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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1171 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI IEZZI, SARTI, MOLINARI, D UVA, BORDONALI, BRESCIA, DE ANGE- LIS, MACINA, GIGLIO VIGNA, ALAIMO, INVERNIZZI, BALDINO, MA- TURI, BERTI, STEFANI, BILOTTI, TONELLI, CORNELI, VINCI, DA- DONE, D AMBROSIO, DIENI, FRANCESCO SILVESTRI, ELISA TRIPODI Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell articolo 132, secondo comma, della Costituzione Presentata il 19 settembre 2018 ONOREVOLI COLLEGHI! Ragioni geografiche e storiche nonché la quotidiana attività svolta dagli operatori economici, oltre che evidenti rapporti di tipo amministrativo, sanitario o afferenti al settore dell istruzione, sono alla base delle forti motivazioni e dei bisogni che hanno spinto i cittadini di Montecopiolo e di Sassofeltrio a chiedere il distacco dei loro comuni dalla regione Marche per l aggregazione alla regione Emilia- Romagna, ricalcando le richieste avanzate e, infine, accolte da altri comuni del Montefeltro. Con le delibere dei consigli comunali di Montecopiolo n. 7 del 1 marzo 2007 e di Sassofeltrio n. 21 del 17 marzo 2007 sono state formulate le richieste di referendum ai sensi dell articolo 132, secondo comma, della Costituzione per il distacco dei suddetti comuni dalla regione Marche e per la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. L Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell articolo 12 della legge n. 352 del 1970, con due successive ordinanze del 3 maggio 2005 e del 28 marzo 2007, ha dichiarato la legittimità della richiesta di tali referendum, disponendo altresì l immediata comunicazione delle stesse ordinanze al Presidente della Repubblica e al Ministro dell interno.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2007, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell interno e della giustizia, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2007, con il quale sono stati indetti, nel territorio dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio, i suddetti referendum, con la convocazione dei relativi comizi per il giorno 24 giugno 2007. Nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dato comunicazione del risultato favorevole al distacco territoriale dei due comuni dalla regione Marche e alla loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Il consenso nel comune di Montecopiolo è stato dell 84 per cento, in quello di Sassofeltrio dell 87,28 per cento. In data 3 settembre 2007, con nota protocollo n. 2007/841, l allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta, su richiesta del Ministro dell interno, chiamato, ai sensi dell articolo 45, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, a presentare alle Camere i disegni di legge, invitava i presidenti delle regioni Marche ed Emilia-Romagna a chiedere ai rispettivi consigli regionali i prescritti pareri. L articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, dispone che, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del risultato del referendum, il Ministro dell interno deve presentare al Parlamento il disegno di legge ordinaria (come chiaramente espresso dall articolo 132, secondo comma, della Costituzione) per la modifica dei confini delle regioni coinvolte. L 8 settembre 2007 è scaduto il termine per tale adempimento senza che alcun disegno di legge ordinaria sia stato presentato dal Ministro dell interno. Ogni ulteriore ritardo nella definizione dell iter violerebbe la scelta delle popolazioni interessate, che democraticamente si sono espresse a larghissima maggioranza con gli stessi referendum. Nel frattempo, la legge 3 agosto 2009, n. 117, ha disposto il distacco dei confinanti comuni della Valmarecchia Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Durante la fase dibattimentale della legge n. 117 del 2009, alla Camera dei deputati è stato accolto un ordine del giorno, presentato dall onorevole Marchioni, che impegnava il Governo a dare seguito all iter riguardante i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio. Con il passaggio dei comuni della Valmarecchia all Emilia-Romagna si sono creati ulteriori disagi, venendo a mancare anche i riferimenti ai servizi di cui i cittadini dei due comuni usufruivano. Il consiglio provinciale di Rimini e la I Commissione (Bilancio, affari generali e istituzionali) del consiglio regionale della regione Emilia-Romagna, nel 2008 e 2012, hanno espresso, sempre all unanimità, parere favorevole per l aggregazione dei due comuni alla regione Emilia-Romagna. Anche la comunità montana Alta Valmarecchia, composta dai sette comuni già citati, ha deliberato all unanimità in favore del passaggio dei due comuni. Infine, in data 16 aprile 2012, anche il consiglio regionale dell Emilia-Romagna, all unanimità ha espresso parere favorevole alle richieste dei cittadini dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio. La regione Marche, nonostante le diverse sollecitazioni da parte dei sindaci nonché le numerose manifestazioni presso la sua sede da parte dei comitati promotori dei referendum, si è espressa, con nota protocollo n. 20/AC/2012 a firma dell assessore Antonio Canzian, comunicando agli stessi che la regione non adotterà provvedimenti. A tale proposito si richiama il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 246 dell 8 luglio 2010 che ha respinto il ricorso della regione Marche in opposizione alla legge 3 agosto 2009, n. 117. Giova segnalare che con il passaggio di tali comuni non vi saranno gli impegnativi trasferimenti amministrativi di ospedali, ca-

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati serme e scuole, che invece hanno interessato il passaggio degli altri sette comuni. Si mette in evidenza, infine, che oltre ai referendum di Montecopiolo e di Sassofeltrio si sono svolti con esito negativo anche i referendum di Monte Grimano e di Mercatino Conca, per i quali il contesto istituzionale è ora definitivo e cristallizzato con quest ultimo passaggio. Tutto ciò premesso, la presente proposta di legge ha lo scopo di ottenere una rapida approvazione per soddisfare le attese dei cittadini che, con referendum, si sono espressi democraticamente. La presente proposta di legge riprende i contenuti della proposta di legge n. 1202, presentata nella XVII legislatura, nel testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera in data 23 marzo 2017, ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui all articolo 107, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Distacco e aggregazione). 1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia- Romagna, nell ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia. ART. 2. (Adempimenti amministrativi). 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all attuazione dell articolo 1. 2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l amministrazione che, nell ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all attuazione dell articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successori, an-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati che in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. 3. I sindaci dei comuni di cui all articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia-Romagna 07, di cui alla medesima tabella A. 6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all articolo 1

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna. 7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, si applica l articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. 8. Dall attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ART. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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