0.974.224.5 Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile



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Transcript:

Traduzione 1 0.974.224.5 Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile Conchiuso il 5 dicembre 1968 Entrato in vigore, mediante scambio di note, il 2 ottobre 1969 Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile, desiderosi di stringere vieppiù i legami d amicizia fra i due Paesi e la loro popolazione, considerato l interesse comune di promuovere lo sviluppo tecnico e scientifico dei due Stati, riconosciuto i vantaggi intrinsechi all aumento della cooperazione tecnica e scientifica come anche la necessità di stabilire direttive generali per tale fine: hanno convenuto: Art. 1 1. Le Parti contraenti collaborano e s assistono vicendevolmente nei campi della tecnica e della scienza. 2. Sul fondamento e in applicazione del presente accordo le Parti contraenti possono elaborare, segnatamente in merito a progetti specifici, accordi completivi nei quali sono definite le modalità concernenti i campi di cui si tratta. 3. La cooperazione tecnica e scientifica prevista nel presente accordo è attuata in favore del Governo della Repubblica del Cile, sia direttamente, sia per il tramite d istituzioni o organismi pubblici, parapubblici o privati, cileni e svizzeri, designati di comune intesa. Art. 2 Gli accordi di cui all articolo 1 capoverso 2 possono prevedere qualsiasi forma di cooperazione tecnica e scientifica, convenuta fra le Parti contraenti, segnatamente: 1. a. L istituzione, nel Cile, di centri di formazione, anche completiva, di officine, fabbriche, aziende pilota, centri di ricerca e laboratori; b. l invio di periti tecnici e istruttori da parte del Consiglio federale e a spese di quest ultimo, e la messa a disposizione di attrezzature, macchine, istrumenti e accessori necessari all esecuzione di progetti. RU 1969 1109 1 Il testo è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 1

0.974.224.5 Cooperazione economica e tecnica 2. L invio, da parte del Consiglio federale e a proprie spese, di consulenti di grado superiore, incaricati di studiare singoli progetti, come anche di periti, incaricati di compiti speciali, i quali portano seco l attrezzatura tecnica professionale adeguata. 3. Le attrezzature e forniture menzionate nei numeri precedenti possono essere trasferite gratuitamente al Governo del Cile, nell intento di proseguire nella realizzazione dei progetti per i quali sono state messe a disposizione. Art. 3 Per quanto concerne i progetti di cui all articolo 2 il Governo svizzero: 1. Attribuisce a cittadini cileni borse di studio, di formazione, anche completiva, o di altra natura, per attività che possono essere svolte in Svizzera o in paesi terzi designati di comune intesa. Anche la selezione dei borsisti avviene congiuntamente. Le modalità economiche in merito alle borse di studio sono stabilite in accordi completivi. 2. Assumerà: a. il pagamento degli stipendi a periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore; b. le spese e indennità di viaggio delle persone surriferite, durante il loro viaggio d andata, fino al punto d entrata nel Cile, e di ritorno, a partire da questo punto; c. le altre spese di viaggio fuori del Cile, se approvate dal Consiglio federale; d. le assicurazioni dei periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore; e. l acquisto e le spese di trasporto fino al punto d entrata nel Cile, per qualsiasi materiale o altra fornitura che deve essere messa a disposizione, come anche le spese di trasporto, a partire dal punto di uscita dal Cile, qualora detti beni debbano essere restituiti dopo l impiego; e f. qualsiasi altra spesa sorta fuori del Cile che sia stata approvata dal Consiglio federale. Art. 4 Il Governo della Repubblica del Cile: 1. mette a disposizione terreni, uffici e altri vani e fornisce la mobilia e gli altri oggetti occorrenti per l esecuzione dei programmi oggetto di accordi completivi; 2. mette a disposizione dei periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore, delle loro consorti e dei loro familiari, appartamenti adeguatamente ammobiliati oppure assume la pigione di detti appartamenti fino a concorrenza di 175 dollari americani mensili; 2

