CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL MINISTRO DELLA DIFESA (LA RUSSA)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n. 875 PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E, AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MONTI)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2538)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAUSI, MISIANI

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge del 3 giugno 2011 n. 87 -

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1333

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (PRODI) (PECORARO SCANIO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) (SACCONI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge del 3 febbraio 2011 n. 8

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 3 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1315)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

Legge del 23 ottobre 2009 n. 159

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) (RENZI)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

Legge del 3 maggio 2010 n. 70

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Servizio di documentazione tributaria

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 29 luglio 2009 (v. stampato Senato n. 1739)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Servizio di documentazione tributaria

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 ottobre 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 settembre 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n APPROVATA DALLA 12 a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 giugno 2011 (v. stampato Camera n. 4434)

Approvato dal Senato della Repubblica

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2012

SENATO DELLA REPUBBLICA

N A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE FEDRIGA, CAPARINI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2106

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 giugno 2016

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P ROMULGA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2935-1608-A DISEGNO DI LEGGE n. 2935 PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI) CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI) E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE (RONCHI) Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 Presentato il 13 novembre 2009 NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 4 febbraio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2935. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1608 si veda il relativo stampato.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati E PROPOSTA DI LEGGE n. 1608, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NICO, BRUGGER, ZELLER Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006 Presentata il 4 agosto 2008 (Relatore: NARDUCCI)

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2935 Governo e n. 1608 Nicco e altri, recante «Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006»; considerato che l articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale; esprime PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) La V Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 (n. 2935); preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo; rilevata l opportunità di modificare gli importi della copertura in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica che quantifica la perdita di gettito derivante dal provvedimento in 547.000 per l anno 2010, in 568.000 euro per l anno 2011 e in 589.000 euro a decorrere dall anno 2012; nel presupposto che l utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine; esprime con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell articolo 81, quarto comma della Costituzione: all articolo 3, comma 1 sostituire le parole da: «pari a» fino a «per gli anni medesimi» con le seguenti: «valutati in 547.000 euro per l anno 2010, in 568.000 euro per l anno 2011, e in 589.000 euro a decorrere dall anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione»; conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai sensi dell articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l adozione dei provvedimenti di cui all articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede alla rideterminazione della percentuale di cui all articolo 1, comma 74, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall attività di monitoraggio e ne riferisce senza alle Camere con apposita relazione». PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE) PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) La IX Commissione, esaminato il testo del disegno di legge recante: «Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006» (nuovo testo C. 2935 Governo e abb.); segnalata l opportunità di individuare una copertura finanziaria diversa rispetto al ricorso alle risorse della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994; esprime PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL UNIONE EUROPEA)

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2935 DELLA TESTO COMMISSIONE ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). Identico. ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all Accordo di cui all articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall Accordo stesso. Identico. ART. 2. (Ordine di esecuzione). ART. 3. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, valutati in euro 547.000 per l anno 2010 e in euro 589.000 a decorrere dall anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell adozione dei provvedimenti correttivi di cui all articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ART. 3. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, valutati in euro 547.000 per l anno 2010, in euro 568.000 per l anno 2011, e in euro 589.000 a decorrere dall anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Ai sensi dell articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l adozione dei provvedimenti di cui all articolo 11,

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede alla rideterminazione della percentuale di cui all articolo 1, comma 74, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione. 3. Identico. ART. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Identico. ART. 4. (Entrata in vigore).

1,00 *16PDL0033200* *16PDL0033200*