PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWING)

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PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWING) Ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) Responsabile della Prevenzione della Corruzione - Dr.ssa Antonella Fait Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo Sede Legale: Via Pola, 12 20124 Milano Tel. 02/8282.9800 - Fax 02/8282.9805 acss@pec.regione.lombardia.it - C.F. 97743230159 www.acsslombardia.it 1

Sommario 1. Premessa normativa e scopo del documento... 3 2. Piattaforma informatica attivata... 3 3. Chi è tutelato in caso di segnalazione... 4 4. Cosa segnalare... 4 5. Cosa non segnalare... 5 6. A chi e come presentare la segnalazione... 5 7. Istruttoria e esiti della segnalazione... 7 8. Tutele garantite al segnalante: anonimato e divieto di discriminazione... 8 9. Segnalazioni all ANAC e ad altri soggetti esterni... 9 10. Principali norme e provvedimenti di riferimento... 9 2

1. Premessa normativa e scopo del documento La legge 30 novembre 2017 n. 179 1 ha innovato, per migliorarne l effettività, la disciplina sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità. Whistleblower è il dipendente pubblico che segnala le violazioni o le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di ufficio. La garanzia è estesa anche ai consulenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo (stagisti, tirocinanti, etc.) e ai collaboratori di imprese fornitrici dell amministrazione. La segnalazione deve essere fatta nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione e con essa il dipendente contribuisce all'emersione degli illeciti e delle situazioni pregiudizievoli per la collettività. Il riferimento all interesse dell integrità della pubblica amministrazione è stato introdotto dal legislatore anche per impedire che l istituto possa essere utilizzato nell interesse esclusivo personale del segnalante. Il dipendente è protetto da eventuali ritorsioni sia mediante la garanzia dell anonimato sia mediante la tutela della sua posizione lavorativa nell amministrazione. Il presente documento, in conformità alla legge 179/2017 e col Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 2021 di ACSS, informa sulle novità normative e sulla nuova procedura di segnalazione presso l Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (di seguito ACSS). Sono fornite in particolare le indicazioni sull ambito di applicazione del whistleblowing e sulle tutele garantite ai segnalanti (whistleblower) ai sensi della normativa vigente. 2. Piattaforma informatica attivata La L. 179/2017 ha introdotto nuove e importanti tutele per tutti coloro che segnalano e ha vincolato le pubbliche amministrazioni a utilizzare modalità informatiche e strumenti di crittografia per garantire sia la riservatezza dell'identità del segnalante, sia del contenuto delle segnalazioni, nonché della relativa documentazione. Pertanto, oltre all'attivazione di canali tradizionali destinati ai dipendenti e descritti nel presente documento, ACSS ha attivato anche un canale digitale di whistleblowing per la segnalazione promosso nell ambito del progetto WhistleblowingPA da Transparency International Italia e il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali (cfr. paragrafo 5. Modalità di Segnalazione ). Il software predisposto da Transparency viene utilizzato da ACSS a tiolo gratuito, con lo scopo di favorire l accesso sia da parte dei dipendenti, sia da parte di collaboratori, consulenti, nonché di lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi. 1 Recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato 3

3. Chi è tutelato in caso di segnalazione Le norme in materia di whistleblower si applicano a tutti i dipendenti di ACSS, assunti a tempo determinato o indeterminato. La garanzia è estesa anche ai consulenti e collaboratori di ACSS a qualsiasi titolo (stagisti, tirocinanti, etc.), nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell Agenzia. 4. Cosa segnalare L oggetto delle segnalazioni, meritevoli di tutela e rientranti nell ambito di applicazione della legge, non è individuato in modo tassativo o rigido. Nell ambito di applicazione della legge, possono essere incluse tutte le condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, riferite a comportamenti che danneggiano o possano danneggiare l interesse pubblico o l immagine della pubblica amministrazione. I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni comprendono, quindi, non solo l intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Tra queste in particolare rilevano: - le condotte riconducibili a reati contro la pubblica amministrazione ai sensi del Libro II Titolo II, Capo I del Codice Penale (a mero titolo esemplificativo, concussione di cui all art. 317, corruzione per l esercizio della funzione di cui all art. 318, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all art. 319). Si pensi inoltre, a titolo esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro 2. 2 Tra le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela possono essere comprese le seguenti: comportamento non conforme ai doveri di ufficio (es. mancato rispetto delle disposizioni di servizio); accesso indebito ai sistemi informativi (anche mediante l utilizzo di credenziali altrui); utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (es. malattia, garanzie e tutele ex legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedi, permessi sindacali); irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici e irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportano uno scorretto utilizzo dell esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con il fine pubblico; rapporti/frequentazioni inopportune tra dipendenti ed esterni per il raggiungimento di fini privati, mediante l abuso della posizione pubblica attribuita (es. contribuenti, utenti, consulenti, collaboratori, fornitori, etc.); erronea classificazione di spese in bilancio e/o mancato accantonamento di fondi; autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale. 4

