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COMUNE DI ODERZO Città Archeologica PROVINCIA DI TREVISO GIUNTA COMUNALE Verbale di deliberazione n. 58 del 18/03/2019. OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE TARIFFE DECORRENTI DAL 01.01.2019 L anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Marzo (18/03/2019) alle ore 15:40 su convocazione della Sindaca, si è riunita la Giunta comunale presso la sede municipale. Risultano presenti: N. NOMINATIVO CARICA PRESENTI ASSENTI 1 SCARDELLATO MARIA Sindaca P 2 ARTICO VINCENZO Vice Sindaco P 3 LORENZON MAURO Assessore P 4 CORTE LARA Assessore P 5 PATRES ENRICO Assessore P 6 BIANCO ALESSIO Assessore P Presenti: 6 - Assenti: 0 La Sindaca, Maria Scardellato, assume la presidenza e, constatato legale il numero dei presenti, invita la Giunta a discutere l'oggetto sopra indicato. Partecipa Il Vice Segretario Generale, Eugenio Varotto.

Proposta di deliberazione predisposta dal SERVIZIO TRIBUTI VISTI: - il capo I del D. Lgs. n. 507/1993 relativo all applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nei Comuni e nelle Province; - il vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 28/09/1995 come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 05/05/2004; RILEVATO che le tariffe vengono determinate secondo i criteri indicati nel citato capo I del D. Lgs. n. 507/1993 ed in particolare le tariffe base della pubblicità ordinaria sono stabilite dall art. 12 del decreto; CONSIDERATO che l art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 449/1997, ha previsto la possibilità per i Comuni di aumentare le tariffe base fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutte le superfici imponibili, e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000, solo per le superfici superiori al metro quadrato; DATO ATTO che : - con delibera della Giunta Comunale n. 127 del 25 febbraio 1994 venivano approvate le tariffe per l imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni sulla base dei criteri fissati dal capo I del D. Lgs. n. 507/1993, tariffe rimaste invariate fino all anno di imposta 1999 compreso; - con delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 20 dicembre 1999 le tariffe base di cui al capo I del D. Lgs. n. 507/1993 venivano aumentate del 20% ai sensi del citato art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 449 del 1997, con decorrenza dal 1 gennaio 2000; CONSIDERATO che con DPCM del 16 febbraio 2001 venivano riformulate le sole tariffe base relative alla pubblicità ordinaria di cui all art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993 e che detto aumento giusta ordinanza n. 5206 del 18 settembre 2001 del Consiglio di Stato doveva essere recepito con delibera da parte del Comune; RILEVATO che con delibera della Giunta Comunale n. 286 del 21 novembre 2001 venivano confermate, a decorrere dall anno di imposta 2002, le tariffe dell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni già approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 20 dicembre 1999, ad eccezione della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993, che veniva rideterminata in base all importo previsto per la classe IV di appartenenza del Comune dal citato DPCM del 16 febbraio 2001; VISTO l allegato 1) riportante le tariffe applicate e riscosse per gli anni di imposta dal 2002 al 2018 ma non più applicabili, per le ragioni di seguito esposte: - a seguito dell abrogazione, disposta dall art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (in vigore dal 26 giugno 2012), dell art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 449 del 1997 in base al quale erano stati deliberati gli aumenti, sono sorti dubbi interpretativi circa la legittimità delle maggiorazioni anche nei casi, generalizzati, di continuazione della loro applicazione da parte dei Comuni, per espressa deliberazione confermativa, ovvero per tacito rinnovo di anno in anno, come consentito dalla legge, con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno; - sul tema è intervenuto - quale norma di interpretazione autentica - l art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che: «L articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1