Accordo-quadro con il Cile 0.974.224.5 3. assume le spese di sbarco in Cile come anche le spese di trasporto e d assicurazione dei beni di cui all articolo 2 capoversi 1 lettera b e 2 dal porto di sbarco fino al luogo di destinazione; 4. assume le spese d esercizio nell attuazione dei progetti; 5. assume le spese dei periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore, per i viaggi di servizio eseguiti nell interno del Cile oppure paga loro un indennità adeguata che copra le spese di trasporto e le altre uscite pertinenti; 6. mette a disposizione dei periti i servizi del personale tecnico e amministrativo cileno occorrente per l esecuzione dei progetti. Art. 5 Il Governo della Repubblica del Cile fa in modo che, trascorso un termine adeguato, stabilito in ogni singolo accordo completivo, i periti svizzeri possano essere sostituiti da personale cileno. Ogniqualvolta quest ultimo personale deve beneficiare d una preparazione o d un perfezionamento fuori del territorio della Repubblica del Cile, nelle condizioni stabilite nell articolo 3, il Governo cileno designa tempestivamente un numero sufficiente di candidati, conformemente alle pertinenti disposizioni vigenti. Art. 6 Il Governo della Repubblica del Cile autorizza l entrata dei beni di cui all articolo 2 capoversi 1 lettera b e 2 e li libera da dazi e tasse come anche da qualsiasi divieto o restrizione d importazione o d esportazione. Nel caso previsto all articolo 2 capoverso 3 il Governo del Cile esenta da imposta il trasferimento dei beni di cui si tratta. Art. 7 1. Il Governo della Repubblica del Cile libera da dazi e da altri oneri, divieti e restrizioni concernenti l importazione e l esportazione, come anche da qualsiasi onere fiscale, la mobilia e gli effetti personali importati da periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore inviati in Cile dal Consiglio federale svizzero in virtù dell articolo 2 capoversi 1 lettera b e 2 come anche dai loro congiunti e familiari, a contare dall inizio della loro attività nel Cile e, entro un termine adeguato, a contare dal loro arrivo nel Paese. Le agevolazioni di cui sopra si estendono anche a un automobile per perito, tecnico, istruttore o consulente di grado superiore. L entrata dell automobile è però concessa soltanto se la missione cilena del perito tecnico, istruttore o consulente di grado superiore dura almeno un anno. Il trasferimento del veicolo è retto dalle clausole generalmente in vigore nel Cile riguardo ai periti delle Nazioni Unite e dei loro organismi. 2. Per quanto concerne patrimoni, immobili, averi e liquidità, il Governo della Repubblica del Cile concede a periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore, 3

0.974.224.5 Cooperazione economica e tecnica durante il periodo della loro attività, le agevolazioni di cui beneficiano nel Cile periti delle Nazioni Unite, dei loro organismi e agenzie specializzate. 3. In ogni caso, ai periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore è riservato, in materia di franchigia doganale, e di altri oneri, un trattamento almeno uguale a quello concesso ai periti delle Nazioni Unite e dei loro organismi specializzati. Art. 8 A contare dall entrata in vigore, le presenti disposizioni sono parimente applicabili alle persone inviate dalla Svizzera, nonché ai loro familiari, che già svolgono nel Cile un attività sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Stati, conformemente all articolo 2. Art. 9 Le Parti contraenti stabiliscono in ciascun accordo completivo le modalità di trasferimento della proprietà dei beni menzionati nell articolo 2 capoversi 1 lettera b e 2 a meno che in casi specifici tale trasferimento non sia previsto. Art. 10 Il Governo della Repubblica del Cile concede, in ogni momento e in franchigia di diritti e di altre imposte, le autorizzazioni chieste da periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore, dai loro congiunti e familiari, per entrare nel Paese, uscirne e risiedervi. In ogni caso, prima d inviare un perito, tecnico, istruttore o consulente di grado superiore, il Consiglio federale svizzero consulta nel merito il Governo del Cile. Se, entro un mese a contare dall invio della nota, il Ministero cileno degli affari esteri non ha formulato nessuna obiezione, la nota è considerata accettata. Inoltre, il Governo della Repubblica del Cile accorda a periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore un documento d identità che designa la loro qualità e consente alle rispettive autorità di concedere le agevolazioni necessarie all esercizio dell attività. Art. 11 Qualora un perito, tecnico, istruttore o consulente di grado superiore inviato in Cile dal Consiglio federale svizzero causi danni a terzi nel compimento di un compito commessogli secondo le disposizioni del presente accordo, il Governo del Cile ne risponde in luogo e vece. Conseguentemente è escluso il reclamo contro i periti, tecnici, istruttori o consulenti di grado superiore a meno che si tratti di dolo, errore o imprudenza gravi, nel qual caso il colpevole è responsabile conformemente alla legislazione cilena. 4

Accordo-quadro con il Cile 0.974.224.5 Art. 12 1. Il presente accordo entra in vigore non appena le Parti si sono notificate reciprocamente il compimento delle modalità costituzionali inerenti alla conclusione e all entrata in vigore di trattati internazionali. 2. Senza pregiudizio per quanto stabilito nel numero precedente, il presente accordo è applicabile dal momento della conclusione per tutte le clausole che potranno essere messe in vigore in virtù dei poteri conferiti al Presidente della Repubblica del Cile. 3. Il presente accordo ha una validità di 5 anni ed è tacitamente prorogato d anno in anno se una delle Parti non lo disdice per scritto tre mesi prima della scadenza annuale. 4. Anche qualora il presente accordo avesse cessato d essere in vigore. le sue clausole continueranno ad essere applicate fino al compimento dei progetti di cooperazione tecnica o scientifica già iniziati. Fatto a Santiago del Cile, il 5 dicembre 1968, in quattro esemplari originali, due in lingua francese e due in lingua spagnuola, i quattro testi facendo parimente fede. Per il Consiglio federale svizzero: Roger Dürr Per il Governo della Repubblica del Cile: Gabriel Valdés 5

0.974.224.5 Cooperazione economica e tecnica 6