- le condotte in cui si riscontri un abuso a fini di vantaggio personale delle funzioni o delle mansioni svolte anche mediante, a mero titolo esemplificativo, la violazione delle regole del Codice di comportamento, dei doveri di riservatezza, di astensione in caso di conflitto di interessi, del segreto d ufficio e di altre irregolarità procedimentali. Sono situazioni che il segnalante ha conosciuto in ragione del rapporto di lavoro, da intendersi in senso lato e quindi anche non relative all ufficio di appartenenza. Vi rientrano pertanto fatti appresi in virtù dell ufficio rivestito, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale. 5. Cosa non segnalare Non sono riconducibili all ambito di applicazione della legge sulla tutela del whistleblower: - richieste, reclami, rimostranze relative al proprio rapporto di lavoro, per le quali occorre fare riferimento agli uffici competenti, individuati da specifico regolamento; - meri sospetti o voci. Non è necessario avere piena certezza dell effettivo accadimento dei fatti segnalati; è sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che una irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. D altro canto, a tutela dei terzi citati e del buon andamento della pubblica amministrazione, devono esserci elementi circostanziati, da riportare in fase di segnalazione, in base ai quali il segnalante ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso ampio sopraesposto. Resta ferma la distinta disciplina relativa all obbligo di denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio ai sensi degli articoli 361 e 362 c.p. e dell art. 331 c.p.p. 6. A chi e come presentare la segnalazione La segnalazione all interno di ACSS deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT), e non ad altri, mediante uno dei canali di comunicazione messi a disposizione da ACSS. Il nominativo e i dati di contatto del RPCT sono disponibili nella sezione Prevenzione della Corruzione del sito web www.acsslombardia.it. Qualora la condotta illecita sia riferibile al RPCT stesso, la segnalazione deve essere rivolta direttamente all Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o all Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, come descritto al successivo paragrafo 8. La segnalazione deve essere sottoscritta, perché vi è l obbligo di identificare il segnalante, e circostanziata, per evitare di focalizzarsi su meri sospetti o voci. Sono ammesse diverse tipologie di segnalazione, a seconda del grado di riservatezza che il segnalante richiede venga garantito: 5

a) segnalazioni aperte o esplicite in questi casi il segnalante non richiede di rimanere sconosciuto all incolpato ma, al contrario, presta consenso alla comunicazione della sua identità, allorché tale comunicazione si renda necessaria; b) segnalazioni esplicite riservate al RPCT in questi casi il segnalante presenta una segnalazione esplicita sulla sua identità al RPCT, che quindi fin dall inizio conosce l identità del segnalante, ma non presta consenso a informare l incolpato. La riservatezza è mantenuta, salvo che nel caso sub a), nei confronti di tutti i soggetti interni ad ACSS; diversamente in caso di trasmissione degli atti all Autorità giudiziaria e alla Corte dei Conti, sarà consegnata, su richiesta di tali Autorità, la segnalazione integrale comprensiva del nome del segnalante come indicato al successivo paragrafo 8. La segnalazione può essere presentata al RPCT attraverso diversi canali di comunicazione: - mediante consegna a mano al RPCT con dichiarazione scritta redatta sull apposito modulo in allegato al presente documento o altro analogo documento scritto; - verbalmente, mediante dichiarazione a voce rilasciata al RPCT, che redige verbale scritto del colloquio. Le segnalazioni inoltre possono essere presentate anche mediante questi ulteriori canali di comunicazione: - mediante invio di email dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o privata all indirizzo di posta elettronica appositamente attivato da ACSS: responsabile.anticorruzione@acsslombardia.it (accessibile solo al RPCT). Per rendere valida la segnalazione va allegata copia di documento di identità in corso di validità; - mediante compilazione e invio del modulo di segnalazione, o di analoga dichiarazione scritta, con il servizio postale ordinario o con il servizio di posta interna, utilizzando due buste: la segnalazione (o il modulo) va inserita in una prima busta chiusa con la dicitura esterna WHISTLEBLOWER ; per rendere valida la sottoscrizione va inserita nella prima busta anche copia del documento di identità in corso di validità. La busta va inserita nella seconda busta chiusa indirizzata al RPCT di ACSS all indirizzo di via Pola 12, 20124 Milano, con la dicitura RISERVATA PERSONALE. Tale modalità è finalizzata ad evitare aperture accidentali da parte degli addetti al protocollo. La busta verrà consegnata chiusa al RPCT, che provvederà alla protocollazione. - mediante procedura telematica, pubblicata sul sito web istituzionale di ACSS (www.acsslombardia.it) e resa disponibile a dipendenti, collaboratori, fornitori al seguente link: https://acsslombardia.whistleblowing.it/#/. Il link indirizza alla piattaforma informatica WhistleblowingPA, promossa da Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali, conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti e alle linee guida dell Autorità Nazionale Anticorruzione. Sulla piattaforma è disponibile un questionario appositamente studiato da Transparency International Italia. 6

