Ente Zona Industriale di Trieste

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Ente Zona Industriale di Trieste REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI (Art. 125 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.) Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire le modalità di istituzione dell Elenco degli Operatori Economici di cui al comma 12 dell art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 2. L elenco di cui al comma precedente contiene un numero di operatori economici (Prestatori di Lavori) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di idoneità professionale di cui all art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché i requisiti di cui all art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all art. 38 del decreto stesso. 3. Nell ambito dell elenco l EZIT può individuare: i soggetti ai quali affidare incarichi per lavori secondo la procedura di cui all art. 7 del Regolamento per l affidamento di lavori in economia approvato dal Consiglio di Amministrazione dell Ente, nei limiti di importo ivi indicati. 4. L elenco è attivato per singole categorie di specializzazione. Al fine di istituire l elenco l EZIT procede a pubblicare un avviso sul proprio profilo di committente. Art. 2 Soggetti ammessi 1. Possono essere ammessi all iscrizione i soggetti di cui all art. 34 comma 1, lettere a), b), c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente: gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909 n. 422 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443; i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. pag. 1

Art. 3 Categorie di specializzazione e classi di importo 1. I prestatori di lavori sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo. 2. Le categorie di specializzazione di cui al comma precedente sono elencate nell allegato al presente regolamento. 3. Le classi d importo per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria sono le seguenti: Classe 1: fino a 19.999,99; Classe 2: da 20.000,00 fino a 40.000,00; 4. L EZIT si riserva di aggiornare gli elenchi con nuove categorie o classi, di aggregarle o cancellarle, provvedendo alla pubblicazione di ogni variazione e/o integrazione sul sito internet dell Ente. Art. 4 Requisiti per l iscrizione 1. I Soggetti indicati al precedente art. 2 dovranno dimostrare, ai fini dell iscrizione nell elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati. A. Requisiti di ordine generale e precisamente: - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell anno antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; pag. 2

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l esclusione ha durata di un anno decorrente dall accertamento definitivo della violazione; - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio; - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall EZIT e di non aver commesso errore grave nell esercizio della propria attività professionale; - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; - che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture non è stata inserita nessuna informazione in ordine a falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l affidamento dei subappalti; - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; - di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.; - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; - che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture non è stata inserita nessuna informazione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell attestazione SOA; - che nei propri confronti non sussistono i divieti di cui all art. 38 comma 1 lettera m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; - di essere in regola con le disposizioni di cui all art. 38 comma 1 lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; - che non sussistono cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. e alla Legge n. 266/2002 e s.m.i., in quanto l operatore economico non si è avvalso di piani di emersione dal sommerso ovvero ha terminato il periodo di emersione; - di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; In caso di consorzio i requisiti di cui alla presente lettera A devono essere posseduti dal consorzio stesso e da ciascuna delle imprese consorziate. B. Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e precisamente: - iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al Mod. B (CCIAA) allegato al presente regolamento, corredata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, al fine di attestare l iscrizione. In caso di consorzio i requisiti di cui alla presente lettera B devono essere posseduti dal consorzio stesso e da ciascuna delle imprese consorziate. C. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e precisamente: pag. 3

