CITTÀ DI PIOSSASCO Città Metropolitana di Torino

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Transcript:

CITTÀ DI PIOSSASCO Città Metropolitana di Torino REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO UTILIZZO DI LOCALI E SUOLO PUBBLICO IN PROPAGANDA ELETTORALE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 3/04/2019 1

INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione... 3 Art. 2 - Individuazione dei locali e utilizzo degli stessi... 3 Art. 3 - Criteri di assegnazione dei locali... 3 Art. 4 - Point elettorali mobili (gazebo e banchetti)... 3 Art. 5 - Modalita di presentazione delle richieste, criteri di assegnazione e corretto utilizzo delle aree concesse... 4 Art. 6 - Comizi... 5 Art. 7 - Sanzioni... 6 Art. 8 - Norme finali... 6 Art. 9 - Entrata in vigore... 7 2

Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Piossasco mette a disposizione propri locali e disciplina l occupazione del suolo pubblico per la propaganda elettorale, ai sensi della Legge 10/12/1993, n. 515. In particolare, ai sensi degli artt. 19 e 20, al fine di regolamentare l uso di locali e aree pubbliche che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi, vengono messi a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali e/o referendarie in misura eguale tra loro. Art. 2 - Individuazione dei locali e utilizzo degli stessi 1. I locali di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti durante la campagna elettorale sono così individuati: Sala Civica Madonna del Carmine; Sala Onda Sala Cerimonie 2. Gli stessi locali vengono messi a disposizione a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e fino alle ore 24,00 del giorno precedente alla data delle elezioni. 3. Possono inoltrare domanda per usufruire dei suddetti locali i partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse. 4. Ogni coalizione ha diritto di ottenere l uso delle sale per un complessivo di ore dieci garantendo una equa suddivisione del monte ore alle liste. 5. Le richieste di utilizzo dei locali, durante il suddetto periodo, hanno precedenza su qualsiasi altra domanda per l'utilizzo dei locali predetti. Art. 3 - Criteri di assegnazione dei locali 1. La richiesta, da compilarsi in carta semplice su apposito modulo predisposto, deve indicare la data e l orario della conferenza; l ufficio addetto, che rilascia l autorizzazione, si renderà disponibile ad effettuare l opportuna pre-verifica delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario. 2. La concessione delle sale avverrà in base all ordine cronologico di presentazione della domanda e secondo un criterio di rotazione nell uso delle stesse. Nel caso in cui pervengano più domande che riguardino la stessa sala nella stessa fascia oraria, si dovranno rispettare i principi dell ordine cronologico di arrivo e della rotazione. Pertanto, nel caso di domande aventi ad oggetto la medesima sala e fascia oraria, la stessa verrà assegnata alla richiesta pervenuta prima (fa fede la data e l orario di ricevimento indicato nella domanda dall ufficio protocollo). La volta successiva, se richiesta da più gruppi e la domanda pervenuta per prima sia del gruppo che ha già fruito della sala la volta precedente, la sala richiesta verrà assegnata alla domanda pervenuta come seconda. La terza volta si riprenderà il criterio dell ordine cronologico. 3. I richiedenti saranno considerati responsabili, ad ogni effetto di legge, di tutto quanto possa accadere durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate all interno dei suddetti locali. Art. 4 - Point elettorali mobili (gazebo e banchetti) 3