Dopo aver compilato il questionario e inviato la segnalazione, l applicativo restituisce al segnalante un codice che potrà essere inserito in apposito spazio del medesimo link (https://acsslombardia.whistleblowing.it/#/), per: controllare lo stato della segnalazione inviare al RPTC ulteriori aggiornamenti (commenti, allegati). Tutte le segnalazioni inviate tramite la procedura telematica saranno visibili solo al RPTC. Per la presentazione delle segnalazioni, ACSS mette a disposizione un modello facsimile (allegato 1). In caso di utilizzo del modulo, i dati identificativi del segnalante devono essere riportati sulla parte del modulo separata da quella contenente la segnalazione, per consentirne una più agevole trattazione e trasmissione disgiunta, a tutela del segnalante. 7. Istruttoria e esiti della segnalazione Il RPCT, ricevuta la segnalazione, svolge l istruttoria e i necessari approfondimenti, tutelando la riservatezza del segnalante. Il RPCT può avvalersi della collaborazione di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti non sono informati sull identità del segnalante, salvo il consenso espresso da quest ultimo. In ogni caso, il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull identità del segnalante e su ogni altro elemento che la possa rivelarla. In caso di violazione di tali doveri ne rispondono, anche in via disciplinare, per violazione del Codice di comportamento (art. 8, comma 5, DUP 15/2018) e degli obblighi di riservatezza prescritti dalla legge. Nel corso dell istruttoria, il RPCT può chiedere informazioni ad altri dirigenti e dipendenti, che sono tenuti alla massima collaborazione, fornendo i riscontri con tempestività e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta. La mancata collaborazione è sanzionabile in via disciplinare (art. 8 DUP 15/2018). Salvi i casi di manifesta infondatezza, il RPCT, completata l istruttoria, segnala la questione ai soggetti terzi competenti per l adozione dei provvedimenti conseguenti, ossia, a seconda dei casi: 1. al dirigente della struttura di appartenenza del personale incolpato per le valutazioni circa l esercizio dell azione disciplinare e le conseguenti decisioni relative all applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza; 2. all Ufficio per i procedimenti disciplinari per le valutazioni circa l esercizio dell azione disciplinare e le conseguenti decisioni relative all applicazione di sanzioni di competenza dell Ufficio stesso; 3. all Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all ANAC o al Dipartimento della Funzione pubblica per i profili di rispettiva competenza. In ogni caso, salvo il consenso espresso dall interessato, nelle trasmissioni ai soggetti sopraindicati non è indicato il nome del segnalante; in caso di trasmissione ai soggetti esterni sarà evidenziato che il segnalante gode della tutela riservata dalla legge al whistleblower. 7

8. Tutele garantite al segnalante: anonimato e divieto di discriminazione La tutela del whistleblower è diretta a evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze dannose. Sono previste forme di garanzia della riservatezza sul nome del segnalante e il divieto di ritorsione da parte di ACSS. La legge 179/2017 ha inoltre espressamente previsto che l interesse all integrità delle amministrazioni pubbliche e alla prevenzione e repressione delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall obbligo di segreto d ufficio ai sensi del codice penale e civile purché siano contattati i soggetti stabiliti dalla legge e non siano utilizzate modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminazione dell illecito. Con riguardo alla tutela dell anonimato, è stabilito che: - senza il consenso dell interessato, l identità del segnalante non può essere rivelata, salvo quanto stabilito per il procedimento penale e davanti alla Corte dei conti, per i quali si rinvia al successivo punto 6; - la segnalazione è sottratta all accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 179/2017 ha specificato che, nell ambito del procedimento disciplinare a carico dell incolpato, la rivelazione dell identità del segnalante può avvenire solo con il suo consenso. A garanzia del diritto di difesa dell incolpato, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, la stessa potrà essere utilizzata solo se il segnalante acconsente alla rivelazione della sua identità. Al whistleblower è riconosciuta tutela anche nei confronti di eventuali ritorsioni: non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione. È a carico di ACSS dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e in caso di licenziamento a motivo della segnalazione il whistleblower ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Qualora il whistleblower ritenga di essere oggetto di una delle suddette misure discriminatorie può rivolgersi ad ANAC direttamente. Medesima comunicazione all ANAC può essere fatta dalle organizzazioni sindacali rappresentate in ACSS. L ANAC informa il Dipartimento della Funzione pubblica o gli altri organi preposti e svolge altresì un procedimento che può concludersi con l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della misura discriminatoria. Le tutele non sono garantite nei casi in cui, anche con sentenza di primo grado, sia accertata la responsabilità penale del whistleblower per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero sia dichiarata la sua responsabilità civile, sempre in relazione alla segnalazione, nei casi di dolo o colpa grave. 8