- fatturato specifico realizzato negli ultimi tre anni per lavori analoghi a quelli oggetto della categoria per la quale si chiede l iscrizione pari ad almeno l importo (massimo) della classe 1 per la quale viene richiesta l iscrizione stessa; qualora l operatore richieda l iscrizione a più di una categoria, dovrà possedere il fatturato specifico per ciascuna delle categorie di lavori per cui chiede l iscrizione. Per i soggetti di cui all art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il presente requisito può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l iscrizione; 2. In conformità all art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l operatore economico potrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lettera C del precedente comma 1 mediante altri documenti ritenuti idonei dall EZIT. Art. 5 Domanda di iscrizione 1. Gli operatori economici devono presentare all EZIT apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti. Nel caso in cui gli operatori economici intendano chiedere l iscrizione in entrambe le classi di una medesima categoria dovranno esplicitamente riportarlo nella domanda (l indicazione della sola classe 2 non implica l iscrizione automatica anche nella classe 1). 2. La domanda di iscrizione, redatta esclusivamente in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ed indirizzata all EZIT via G. e S. Caboto 14 34147 Trieste. 3. La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo lo schema allegato (Mod. A), comprensivo della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, con cui il soggetto attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all art. 4 comma 1 lettere A e C del presente regolamento. In caso di consorzio il possesso dei requisiti di cui all art. 4 comma 1 lettera A deve essere dichiarato dal consorzio stesso e da ciascuna delle imprese consorziate. 4. Alla domanda d iscrizione deve inoltre essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva d iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale dichiarazione dovrà essere resa ai sensi dell art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, conformemente al Mod. B (CCIAA) allegato al presente regolamento e corredata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; b) in caso di consorzio: statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000; c) l allegato modulo di informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 12 comma 4. Art. 6 Accertamento della documentazione e comunicazione dell esito della domanda di iscrizione 1. L EZIT provvede all esame della richiesta di iscrizione degli operatori seguendo l ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall ufficio preposto. 1 Qualora venga richiesta l iscrizione in più classi all interno di una stessa categoria, la classe di riferimento sarà quella di importo superiore. pag. 4

2. Entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presentata verrà comunicato, anche tramite PEC o e-mail, l esito del procedimento di iscrizione, specificando il numero di protocollo con il quale la domanda è stata acquisita, il numero progressivo di iscrizione dell operatore economico nell elenco o negli elenchi prescelti, le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il soggetto richiedente sia risultato iscritto. 3. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento. 4. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l importo di classifica richiesti, l Ente potrà accogliere in modo parziale l istanza di iscrizione. 5. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l istanza di iscrizione verrà respinta. 6. In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verranno comunicati tempestivamente i motivi ostativi all accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Art. 7 Formazione e gestione degli elenchi 1. Gli elenchi hanno carattere aperto e tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere l iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi; le domande potranno essere presentate nel corso di tutto l anno. L aggiornamento dell elenco ha cadenza annuale, mentre la ripubblicazione dell avviso di avvenuta attivazione degli elenchi avviene con cadenza triennale. Allo scadere dei tre anni di validità dell elenco, lo stesso decadrà e ne verrà formato uno nuovo a decorrere dall anno successivo alla scadenza. Gli operatori economici dovranno quindi presentare una nuova domanda d iscrizione sulla base del nuovo avviso d istituzione dell elenco pubblicato sul sito internet dell Ezit. 2. Le domande ammesse formeranno gli elenchi, in ordine secondo la data di protocollazione della domanda di iscrizione o, a parità di data, del numero di protocollazione. Nel caso in cui vengano richiesti chiarimenti ed integrazioni verranno considerati la data ed il numero di protocollo della documentazione integrativa ricevuta. Le nuove iscrizioni pervenute durante l anno di validità dell elenco, comprese quelle presentate da soggetti già iscritti in relazione a nuove categorie o classi, saranno collocate di seguito agli operatori economici già iscritti. 3. Tutte le istanze per l'iscrizione in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione dell avviso di istituzione dell elenco non saranno prese in considerazione. La data a partire dalla quale è possibile presentare domanda di iscrizione è quella di pubblicazione dell avviso sul sito internet dell EZIT. 4. L iscrizione nell elenco ha validità, per il primo anno, sino al 31 dicembre dell anno nel corso del quale la stessa è richiesta. Nei successivi anni gli operatori iscritti avranno l onere di attestare, entro il 15 dicembre di ogni anno, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l iscrizione tramite una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. 5. Qualora l operatore iscritto nell elenco non confermasse il possesso dei requisiti così come indicato nel comma precedente, verrà cancellato dall elenco perdendo il diritto al numero progressivo di iscrizione e, per essere nuovamente inserito nell elenco stesso, dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione. 6. Gli operatori iscritti avranno l obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese all EZIT in fase di domanda di iscrizione, entro 30 pag. 5

