MISURA 4.3 AZIONE C - P.O.R. 2000-2006 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA FONDI DI SEED CAPITAL PER L AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE Direttive di Applicazione Art.1 Oggetto 1. Il Fondo di seed capital di cui alla misura 4.3 azione C del POR 2000-2006 interviene a sostegno della nascita di nuove piccole e micro imprese industriali innovative e competitive attraverso operazioni di partecipazione di minoranza al capitale sociale e contributi in conto interessi su finanziamenti a medio-lungo termine al fine di favorire una adeguata capitalizzazione delle iniziative nella fase di avviamento. Art.2 Gestione dei Fondi 1. Per le finalità di cui all art. 1 sono stipulati contratti con banche e società finanziarie, selezionate con procedure di evidenza pubblica, per la costituzione e gestione dei Fondi per l assunzione di partecipazioni di minoranza al capitale sociale delle piccole e micro imprese industriali e per l erogazione dei contributi in conto interessi. 2. Il Fondo dovrà operare come entità giuridica indipendente con una contabilità totalmente separata nella forma del conto corrente bancario. 3. Per le operazioni di partecipazione i soggetti gestori dei Fondi dovranno partecipare ai Fondi stessi in misura pari almeno al 35 % e dovranno acquisire a proprio carico quote di partecipazione pari ad almeno il 3% dell ammontare della sottoscrizione del capitale per ogni PMI. 1
4. La remunerazione del soggetto gestore del Fondo è così composta: - una commissione di gestione fissa pari al massimo al 5% del capitale versato del Fondo stesso in media annuale. In ogni caso tale commissione verrà riconosciuta una volta dismesse tutte le partecipazioni e solo a condizione che i rendimenti delle partecipazioni siano tali da garantire la copertura della stessa; - un premio legato all efficienza del soggetto gestore nella selezione e gestione dell operazione di partecipazione. Tale premio verrà calcolato sulla quota di rendimento che eccede il normale rendimento considerato accettabile per l impiego di capitale di rischio (rendimento minimo obiettivo) pari al tasso variabile EURIBOR a 3 mesi coefficiente 360 vigente all atto dell acquisizione della partecipazione. Il premio sarà pari al 35% della differenza tra l effettivo rendimento della partecipazione e il rendimento minimo obiettivo. Art.3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli aiuti le piccole e micro imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria vigente al momento della concessione dell aiuto, costituite nelle forme di società di capitali, incluse le aziende cooperative, aventi localizzazione produttiva in Sardegna e operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT 1991: - sezione C; - sezione D; - nonché le imprese fornitrici di servizi ausiliari alle imprese industriali 2
2. Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nel settore siderurgico, nell industria carboniera, nel settore delle costruzioni navali, nel settore delle fibre sintetiche e nell industria automobilistica. 3. Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della produzione dei prodotti di cui all allegato I del Trattato CE e nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell acquacoltura di cui all allegato I del Trattato CE. 3. Per quanto attiene al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all allegato I del Trattato CE, il regime è applicato nel pieno rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia (Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo GUCE C28 del 1.2.2000, Regolamento (CE) 1257/99 e Regolamento (CE) n. 445/2002). Per tale settore nessun aiuto potrà essere concesso per lavori iniziati o azioni intraprese prima che una domanda di aiuto sia stata regolarmente presentata all Istituto gestore ed approvata con un atto giuridicamente vincolante. In ogni caso, ove ricorrano interventi che riguardino tale specifico settore, è inviato un rapporto annuale alla Commissione Europea. 4. Gli aiuti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/88 del 4.10.1999). Art. 4 Programmi di investimento 1. La partecipazione al capitale sociale viene assunta solo in imprese in fase di creazione che necessitino di un sostegno finanziario per la realizzazione di nuovi processi produttivi o la definizione di nuove strategie commerciali connessi a programmi di investimento, al fine di favorirne un adeguata capitalizzazione nella 3