1. Le aree individuate per i cosiddetti Point elettorali mobili con gazebo e banchetti sono le seguenti: a. Piazza XX Settembre, area dietro la panchina rossa ; b. Piazza XX Settembre, area adiacente ingresso banca Unicredit, delimitata da paletti; c. Porticato di piazza Diaz (Ala comunale); d. Via Palestro, area pedonale all altezza della lavagna luminosa; e. Piazza Gallino/via Kennedy, area coperta da tettoia; f. Piazza Fiume, all interno dell area delimitata da fioriere e arredo urbano; g. Piazza Pertini e Piazza Primo Levi, ad esclusione delle aree regolamentate a parcheggio e a corsie di marcia veicolare, eccetto i giorni di mercato e di fiera; h. Via Don Pino Puglisi, area pedonale adiacente la piazzetta; i. Portici Uno, Portici Due e Portici Tre, tutti localizzati in via Pinerolo; j. Piazza F.lli Baudino, fuori della carreggiata; k. Piazzale Europa, su tutta l area interna delimitata dalle transenne parapedonali, eccetto al Giovedì, giorno di mercato; l. Piazzale Europa, area localizzata a fianco e dietro il Punto Smat e l edicola; m. Via Torino 54, area antistante l ingresso dell esercizio commerciale Novacoop ; n. Via Susa 79, area zebrata adiacente l ingresso principale dell esercizio commerciale di media struttura Eurospin ; o. Via Ugo Foscolo 2, area laterale all ingresso dell esercizio commerciale Mercatò ; Art. 5 - Modalità di presentazione delle richieste, criteri di assegnazione e corretto utilizzo delle aree concesse 1. La richiesta, da compilarsi in carta semplice su apposito modulo predisposto, deve indicare il luogo, la data e l orario dell evento. Il Comando della Polizia Locale, che rilascia l autorizzazione, si renderà disponibile ad effettuare l opportuna pre-verifica delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario. 2. Non è possibile fare richieste per occupazioni di suolo pubblico valide per più settimane. 3. Le richieste devono essere presentate non prima dell undicesimo giorno e non successivamente al quarto giorno antecedenti la data in cui verrà occupata l area pubblica; 4. Verranno istruite osservando l ordine cronologico di arrivo, che può avvenire con due modalità alternative: presentazione a mani in orario di apertura dell Infodesk o tramite posta certificata all indirizzo comune.piossasco@legalmail.it. A tal fine, l Ufficio protocollo provvede a protocollare la richiesta all atto del ricevimento e a rilasciarne ricevuta. 5. Per le occupazioni di suolo pubblico la concessione è gratuita e ogni occupazione non può superare la superficie complessiva di 9 mq. 6. Per occupazioni di suolo su area privata, i richiedenti dovranno ottenere l autorizzazione all utilizzo dal proprietario e conseguentemente comunicare all Ufficio Protocollo le modalità di svolgimento della manifestazione elettorale, sempre nel rispetto delle prescrizioni di legge e adottando tutte le opportune cautele finalizzate a non costituire ostacolo per la sicurezza della viabilità; 7. Ciascun gruppo autorizzato all occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione. Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature, fornitura di energia elettrica da rete comunale né beni mobili del Comune. 4

8. Nel caso in cui pervengano più domande che riguardino la stessa area nella stessa fascia oraria si dovranno rispettare, nell ordine, i principi stabiliti per la concessione delle sale comunali di cui all art. 3 (ordine cronologico di arrivo rotazione). 9. Per ogni postazione, al medesimo richiedente possono essere concessi al massimo due giorni nell arco del periodo considerato e gli stessi non possono essere consecutivi, salvo nei casi di utilizzo da parte delle altre forze politiche. 10. L occupazione del suolo pubblico con gazebo e banchetti deve essere fatta solo per la propaganda elettorale o per la raccolta firme. 11. L addobbo con materiale di propaganda, sui banchetti, sui gazebo o sui cavalletti, deve essere posizionato all interno dell area concessa; i cavalletti o le altre attrezzature non devono essere posizionati al di fuori dell area concessa. L addobbo dei gazebi e sui tavolini deve essere rimosso nelle ore in cui tavolini e gazebo non funzionano o non sono presidiati o oltre l orario autorizzato. 12. A norma delle circolari del Ministero dell Interno n. 41/2006 e n. 48/2006 l addobbo non deve presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati"; mentre le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente a identificare la titolarità dell occupazione del suolo pubblico. 13. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 5., 6. e 7. del presente articolo comporterà lo sgombero d ufficio immediato, fatte salve le sanzioni di legge. 14. Qualora nel periodo di campagna elettorale si svolga una manifestazione organizzata da soggetti non politici, gli organizzatori dovranno farsi carico di lasciare liberi gli spazi individuati dai presenti criteri. 15. Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, le strutture e le attrezzature possono essere collocate, nelle date previste, a partire dalle ore 8,00 e devono essere rimosse entro le ore 22,00 L area pubblica richiesta dovrà essere occupato entro 15 minuti dall orario comunicato; in caso contrario, la stessa area sarà resa disponibile a favore di che ha la ricevuta di prenotazione cronologicamente successiva. 16. Ferma restando la disciplina sull occupazione degli spazi pubblici, riguardo ai c.d. Gazebo si precisa che presso gli stessi devono essere sempre presenti i rappresentanti dei partiti e/o dei movimenti politici e che, quindi, non devono rimanere incustoditi. Art. 6 - Comizi 1. A cura dell Ufficio Elettorale del Comune, sarà definito un calendario dei comizi per la propaganda elettorale nelle principali vie o piazze, tenendo conto delle richieste presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo comunale. 2. La richiesta, da compilarsi in carta semplice su apposito modulo predisposto, deve indicare la data e l orario dell evento; l Ufficio Elettorale del Comune, che rilascia l autorizzazione, si renderà disponibile ad effettuare l opportuna pre-verifica delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario. 3. I comizi non potranno avere inizio prima delle ore 10,00 né terminare dopo le 23,00 e, nel penultimo e ultimo giorno di campagna elettorale, non oltre le ore 24,00. Non saranno tenuti comizi nelle piazze antistanti alle scuole durante le ore di attività didattica, nei pressi delle Chiese durante 1o svolgimento delle consuete e tradizionali funzioni religiose e nelle piazze 5