giorni dall intervenuta modifica. Dette variazioni possono comportare una modifica d ufficio dell iscrizione anche in mancanza di una richiesta di parte. 7. L EZIT si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l attualità delle dichiarazioni già rese dall operatore, adottando gli opportuni provvedimenti. 8. La scelta degli operatori iscritti nell elenco da invitare alle singole procedure per l affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture seguirà il criterio della rotazione unica con scorrimento sistematico seguendo l ordine progressivo di iscrizione. Art. 8 Cancellazione dall elenco 1. La cancellazione dall elenco opererà automaticamente nei casi di seguito descritti: a) falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione; b) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l iscrizione; c) mancata conferma del possesso dei requisiti di iscrizione entro il 15 dicembre; d) mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal comma 6 dell art. 7 del presente regolamento; e) qualora l operatore non risponda a due inviti successivi a presentare offerta; f) accertata negligenza o irregolarità nell esecuzione del lavoro. 2. Nei casi di cui alle lettere a), d) e f) l operatore non potrà presentare domanda di nuova iscrizione prima che sia trascorso un anno dall avvenuta cancellazione. Art. 9 Pubblicità 1. Il presente regolamento ed ogni sua modifica ed integrazione, i relativi allegati e l avviso di istituzione dell elenco verranno pubblicati sul sito internet dell EZIT. 2. L EZIT si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione nell elenco con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Art. 10 Disposizioni finali 1. L EZIT si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente regolamento nonché di annullare l elenco in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione scritta agli interessati. 2. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell elenco per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti interni per le procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, lo stesso responsabile può integrare l elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato, a condizioni che questi risultino in possesso dei requisiti generali e speciali previsti per le procedure ordinarie. 3. Resta salva la facoltà da parte dell EZIT, nell espletamento delle procedure di affidamento di cui al precedente art. 1, di rivolgersi anche a soggetti non iscritti, al fine di garantire i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 4. La domanda di iscrizione all elenco, le dichiarazioni e documentazioni ovvero gli altri elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà pag. 6

dei medesimi soggetti di essere iscritti all elenco senza la costituzione di una vincolo in capo all EZIT per l assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti. 5. E fatto salvo il Regolamento di cassa dell economo, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell EZIT, per il pagamento delle spese indicate all art. 5 del regolamento medesimo. 6. L EZIT si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip S.p.a. e di accedere alle convenzioni stipulate dalla stessa a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Art. 11 Trattamento dati personali 1. In ottemperanza a quanto disposto dall art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, denominato Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che l EZIT gestirà l archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l iscrizione all elenco operatori economici. 2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 4. Gli operatori dovranno allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione di essere stati informati di quanto sopra, in conformità all allegato modello. Qualora detto modulo non venga restituito sottoscritto per avvenuta informazione, la domanda di iscrizione costituirà a tutti gli effetti implicita dichiarazione di avvenuta informazione relativa agli elementi indicati dall art. 13 del citato decreto. pag. 7

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI (Art. 125 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.) ALLEGATO ELENCO CATEGORIE LAVORI 1.01 Manutenzione di impianti antincendio 1.02 Manutenzione di impianti elevatori 1.03 Manutenzione di impianti di trasmissione dati e apparati di rete 1.04 Manutenzione di impianti di videosorveglianza 1.05 Manutenzione di impianti termo-idraulici, di riscaldamento/raffreddamento, idraulici e idro-sanitari 1.06 Manutenzione di impianti elettrici e elettromeccanici 1.07 Manutenzioni edili 1.08 Manutenzioni serramenti 1.09 Manutenzione sui raccordi ferroviari 1.10 Manutenzione stradale 1.11 Manutenzione verde pag. 8