Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito per la gestione del servizio di trasporto e raccolta rifiuti, ha posto una serie di quesiti comportanti l interpretazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 152/2006 al fine di omogeneizzare i comportamenti dei diversi gestori del servizio sul territorio di competenza rispetto ad alcune problematiche segnalate dagli enti locali. E necessaria una breve, e forse ovvia, premessa: il legislatore ha normato, nella parte IV, Titolo I, del citato Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152, la materia della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati, cercando di fornire gli strumenti necessari ad attuare sul territorio la tutela dell ambiente attraverso percorsi di recupero e smaltimento dei rifiuti che assicurino una elevata protezione dell ambiente con la previsione di specifici controlli all uopo individuati. E peraltro facilmente riscontrabile la non totale copertura normativa, dal momento che le problematiche che si presentano poi nella realtà non sempre risultano specificamente inquadrate nel dettato normativo. Ciò detto, in relazione ai quesiti posti, si osserva quanto segue. 1. Le prime due richieste riguardano l articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 152/2006. Come noto, l articolo 212 ha istituito, presso il Ministero dell ambiente e tutela del territorio, l Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, imponendo l iscrizione quale requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero (comma 5); ha inoltre previsto il rinnovo quinquennale dell iscrizione. 1-6
Il successivo comma 8 esclude l applicazione dei commi 5, 6 e 7 ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, e ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi. La norma, recentemente modificata (anzi meglio sostituita) dall articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16.1.2008 n. 4, ha però posto una specifica condizione, costituita dal fatto che le operazioni di raccolta e trasporto devono essere parte integrante ed accessoria dell organizzazione dell impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Se sussistono le condizioni sopra indicate, le imprese non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie altrimenti dovute ma sono comunque iscritte in un apposita sezione dell Albo: devono quindi presentare una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con deliberazione del 3 marzo 2008, il Comitato Nazionale dell Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4/2008, ha indicato le direttive volte all applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle su citate disposizioni. Pertanto, rispondendo ai quesiti formulati sub 1) e 2), la prima verifica da effettuare riguarda la tipologia del rifiuto prodotto, con particolare riferimento alla sua pericolosità (e dunque se il rifiuto rientra tra quelli espressamente individuati nell elenco contenuto nell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006). In caso di produzione di rifiuti pericolosi, occorre la verifica del non superamento del limite di trasporto di 30 chilogrammi o trenta litri al giorno; in tal caso, e anche nell ipotesi di produzione di rifiuti non pericolosi, se è rispettata la condizione prevista dal comma 8 dell articolo 212 del codice dell ambiente, inerente l integrazione e accessorietà dell operazione di raccolta e trasporto nell organizzazione dell impresa da cui i rifiuti sono prodotti, è ammessa l iscrizione alla sezione speciale dell Albo e la non applicazione delle più rigide disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7 dell articolo 212. 2-6
2. Il terzo quesito attiene al comportamento da assumere nell ipotesi in cui personale del Comune trovi un rifiuto abbandonato su suolo pubblico. L articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 vieta l abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. Ove sia individuato il soggetto responsabile dell abbandono, scatta la disposizione contenuta al comma 3 dell art. 192: il responsabile è tenuto a procedere alla rimozione, all avvio a recupero o allo smaltimento e al ripristino (se necessario) dello stato dei luoghi, dovendo in difetto procedere il Comune all esecuzione in danno. Ove, invece, l individuazione del soggetto responsabile non sia possibile, il Comune deve far intervenire il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, affinchè lo stesso provveda con i propri mezzi allo smaltimento del rifiuto (normalmente, tra il resto, le convenzioni prevedono espressamente anche tale ipotesi, compresa dunque negli obblighi contrattualmente assunti dal gestore). 3. Il quarto quesito riguarda la possibilità per il Comune di smaltire rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico direttamente. E ad avviso dello scrivente Servizio effettuabile tale operazione, senza particolari formalità, se il trasporto degli scarti di vegetazione rientra tra le attività svolte saltuariamente dall ente e la quantità di materiale da smaltire non supera i trenta chilogrammi o trenta litri. Superato tale limite, il Comune dovrà concordare lo smaltimento e dunque il trasporto del rifiuto verso il centro di raccolta con il gestore del servizio con cui ha stipulato la convenzione. 4. Viene richiesta una valutazione di legittimità sull attività di riutilizzo dei residui di 3-6
