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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 368 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Valdegamberi, Fabiano Barbisan, Ciambetti, Coletto, Colman, Gerolimetto, Gidoni, Michieletto, Rizzotto, Sandonà, Semenzato, Berlato e Barison MISURE DI PREVENZIONE E DI INTERVENTO CONCERNENTI I GRANDI CARNIVORI Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 luglio 2018. * Con nota del 19 luglio 2018, prot. 17357 i consiglieri Berlato e Barison hanno sottoscritto la proposta di legge.

MISURE DI PREVENZIONE E DI INTERVENTO CONCERNENTI I GRANDI CARNIVORI R e l a z i o n e: L attività di monitoraggio della fauna selvatica sul territorio della Regione del Veneto ha registrato il significativo rafforzamento della frequentazione e della presenza, tra le altre, di due specie emblematiche di grandi carnivori, l orso bruno (Ursus arctos) ed il lupo (Canis lupus). Al contempo ha dato luogo a crescenti problematicità di convivenza o di relazione delle due specie selvatiche di grandi carnivori con l uomo, gli animali domestici e di allevamento e le attività agrp-silvo-pastorali. Sia l orso bruno che il lupo sono specie tutelate, a livello comunitario, nell ambito della disciplina della cosiddetta Rete Natura 2000. In Veneto, nel corso dell anno 2017, si sono verificati da parte dei lupi circa 250 attacchi nel territorio della Lessinia, 50 a Asiago, 60 nella zone del Grappa, 150 nel bellunese e, nella maggior parte, con l uccisione o il ferimento dei capi predati. In tali contesti, la Regione del Veneto, nel corso del 2017, ha adottato molteplici strumenti volti a prevenire e contrastare le problematiche legate alla presenza dei lupi, tra cui l istituzione di un tavolo regionale di partecipazione e informazione con gli stakeholder coinvolti e le principali categorie di portatori, la consegna di n. 10 cani pastori maremmani abruzzesi e l acquisto di n. 200 recinti elettrificati, mentre ulteriori 146 verranno acquistati a breve. È stato, inoltre, interessato il Governo affinché attuasse un regime di deroga per il controllo della specie, ai sensi dell art. 19 c. 2 della L. 157/92 (DGR n. 1080 del 13.07.2017); a tal proposito il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha risposto che, in assenza dell approvazione dello specifico piano di gestione nazionale, giacente presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome, non ritiene di poter valutare la suddetta richiesta di deroga. In merito al succitato piano di gestione nazionale, il Veneto ha più volte precisato la propria posizione, trasmettendo varie argomentazioni e proposte di modifica al piano stesso. In particolare ha precisato che avrebbe espresso parere favorevole al Piano solamente nel caso in cui venisse eliminata la clausola di impossibilità, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di richiedere al competente Ministero dell Ambiente la possibilità di operare prelievi in deroga alla specie prima dell aggiornamento del Piano che dovrà essere effettuato a 24 mesi dall adozione dello stesso. Ha, inoltre, più volte evidenziato la necessità di aggiornare i dati relativi alla presenza dei lupi, fermi al 2015, e di eliminare, in merito alle deroghe al divieto di rimozione dei lupi dall ambiente naturale, la previsione che il rilascio di una autorizzazione in deroga deve rimanere subordinata alla preventiva adozione di strumenti di prevenzione. È stato chiesto, inoltre, ai Ministeri dell Ambiente e delle Politiche Agricole di modificare lo status di specie protetta del lupo e al Presidente del Parlamento Europeo e alle commissioni competenti di modificare la direttiva Habitat affinché siano prese misure più idonee per gestire correttamente la specie lupo, chiedendo, peraltro, l identificazione e la rimozione di tutti i lupi ibridi. 1

È, inoltre, in corso in questi mesi la modifica del Piano di Sviluppo Rurale con cui si intende introdurre una nuova misura finalizzata alla prevenzione dei danni da fauna selvatica, e quindi dai grandi carnivori; inoltre, con dgr 180/2018 sono stati approvati i criteri e la modulistica per la quantificazione dei danni causati dai lupi e l autorizzazione delle risorse ai fini dell erogazione dei contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni. Purtroppo, però, le misure di contenimento e prevenzione fino ad ora adottate dalla Regione del Veneto non hanno risolto il problema della presenza dei lupi e orsi nei nostri territori e non potrà mai essere risolto finché non si interviene con azioni più decise e determinate. Il disegno di legge qui proposto è finalizzato, pertanto, a disciplinare l applicazione nel territorio regionale della previsione dell articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con riguardo alle sole specie Ursus arctos e Lupus canis, nel rispetto delle finalità, delle condizioni e dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 16 e delle norme regionali di attuazione della predetta direttiva. Il disegno di legge si compone di un unico articolo con il quale si prevede che la Regione adotti le misure di applicazione della Direttiva Habitat di prevenzione e di intervento connesse alla gestione della presenza dell orso e del lupo nel territorio regionale nel rispetto delle finalità, delle condizioni e dei limiti previsti dall articolo 16 della direttiva n. 92/43/CEE. L adozione delle misure è attuata, acquisito il parere dall Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). La norma, infine, assicura che la Regione fornisca allo Stato le informazioni necessarie all adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea. 2

MISURE DI PREVENZIONE E DI INTERVENTO CONCERNENTI I GRANDI CARNIVORI Art. 1 - Attuazione dell articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela dell alpicoltura. 1. La Regione, acquisito il parere dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alle specie Ursus arctos e Lupus canis, può autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di dette specie, a condizione che non esista un altra soluzione valida e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. 2. Le misure di cui al comma 1, sono adottate al fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dell alpicoltura e conservare i relativi habitat naturali, prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà, nell interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. 3. La Regione assicura l invio allo Stato delle informazioni necessarie all adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea. Art. 2 - Neutralità finanziaria. 1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 3

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INDICE Art. 1 - Attuazione dell articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela dell alpicoltura.... 3 Art. 2 - Neutralità finanziaria.... 3 5