Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 aprile 2016 (OR. en)

Documenti analoghi
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 marzo 2017 (OR. en)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 marzo 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 agosto 2019 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048570/03.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º aprile 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 maggio 2018 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 luglio 2014 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D049730/04.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 luglio 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043211/04.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 marzo 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 luglio 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014779/01.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 gennaio 2017 (OR. en)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 luglio 2015 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021997/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D019484/07.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D38040/01.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 aprile 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 agosto 2016 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 marzo 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 novembre 2015 (OR. en)

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 novembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 settembre 2016 (OR. en)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 gennaio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 giugno 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 febbraio 2017 (OR. en)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D038826/02.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 febbraio 2017 (OR. en)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 novembre 2016 (OR. en)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 8 marzo 2016.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D013132/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D039870/02.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 luglio 2015 (OR. en)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Articolo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente

REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 agosto 2017 (OR. en)

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2017 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048142/02.

Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 aprile 2016 (OR. en) 8438/16 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 26 aprile 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D043913/02 Oggetto: Segretariato generale del Consiglio ENT 80 MI 275 AGRILEG 58 ENV 256 CHIMIE 28 IND 83 REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043913/02. All.: D043913/02 8438/16 va DGG3A

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX D043913/02 [ ](2016) XXX draft REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi 1, in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 29, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Sono state presentate domande in conformità all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003, per includere nell'allegato I di detto regolamento alcuni concimi. (2) Lo [S,S]-acido etilendiammino succinico (nel prosieguo "[S,S]-EDDS") è un agente chelante organico per microelementi. Il ferro chelato con [S,S]-EDDS è utilizzato per correggere la carenza di ferro e risolvere i problemi di clorosi ferrica delle piante ornamentali e dei tappeti erbosi decorativi. Degrada rapidamente, per cui pone problemi minimi per quanto riguarda la lisciviazione nelle acque sotterranee; inoltre è completamente mineralizzato e non presenta tossicità né per i mammiferi né per le specie acquatiche. (3) L'acido eptagluconico (nel prosieguo "HGA") è un agente complessante organico per concimi a base di microelementi. L'HGA è efficace, biodegradabile e mostra una buona stabilità su un'ampia gamma di valori di ph e un'elevata solubilità in acqua. L'HGA è autorizzato da molti anni in Spagna senza che si siano registrati danni all'ambiente o alla salute umana. (4) Alcuni produttori di [S,S]-EDDS e HGA hanno presentato domande alla Commissione, tramite le autorità della Germania e della Spagna, per far includere tali sostanze nell'elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, per rendere disponibili [S,S]-EDDS e HGA agli agricoltori di tutta l'unione. Gli [S,S]-EDDS e HGA specificati nell'allegato I del presente regolamento soddisfano le prescrizioni di cui 1 GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. 1

all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco di agenti organici chelanti e complessanti autorizzati di cui all'allegato I di tale regolamento. (5) Dato che sono disponibili metodi di analisi per la determinazione degli [S,S]-EDDS e HGA, occorrerebbe specificare tali metodi nell'allegato IV del regolamento CE n. 2003/2003, allo scopo di facilitare i controlli che gli Stati membri svolgono a norma dell'articolo 29 di tale regolamento. Il sottotitolo descrittivo Metodi 11 dovrebbe rispecchiare il fatto che l'hga è un agente complessante. (6) La miscela di reazione tra triammide N-butil-fosforica e triammide N-propilfosforica è stata inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione 2. Recenti ricerche hanno dimostrato che non ci si deve attendere differenze significative in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca dall'impiego della miscela di reazione o della semplice miscela di queste due sostanze. La voce andrebbe pertanto modificata in modo da consentire ai produttori di tale miscela di optare per uno di questi sistemi di produzione. (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003. (8) Al fine di garantire che il metodo analitico per lo [S,S]-EDDS, che è attualmente in fase di convalida, sia pubblicato dal Comitato europeo di normalizzazione, deve essere previsto un periodo di tempo ragionevole prima dell'inserimento dello [S,S]- EDDS nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 e dell'applicazione del nuovo metodo di analisi per questo tipo di concime nel relativo allegato IV. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue: (1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; (2) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. 2 Regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione, del 24 novembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 53). 2

L'allegato I, punto 1), e l'allegato II, punto 2), si applicano tuttavia a decorrere dal 1 luglio 2017. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker 3