manutenzione del verde da parte di soggetti privati. La domanda posta è purtroppo generica; come tale, non consente allo scrivente servizio di esprimere una risposta definita. E però possibile formulare alcune considerazioni che, si spera, rapportati alle problematiche concrete che il richiedente evidentemente deve esaminare, possono aiutare ad individuare la soluzione più corretta. Il decreto legislativo 152/2006 definisce, all articolo 183, come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi. E dunque rilevante, per la qualificazione di un bene come rifiuto la volontà (o l obbligo) del detentore di disfarsi del bene stesso. Nell ipotesi descritta nel quesito emerge, invece, una diversa situazione in quanto il soggetto produttore della sostanza (nella specie, scarti derivanti da manutenzione di verde privato) intende riutilizzare il prodotto per attività agricole. Potrebbe, dunque, ravvisarsi la non applicabilità della normativa in materia di rifiuti (fatte salve le verifiche sulla natura effettiva dei prodotti). 5. Richiede, ancora, il Consorzio se sia consentito al cittadino trasportare direttamente rifiuti urbani e assimilati superiori a 30 Kg presso il centro di raccolta. Lo smaltimento dei rifiuti urbani è gestito dal Comune (o dal consorzio) che appalta il relativo servizio a soggetti all uopo individuati e autorizzati all esercizio delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento. Il cittadino deve, evidentemente, rispettare le modalità di smaltimento indicate dal Comune o 4-6
direttamente dal gestore e, in caso di necessità particolari, interpellare il gestore stesso per concordare la corretta operazione di smaltimento. La quantità superiore a 30 Kg rende inapplicabili le deroghe alle formalità previste dal decreto legislativo 152/2006 e l esclusione della qualifica del soggetto trasportatore tra quelli espressamente individuati dalla legge medesima per l esercizio dell attività di trasporto porta a ritenere non consentita l operazione descritta. 6. L ultima domanda sulle attività inerenti il trasporto è ancora attinente all operazione di trasporto realizzata dall impresa che ha prodotto il rifiuto, urbano e assimilato, in quantità superiore a 30 Kg. Si applica l articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 152/2006 come modificato dall articolo 2, comma 30 del decreto legislativo 4/2008. Si richiama quindi quanto già enunciato sub 1). La seconda parte della richiesta di parere riguarda invece la valutazione inerente operazioni diverse dal trasporto rifiuti. a) Il riutilizzo degli scarti vegetali per fini agricoli sullo stesso fondo in cui sono stati prodotti è certamente ammesso, essendo tra il resto una pratica piuttosto comune. Occorre solo che sia prestata attenzione alla tipologia di scarto, evitando quindi di riutilizzare materiali ritenuti dalla legge come rifiuto a tutti gli effetti. b) Non è invece corretto ritenere applicabile la disposizione contenuta nell articolo 266, comma 4 del decreto legislativo 152/2006 posto che la norma si riferisce espressamente ad attività di manutenzione o assistenza sanitaria. L impresa, anche artigiana, che svolga quindi attività di sistemazione del verse dovrà pertanto dotarsi delle autorizzazioni necessarie all esercizio dell impresa stessa, anche relativamente al problema del trasporto degli scarti presso i centri di raccolta o presso altri soggetti autorizzati a ricevere il materiale. 5-6
L ultimo quesito posto riguarda la possibilità di gestione da parte del Comune del centro di raccolta, con proprio personale. Con decreto ministeriale del 13.5.2009 sono state apportate delle modifiche sostanziali al D.M. 8.4.2008 che, come noto, riguarda la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall art. 183, comma 1, lettera c) del d. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Ora, l elevata quantità e le diverse tipologie di rifiuti che possono essere conferiti e detenuti nei centri di raccolta, rende difficile ipotizzare la capacità di un ente comunale alla gestione diretta del centro medesimo, che richiede una adeguata professionalità degli operatori per i quali il D.M. 8.4.2008 sopra citato prevede una specifica formazione. Non solo, la Delibera n. 2 del 20.7.2009 del Comitato dell Albo Nazionale Gestori Ambientali ha individuato i criteri e requisiti per l iscrizione all Albo nella categoria 1, per lo svolgimento dell attività di gestione dei centri di raccolta: e l iscrizione è prevista soltanto per i soggetti privati con iscrizione al R.E.A. e non per i Comuni. L articolo 212 del D.Lgs. 152/2008 prevede la possibilità di iscrizione semplificata valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei comuni, ma i soggetti titolati all iscrizione comunque obbligatoria sono le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al D. Lgs. 267/2000. Anche le prescrizioni dettate in sede di rilascio delle autorizzazioni all impianto di raccolta di competenza delle Regioni e delle Province, ai sensi dell articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, sono indirizzate a soggetti qualificati per la gestione dei rifiuti. La perplessità alla possibilità di gestione del centro di raccolta da parte del Comune è data, poi, anche dal fatto che la normativa statale che disciplina i servizi pubblici impone l affidamento esterno del predetto servizio. Si ritiene, dunque, che ancorché non via sia una norma che esclude tale facoltà, il percorso normativo che il legislatore negli anni ha attuato abbia portato a privilegiare la gestione dei centri di raccolta da parte di soggetti dotati di qualifica ad hoc. 6-6