fase di avviamento. La partecipazione al capitale è commisurata alle effettive esigenze di sviluppo delle imprese al fine di favorire una struttura finanziaria equilibrata ed adeguata ai programmi di investimento. Art. 5 Intervento finanziario: partecipazione al capitale sociale 1. L intervento finanziario del Fondo è finalizzato alla partecipazione al capitale sociale nell impresa beneficiaria. Le assunzioni di partecipazioni devono avvenire mediante sottoscrizione e versamento di quote di capitale sociale deliberato. 2. La partecipazione del Fondo al capitale è minoritaria, non inferiore al 20 % e non superiore al 49 % del capitale sociale, per un importo massimo di 500.000 Euro e temporanea in quanto dovrà essere smobilizzata dopo cinque anni dalla data della relativa assunzione. 3. Per quanto concerne la quota del 3% a carico dell Istituto gestore del Fondo non sono previsti limiti temporali per il suo disinvestimento. 4. Il rapporto di partecipazione sarà regolato da appositi accordi parasociali. 5. Le partecipazioni del Fondo dovranno essere dismesse al valore di mercato calcolato secondo le metodologie di valutazione prevalentemente utilizzate in materia. Art. 6 Intervento finanziario: contributi in conto interessi 1. L intervento finanziario del Fondo, laddove residuassero risorse finanziarie di esclusiva provenienza pubblica, potrà essere altresì finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi pari al 64 % del tasso di riferimento su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine relative a programmi di investimento, come definiti dall articolo 4 delle presenti Direttive. 4
2. Il finanziamento non potrà essere superiore al 70% degli investimenti lordi agevolati. 3. La durata massima delle operazioni finanziarie è fissata in 10 anni di cui massimo 3 per utilizzo e preammortamento. Tali termini decorrono dalla stipula del contratto di finanziamento. Il rimborso del finanziamento avverrà in rate semestrali di capitale e di interessi. 4. Il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del contributo è quello fissato per le operazioni di credito agevolato nel settore industriale, del turismo e del commercio. Esso è costituito dalla somma di due valori: il primo è dato dal costo della provvista e viene determinato secondo i criteri stabiliti con il Decreto del Ministero del Tesoro del 21 dicembre 1994 (pubblicato nella G.U.R.I n. 304 del 30 dicembre 1994); il secondo valore è dato dalla commissione per oneri di intermediazione determinata annualmente con decreto del Ministero del Tesoro. 5. L impresa beneficiaria deve partecipare al finanziamento dell investimento agevolabile nella misura minima del 30 %. Art.7 Spese ammissibili 1. Il finanziamento di cui all articolo 6 è connesso ad un programma di investimenti e rapportato alle spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 (GUCE L 10 del 13 gennaio 2001) per investimenti materiali quali terreni (fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili), edifici, macchinari ed impianti, progettazioni e studi quali progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati, i collaudi, gli oneri per le concessioni edilizie e per investimenti immateriali quali i costi di acquisizione delle tecnologie. 2. Sono altresì considerate ammissibili le spese relative alle valutazioni di impatto ambientale, agli studi di fattibilità economico-finanziaria e le spese per consulenze 5
legali (escluse quelle per contenzioso) tecniche e finanziarie purché non si tratti di servizi continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell impresa fino ad un massimo del 50 % del costo dei servizi stessi. 3. Il beneficiario dell aiuto non dovrà distogliere dall uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di inizio di erogazione delle agevolazioni i macchinari, gli impianti, le attrezzature e i beni immateriali ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzi detta le opere edilizie oggetto delle agevolazioni. Gli investimenti devono essere mantenuti nel territorio regionale per un periodo di almeno 5 anni. Art.8 Cumulabilità 1. Il Fondo non può effettuare più di un apporto di capitale a favore della stessa impresa. 2. Le imprese beneficiarie non potranno ricevere nessun altro aiuto al capitale da parte di altri Fondi di capitale di rischio costituti con risorse pubbliche. 3. Nel periodo di partecipazione l impresa potrà beneficiare di altri aiuti ad altro titolo, relativi al medesimo progetto di investimento (es. aiuti a finalità regionale), limitatamente al 50 % dell intensità del regime considerato. 4. L impresa beneficiaria può cumulare l intervento di partecipazione al capitale con quello di cui all articolo 6 delle presenti Direttive con i medesimi criteri previsti per il cumulo con altri regimi. 5. L impresa beneficiaria deve comunicare all atto della domanda tutti gli aiuti ricevuti e si impegna a comunicare gli aiuti che riceverà nel periodo di godimento delle agevolazioni. 6
