CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO - PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Documenti analoghi
Studi Professionali, Accordo rinnovo CCNL

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che

CONTRATTO INTEGTRATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AREA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA

tra e, in ordine alfabetico

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO

Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010


Riferimenti normativi

COMUNE DI SERIATE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA ANNO 2010

COMUNE DI SINNAI (PROVINCIA DI CAGLIARI)

INTEGRAZIONE DEL CCDI ANNO 2010

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

ACCORDO QUADRO SINDACALE PROVINCIALE SULLA MATERIA DEI CONTRATTI PART TIME INTEGRATIVO AL CCNL TURISMO PARTE SPECIALE PUBBLICI ESERCIZI

Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA

ACCORDO AZIENDALE INTEGRATIVO DELL ACCORDO DI CONFLUENZA AL CCNL AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTO

Sommario. Preambolo Art. 1 - Inserimento della sezione I bis nel capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 2 - Entrata in vigore.

IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE. tra

ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI TURNI E 35 ORE

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni

a cura dell Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

SCHEDA SINTETICA RELATIVA AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ANNO 2013 Art. 20, comma 1 e comma 2 del D. Lgs. n.

IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI

Roma, 19/04/2006. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

ACCORDO REGIONALE QUADRO SULL ORARIO DI LAVORO DELLE DIREZIONI PROVINCIALI

tra i Sindacati nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si conviene quanto segue

VERBALE DI ACCORDO. premesso che

Coop Centro Italia. Accordo collettivo aziendale

REGOLAMENTO PER L ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999

ALLEGATO A CAPITOLATO SPECIALE. Espletamento dei servizi finanziari relativi alla concessione di due mutui

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

Parere n. 26/ Trattamento economico del personale nella giornata festiva

PROTOCOLLO D INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione

LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NEL CCNL COMPARTO SCUOLA: DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI RIFERIMENTO

- l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01;

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

CITTÀ DI NOTO. Patrimonio dell Umanità

Il giorno alle ore 09.30, presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra: firmato

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato. e, p.c.

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo che riconoscono alla scuola

INTESA. tra IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004\2005

CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA del 6 dicembre 1996

CONVENZIONE PER PROGETTI DI

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ Settore Servizi Amministrativi

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione)

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego

Prot. n 7212/p/ep Roma, 8 aprile 2016

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 146 del 1 settembre 2011

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

Accordo 12 dicembre 2012 Recupero scatti di anzianità

CISL FP (A. Roncarolo) Aspetti giuridici Struttura Le voci LA BUSTA PAGA

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

I permessi di studio dello studente lavoratore

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO PER L UNIONE ED I COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici.

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA

CONVENZIONI PRIVATI TRA

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.

con sede a.. via.n.. C.f.. rappresentato da... nato a.. il.. abilitato alla sottoscrizione del presente atto con... n... del.

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Consiglio Regionale della Toscana

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO INDICE

Decreto ministeriale n. 21

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

/06/2014 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 537

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA ACCORDI A LATERE. Sommario

ACCORDO. tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. e Regione Lombardia

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

ForzeArmate.org PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

ACCORDO SINDACALE SULL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

Circolare Informativa n 1/2014. Scadenze CCNL DICEMBRE 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Transcript:

CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO - PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Il giorno 13 dicembre 2006, a Trento presso la sede della Federazione Trentina della Cooperazione, tra la Federazione Trentina della Cooperazione, rappresentata dal consigliere delegato alle relazioni sindacali Adriano Orsi e dal Vice Presidente Michele Odorizzi, dalla delegazione dei Presidenti delle Cooperative sociali Sigg.ri Diego Agostini, Francesco Bettalli, Alessandro Menapace, Fabiola Michelotti, Nicoletta Molinari, Mauro Stanga, assistiti dai Signori Paolo Pettinella e Paolo Condini dell Unità di Servizio sindacale della Federazione stessa; le OO.SS. provinciali: e FISASCAT - CISL, rappresentata dal segretario provinciale signor Giovanni Agostini; FUNZIONE PUBBLICA - CGIL, rappresentata dal segretario provinciale Mirko Carotta e dal sig. Michele Olivieri; UILTuCS - UIL, rappresentata dal segretario provinciale signor Gianni Tomasi, unitamente alle rispettive delegazioni dei lavoratori, visti: 1. l ACCORDO QUADRO per il riassetto contrattuale collettivo di settore ed il passaggio al CCNL del 22 febbraio 2002, con il quale si procedeva ad individuare gli ambiti 1