9. Segnalazioni all ANAC e ad altri soggetti esterni Il segnalante è tutelato anche nel caso in cui si rivolga all ANAC e all Autorità giudiziaria ordinaria e contabile. Le segnalazioni all ANAC possono essere inviate mediante diversi canali, tra i quali di particolare garanzia è la piattaforma on line accessibile all indirizzo: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/. Nell ambito del procedimento penale, l identità del segnalante è coperta in modo limitato a garanzia del diritto di difesa dell indagato/imputato, secondo quanto stabilito dall art. 329 c.p.p. (di norma, non oltre la chiusura delle indagini preliminari). Nell ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Anche in queste ipotesi, il whistleblower gode della tutela contro ogni forma di discriminazione o ritorsione correlata alla segnalazione/denuncia, secondo quanto stabilito dalla legge 179/2017. 10. Principali norme e provvedimenti di riferimento - Art. 54-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) - Art. 19, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015 (Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - c.d. whistleblower) - Comunicato del Presidente Anac 5/9/2018 (Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell interesse dell integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell art. 54-bis, del d-lgs. 30.5.2001, n. 165 c.d. whistleblowers) - Determinazione ACSS n. 4 del 30. 01.2018 (PTPCT 2018/2020). - Determinazione ACSS n. 4 del 31.01. 2018 (PTPCT 2018/2020). 9

Allegato 1 Modello per la segnalazione di illeciti N.B.: prima dell invio leggere attentamente il documento relativo a Procedura per la segnalazione di illeciti nell amministrazione da parte di dipendenti pubblici (c.d. whistleblower) ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179 PARTE I DATI DEL SEGNALANTE: AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI ACSS _ consegna a mano al RPCT _ invio email a Responsabile.anticorruzione@acsslombardia.it _ invio posta ordinaria o posta interna con busta chiusa indirizzata al RPCT di ACSS presso la sede di via Pola 12, 20124 Milano, con la dicitura RISERVATA PERSONALE. NB. All interno della busta inserire un altra busta in cui porre la segnalazione con la dicitura WHISTLEBLOWER, per evitare aperture accidentali da parte degli addetti al protocollo. Nome (*) Cognome (*) Matricola Struttura di assegnazione (*) Recapito telefonico privato (facoltativo) Allegare copia di documento d identità in corso di validità del segnalante (*) Luogo e data Firma (*) dati obbligatori per la trattazione della segnalazione. 10

Modello per la segnalazione di illeciti [da presentare contestualmente alla PARTE I] PARTE II CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE: Indicazioni dell autore o degli autori del fatto (*) Data o periodo in cui si è verificato il fatto (*) Luogo fisico in cui si è verificato il fatto (*) Descrizione del fatto (condotta ed evento) (*) Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo Eventuali allegati a sostegno della segnalazione Consenso alla comunicazione del proprio nome all autore del fatto oggetto della segnalazione (*) Tipologia del fatto (facoltativo) I I ufficio indicare denominazione e indirizzo della struttura I I all esterno dell ufficio indicare luogo e indirizzo Se sì, elencare quali documenti sono allegati I I SI (SEGNALAZIONE APERTA (l identità del segnalante può essere riservata all incolpato) I I NO (SEGNALAZIONE RISERVATA (l identità del segnalante è riservata anche al RPCT, che può comunicarla solo all ANAC, all Autorità giudiziaria e ordinaria e contabile, alla Funzione Pubblica, in caso di legittima richiesta) I I penalmente rilevante; I I posto in essere in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; I I suscettibile di arrecare un pregiudizio patrimoniale ad ACSS o ad altro ente pubblico; I I suscettibili di arrecare un pregiudizio all immagine di ACSS; I I altro (specificare) Luogo e data (*) dati obbligatori per la trattazione della segnalazione. 11