Risposte ai quesiti aggiornato al 19/09/2017 Risposte ai quesiti al 15/09/2017 QUESITO 1 FASE 2 (PAG. 6 CSA) - SOPRALLUOGHI E VERIFICHE Viene richiesto che entro 2 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell ordinativo sia effettuato il sopralluogo presso ciascuno dei siti di intervento, ma non si evince la durata massima per l espletamento di tali attività. Vogliate precisare tale durata in termini di giorni lavorativi per ciascun sito non potendo ipotizzare un intervento di sopralluogo in termini di giorni naturali e consecutivi su impianti non accessibili se non con la disponibilità del personale ABBANOA di riferimento. Inoltre si richiede di precisare il termine massimo entro il quale realizzare le attività di sopralluogo con riferimento a ciascun ordinativo nell ipotesi che gli ordinativi possano prevedere l intervento su una molteplicità di siti fino al caso estremo richiamato a pag. 9 del C.S.A. di un unico ordinativo emesso per importo anche coincidente con quello contrattuale. La durata massima della Fase 2 e delle attività in essa comprese è confermata in 2gg naturali e consecutivi dal ricevimento dell ordinativo da parte dell Appaltatore, qualunque sia il numero degli ordinativi emessi, come specificato nel CSA. QUESITO 2 FASE 3 (PAG. 7 CSA) - CONSEGNA DEL FASCICOLO Vogliate precisare se la durata dei 5 giorni sia da intendere in termini di giorni naturali e consecutivi ovvero in giorni lavorativi come indicato per la fase 4, e il termine iniziale di decorrenza a partire dalla data di ultimazione dei sopralluoghi da precisare al quesito precedente. Si conferma che la durata massima della Fase 3 è confermata in 5gg naturali e consecutivi successivi a quello in cui è stato ultimato il sopralluogo. QUESITO 3 FASE 4 (PAG. 9 CSA) - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO Vogliate precisare se l indicazione delle date di inizio e fine lavori proposta nel cronoprogramma dall'impresa possa essere variata dal RPE/DE e in che misura. Nella fase 4 (pag. 9 CSA) - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO il RPE/DE rilascia l autorizzazione fissando la data di inizio e fine per ogni ordinativo (massimo 50gg naturali e consecutivi compreso il caso di un unico ordinativo) nel rispetto dei tempi stabiliti dal Capitolato. Come meglio specificato nella FASE 5 (pag. 9 CSA), per ciascun serbatoio incluso nell ordinativo, le attività dovranno concludersi entro 10gg naturali e consecutivi successivi a quello in cui l appaltatore ha ricevuto l autorizzazione a procedere a meno di criticità adeguatamente documentate per le quali potrà essere concesso un termine massimo per l esecuzione dell intervento di 15gg.
Fermo restando il termine massimo dei 50gg per la fornitura in opera, la Ditta potrà redigere un proprio cronoprogramma nel rispetto dei tempi declinati per l esecuzione delle attività previste in ciascun serbatoio (10/15gg). QUESITO 4 FASE 5 (PAG. 9 CSA) - CRONOPROGRAMMA Vogliate precisare se il tempo massimo di 50 giorni di esecuzione di tutte le attività vada conteggiato a partire dalla data di autorizzazione del RPE/DE ovvero dalla data di inizio lavori prevista nel cronoprogramma approvato. 4 Si conferma che il tempo massimo di 50gg di esecuzione delle forniture in opera è conteggiato a partire dalla data di autorizzazione del RPE/DE. QUESITO 5 In relazione al punto 2.3.1 del Disciplinare di Gara relativo alla verifica dei requisiti di capacità economico finanziaria - si chiede se, conformemente a quanto indicato dall art. 83 del D. Lgs 50/2016, possa essere considerato il fatturato conseguito nel settore di attività oggetto di appalto e non esclusivamente forniture identiche a quelle oggetto di appalto ( fornitura di misuratori di portata ). In particolare si chiede l eventuale motivazione in virtù della quale, ai fini della valutazione del requisito in oggetto, non possano essere considerate idonee eventuali forniture di differenti misuratori o analizzatori di acque (misuratori di pressione o analizzatori della qualità delle acque), in particolare in ragione del fatto che l oggetto della valutazione in questione è rappresentato dalla sola capacità finanziaria dell operatore economico. In relazione alla specificità della fornitura oggetto dell appalto il requisito 2.3.1 del Disciplinare di Gara è da intendersi riferito a forniture di soli misuratori di portata, ancorchè non necessariamente in campo acquedottistico. QUESITO 6 Analogamente, in relazione al punto 2.4.1 del Disciplinare di Gara relativo alla verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale - si chiede se, per raggiungere l importo pari al 80% dell importo a base d asta, sia possibile considerare anche forniture di apparecchi di misura e analisi delle qualità delle acque ulteriori rispetto ai soli misuratori di portata. E appena il caso di sottolineare come le differenti forniture menzionate ricadono certamente nel medesimo settore di attività oggetto di appalto e, inoltre, comportano una maggiore complessità di installazione. Si evidenzia, altresì, che la natura stessa del requisito richiesto nella richiamata disposizione (2.4.1) appare una duplicazione di quanto già richiesto al punto 2.3.1. del Disciplinare. Ben più inerente all effettiva capacità tecnica dell impresa appare quanto richiesto al successivo punto 2.4.2 in riferimento alla capacità di installazione della suddetta strumentazione. In relazione alla specificità della fornitura oggetto dell appalto, trattandosi in particolare di requisiti di CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALE, il requisito di cui al punto 2.4.1 del