6. In ogni caso verranno rispettati i limiti di intensità di aiuto massima previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in vigore al momento della concessione degli aiuti. Art.9 Termini e priorità 1. L provvederà, con avviso da pubblicarsi su tre quotidiani di cui almeno uno a rilevanza nazionale, a comunicare i termini e le modalità per la presentazione delle domande, con indicazione delle risorse finanziarie disponibili. 2. Le domande saranno accoglibili nei limiti delle disponibilità accertate, assicurando priorità alle iniziative appartenenti ai settori informatico, telematico e delle nuove tecnologie. Eventuali ulteriori priorità, con particolare riguardo alle iniziative inserite in PIT o in strumenti di programmazione negoziata e iniziative appartenenti ad una polarità produttiva di filiera e/o di distretto, al rispetto dei principi di pari opportunità e di sostenibilità ambientale, potranno essere individuate nel suddetto avviso. 3. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, fermi tali criteri, le iniziative verranno agevolate nel rispetto dell ordine cronologico di presentazione della domanda. Art.10 Domanda 1. La domanda di agevolazione deve essere presentata all Istituto gestore del Fondo medesimo, prima dell avvio dei lavori per l esecuzione dei progetti di investimento, secondo le modalità indicate nell avviso di cui all art.9. 7
Art.11 Ripartizione delle risorse finanziarie 1. L Istituto gestore, entro 30 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande trasmetterà all una proposta di ripartizione delle risorse finanziarie tra le iniziative aventi titolo secondo i criteri di priorità stabiliti nell art. 9. 2. L approverà, nei successivi 30 giorni, tale proposta dandone comunicazione all Istituto gestore. Quest ultimo procederà entro 15 giorni a richiedere alle imprese ammesse tutti i documenti e gli elementi patrimoniali finanziari ed economici necessari a giustificare la richiesta di intervento. Nel contempo l Istituto gestore comunicherà alle imprese non ammesse l esclusione dalle agevolazioni in argomento. Art.12 Istruttoria 1. L Istituto gestore dovrà svolgere, entro 60 giorni dalla data di completamento della documentazione a corredo della domanda presentata, un accurata analisi istruttoria delle domande ammesse da compendiarsi in apposita relazione scritta sulla validità degli investimenti tecnici programmati dalle imprese richiedenti, sulla situazione societaria delle stesse, sull affidabilità e rispondenza patrimoniale dei componenti la compagine sociale e sugli effetti che la partecipazione del Fondo determina sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale delle imprese. Art.13 Provvedimento di concessione 1. Un Comitato tecnico composto da tre rappresentanti del soggetto gestore, di cui uno in qualità di Presidente, e tre rappresentanti dell Amministrazione regionale, esaminerà le 8
suddette relazioni istruttorie e deciderà sull accoglibilità della richiesta di partecipazione e/o di agevolazione sotto forma di contributo in conto interessi, la misura delle stesse e le particolari condizioni delle operazioni di partecipazione. 2. Le decisioni saranno assunte a maggioranza dei voti e in caso di parità nei voti risulterà determinante il voto del Presidente. 3. Le decisioni del Comitato, con le allegate relazioni istruttorie, verranno trasmesse all. Art.14 Durata dell intervento e controlli 1. Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2006. 2. Sull attuazione del regime verrà trasmesso un rapporto annuale alla Commissione Europea. 3. I proventi del Fondo non saranno distribuiti ai partecipanti ma reinvestiti nel Fondo. Alla fine del periodo di programmazione del POR Sardegna 2000-2006 la giacenza finale del Fondo, al netto dei costi di gestione, sarà ripartita tra gli investitori (pubblico e privato) in proporzione alle quote possedute. 4. Sarà costituito un apposito organismo per il controllo generale sull attività del Fondo, composto da tre membri nominati dalla Regione e dal soggetto gestore. 5. L Amministrazione regionale potrà comunque effettuare qualsiasi tipo di controllo sia sulle singole operazioni di partecipazione che sul corretto funzionamento del Fondo. 9