contrattuali come segnatamente la riclassificazione del personale- sui quali procedere ad un armonizzazione dei trattamenti nel passaggio dal CCPL al CCNL di settore e si disponevano le ulteriori norme di valenza integrativa concordate tra le parti; 2. il verbale d accordo del 13 dicembre 2002, con il quale le parti concordavano il contratto di secondo livello provinciale delle cooperative sociali della provincia autonoma di Trento; 3. l art. 10 ( Struttura della contrattazione ) del CCNL delle Cooperative sociali del 26 maggio 2004, 1. Premessa tra le parti si conviene e si stipula la seguente accordo per il rinnovo del Contratto di secondo livello provinciale per le Cooperative sociali operanti nella provincia autonoma di Trento. Il presente accordo modifica ed integra il contratto di 2 livello del 13.12.2002 per le Cooperative sociali della provincia autonoma di Trento 2. Comitato misto paritetico. Le parti stipulanti, ai sensi delle previsioni dell art. 9 del CCNL, costituiscono il Comitato misto paritetico. Le parti convengono: di sommare le funzioni previste dal CCNL per il livello regionale con il livello provinciale in considerazione della particolare situazione amministrativa del territorio; di definire entro sei mesi dalla firma del presente accordo il regolamento attuativo; di far divenire il Comitato un luogo di stabile confronto tra le parti sulle più varie problematiche delle cooperative sociali trentine, con particolare riguardo ai temi dell integrazione dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro (progetti di inserimenti lavorativi) e del confronto con le istituzioni pubbliche in merito ai rapporti con esse al fine di lavorare al comune interesse di tutela della qualità e della coerenza di comportamenti nel campo dei servizi alla persona gestiti dalle cooperative, con particolare riguardo quelli in relazione contrattuale con la pubblica amministrazione. di promuovere, attraverso l attività del comitato, il monitoraggio delle situazioni occupazionali ed organizzative di specifici settori di attività sociale (ad es. l assistenza domiciliare, il sostegno scolastico realizzato con gli assistenti educatori nelle scuole ecc.). Il Comitato potrà monitorare e analizzare i singoli atti negoziali, accordi aziendali o interaziendali o settoriali, i quali consentano di gestire in modo ottimale l attività lavorativa nelle sue specificità organizzative. 3. Diritto allo studio L art. 68 del CCNL delle Cooperative sociali regolamenta i quantitativi individuali ed aziendali nonché le modalità di fruizione dei permessi retribuiti per le lavoratrici e i lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali. 2

Le Parti, pur mantenendo i limiti quantitativi individuali ed aziendali previsti dall art 68 del CCNL, concordano di estendere, con effetto dall anno 2007, la possibilità di fruizione di detti permessi -attualmente previsti per la sola frequenza dei corsi e/o partecipazione ad esami- alla preparazione di esami nonché alla preparazione per la frequenza dei regolari corsi di studio citati, limitatamente alla durata legale dei corsi. Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiranno di detti permessi saranno tenuti a esibire documentazione ufficiale dell avvenuta frequenza -se obbligatoria- o degli esami sostenuti. Nel caso di mancanza di detta documentazione le lavoratrici e i lavoratori saranno tenuti: - in costanza di rapporto di lavoro al recupero delle ore di permesso usufruite; - in caso di risoluzione del rapporto le ore di permesso usufruite saranno trattenute come ore ordinarie dalle competenze di fine rapporto. Le lavoratrici e i lavoratori che non raggiungeranno la promozione o il minimo di 15 crediti nei corsi universitari, non potranno, ai sensi del presente articolo, presentare domanda per i permessi dell anno successivo. In caso di più richieste di utilizzazione dei permessi di cui all art. 68 del CCNL, da formularsi alla cooperativa entro il 31 dicembre di ciascun anno (salvo diversa determinazione della cooperativa), si conviene in linea di principio la suddivisione del monte ore spettante per la citata norma fra il personale che ne abbia fatto richiesta, con priorità in ogni caso per chi abbia già iniziato il percorso di studi. 4. Soggiorni con gli utenti del servizio. Le parti concordano sull importanza educativo/terapeutica dei soggiorni con gli utenti del servizio. Allo scopo di evitare che un eccessivo aggravio dei costi di detti soggiorni generi l impossibilità di effettuare questi importanti momenti di socializzazione tra educatori ed utenti le parti intendono regolamentare, a partire dal 1 gennaio 2007, i soggiorni di durata uguale o inferiore ai sette giorni continuativi e non ripetitivi nell arco dell anno. Alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nell attività di soggiorno con gli utenti, oltre alla normale retribuzione spettano: 5 ore di recupero compensativo in altri periodi per ogni giorno feriale di soggiorno; una giornata intera di recupero a fronte dei giorni festivi e delle domeniche, per i quali compete anche la maggiorazione retributiva per lavoro festivo ordinario; il riconoscimento dell indennità di disponibilità notturna per ogni notte trascorsa nell attività di soggiorno. Per i soggiorni di durata superiore o ripetitivi le parti, con accordi specifici, potranno derogare alla presente regolamentazione, nella logica di favorire l effettuazione dei soggiorni. Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore in essere alla firma del presente accordo. 5. Rimborsi chilometrici Quanto previsto al punto 10.h) del verbale d accordo del 13 dicembre 2002, contratto di secondo livello provinciale delle cooperative sociali della Provincia autonoma di Trento è così sostituito a partire dal 1 gennaio 2007. L uso occasionale del mezzo proprio per fini di servizio, debitamente autorizzato dalla cooperativa, dà luogo a rimborso chilometrico pari alle tariffe ACI secondo l autovettura utilizzata (con riferimento ad una percorrenza media di 15.000 Km annui). 3