Disciplinare di Gara è da intendersi riferito a forniture di soli misuratori di portata per acquedotti. In merito alla presunta duplicazione di quanto richiesto al punto 2.3.1 si vuole precisare quanto in appresso: - Al punto 2.3.1 del Disciplinare di Gara, in relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria è richiesto un fatturato complessivo per forniture di misuratori di portata non necessariamente nell ambito delle infrastrutture acquedottistiche - Al punto 2.4.1 dei requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesta più specificatamente una fornitura di apparecchi di misura di portata per acquedotti. QUESITO 7: Con riferimento al requisito per l esecuzione delle installazioni art.2.5.1 del disciplinare di gara si richiede di precisare se le attività di installazione debbano riferirsi esclusivamente a soli misuratori di portata o più in generale anche a ad attività di installazione di contatori d acqua e strumenti di misura e di ogni altra apparecchiatura idraulica accessoria (valvole, saracinesche, giunti, ecc.). : Con riferimento al requisito di cui al punto 2.5.1 del Disciplinare di Gara, si precisa che lo stesso si riferisce ad installazioni di misuratori di portata su infrastrutture acquedottistiche, comprendendo i componenti accessori alla installazione dei misuratori stessi (es: riduzioni, tronchetti, raccordi). QUESITO 8 Con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria, tecniche e professionali, e per l esecuzione delle installazioni punti 2.3 2.4 2.5 e con riferimento al punto 4 Raggruppamenti Temporanei... del disciplinare di gara vogliate chiarire se in caso di Raggruppamenti Temporanei i requisiti debbano essere posseduti indistintamente tra tutti i partecipanti al raggruppamento, sia per la parte relativa alla sola fornitura (2.3-2.4) che per la parte relativa alle installazioni (2.5), o se debbano considerarsi in modo distinto per ciascuna delle due fattispecie configurandosi pertanto un raggruppamento di tipo verticale in cui la mandataria esegue la prestazione principale di fornitura e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie di installazione. Con riferimento al Vs quesito si precisa che non sono stati disciplinati i raggruppamenti di tipo verticale in quanto nell appalto non sono state individuate prestazioni principali e secondarie. La prestazione oggetto dell appalto è da considerarsi unica e consiste nella fornitura e posa in opera. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti in capo ai raggruppamenti si rimanda a quanto stabilito all art 4 del disciplinare di gara. QUESITO 9 Per quanto riguarda la lettera di impegno (punto 2.3.2 del bando di gara) il ns. istituto di credito ci chiede se ognuno dei partecipanti alla costituenda ATI deve presentare la propria dichiarazione rilasciata per ognuno dai propri istituti di credito e per l importo attribuibile alla propria attività al proprio importo (la cui somma dia il 20% dell importo a base d asta) oppure deve essere fatta una dichiarazione unica con indicati i componenti della costituenda ATI.
Con riferimento al Vs quesito si rimanda a quanto stabilito all art 4 del disciplinare di gara. QUESITO 10 Per quanto riguarda la lettera di impegno la nostra banca ci chiede se il testo allegato è da voi accettato. In caso contrario se possibile fornirci un fac-simile di testo già da voi approvato. Non può essere approvato preventivamente il documento proposto in quanto sarà il Seggio di Gara a valutarne la rispondenza a quanto richiesto e a richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni. QUESITO 11 Relativamente alla cauzione provvisoria si richiede se può essere emessa dalla società partecipante alla gara (capogruppo in caso di costituzione di ati) indicando nel testo che, in caso di aggiudicazione, verrà costituita ATI con le società dichiarate nel DGUE. Con riferimento al Vs quesito si rimanda a quanto indicato a pag. 19 del disciplinare di gara. Risposte ai quesiti al 19/09/2017 QUESITO 12: 1) pag. 11 DGUE PARTE IV LETT B punto 4) Indici finanziari : non è chiaro quali indicatori finanziari sono da produrre (leverage, indipendenza finanziaria, ecc.). Potreste indicarceli? 2) pag. 11 DGUE PARTE IV LETT B punto 5) assicurazione copertura contro i rischi professionali : non è chiaro se il campo è da compilare? : non è richiesta la compilazione dei suddetti campi QUESITO 13: Si chiede formalmente se le non rispondenze evidenziate possano essere causa di esclusione dalla procedura oppure se la strumentazione di nostra produzione può essere comunque considerata accettabile.
Il quesito di cui sopra non è riferito a specifico aspetto della fornitura, ma piuttosto è richiesto una sorta di raffronto tecnico tra le caratteristiche della strumentazione offerta dalla Ditta e le specifiche tecniche riportate nel Disciplinare di Gara. Ciò premesso, LE SPECIFICHE TECNICHE INDICATE NEL DISCIPLINARE MISURATORI SONO DA CONSIDERARSI MINIME E VINCOLANTI PER LA GARA. Non sono ammesse offerte di misuratori aventi specifiche tecniche inferiori rispetto a quelle richieste.