della legge 27 luglio 2000, n. 12, si interpreta nel senso che l abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»; - la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15 del 30 gennaio 2018, ha invece ritenuto non corretta l interpretazione dell art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015 secondo cui si ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno 2012, avessero già deliberato in tal senso, in quanto il comma 739 non sarebbe finalizzato a far salve le decisioni già adottate da molti Comuni fino al 2012 in materia di maggiorazione dell Imposta sulla pubblicità, ma - più limitatamente - ad assicurare efficacia per il solo 2012 alle delibere comunali adottate fino al 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della norma di abolizione; CONSIDERATO che il Comune di Oderzo si è avvalso della facoltà di aumentare del 20% le tariffe base (anche per le superfici inferiori al metro quadrato come previsto dalla norma) con delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 20 dicembre 1999, in vigore dal 1 gennaio 2000 e che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, sono ritenute illegittime le maggiori tariffe applicate per gli anni di imposta dal 2013 in poi, con conseguente obbligo di dare seguito alle richieste di rimborso; VISTA la nota di lettura sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018 emanata da IFEL in data 27 aprile 2018, nella quale veniva auspicato un intervento normativo correttivo; CONSIDERATO che l auspicato intervento normativo, contenuto nei commi 919 e 917 dell art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 2021) si limita: - a dare la possibilità ai Comuni - in deroga alle norme ed ai regolamenti vigenti - di rimborsare quanto richiesto in forma rateale entro cinque anni; - a stabilire, a decorrere dal 1 gennaio 2019, la facoltà di aumentare le tariffe sulla pubblicità e i diritti sulle affissioni fino al 50%, ma solo per le superfici superiori al metro quadrato, senza prevedere alcun contributo compensativo; DATO ATTO pertanto che la formulazione testuale della riportata disposizione legislativa non consente aumenti per le superfici pari o inferiori al metro quadrato, determinando l impossibilità di ripristinare integralmente le tariffe vigenti fino all anno 2018 anche per l anno 2019 e seguenti e che, di contro, occorrerà procedere ai rimborsi per le annualità non prescritte; DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con delibera n. 56 del 28/12/2018 ha già approvato il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 2021, nel quale l entrata relativa all imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni prevista al titolo 010153, con tariffe non più applicabili, è pari complessivamente ad 225.000,00 ( 220.000,00 per pubblicità ed 5.000,00 per affissioni); VISTA la nota prot. n. 184 del 02/01/2019, come integrata con nota prot. n. 3733 del 04/02/2019, del concessionario della riscossione delle entrate in parola ABACO spa, che evidenzia le seguenti proiezioni di gettito: - con rideterminazione, per legge, delle tariffe base - 186,000 - con l aumento del 20% ma per le sole superfici superiori al metro quadro - 211,000 - con l aumento del 30% sempre per le sole superfici superiori al metro quadro - 225,000 - con l aumento del 35% sempre per le sole superfici superiori al metro quadro - 231,000;

RITENUTO di stabilire, ai sensi del comma 919 dell art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e per le ragioni in premessa esposte, a decorrere dal 1 gennaio 2019, un aumento del 30% (trenta per cento) delle tariffe base sulla pubblicità e dei diritti sulle affissioni di cui al capo I del D. Lgs. n. 507/1993, per le superfici superiori al metro quadrato, con arrotondamento a mezzo metro quadrato per le frazioni di esso; VISTO il prospetto delle tariffe con l aumento del 30% per le sole superfici superiori al metro quadro di cui all allegato 2), parte integrante del presente provvedimento; RILEVATO che il presente atto non comporta variazioni di bilancio; RICHIAMATE le proprie delibere n. 271 del 28/12/2018 e n. 29 del 11/02/2019 con le quali, nelle more dell approvazione delle nuove tariffe, il termine di versamento dell imposta comunale sulla pubblicità scadente il 31 gennaio 2019 è stato prorogato dapprima al 28 febbraio 2019 e successivamente al 31 maggio 2019; VISTO l art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. Omissis. ; DATO ATTO che con D.M. del 25 gennaio 2019, pubblicato in G. U. il 2 febbraio 2019 n. 28, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2019 è stato differito al 31 marzo 2019; RISCONTRATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.li 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; RITENUTO di esprimere sulla presente proposta di deliberazione l allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; DATO ATTO che è inoltre necessaria l acquisizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; alla Giunta Comunale: SI PROPONE 1) di approvare, ai sensi del comma 919 dell art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e per i motivi in premessa espressi che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dal 1 gennaio 2019, le tariffe per l imposta sulla pubblicità per il diritto sulle pubbliche affissioni di cui all allegato 2), parte integrante del presente provvedimento; 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l urgenza di darne notizia al concessionario della riscossione, per il conseguente invio dei modelli di pagamento ai contribuenti nei termini utili al versamento. ************************************************

LA GIUNTA COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato; VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dalle Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.; RITENUTO di approvare la suddetta proposta; Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A 1. di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato. Con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere con i successivi atti amministrativi, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE TARIFFE DECORRENTI DAL 01.01.2019 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto La Sindaca Maria Scardellato Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) Il Vice Segretario Generale Eugenio Varotto Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)