo. L'IRCCS-INRCA esprime un componente del Board nella figura del proprio Direttore Scientifico. I componenti rimangono in carica tre anni ed eleggono al loro interno un Presidente. Il Board costituisce l'organo di consulenza scientifica; a tal fine elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività. 12

Esso esprime pareri sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità dell'associazione; può avvalersi del parere consultivo di esperti anche stranieri in ambiti specifici. Il Board si riunisce almeno due volte all'anno. 12. L'Assemblea degli Associati 12.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza assoluta degli associati. 12.2 L'Assemblea si riunisce ad Ancona o in altra località italiana da indicarsi nell'avviso di convocazione nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio, ovvero su richiesta di almeno cinque associati con diritto di voto. 12.3 La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati per lettera raccomandata ovvero con quegli altri mezzi che il Consiglio riterrà opportuni e che diano certezza dell'avvenuto recapito inviata almeno 8 giorni prima della data di convocazione,. 12.4 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che si trovino in regola col pagamento della quota 13

di associazione. Ciascun associato potrà farsi rappresentare in assemblea da altre persone fisiche o giuridiche anche non associati purché munite di regolare delega scritta che verrà conservata agli atti dell'associazione. 12.5 Per la costituzione legale dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati; per la validità delle sue deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati. 12.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione. In sua assenza l'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra gli associati presenti un presidente (per la singola assemblea) ed un segretario che possono essere anche non soci purché legittimati ad essere presenti in 14

assemblea anche per ragioni di ufficio. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. 12.7.1 Gli associati riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare l'oggetto dell'associazione stabilito dal precedente articolo 1. 12.7.2 Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà degli associati ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti. 13. Collegio dei Revisori dei Conti 13.1 La revisione della gestione amministrativa contabile è effettuata da un Collegio dei revisori dei conti nominato dal Presidente per un triennio. 13.2 Esso è composto da un Presidente, scelto tra i Dirigenti del Ministero della Salute, e da due membri designati dalla Regione Marche, scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. 13.3 Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture 15

contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. 14. Gestione finanziaria L'attività sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali. I rimborsi dati agli organi devono rientrare nelle spese del bilancio di esercizio. L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Presidente contenente tra l'altro il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il bilancio consuntivo presentato al Consiglio stesso dal Presidente e contenente tra l'altro la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono inviati al Ministero ed alla Regione Marche. 16

15. Relazioni con il Ministero e le Regioni Il Presidente riferisce semestralmente al Ministro della Salute e al Presidente della Regione Marche e al Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sull'andamento della gestione e sulle iniziative intraprese. Il Ministro può disporre lo scioglimento degli organi dell'associazione in caso di: - gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie che regolano l'attività sociale; - il conto economico chiuda con una perdita superiore al 20% del patrimonio per tre esercizi consecutivi; - evidente impossibilità al funzionamento degli organi. In tali evenienze il Ministro, d'intesa con il Presidente della Regione Marche, nomina un Commissario ad acta con il compito di sanare la situazione di irregolarità e ricostituire gli organi ordinari. 16. Scioglimento L'Associazione si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore, determinando poteri e 17

compenso. Si applicano in quanto compatibili le norme in materia di scioglimento delle società di persone. 17. Regolamento di attuazione Entro 6 (sei) mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo, saranno adottati i regolamenti di esecuzione del presente Statuto. 18. Rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla norme del Codice Civile. 18