adiacenti ai luoghi di cura. Dovranno evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro interferenti. 4. Le comunicazioni relative ai comizi non potranno essere effettuate con anticipi superiori a 4 gg. antecedenti il comizio stesso, e ciò al fine di evitare che le più importanti località possano essere impegnate con eccessivo preavviso, tale da rendere incerta l'effettuazione dei comizi stessi. Allo scopo di consentire a ogni partito, gruppo o movimento politico, di tenere almeno un comizio elettorale nell'ultimo giorno consentito, la prenotazione del comizio stesso, ferma restando la durata di un'ora, potrà effettuarsi solo ad intervalli che vanno da un'ora piena ad altra successiva (es. dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e non dalle ore 10,15 alle ore 11,15). Gli orari fissati dovranno essere osservati puntualmente. 5. L'uso degli altoparlanti installati su automezzi in transito o in sosta per il preannuncio di comizi o riunioni elettorali deve cessare nelle immediate adiacenze dei luoghi dove sono in corso comizi o riunioni di propaganda elettorale. 6. Per tutti i comizi dovrà essere data comunicazione, non oltre le ore 12,00 del giorno precedente, al Sindaco, al Comando di Stazione dei Carabinieri e alla Questura di Torino. 7. Nei comizi all aperto è vietato il contradditorio tra avversari politici. 8. E consentito addobbare il palco dei comizi con simboli di partito e bandiere non raffiguranti eventuali candidati, che andranno immediatamente rimossi allo scadere dell orario assegnato. 9. Nel corso delle riunioni è ammesso l'uso di altoparlanti fissi e possono essere diramati sia il discorso dell'oratore, sia inni, slogan, ecc. E' consentita anche la proiezione di filmati. 10. Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature, beni mobili del comune, fornitura di energia elettrica da rete, eccetto nei luoghi dove già presenti punti elettrici comunali. Per l anno 2019 in attesa dell approvazione della modifica della delibera sulle tariffe comunali, affinché non vi siano oneri a carico del Comune, si prevede un rimborso forfettario di 5,00 ad iniziativa ove siano presenti ed utilizzati i punti elettrici comunali. 11. Qualora nel periodo di campagna elettorale si svolga una manifestazione organizzata da soggetti non politici, gli organizzatori dovranno farsi carico di lasciare liberi gli spazi individuati dai presenti criteri. Art. 7 - Sanzioni Fermo restando l applicazione delle sanzioni per comportamenti che riconducano a ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dalle leggi speciali in materia, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata ai sensi dell art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con l applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale da 25,00 a 500,00. Art. 8 - Norme finali Per quanto non specificato nel presente regolamento, dovrà farsi riferimento alla normativa nazionale, regionale e comunale in merito. Dalla data di entrata in vigore, si intendono abrogati tutti gli atti e i regolamenti in contrasto con esso. 6

Art. 9 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore non appena sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Dopo l esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato per quindici giorni all Albo Pretorio del Comune. NORMATIVA DI RIFERIMENTO - Legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata e integrata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 - Norme per la disciplina della Propaganda Elettorale; - Legge 10/12/1993, n. 515 - Obbligo per i Comuni di mettere a disposizione di Partiti, Movimenti e Liste locali idonei già predisposti per dibattiti e conferenze, su base di uguaglianza tra i diversi soggetti richiedenti; - T.U.L.P.S. 18 giugno1931, n. 773 per quanto concerne le riunioni politiche; - Circ. Min. Interno n. 1943/V dell 8 aprile 1980 - Disciplina della Propaganda Elettorale. 7