Inoltre, in caso di incidente senza che ricorra l ipotesi di colpa grave del lavoratore, con danni all automezzo non coperti da assicurazione o risarciti da terzi, l azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute per la riparazione, nel limite del valore commerciale dello stesso automezzo, anche mediante copertura assicurativa Kasko. L uso del proprio mezzo da parte delle lavoratrici e i lavoratori nei servizi in cui gli spostamenti sul territorio sono di carattere strutturale (quotidiano, continuativo, programmato), quale avviene ad esempio per l assistenza domiciliare, dà luogo a rimborso chilometrico non inferiore a 0,25 Euro lordi. Sono fatte salve le situazioni di miglior favore in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo nonché la possibilità di specifici accordi aziendali. 6. Parte salariale 6.1 Una tantum Alle lavoratrici e ai lavoratori in servizio al momento della firma del presente Contratto di 2 livello, a copertura del periodo 2005, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum secondo la seguente tabella: Livello Importo forfetario CCNL Una tantum 10 165,16 9 147,81 8 136,26 7 121,60 6 110,55 5 105,05 4 100,00 3 94,45 2 88,42 1 87,72 L importo, che si intende comprensivo di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, sarà erogato in quote mensili proporzionalmente al servizio effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005, nonché all orario di lavoro individuato nella lettera d incarico. Frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate mese intero; frazioni inferiori sono considerate nulle. Gli importi di cui sopra saranno erogati con il cedolino paga di gennaio 2007. 6.2 Elemento retributivo territoriale Il valore dell elemento retributivo territoriale, relativo a ciascun livello, verrà adeguato ai seguenti nuovi valori complessivi lordi mensili: - a decorrere dal 01/01/2006 4

Livello Aumento dal 01/01/2006 Elemento retributivo territoriale dal 01/01/2006 CCNL 10 26,44 357,39 9 23,68 354,63 8 21,84 352,79 7 19,47 266,30 6 17,68 202,10 5 16,80 194,87 4 16,00 195,91 3 15,12 201,39 2 14,15 168,59 1 14,03 168,47 - a decorrere dal 01/01/2007 Livello Aumento dal 01/01/2007 Elemento retributivo territoriale dal 01/01/2007 CCNL 10 31,38 362,33 9 28,08 359,03 8 25,89 356,84 7 23,10 269,93 6 21,00 205,42 5 19,96 198,03 4 19,00 198,91 3 17,95 204,22 2 16,80 171,24 1 16,67 171,11 Le spettanze arretrate ai sensi del presente articolo relative al periodo dall 1.1.2006 al 31/12/2006, verranno erogate alle sole lavoratrici e lavoratori e in forza alla data di firma del presente contratto con la retribuzione relativa al mese di marzo 2007. 6.3 Cassa mutua provinciale A decorrere dal 1 gennaio 2008, sono iscritti alla Cassa Mutua provinciale del Movimento Cooperativo le lavoratrici e i lavoratori dipendenti e soci delle Cooperative sociali trentine, assunti a tempo indeterminato sia con contratto a tempo pieno sia con contratto a tempo parziale. Per l iscrizione e l adesione alla Cassa Mutua provinciale del Movimento Cooperativo è dovuto un contributo a carico dell impresa, pari a: per il personale assunto a tempo pieno, 100,00 euro annuali per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1 gennaio 2008; per il personale assunto a tempo parziale, 70,00 euro annuali ciascun iscritto, con decorrenza dal 1 gennaio 2008. 5

Le prestazioni erogate, la periodicità e le modalità di contribuzione, nonché l eventuale quota di compartecipazione dei lavoratori saranno oggetto di specifici incontri tra le parti e d intesa entro il 30.11.2007. Vista la sperimentalità del trattamento sanitario integrativo di cui alla presente norma, le parti procederanno a decorrere dal 01.10.2009 ad una verifica finalizzata a valutarne gli esiti ed a deciderne congiuntamente la prosecuzione o meno. 7 Decorrenza e durata Il presente Contratto ha decorrenza, salvo quanto previsto sopra espressamente per specifici istituti, quadriennale sia per la parte normativa che per la parte economica (dal 1.1.2005 al 31.12.2008). La parte salariale, comprensiva della previsione del trattamento sanitario integrativo del personale, è stata concordata tenendo conto della perdita di potere d acquisto fino al 31.12.2005, dei tassi di inflazione programmata e delle compatibilità economiche di settore a livello provinciale. Letto, confermato e sottoscritto. FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE FISASCAT - CISL FUNZIONE PUBBLICA - CGIL UILTuCS UIL 6